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Come funziona la sospensione della patente per perdita punti?

Spiegazione tecnica della sospensione breve della patente per perdita di punti e del rapporto con sanzioni, decurtazioni e revisione

Come funziona la sospensione della patente per perdita punti?
diEzio Notte

La sospensione della patente per perdita punti è uno degli strumenti con cui il legislatore orienta i comportamenti di guida verso una maggiore sicurezza, intervenendo in modo crescente al ridursi del punteggio disponibile. Comprendere come funziona la sospensione “breve” legata ai punti, quali violazioni la fanno scattare, come si determina la durata e come si intreccia con le sanzioni pecuniarie e con la disciplina generale della patente a punti è fondamentale per chiunque guidi veicoli a motore.

Cos’è la sospensione della patente in relazione al punteggio

Nel sistema della patente a punti, descritto dall’articolo 126-bis del Codice della Strada, a ogni titolare di patente viene attribuito un punteggio iniziale di venti punti, che subisce decurtazioni in caso di determinate violazioni alle norme di comportamento, in particolare quelle per cui è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente o che rientrano tra specifiche norme di circolazione del titolo V. Su questo impianto generale interviene il meccanismo specifico disciplinato dall’articolo 218-ter del Codice della Strada, che introduce la cosiddetta sospensione “breve” della patente in relazione al punteggio residuo al momento di particolari violazioni. Tale sospensione non sostituisce la perdita di punti, ma si aggiunge alla sanzione amministrativa pecuniaria e alle decurtazioni previste dalle singole norme richiamate.

In concreto, l’articolo 218-ter prevede che, nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente, “oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida” quando, al momento dell’accertamento di specifiche violazioni elencate dalla norma, dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulta che il punteggio attribuito alla patente è inferiore a venti punti per effetto di precedenti decurtazioni. È essenziale quindi distinguere tra il regime ordinario della sospensione disposto in relazione a singole infrazioni e la sospensione “in relazione al punteggio”, che si fonda proprio sul livello di punti residui in capo al conducente.

Questa sospensione “breve” si caratterizza per la durata contenuta, parametrata al punteggio residuo, ma anche per la sua funzione spiccatamente preventiva: il legislatore introduce un segnale di allerta forte per i conducenti che, avendo già subito decurtazioni, si rendono responsabili di ulteriori violazioni di particolare rilievo. Il collegamento con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, prevista anche dall’articolo 126-bis per la gestione del punteggio, è decisivo: è su tale base che l’organo accertatore verifica se ricorrono le condizioni per applicare la sospensione ai sensi dell’articolo 218-ter.

Va inoltre distinta la sospensione “breve” dalla revisione della patente disciplinata dall’articolo 126-bis, che scatta alla perdita totale del punteggio o al ricorrere di determinate sequenze di violazioni con cospicua decurtazione (almeno cinque punti ciascuna) nell’arco di dodici mesi. In quei casi l’interessato deve sottoporsi a esame di idoneità tecnica ai sensi dell’articolo 128, con la possibilità di sospensione a tempo indeterminato in caso di mancata presentazione agli accertamenti. La sospensione ex articolo 218-ter, al contrario, ha durata predeterminata in giorni e non comporta automaticamente la revisione, pur potendo coesistere con altri provvedimenti quando ricorrono i rispettivi presupposti.

Violazioni che possono far scattare la sospensione breve

L’ambito di applicazione della sospensione in relazione al punteggio è delimitato in modo tassativo dall’articolo 218-ter, che individua una serie di violazioni specifiche. La sospensione breve può essere disposta solo “quando, al momento dell’accertamento delle seguenti violazioni”, il punteggio della patente è già inferiore a venti punti. Fra queste rientrano, ad esempio, violazioni concernenti il mancato rispetto di determinati segnali (come senso vietato o divieto di sorpasso ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), condotte relative alla disciplina della marcia per file, ai comportamenti agli incroci, all’inosservanza di segnali luminosi o del segnale di “stop”, nonché comportamenti pericolosi in materia di sorpasso, distanza di sicurezza, manovre e cambi di direzione, uso dei dispositivi di sicurezza e protezioni per conducenti e passeggeri.

Nel novero delle violazioni che possono determinare la sospensione breve rientrano anche quelle relative all’uso del casco per i motoveicoli (articolo 171), all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (articolo 172), all’uso di apparecchi radiotelefonici o auricolari durante la guida (articolo 173, comma 3-bis), all’osservanza dei tempi di guida e di riposo per i conducenti professionali (articolo 174) e a una serie di obblighi specifici in ambito autostradale (articolo 176). Ulteriori ipotesi riguardano la guida in stato di alterazione per conducenti particolari (articolo 186-bis, comma 2) e i comportamenti nei confronti dei pedoni, con riferimento all’articolo 191, comma 4. In tutte queste situazioni, il legislatore collega il rischio di sospensione non solo al fatto di aver commesso la violazione, ma anche alla posizione del conducente nel sistema della patente a punti.

È importante evidenziare che l’articolo 218-ter non opera isolatamente, ma si innesta su disposizioni che già prevedono, in molte di queste ipotesi, proprie sanzioni accessorie di sospensione della patente secondo la disciplina generale dell’articolo 129, che stabilisce che la patente è sospesa, come sanzione accessoria, per la durata indicata da ciascuna norma di comportamento del titolo V. La sospensione breve si aggiunge a questo quadro quando, a causa di precedenti decurtazioni, il punteggio risulta inferiore a venti, trasformando una situazione di recidiva o reiterazione sostanziale in un fattore determinante per un ulteriore intervento restrittivo sulla possibilità di guida.

Le previsioni dell’articolo 218-ter sono poi espressamente estese anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettano nel territorio dello Stato una delle violazioni richiamate, a condizione che risulti in una specifica banca dati un punteggio di penalizzazione almeno pari a un punto. In tal caso, la norma regola in modo puntuale quale durata di sospensione breve possa essere applicata in funzione del punteggio registrato, assicurando così che anche i conducenti non titolari di patente italiana siano assoggettati a un sistema di penalizzazione progressiva collegato alla reiterazione di comportamenti illeciti.

Durata della sospensione in base ai punti residui

La caratteristica distintiva della sospensione disciplinata dall’articolo 218-ter è la commisurazione automatica della durata al numero di punti residui al momento dell’accertamento della violazione. Il comma 2 dell’articolo stabilisce infatti che la sospensione breve è disposta “per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti” e “per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti”. La soglia dei dieci punti rappresenta dunque uno spartiacque tra una sospensione ancora contenuta e una sospensione significativamente più incisiva nel breve periodo.

Lo stesso articolo 218-ter prevede un ulteriore meccanismo di aggravamento automatico: “Ferma restando l’applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 (…) è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale”, includendo anche l’ipotesi in cui l’evento consista nella sola fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo. In tal modo, la combinazione tra basso punteggio residuo e verificazione di un sinistro fa scattare una risposta ancora più severa, raddoppiando automaticamente i sette o i quindici giorni di sospensione.

La disciplina per i titolari di patente estera ricalca la stessa logica graduata: il comma 4 dell’articolo 218-ter dispone che, per tali conducenti, la sospensione breve di sette giorni si applica se, al momento dell’accertamento, risulta a loro carico un punteggio compreso tra uno e dieci punti, mentre la sospensione di quindici giorni opera se risulta un punteggio superiore a dieci punti. La tecnica normativa è speculare a quella usata per i titolari di patente italiana, con l’adattamento reso necessario dalla diversa configurazione del sistema di registrazione del punteggio per conducenti non residenti. In entrambi i casi, però, è il livello di penalizzazione pregressa a determinare la durata della misura incidentale sulla patente.

È utile infine confrontare la durata della sospensione breve con altre forme di sospensione previste dal Codice. L’articolo 129, che disciplina in generale la sospensione della patente di guida, prevede che la durata sia quella indicata dalle singole norme di comportamento del titolo V per le rispettive violazioni, e contempla anche la sospensione a tempo indeterminato in caso di temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici accertata in sede sanitaria. Rispetto a tali ipotesi, la sospensione ex articolo 218-ter si presenta come uno strumento aggiuntivo, di durata predeterminata e relativamente contenuta, ma che interviene in modo mirato su conducenti già ampiamente coinvolti nel sistema delle decurtazioni.

Rapporto tra sanzione pecuniaria, decurtazione punti e sospensione

La struttura sanzionatoria delineata dall’articolo 218-ter si innesta su un sistema già complesso, in cui a ciascuna violazione corrispondono una sanzione amministrativa pecuniaria, una eventuale sanzione accessoria (quale la sospensione o la revoca della patente) e una determinata decurtazione di punti ai sensi dell’articolo 126-bis. Quest’ultimo stabilisce che il punteggio iniziale di venti punti “subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione (…) della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V indicate nella tabella medesima”. L’articolo 218-ter interviene precisamente su questo snodo, prevedendo che, in presenza di punteggio inferiore a venti, alla sanzione pecuniaria si aggiunga la sospensione breve, senza escludere le altre conseguenze previste dalle norme richiamate.

In pratica, quando un conducente commette una delle violazioni elencate dall’articolo 218-ter con punteggio già inferiore a venti, si verificano più effetti: il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’illecito specifico, la decurtazione dei punti corrispondente, l’eventuale sospensione o altra sanzione accessoria già prevista dalla singola norma, e, in aggiunta, la sospensione breve commisurata al punteggio residuo. La comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, disciplinata dal comma 2 dell’articolo 126-bis, assicura l’aggiornamento del punteggio dopo la definizione della contestazione e costituisce il presupposto per eventuali provvedimenti successivi, come la revisione della patente in caso di azzeramento del punteggio.

Il rapporto tra questi diversi livelli di risposta è ulteriormente chiarito dal richiamo, nel comma 3 dell’articolo 218-ter, alle disposizioni degli articoli 222 e 223, che regolano rispettivamente le sanzioni amministrative accessorie nei casi di reati stradali e il ritiro della patente ai fini della sospensione o revoca. La norma precisa che, “ferma restando l’applicazione” di tali disposizioni, la durata della sospensione breve è raddoppiata in caso di incidente. Ciò significa che l’eventuale procedimento penale o amministrativo connesso al sinistro, con le relative sanzioni accessorie, non esclude ma si aggiunge alla sospensione automatica in relazione al punteggio; il conducente può dunque essere esposto contemporaneamente a più misure restrittive, ognuna fondata su presupposti distinti.

A chiusura del quadro, va ricordato che l’articolo 129, nel disciplinare la sospensione della patente, individua la competenza all’adozione del provvedimento nei confronti del prefetto o degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seconda dei casi, e precisa che il provvedimento di sospensione legato alla perdita temporanea dei requisiti psico-fisici è atto definitivo. Il sistema che emerge è quindi stratificato: la sanzione pecuniaria punisce il fatto-illecito, la decurtazione di punti incide sulla “storia” del conducente, la sospensione collegata alla singola violazione tutela la sicurezza in relazione a quella condotta specifica, la sospensione breve ex articolo 218-ter interviene quando la somma di più condotte ha eroso in modo significativo il patrimonio di affidabilità rappresentato dal punteggio.

Strategie lecite per recuperare punti e prevenire la sospensione

Dal punto di vista del conducente, la prevenzione della sospensione della patente in relazione al punteggio passa innanzitutto attraverso il controllo del proprio punteggio e la consapevolezza che ogni violazione che comporti decurtazioni si avvicina potenzialmente alle soglie rilevanti individuate dall’articolo 218-ter (punteggio inferiore a venti, poi inferiore a dieci). L’articolo 126-bis attribuisce un ruolo centrale all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, presso la quale è annotato e aggiornato il punteggio di ciascun titolare, e prevede che l’organo accertatore comunichi le violazioni che comportano perdita di punti entro un determinato termine dalla definizione della contestazione. Mantenere condotte di guida conformi alle norme, evitando in particolare le violazioni che comportano decurtazioni elevate, è la prima e più efficace forma di prevenzione.

Lo stesso articolo 126-bis disciplina anche le conseguenze della perdita totale del punteggio o del ripetersi, in un arco temporale definito, di violazioni che comportino almeno cinque punti di decurtazione ciascuna: in tali ipotesi viene disposta la revisione della patente con obbligo di sottoporsi a esame di idoneità tecnica; se il titolare non si presenta agli accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato dal competente ufficio. Pur trattandosi di un meccanismo distinto dalla sospensione breve, la sua presenza nel sistema rafforza l’esigenza di monitorare e gestire responsabilmente il proprio punteggio, perché una sequenza di infrazioni non solo può determinare la sospensione breve ai sensi dell’articolo 218-ter, ma anche condurre alla necessità di rifare l’esame di guida.

Un ulteriore profilo riguarda i conducenti titolari di patente rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. L’articolo 136-bis prevede che tali patenti siano equiparate a quelle italiane e che ai relativi titolari si applichino le medesime disposizioni, incluse quelle in materia di patente a punti. La norma chiarisce inoltre che le patenti estere riconosciute dall’autorità italiana sono soggette alla disciplina dell’articolo 126-bis, con la conseguenza che anche questi conducenti devono adottare strategie lecite di prevenzione delle decurtazioni, consapevoli che le violazioni rilevanti possono condurre sia alla sospensione breve ex articolo 218-ter, sia alle altre sanzioni previste dal Codice.

Nel complesso, la prevenzione della sospensione per perdita di punti si fonda su alcuni pilastri: il rispetto costante delle norme di comportamento, in particolare quelle espressamente richiamate dall’articolo 218-ter; l’attenzione al proprio profilo di rischio derivante dalle decurtazioni già subite; la comprensione del fatto che incidenti stradali, anche quando limitati alla fuoriuscita del veicolo senza terzi coinvolti, possono determinare il raddoppio automatico della sospensione breve. A ciò si aggiunge la consapevolezza che la perdita totale del punteggio o il cumulo di violazioni gravi in un breve arco temporale attivano la revisione della patente, con oneri significativi per il conducente in termini di tempo, costi e possibilità di guida.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.