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Come funziona il censimento dei veicoli sequestrati e confiscati?

Spiegazione tecnica del censimento semestrale dei veicoli sequestrati e confiscati e degli effetti giuridici per proprietari e amministrazioni coinvolte

Come funziona il censimento dei veicoli sequestrati e confiscati?
diEzio Notte

In sintesi

  • Art. 215‑bis del Codice della Strada obbliga i prefetti a censire ogni sei mesi i veicoli giacenti oltre sei mesi in depositerie.
  • Il censimento comprende veicoli sottoposti a sequestro, fermo, confisca non definitiva e mezzi dissequestrati comunque giacenti.
  • L’elenco dei veicoli censiti è pubblicato sul sito della Prefettura; da quella pubblicazione decorrono i termini per il recupero e il pagamento delle spese.
  • Nel sequestro l’organo di polizia nomina un custode, trattiene il documento di circolazione e il proprietario sostiene i costi di deposito.
  • Trascorsi 180 giorni dalla notifica senza che il proprietario si presenti, il veicolo può essere alienato o demolito e il ricavato copre sanzioni e spese.

Quando un’auto finisce sotto sequestro, fermo o confisca, non resta semplicemente “parcheggiata e dimenticata” in un piazzale. Il Codice della Strada prevede un vero meccanismo di censimento, pubblicazione di elenchi e, alla fine, gestione o dismissione dei veicoli attraverso Prefettura e Agenzia del Demanio. In questo articolo vediamo, con taglio tecnico ma chiaro, come funziona il censimento dei veicoli sequestrati e confiscati, cosa può fare il proprietario e quando il mezzo è considerato abbandonato o definitivamente perso.

Quando un veicolo viene sequestrato, fermato o confiscato

Per capire il censimento, bisogna partire dalle misure che portano un veicolo in depositeria. Il Codice distingue tra sequestro amministrativo e fermo amministrativo, oltre alla confisca come sanzione accessoria. Il sequestro è una misura cautelare collegata ai casi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca: l’organo di polizia che accerta la violazione sequestra il veicolo e lo indica nel verbale di contestazione, nominando di norma il proprietario (o, in assenza, il conducente o altro obbligato in solido) come custode, con obbligo di deposito in luogo non aperto al pubblico e a spese proprie . Il documento di circolazione viene trattenuto dall’ufficio dell’organo accertatore, e sul veicolo deve comparire una segnalazione visibile dello stato di sequestro.

Nel caso di articolo 214 del Codice della Strada, invece, si parla di fermo amministrativo, che scatta quando una violazione prevede questa sanzione accessoria: il proprietario (o altro soggetto obbligato) deve far cessare la circolazione e collocare il veicolo in un luogo di cui abbia disponibilità, oppure custodirlo, sempre a proprie spese, in area non sottoposta a pubblico passaggio . Sul mezzo viene applicato un sigillo, il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, e chi rifiuta di trasportare o custodire il veicolo secondo le prescrizioni subisce una ulteriore sanzione pecuniaria e la sospensione della patente. Se il conducente rifiuta, l’organo di polizia dispone direttamente la rimozione e il trasporto in un luogo di custodia individuato secondo le regole sulla scelta delle depositerie.

La confisca amministrativa entra in gioco quando il veicolo è sottoposto a una sanzione accessoria che ne prevede l’acquisizione allo Stato. Il Codice stabilisce che, nelle violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo, l’organo accertatore effettua il sequestro come misura cautelare, e il procedimento di applicazione della confisca, in caso di ipotesi di reato, passa attraverso il prefetto, sulla base degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria . La confisca viene poi disposta in via definitiva, con conseguenze sulla proprietà del mezzo e sulla successiva destinazione o gestione da parte dello Stato.

Accanto a queste misure, il Codice disciplina anche le ipotesi di rimozione e blocco del veicolo, tipicamente per violazioni legate alla sosta o alla circolazione. In tali casi, l’organo di polizia provvede alla rimozione e al trasporto in luoghi di custodia, con restituzione all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia . Se decorrono 180 giorni dalla notifica del verbale senza che il proprietario si presenti, il veicolo può essere alienato o demolito secondo modalità regolamentari, e il ricavato va a coprire sanzione e spese, con eventuale residuo restituito.

Cos’è il censimento semestrale dei veicoli in depositeria

Il cuore del meccanismo è il censimento semestrale dei veicoli giacenti in depositeria, introdotto per evitare che mezzi sequestrati, fermati o confiscati restino per anni a occupare spazi e generare costi. L’operazione è disciplinata dall’articolo 215-bis del Codice della Strada, che attribuisce ai prefetti il compito di effettuare, ogni sei mesi, un censimento dei veicoli che risultano giacere da oltre sei mesi presso le depositerie individuate ai sensi delle norme richiamate . Nel censimento rientrano sia i veicoli sottoposti a sequestro o fermo in base al Codice, sia quelli oggetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi, sia i mezzi dissequestrati che risultano comunque giacenti.

Ai fini di questo censimento, i veicoli sono individuati secondo elementi essenziali come tipo, modello, numero di targa o di telaio, senza che sia determinante la documentazione relativa allo stato di conservazione . In pratica, il Prefetto costruisce un elenco formale che fotografa la situazione reale delle depositerie: quali mezzi ci sono, da quanto tempo, e a che titolo (sequestro, fermo, confisca non definitiva, dissequestro). Questo elenco assume un valore operativo molto concreto: è la base per le successive comunicazioni al proprietario e per la valutazione delle posizioni ai fini dell’eventuale abbandono o della definitiva confisca.

L’elenco dei veicoli censiti viene poi pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio . La pubblicazione non è una mera formalità, ma la vera “porta di accesso” alla possibilità, per il proprietario o per gli altri soggetti responsabili in solido previsti dal Codice, di riattivarsi per recuperare il mezzo entro i termini stabiliti. A partire dalla pubblicazione decorre infatti il periodo entro il quale i soggetti legittimati possono assumere la custodia del veicolo e sanare la propria posizione rispetto ai debiti di custodia verso la depositeria.

Il censimento semestrale svolge quindi una funzione di razionalizzazione del sistema: rimette in circolo le informazioni sui veicoli “congelati” nelle depositerie, obbliga la Prefettura a una verifica periodica, e soprattutto attiva una scansione di termini che porta, se il proprietario non si muove, a considerare il veicolo abbandonato o definitivamente confiscato. Il tutto con effetti diretti anche sulla successiva gestione dei mezzi da parte dell’Agenzia del Demanio, alla quale la Prefettura segnala l’inutile decorso dei termini previsti.

Diritti del proprietario dopo la pubblicazione dell’elenco

Dopo la pubblicazione dell’elenco di cui al censimento semestrale, si apre una finestra temporale precisa. L’articolo 215-bis stabilisce che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nelle norme sulla responsabilità solidale può assumere la custodia del veicolo . Per farlo deve, contestualmente, provvedere alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria: in sostanza, deve pagare il dovuto per il deposito maturato. Una volta effettuato questo pagamento, il debito verso lo Stato, per lo stesso titolo, si estingue.

Questa facoltà di riassumere la custodia, accompagnata dal pagamento delle spese, rappresenta il principale diritto del proprietario nella fase successiva al censimento. È una sorta di “ultima chiamata” per chi non si è attivato prima, ma vuole ancora recuperare il veicolo e chiudere la pendenza economica sul deposito. La pubblicazione dell’elenco deve quindi contenere anche un avviso chiaro su questa possibilità e sui termini entro cui esercitarla, proprio per mettere chiunque nelle condizioni di conoscere e, se del caso, sfruttare questa finestra.

È importante sottolineare che la mancata attivazione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione non è neutra: il Codice prevede espressamente che, decorso tale termine senza che il proprietario o altri soggetti legittimati assumano la custodia e saldino le somme dovute, si producono effetti definitivi sulla qualificazione del veicolo . In pratica, il diritto di rientrare in possesso del mezzo tramite la semplice assunzione di custodia e il pagamento degli oneri viene meno, e subentrano le qualificazioni di abbandono o di confisca definitiva.

Il proprietario, dunque, dopo la pubblicazione dell’elenco, ha un margine d’azione limitato ma ben definito: verificare se il proprio veicolo compare tra quelli censiti, decidere se riassumere la custodia, e organizzarsi per il pagamento degli importi dovuti alla depositeria. L’inerzia in questa fase, specie se protratta per tutti i trenta giorni, equivale nei fatti a una rinuncia alle facoltà riconosciute dal Codice, con il rischio concreto che il veicolo non sia più recuperabile secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 215-bis.

Quando il veicolo è considerato abbandonato o definitivamente confiscato

Se il proprietario o gli altri soggetti responsabili non si muovono entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco, il Codice introduce una vera e propria presunzione legale sul destino del veicolo. L’articolo 215-bis del Codice della Strada stabilisce infatti che, in caso di mancata assunzione della custodia nel termine indicato, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati . Non si tratta di una semplice valutazione discrezionale, ma di una conseguenza automatica prevista dalla norma.

Per i veicoli sottoposti a fermo, sequestro o dissequestro, la qualificazione come “abbandonati” ha un impatto concreto sulla gestione successiva: tali mezzi escono dalla disponibilità dei soggetti che avrebbero potuto riassumerne la custodia e vengono trattati secondo le regole applicabili ai beni abbandonati, con intervento dell’Agenzia del Demanio per la loro gestione, anche ai fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento . Per i veicoli oggetto di provvedimenti di confisca non ancora definitivi, invece, la mancata attivazione entro i termini comporta che la confisca debba essere considerata definitiva, con acquisizione stabile del bene allo Stato.

Una volta che il veicolo è ritenuto definitivamente confiscato, il prefetto comunica tale confisca al Pubblico Registro Automobilistico per l’annotazione nei registri . Questa annotazione consolida sul piano formale la perdita della proprietà in capo al precedente intestatario, e consente l’avvio delle successive procedure di gestione, destinazione o alienazione del bene. In parallelo, la Prefettura informa l’Agenzia del Demanio dell’inutile decorso dei termini, trasferendo di fatto il baricentro della gestione dal versante sanzionatorio a quello patrimoniale e amministrativo.

È utile distinguere questo meccanismo dalla disciplina, più generale, della rimozione dei veicoli prevista dall’articolo 215 del Codice della Strada, dove, decorso un certo termine dalla notificazione del verbale senza che il proprietario si presenti, il veicolo può essere alienato o demolito, con utilizzo del ricavato per la sanzione e le spese . Nel censimento semestrale ex articolo 215-bis, invece, lo snodo riguarda la qualificazione di abbandono o di confisca definitiva, con un ruolo centrale del Prefetto e del Demanio nella fase successiva alla scadenza dei trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco.

Ruolo della Prefettura e dell’Agenzia del Demanio nella gestione dei veicoli

Nel sistema delineato dal Codice, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo è il perno della gestione amministrativa dei veicoli sequestrati, fermati e confiscati. Da un lato, riceve dagli organi accertatori gli atti relativi ai sequestri e ai fermi, cura i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni accessorie come la confisca amministrativa nelle ipotesi previste, e si occupa della liquidazione delle spese di custodia per i veicoli sequestrati quando il sequestro non è stato eseguito da determinate Forze di polizia . Dall’altro lato, nei casi disciplinati dall’articolo 215-bis del Codice della Strada, il Prefetto organizza il censimento semestrale, forma e pubblica l’elenco dei veicoli giacenti da oltre sei mesi, e gestisce le comunicazioni verso gli interessati e verso gli altri enti coinvolti .

Quando la confisca diventa definitiva a seguito degli effetti previsti dall’articolo 215-bis, la Prefettura comunica il provvedimento al Pubblico Registro Automobilistico per l’annotazione e informa l’Agenzia del Demanio dell’inutile decorso dei termini riconosciuti al proprietario . In questo modo, il passaggio dalla fase sanzionatoria alla fase gestionale è formalmente tracciato, e l’Agenzia del Demanio può assumere la titolarità operativa sulle successive decisioni relative ai veicoli, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento richiamato dal Codice.

L’Agenzia del Demanio, dal canto suo, entra in gioco in modo strutturato in più momenti. Per i veicoli sequestrati, una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi dovuti a titolo di custodia spetta proprio al Demanio, a partire dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto . Nei casi regolati dall’articolo 215-bis, dopo che la Prefettura ha accertato l’inutile decorso dei termini, l’Agenzia è chiamata a gestire i veicoli sia come beni definitivamente confiscati sia come beni abbandonati, potendo procedere anche alla rottamazione se il mezzo risulta gravemente danneggiato o deteriorato, seguendo le procedure e modalità dettate dal regolamento specifico richiamato dalla norma .

In parallelo, il Codice prevede disposizioni specifiche sulla alienazione dei veicoli nei casi di sequestro, fermo e confisca, affidando un ruolo di primo piano ai soggetti-custodi che, a seguito di apposita convenzione, assumono l’obbligo di custodia e l’eventuale acquisizione dei veicoli nelle ipotesi di trasferimento della proprietà o di alienazione conseguente a confisca . La selezione di questi custodi-acquirenti avviene sulla base di criteri oggettivi e di gare ristrette, con convenzioni concluse con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del Demanio, proprio per garantire che la gestione dei veicoli sequestrati, fermati e confiscati avvenga in un quadro economico e organizzativo definito.

Fonti normative