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Come funziona la patente a punti e quante decurtazioni si possono subire per le varie infrazioni?

Spiegazione del funzionamento della patente a punti, delle decurtazioni previste per le infrazioni e delle modalità di recupero del punteggio

Patente a punti: come funziona, quando si perdono i punti e come recuperarli
diEzio Notte

La patente a punti è uno degli strumenti centrali del sistema sanzionatorio previsto dal Codice della Strada: collega ogni infrazione non solo a una sanzione pecuniaria, ma anche a una conseguenza diretta sulla “storia” di guida del conducente. Comprendere come funziona il punteggio iniziale, quali violazioni comportano la perdita di punti, i limiti massimi di decurtazione, i casi di sospensione breve e le modalità di recupero è fondamentale per guidare in modo consapevole e ridurre il rischio di restare senza patente.

Cos’è la patente a punti e come viene attribuito il punteggio iniziale

La disciplina della patente a punti è contenuta in modo organico nell’articolo 126-bis del Codice della Strada. La norma stabilisce che, all’atto del rilascio della patente, a ogni titolare viene attribuito un punteggio iniziale di venti punti. Questo punteggio non è riportato fisicamente sul documento di guida, ma è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, gestita secondo quanto previsto dagli articoli 225 e 226. Il sistema è pensato per collegare in modo continuativo la condotta di guida del soggetto alle conseguenze sul suo “capitale” di punti, che può diminuire a seguito di infrazioni o, in determinati casi, essere ricostituito.

Il meccanismo di base prevede che il punteggio subisca decurtazioni in relazione a specifiche violazioni. L’articolo 126-bis chiarisce che la perdita di punti avviene per le norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, oppure per determinate norme di comportamento del titolo V, elencate in una tabella allegata alla disposizione. Ogni violazione è associata a un numero preciso di punti da sottrarre, e tale indicazione deve risultare espressamente nel verbale di contestazione. In questo modo il conducente è messo subito a conoscenza non solo della sanzione pecuniaria, ma anche dell’impatto sul proprio punteggio.

Un aspetto importante è che la decurtazione non è automatica al momento della semplice contestazione, ma è collegata alla “definizione” della violazione. L’articolo 126-bis specifica che l’organo da cui dipende l’agente accertatore deve comunicare la perdita di punti all’anagrafe nazionale entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione, siano conclusi i procedimenti di ricorso o siano decorsi i termini per proporli. Solo dopo questa fase la decurtazione diventa effettiva sul punteggio del titolare.

La norma disciplina anche il caso in cui, al momento dell’accertamento, non sia stato possibile identificare il conducente. In tale ipotesi, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 è tenuto a comunicare all’organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente del conducente al momento dell’infrazione. La comunicazione è necessaria perché la decurtazione punti colpisce il soggetto che ha effettivamente commesso la violazione, non il semplice intestatario del veicolo, rafforzando il legame tra responsabilità personale e conseguenze sul punteggio.

Quali infrazioni comportano la decurtazione dei punti

L’articolo 126-bis prevede che la perdita di punti sia collegata, da un lato, alle violazioni per cui è stabilita la sospensione della patente, e dall’altro a specifiche norme di comportamento del titolo V, indicate in una tabella allegata. Rientrano tra queste, ad esempio, molte condotte che incidono direttamente sulla sicurezza della circolazione, come il mancato rispetto dei limiti di velocità fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, le violazioni relative alla precedenza, alla segnaletica, alla distanza di sicurezza o all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza. La logica è quella di colpire con la decurtazione soprattutto i comportamenti che aumentano il rischio di incidenti.

Un collegamento significativo è quello tra la patente a punti e la sospensione breve disciplinata dall’articolo 218-ter del Codice della Strada. Questa norma elenca una serie di violazioni – tra cui, ad esempio, il mancato rispetto di alcuni segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b), la circolazione contromano (articolo 143, comma 11), la mancata osservanza della segnaletica (articolo 146, comma 3), determinate violazioni in materia di sorpasso (articolo 148) e di distanza di sicurezza (articolo 149) – che, se commesse quando il punteggio residuo è inferiore a venti punti, comportano anche la sospensione della patente. Queste stesse violazioni sono tra quelle che determinano la decurtazione di punti ai sensi dell’articolo 126-bis.

Rientrano nel sistema della patente a punti anche violazioni legate all’uso dei dispositivi di sicurezza, come il casco e le cinture. L’articolo 218-ter richiama, tra le ipotesi che possono portare alla sospensione in relazione al punteggio, le violazioni dell’articolo 171, comma 2 (uso del casco), e dell’articolo 172, commi 10 e 11 (uso delle cinture di sicurezza). Queste condotte, oltre alla sanzione pecuniaria, comportano quindi la perdita di punti secondo la tabella dell’articolo 126-bis, proprio perché incidono in modo diretto sulla protezione degli utenti in caso di incidente.

Il sistema dei punti si collega anche a violazioni che riguardano la guida professionale e il rispetto dei tempi di guida e di riposo, come emerge dal richiamo all’articolo 174 nell’articolo 218-ter. In questi casi, la decurtazione punti assume un ruolo di deterrenza specifico per chi utilizza il veicolo per lavoro, dove il rispetto delle regole ha un impatto non solo sulla sicurezza personale, ma anche su quella degli altri utenti della strada. In generale, la scelta delle infrazioni che comportano perdita di punti riflette la volontà del legislatore di concentrare le conseguenze più incisive sui comportamenti con maggiore potenziale lesivo.

Limiti massimi di punti decurtabili in un solo accertamento

Un elemento centrale per comprendere il funzionamento della patente a punti è il limite massimo di punti che possono essere sottratti in occasione di un unico accertamento. L’articolo 126-bis del Codice della Strada stabilisce, al comma 1-bis, che quando vengono accertate contemporaneamente più violazioni tra quelle che comportano decurtazione, possono essere sottratti complessivamente non più di quindici punti. Questo significa che, anche se la somma aritmetica dei punti previsti per ciascuna infrazione sarebbe superiore, il sistema pone un tetto massimo per evitare che un singolo episodio determini un azzeramento immediato del punteggio.

Il limite dei quindici punti opera solo quando le violazioni sono accertate “contemporaneamente”, cioè nell’ambito dello stesso episodio di guida e dello stesso verbale. Se, invece, le infrazioni sono commesse in momenti diversi e accertate separatamente, ciascuna comporterà la propria decurtazione secondo la tabella, senza che trovi applicazione il tetto complessivo. In questo modo, il sistema distingue tra un singolo comportamento particolarmente grave e una reiterazione nel tempo di condotte scorrette, che può portare a una progressiva erosione del punteggio fino all’azzeramento.

Lo stesso comma 1-bis precisa che il limite massimo di quindici punti non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. In queste ipotesi, la gravità delle violazioni è tale da giustificare conseguenze più incisive, che si affiancano o si sostituiscono alla logica del semplice contenimento della decurtazione. La presenza di questa eccezione conferma che il tetto di quindici punti è pensato come strumento di equilibrio per le situazioni ordinarie, ma non limita l’azione del sistema sanzionatorio nei casi più gravi.

È importante ricordare che la decurtazione dei punti avviene sempre a carico del conducente responsabile della violazione, individuato secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 126-bis. Se il proprietario del veicolo non comunica i dati del conducente quando richiesto, si espone a una specifica responsabilità, mentre la perdita di punti resta collegata a chi ha effettivamente guidato. Questo principio vale anche quando, nello stesso accertamento, vengono contestate più infrazioni: il limite massimo di quindici punti si riferisce sempre al punteggio del medesimo conducente.

Sospensione breve della patente in base al punteggio residuo

Accanto alla decurtazione dei punti, il Codice della Strada prevede una forma di sospensione breve della patente collegata proprio al punteggio residuo del conducente. L’articolo 218-ter del Codice della Strada stabilisce che, per i conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica anche la sospensione della patente quando, al momento dell’accertamento di determinate violazioni, dall’anagrafe nazionale risulta che il punteggio attribuito è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite. La sospensione è quindi legata sia al tipo di infrazione sia alla “storia” del conducente.

L’articolo 218-ter elenca in modo puntuale le violazioni che, in presenza di un punteggio inferiore a venti, possono determinare la sospensione breve: tra queste, oltre ai casi già ricordati (senso vietato, divieto di sorpasso, circolazione contromano, mancato rispetto della segnaletica), rientrano anche violazioni relative alla distanza di sicurezza (articolo 149, comma 5), alle manovre di svolta e cambio di direzione (articolo 154, commi 7 e 8), all’uso del casco (articolo 171, comma 2) e delle cinture (articolo 172, commi 10 e 11), nonché alcune ipotesi legate alla guida professionale e alla sicurezza dei trasporti. Si tratta, in generale, di comportamenti che incidono in modo diretto sulla sicurezza stradale.

La durata della sospensione breve è determinata dai commi 2 e 3 dell’articolo 218-ter. Il comma 2 prevede che la sospensione sia disposta per un periodo di sette giorni quando, al momento dell’accertamento, il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti ma pari almeno a dieci punti, e per un periodo di quindici giorni quando il punteggio sia inferiore a dieci punti. In questo modo, la durata della sospensione è graduata in funzione del punteggio residuo: minore è il capitale di punti, più lunga è la sospensione, a conferma del fatto che il sistema considera più “a rischio” chi ha già accumulato molte decurtazioni.

Questa forma di sospensione si aggiunge alle altre ipotesi previste dal Codice, come la sospensione quale sanzione accessoria per specifiche violazioni disciplinata dall’articolo 129 del Codice della Strada. La particolarità dell’articolo 218-ter è il collegamento diretto con il punteggio: non basta la commissione della violazione, ma è necessario che il conducente abbia già subito decurtazioni tali da ridurre il punteggio sotto la soglia dei venti punti. In questo senso, la sospensione breve funziona come un segnale di allerta avanzato per chi ha già dimostrato nel tempo una condotta di guida poco rispettosa delle regole.

Come recuperare i punti: corsi, tempi e strategie di prevenzione

Il sistema della patente a punti non è solo punitivo, ma prevede anche meccanismi di recupero del punteggio, in particolare attraverso corsi e comportamenti corretti nel tempo, secondo quanto stabilito dall’articolo 126-bis del Codice della Strada. La norma disciplina la possibilità per il conducente di riacquistare punti frequentando appositi corsi presso soggetti autorizzati, nonché attraverso periodi di guida senza infrazioni che comportino decurtazione. In questo modo, il sistema incentiva una progressiva correzione della condotta di guida, premiando chi dimostra nel tempo maggiore attenzione alle regole.

I corsi di recupero sono pensati per approfondire le norme di comportamento, le regole di sicurezza e gli aspetti tecnici della circolazione, in modo da ridurre la probabilità di nuove violazioni. L’articolo 126-bis collega il recupero a una logica di formazione, non solo di “restituzione” automatica dei punti. La partecipazione a questi percorsi consente di incrementare il punteggio entro limiti prestabiliti, senza però superare il tetto massimo previsto per la patente. Il conducente che ha subito decurtazioni significative può così riportare il proprio punteggio a un livello più sicuro, riducendo il rischio di sospensione o di azzeramento.

Accanto ai corsi, assume rilievo anche il comportamento di guida nel tempo: la disciplina della patente a punti valorizza i periodi in cui il conducente non commette violazioni che comportano decurtazione, riconoscendo la funzione “premiale” di una condotta corretta e prudente. In questo senso, la migliore strategia di prevenzione non è solo quella di intervenire dopo aver perso punti, ma di evitare fin dall’inizio le infrazioni più gravi, in particolare quelle che possono portare alla sospensione breve ai sensi dell’articolo 218-ter.

Dal punto di vista pratico, una gestione consapevole del proprio punteggio passa attraverso alcune attenzioni costanti: il rispetto dei limiti di velocità fissati dall’articolo 142, l’uso sistematico dei dispositivi di sicurezza come casco e cinture, l’osservanza della segnaletica e delle regole di precedenza, nonché la cura nel mantenere il veicolo in condizioni idonee alla circolazione, anche in relazione agli obblighi di revisione previsti dall’articolo 80 del Codice della Strada. In questo quadro, la patente a punti diventa uno strumento di educazione continua alla guida responsabile, in cui ogni scelta al volante può incidere, in positivo o in negativo, sul proprio capitale di punti e sulla possibilità di continuare a circolare in sicurezza.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.