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Come funziona la multa per divieto di sosta e quali sono i casi vietati dal Codice della Strada?

Divieto di sosta e fermata: definizioni, casi vietati, rimozione del veicolo, poteri degli ausiliari del traffico e indicazioni per contestare le multe

Divieto di sosta: tutti i casi vietati e le multe secondo l’art. 158 CdS
diEzio Notte

Capire come funziona una multa per divieto di sosta o di fermata significa, prima di tutto, conoscere le definizioni ufficiali di arresto, fermata e sosta, sapere in quali casi la fermata o la sosta sono vietate, quando può scattare la rimozione o il blocco del veicolo e chi è davvero autorizzato a elevare il verbale. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale questi aspetti, collegando a ogni comportamento specifici obblighi e possibili sanzioni amministrative, anche accessorie. In questo approfondimento analizziamo le norme rilevanti per il divieto di sosta e fermata, con particolare attenzione agli articoli 157, 158, 159 e 12-bis, e offriamo indicazioni generali su come impostare una contestazione di una multa ritenuta ingiusta.

Differenza tra arresto, fermata e sosta secondo l’art. 157 CdS

Per comprendere quando una multa per divieto di sosta o fermata è legittima, è essenziale partire dalle definizioni fornite dall’articolo 157 del Codice della Strada. Questa norma distingue in modo chiaro tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, concetti che spesso, nel linguaggio comune, vengono confusi. L’arresto è definito come l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio in coda o davanti a un semaforo rosso. La fermata, invece, è una sospensione temporanea della marcia, anche in area dove la sosta non è ammessa, per consentire la salita o discesa di persone o per altre esigenze di brevissima durata, con l’obbligo per il conducente di restare presente e pronto a ripartire.

La sosta, sempre secondo l’articolo 157, è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente dal veicolo. Questo elemento temporale e la facoltà di allontanarsi sono ciò che differenzia la sosta dalla fermata. Esiste poi la sosta di emergenza, che ricorre quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. Queste definizioni non sono solo teoriche: incidono direttamente sulla corretta applicazione delle norme sul divieto di fermata e di sosta e, quindi, sulla legittimità di una eventuale sanzione.

Lo stesso articolo 157 stabilisce anche come deve essere posizionato il veicolo in caso di fermata o sosta. Salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando, in assenza di marciapiede rialzato, almeno un metro per il transito dei pedoni. Durante la sosta il motore deve essere spento. Fuori dai centri abitati, la regola generale è che fermata e sosta avvengano fuori dalla carreggiata, non sulle piste ciclabili né, salvo specifica segnalazione, sulle banchine; sulle strade con precedenza la sosta è vietata. Queste prescrizioni incidono sia sulla sicurezza sia sulla valutazione di eventuali intralci.

Un’ulteriore precisazione riguarda le strade urbane a senso unico: in questo caso la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché resti spazio sufficiente per il transito di almeno una fila di veicoli, e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Nelle aree di sosta predisposte, invece, i veicoli devono essere collocati secondo quanto indicato dalla segnaletica orizzontale o verticale. Tutte queste regole concorrono a definire quando un veicolo è correttamente in fermata o in sosta e quando, invece, il comportamento del conducente può integrare una violazione che giustifica una multa per divieto di sosta o fermata.

Tutti i casi di divieto di fermata e di sosta previsti dall’art. 158

Il cuore della disciplina del divieto di fermata e di sosta si trova nell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato le situazioni in cui fermare o lasciare in sosta un veicolo non è consentito. La norma stabilisce innanzitutto i casi in cui sia la fermata sia la sosta sono vietate: ad esempio in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione. Sono vietate anche sui dossi e nelle curve e, fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in prossimità di tali punti critici, per evidenti ragioni di visibilità e sicurezza.

La fermata e la sosta sono inoltre vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici, se il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. Altri divieti riguardano le intersezioni: fuori dai centri abitati, in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; nei centri abitati, in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. È vietato fermarsi o sostare sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

L’articolo 158 prevede poi divieti specifici per la sola sosta. È vietato sostare allo sbocco dei passi carrabili e in qualunque punto in cui venga impedito l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta. Ulteriori divieti riguardano, tra l’altro, la sosta in seconda fila, in corrispondenza di fermate di mezzi pubblici, in prossimità di curve o dossi in condizioni tali da costituire intralcio o pericolo, nonché in aree riservate a particolari categorie di utenti o servizi, quando ciò sia indicato dalla segnaletica. La norma disciplina anche gli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli elettrici e gli spazi di ricarica: in questi ultimi la sosta è vietata anche ai veicoli elettrici che non effettuano la ricarica o che permangono oltre un’ora dopo il completamento, con una specifica eccezione nella fascia oraria notturna, salvo i punti di ricarica di potenza elevata.

Queste previsioni hanno un impatto diretto sulle multe per divieto di sosta o fermata: se il veicolo è collocato in uno dei luoghi elencati dall’articolo 158, la violazione è integrata a prescindere dalla presenza o meno di un cartello di divieto, quando il divieto deriva direttamente dalla norma. In altri casi, invece, il divieto è reso noto dalla segnaletica verticale o orizzontale, che rientra tra i segnali di prescrizione e di divieto disciplinati dall’articolo 39. La corretta lettura di questi segnali, unita alla conoscenza delle situazioni di divieto “assoluto” previste dalla legge, è fondamentale per valutare se una sanzione per divieto di sosta o fermata sia coerente con il quadro normativo.

Quando scatta la rimozione o il blocco del veicolo (art. 159)

Oltre alla sanzione pecuniaria per divieto di sosta o fermata, il Codice della Strada prevede, in determinati casi, la rimozione o il blocco del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti di esse in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. La rimozione è inoltre prevista nei casi di violazione degli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio.

La rimozione può essere disposta anche quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. In pratica, se la sosta avviene in un’area dove è stato temporaneamente vietato parcheggiare per consentire lavori o pulizie, e ciò è stato reso noto con la segnaletica prescritta, il veicolo può essere rimosso. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio di rimozione, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari; i veicoli adibiti a tale servizio devono avere caratteristiche specifiche, aggiornabili con decreto ministeriale, in relazione all’evoluzione tecnica e alle esigenze di sicurezza della circolazione.

In alternativa alla rimozione, l’articolo 159 consente il blocco del veicolo mediante un attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, anche previo spostamento del veicolo. Le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione di questo dispositivo sono demandate al regolamento. Tuttavia, l’applicazione del blocco non è consentita quando il veicolo, in posizione irregolare, costituisce intralcio o pericolo alla circolazione: in tali casi, la misura adeguata resta la rimozione. Sia la rimozione sia il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione che ha originato l’intervento, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

Per l’automobilista, questo significa che una multa per divieto di sosta può essere accompagnata da costi e conseguenze ulteriori, legati al recupero del veicolo rimosso o allo sblocco del dispositivo applicato alle ruote. La valutazione della legittimità di tali misure passa dalla verifica delle condizioni previste dall’articolo 159: presenza di un’ordinanza e del relativo pannello aggiuntivo, riconducibilità del caso a una delle ipotesi di divieto di sosta o fermata richiamate, effettiva sussistenza di un pericolo o grave intralcio. In caso di contestazione, questi elementi diventano centrali per argomentare l’eventuale illegittimità della rimozione o del blocco.

Chi può fare le multe per sosta e fermata: il ruolo del personale ausiliario (art. 12-bis)

Un aspetto spesso discusso nelle multe per divieto di sosta riguarda chi sia effettivamente autorizzato a elevare il verbale. L’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina in modo specifico la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata da parte di personale diverso dagli organi di polizia stradale tradizionali. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell’ambito delle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, anche aree verdi, a dipendenti comunali o di società pubbliche o private che gestiscono la sosta di superficie o i parcheggi. Analoghe funzioni possono essere attribuite a dipendenti comunali, di aziende municipalizzate o di imprese addette alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, per le violazioni di sosta o fermata connesse a tali attività.

Le funzioni di prevenzione e accertamento sono svolte da personale nominativamente designato nel provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo adeguata formazione, che deve essere superata. Durante lo svolgimento delle mansioni, questo personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Le stesse funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, cui possono essere attribuite anche funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo modo, il Codice amplia la platea dei soggetti che possono intervenire sulle violazioni legate alla sosta, soprattutto nelle aree urbane e nei contesti di mobilità pubblica.

Al personale di cui all’articolo 12-bis è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. A questo personale è attribuito anche il potere di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Ciò significa che una multa per divieto di sosta o fermata può essere legittimamente elevata non solo dalla polizia municipale o dagli altri organi di polizia stradale indicati dall’articolo 12, ma anche da questi ausiliari, purché operino entro i limiti territoriali e funzionali stabiliti dal provvedimento sindacale.

Per il conducente che riceve una multa da personale ausiliario, un primo controllo utile riguarda quindi la coerenza tra il luogo della violazione e le aree oggetto di affidamento, nonché la tipologia di infrazione (sosta o fermata, eventualmente connessa a corsie riservate o aree di sosta regolamentata). La legittimazione di questi soggetti discende direttamente dall’articolo 12-bis e dal provvedimento del sindaco: se tali presupposti sono rispettati, la multa ha la stessa efficacia di quella elevata dagli organi di polizia stradale, con le medesime conseguenze in termini di sanzioni pecuniarie e, se del caso, accessorie.

Come contestare una multa per divieto di sosta

Quando si ritiene che una multa per divieto di sosta o fermata sia stata elevata in modo non conforme alle norme del Codice della Strada, è possibile attivare gli strumenti di tutela previsti dal titolo VI, che disciplina le sanzioni amministrative e i relativi procedimenti. In generale, il verbale di accertamento deve contenere gli elementi essenziali per individuare la violazione, il luogo, il tempo, la norma violata e l’autorità competente a ricevere un eventuale ricorso. Il Codice prevede la possibilità di proporre ricorso all’autorità amministrativa competente, con estensione anche alle sanzioni accessorie quando previste, come chiarito, ad esempio, dall’articolo 211 in tema di obbligo di ripristino dei luoghi. Sebbene tale articolo riguardi specificamente una diversa tipologia di sanzione accessoria, il principio di estensione del ricorso alla misura accessoria è indicativo del quadro generale.

Nella contestazione di una multa per divieto di sosta, assumono rilievo diversi profili: la corretta qualificazione del comportamento (arresto, fermata, sosta o sosta di emergenza) secondo l’articolo 157; la riconducibilità del luogo e delle modalità della sosta o fermata a uno dei divieti previsti dall’articolo 158; la legittimazione del soggetto che ha elevato il verbale, alla luce degli articoli 12 e 12-bis; l’eventuale applicazione di misure accessorie come rimozione o blocco del veicolo, che devono rispettare le condizioni fissate dall’articolo 159. Un’analisi puntuale di questi elementi consente di individuare eventuali vizi di legittimità da far valere nel ricorso.

Un altro aspetto da considerare è il rapporto tra la violazione contestata e la segnaletica presente sul posto. L’articolo 39, che disciplina i segnali verticali, chiarisce che i segnali di prescrizione rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi. In presenza di un segnale di divieto di sosta o fermata, la mancata osservanza integra una violazione che può essere sanzionata, salvo che si dimostri, caso per caso, una difformità o inadeguatezza della segnaletica rispetto alle norme del Codice e del regolamento. Tuttavia, anche in assenza di segnale, restano applicabili i divieti direttamente previsti dall’articolo 158, che operano come norme generali di comportamento.

Infine, nella valutazione sull’opportunità di contestare una multa per divieto di sosta, è utile ricordare che il Codice disciplina anche aspetti come la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, regolata dall’articolo 199, e la non trasmissibilità dell’obbligazione di pagamento agli eredi. Questi profili, pur non incidendo sulla legittimità originaria della multa, possono avere rilievo nella gestione complessiva del procedimento sanzionatorio. In ogni caso, la lettura integrale degli articoli richiamati, tramite i testi ufficiali, consente di verificare nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di esercizio dei propri diritti in relazione a una sanzione per divieto di sosta o fermata.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.