Come funzionano fermata e sosta dei veicoli e quali divieti prevede il Codice della Strada?
Definizioni di arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, divieti previsti dal Codice della Strada, sanzioni applicabili e soggetti competenti ai controlli
Capire bene come funzionano arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza è fondamentale per evitare multe e, soprattutto, per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. Il Codice della Strada dedica diverse norme specifiche a queste manovre, definendo con precisione dove ci si può fermare, dove è vietato sostare, quali cautele adottare e quali sono le conseguenze in caso di violazioni. In questo articolo analizziamo in modo divulgativo ma rigoroso le principali regole, gli importi delle sanzioni e le figure che possono accertare le infrazioni legate a fermata e sosta.
Differenza tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza
Il punto di partenza è distinguere correttamente i concetti di arresto, fermata e sosta. L’arresto è l’interruzione della marcia imposta da esigenze della circolazione, ad esempio un semaforo rosso o una coda: non è una scelta del conducente ma una conseguenza delle condizioni del traffico. La fermata, invece, è l’interruzione temporanea della marcia dovuta a esigenze del conducente o dei passeggeri (salita, discesa, breve attesa), con permanenza del conducente a bordo o nelle immediate vicinanze e con possibilità di riprendere subito la marcia. La sosta è una interruzione più prolungata, in cui il veicolo viene lasciato stazionare e il conducente può allontanarsi, pur dovendo adottare tutte le cautele per evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza consenso, come previsto dall’articolo 158 del Codice della Strada.
Le regole generali su come effettuare correttamente fermata e sosta sono disciplinate dall’articolo 157 del Codice della Strada. Nei centri abitati, la fermata e la sosta devono avvenire il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia; è possibile utilizzare il margine sinistro solo nelle strade urbane a senso unico, purché resti spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli. Fuori dei centri abitati, fermata e sosta devono avvenire fuori dalla carreggiata, evitando piste ciclabili e, salvo diversa segnalazione, le banchine. Queste regole servono a ridurre l’ingombro sulla parte destinata alla circolazione e a prevenire situazioni di pericolo per gli altri utenti.
Un aspetto importante riguarda il rapporto tra sosta e aree predisposte: quando esistono zone di sosta specifiche, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, rispettando eventuali stalli, orientamento e limitazioni temporali. Sempre l’articolo 157 stabilisce che, dove la sosta è consentita per un tempo limitato, il conducente ha l’obbligo di indicare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio sosta o di attivare l’eventuale dispositivo di controllo. Questo meccanismo consente di garantire la rotazione dei veicoli e di evitare l’occupazione prolungata di spazi destinati alla sosta a tempo.
La sosta di emergenza è una forma particolare di sosta, tipica delle autostrade e delle strade extraurbane principali. L’articolo 176 del Codice della Strada stabilisce che sulle carreggiate, rampe e svincoli è vietato sostare o anche solo fermarsi, salvo situazioni di emergenza dovute a malessere degli occupanti o a inefficienza del veicolo. In tali casi il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia o piazzola di emergenza, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. La sosta di emergenza non può comunque protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a superare l’emergenza e, in ogni caso, non oltre tre ore, trascorse le quali il veicolo può essere rimosso coattivamente. Quando non è possibile spostare il veicolo in corsia di emergenza, il conducente deve posizionare il segnale mobile di pericolo ad almeno 100 metri dietro il veicolo, soprattutto in caso di visibilità limitata, per segnalare efficacemente la situazione.
Dove è vietato fermarsi e sostare secondo il Codice della Strada
Il quadro dei divieti di fermata e sosta è delineato in modo puntuale dall’articolo 158, che elenca una serie di luoghi in cui la presenza di un veicolo fermo o in sosta costituisce un pericolo o un intralcio alla circolazione. L’articolo 158 del Codice della Strada vieta fermata e sosta, tra l’altro, in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari ferroviari o tramviari, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione. Sono vietate anche sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in prossimità di tali punti, dove la visibilità è ridotta e un veicolo fermo può sorprendere gli altri utenti.
Lo stesso articolo vieta fermata e sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici, quando il veicolo ne occulta la vista, nonché lungo le corsie di canalizzazione e in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione. È inoltre vietato fermarsi o sostare fuori dei centri abitati in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, e nei centri abitati in corrispondenza delle intersezioni e a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Queste prescrizioni mirano a mantenere liberi i punti critici della rete stradale, dove la presenza di un veicolo fermo può ostacolare le manovre di svolta o la visibilità reciproca tra gli utenti.
Particolarmente rilevanti per la vita quotidiana sono i divieti di fermata e sosta su passaggi pedonali, passaggi per ciclisti, piste ciclabili e loro sbocchi, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. La tutela di pedoni e ciclisti impone che gli spazi loro dedicati restino liberi da veicoli, per evitare che siano costretti a scendere in carreggiata o a compiere manovre pericolose. Sempre l’articolo 158 vieta la sosta allo sbocco dei passi carrabili, dovunque venga impedito l’accesso o lo spostamento di veicoli regolarmente in sosta, in seconda fila (salvo veicoli a due ruote), negli spazi riservati a autobus, filobus, veicoli su rotaia e taxi, nelle aree destinate al mercato o al carico e scarico nelle ore stabilite, sulle banchine, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.
Un ulteriore gruppo di divieti riguarda gli spazi riservati a particolari categorie o servizi: è vietata la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o raccordi tra marciapiedi e carreggiata, negli spazi riservati alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini piccoli muniti di permesso, negli spazi asserviti a impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica, davanti ai cassonetti dei rifiuti, in corrispondenza dei distributori di carburante nelle ore di esercizio e nelle aree riservate al carico e scarico merci nelle ore stabilite. Nei centri abitati è inoltre vietata la sosta dei rimorchi staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione, e durante fermata e sosta il conducente deve adottare tutte le cautele per evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza consenso. Sulle autostrade, come visto, vige un divieto ancora più rigoroso di fermata e sosta sulle carreggiate, rampe e svincoli, salvo la sosta di emergenza regolata dall’articolo 176.
Chi può fare le multe per sosta e fermata irregolare
Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sono attribuite in primo luogo agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada. A queste figure si affiancano, in ambiti specifici, soggetti ulteriori cui possono essere conferite funzioni di accertamento. L’articolo 12-bis del Codice della Strada prevede che i comuni possano conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone e al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi, nell’ambito degli spazi oggetto di affidamento.
Questo personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e può quindi procedere alla contestazione delle infrazioni di propria competenza. L’articolo 12-bis stabilisce espressamente che a tale personale è conferito il potere di contestare le violazioni degli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Ciò significa che, ad esempio, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici o nelle aree di sosta regolamentata gestite da società apposite, anche il personale incaricato può elevare verbali per sosta o fermata irregolare.
Lo stesso articolo precisa che al personale incaricato è conferito il potere di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza, con pieno valore ai fini sanzionatori. Inoltre, il personale delle aziende di trasporto pubblico può compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o fermata anche nelle aree limitrofe alle corsie o strade riservate al servizio di linea, quando ciò sia funzionale alla fruizione delle corsie stesse. Analogamente, il personale delle società di gestione dei parcheggi può accertare violazioni nelle aree immediatamente limitrofe agli spazi affidati, quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per le manovre necessarie a garantire l’effettiva fruizione dei parcheggi.
L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte di questo personale, e l’organizzazione del relativo servizio, restano comunque di competenza dell’amministrazione comunale, attraverso gli uffici o i comandi preposti. A questi organi spetta anche l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato del personale incaricato. In pratica, quindi, le multe per sosta e fermata irregolare possono essere elevate sia dagli organi di polizia stradale in senso stretto, sia da personale specificamente incaricato dai comuni, entro i limiti e negli ambiti previsti dalla legge.
Importi delle sanzioni e casi tipici (marciapiedi, passi carrabili, strisce)
Le violazioni delle norme su fermata e sosta comportano sanzioni amministrative pecuniarie, con importi che variano in base alla gravità del comportamento e al luogo in cui esso si verifica. L’articolo 157 del Codice della Strada prevede, per chi viola le disposizioni generali su fermata e sosta (ad esempio mancato rispetto delle modalità di posizionamento del veicolo, mancata indicazione dell’orario di inizio sosta, apertura delle porte senza le dovute cautele), una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. È inoltre specificamente sanzionato il mantenimento del motore acceso durante la sosta per tenere in funzione l’impianto di condizionamento: in questo caso l’importo va da 223 a 444 euro.
L’articolo 158 del Codice della Strada disciplina invece i divieti di fermata e sosta in determinati luoghi e prevede sanzioni differenziate per alcune ipotesi. In generale, la violazione dei divieti di sosta e fermata elencati nei commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi che rientrano nel quadro sanzionatorio previsto dal Codice per le infrazioni di questo tipo. Per alcune fattispecie, come la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, è previsto un trattamento più severo: il comma 4-bis stabilisce che chi viola il divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide è soggetto a una sanzione da 165 a 660 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 330 a 990 euro per i restanti veicoli.
Per comprendere meglio gli importi e i casi tipici, è utile sintetizzare alcune situazioni frequenti in una tabella esemplificativa, basata sulle previsioni degli articoli 157 e 158:
| Comportamento | Riferimento | Importo sanzione (euro) |
| Violazioni generali su fermata e sosta (posizionamento, mancata indicazione orario, cautele) | Art. 157, comma 8 | da 42 a 173 |
| Motore acceso in sosta per usare il condizionatore | Art. 157, comma 7-bis | da 223 a 444 |
| Sosta in spazi riservati a veicoli per persone invalide | Art. 158, comma 2, lett. g) e comma 4-bis | 165–660 (ciclomotori/motoveicoli a 2 ruote); 330–990 (altri veicoli) |
Tra i casi tipici rientrano la sosta sui marciapiedi, vietata salvo diversa segnalazione, la sosta allo sbocco dei passi carrabili, che impedisce l’accesso a proprietà private o aree di parcheggio, e la fermata o sosta sugli attraversamenti pedonali o ciclabili, che ostacola il passaggio di pedoni e ciclisti. In tutte queste ipotesi, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la rimozione del veicolo ai sensi delle norme generali sulla rimozione, quando la presenza del mezzo costituisce intralcio grave alla circolazione o alla fruizione degli spazi riservati. Nei casi di sosta vietata che si protragga oltre ventiquattro ore, l’articolo 7 prevede che la sanzione pecuniaria possa essere applicata per ogni ulteriore periodo di ventiquattro ore in cui la violazione si protrae.
Come contestare una multa per sosta o fermata e buone pratiche
Quando viene elevata una sanzione per sosta o fermata irregolare, il conducente o il proprietario del veicolo possono valutare se sussistono i presupposti per una contestazione, ad esempio per errori materiali nel verbale o per situazioni particolari che incidono sulla corretta applicazione delle norme. Il Codice della Strada prevede, in generale, la possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall’ordinamento, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite. È importante verificare con attenzione il contenuto del verbale, la corretta indicazione del luogo, dell’orario, della norma violata e dell’autorità competente.
Dal punto di vista pratico, una buona gestione della sosta e della fermata inizia dalla conoscenza delle regole di base fissate dagli articoli 157 e 158. Rispettare il posizionamento del veicolo rispetto al margine della carreggiata, utilizzare correttamente gli stalli segnalati, indicare l’orario di inizio sosta dove richiesto e non occupare spazi riservati (come quelli per persone invalide, mezzi pubblici, carico e scarico o aree pedonali) riduce drasticamente il rischio di incorrere in sanzioni. Sulle autostrade e strade a scorrimento veloce, è essenziale ricordare che la fermata e la sosta sono vietate sulle corsie di marcia, rampe e svincoli, salvo la sosta di emergenza disciplinata dall’articolo 176, che deve essere limitata al tempo strettamente necessario.
Un’altra buona pratica consiste nel prestare attenzione alla segnaletica verticale e orizzontale, che può introdurre deroghe o ulteriori limitazioni rispetto al quadro generale. Ad esempio, la segnaletica può consentire la sosta su marciapiedi in determinate condizioni, oppure istituire aree di sosta a tempo o a pagamento. I segnali orizzontali, come le strisce di delimitazione degli stalli di sosta o le strisce di attraversamento pedonale, hanno un ruolo fondamentale nel guidare il comportamento dei conducenti, come chiarito dall’articolo 40 del Codice della Strada. Rispettare tali indicazioni significa non solo evitare sanzioni, ma contribuire a una circolazione più ordinata e sicura.
Infine, è utile ricordare che, in caso di dubbi sulla corretta applicazione delle norme o sulla legittimità di una sanzione, è sempre consigliabile consultare il testo aggiornato degli articoli richiamati nel verbale e, se necessario, rivolgersi a un professionista per valutare la strategia più opportuna. L’attenzione quotidiana alle regole su fermata, sosta e sosta di emergenza, unita al rispetto degli spazi riservati e alla corretta lettura della segnaletica, rappresenta la migliore prevenzione contro le multe e, soprattutto, contro situazioni di pericolo per tutti gli utenti della strada.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.