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Come funzionano gli ausiliari del traffico per le multe?

Poteri, limiti e differenze degli ausiliari del traffico nelle multe per sosta e fermata secondo il Codice della Strada

Ausiliari del traffico: poteri, limiti e validità delle multe
diEzio Notte

Gli ausiliari del traffico sono una figura sempre più presente nelle città italiane, soprattutto nelle aree di sosta regolamentata e lungo le corsie riservate al trasporto pubblico. Capire come funzionano, quali poteri hanno quando elevano una multa e in che modo si può contestare un verbale è fondamentale per chi guida ogni giorno. In questo articolo analizziamo in modo sistematico la disciplina prevista dal Codice della Strada, con particolare attenzione ai poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta, alla validità delle sanzioni e alle differenze rispetto alla polizia municipale.

Chi sono gli ausiliari del traffico e come vengono nominati

Nel Codice della Strada la figura comunemente conosciuta come “ausiliario del traffico” è disciplinata attraverso il personale cui possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. L’assegnazione di tali funzioni avviene con provvedimento del sindaco, che può attribuirle a dipendenti comunali, a dipendenti di società pubbliche o private che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o i parcheggi, nonché a personale di aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, quando le violazioni siano connesse a tali attività. Durante lo svolgimento delle mansioni, questo personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e di valore probatorio degli atti che redige.

Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata sono svolte esclusivamente dal personale nominativamente designato nel provvedimento del sindaco, dopo la verifica dell’assenza di precedenti o pendenze penali e il superamento di un’adeguata formazione. Ciò significa che non qualsiasi dipendente di una società di parcheggi o di un’azienda di servizi urbani può elevare verbali: occorre una specifica designazione e un percorso formativo che lo abiliti a svolgere controlli sul rispetto delle regole di sosta e fermata. Questa impostazione mira a garantire che chi opera sul territorio abbia competenze minime e requisiti di affidabilità, riducendo il rischio di abusi o errori nell’accertamento delle violazioni.

Oltre al personale direttamente impegnato nella gestione della sosta, le stesse funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A questi soggetti, sempre tramite provvedimento del sindaco, possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento non solo in materia di sosta e fermata, ma anche in materia di circolazione sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo modo il Codice della Strada consente di presidiare in modo più capillare le corsie riservate ai mezzi pubblici, affidando a personale specializzato il controllo del rispetto dei divieti di circolazione e delle regole di utilizzo di tali infrastrutture.

È importante sottolineare che l’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte di questo personale, così come l’organizzazione del servizio, restano di competenza dell’amministrazione comunale, attraverso gli uffici o i comandi preposti. Ciò significa che, pur essendo gli ausiliari incaricati di accertare e contestare le violazioni, la gestione complessiva del procedimento sanzionatorio (dalla registrazione del verbale fino all’eventuale riscossione) è ricondotta agli organi comunali competenti. Questo assetto conferma il ruolo degli ausiliari come soggetti che operano nell’ambito dell’organizzazione comunale, con poteri ben definiti ma inseriti in una filiera amministrativa che fa capo al Comune.

Quali violazioni possono accertare e dove

Il Codice della Strada stabilisce in modo puntuale quali violazioni possono essere accertate dal personale incaricato delle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata. A questo personale è conferito il potere di contestare le infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite e degli ambiti territoriali oggetto di affidamento. L’articolo 12-bis del Codice della Strada chiarisce che tali poteri si esercitano nelle aree di sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi, nonché nelle zone in cui le violazioni di sosta o fermata sono connesse alle attività di raccolta rifiuti e pulizia stradale. In questi contesti, gli ausiliari possono redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento, che ha pieno valore ai fini sanzionatori.

Le violazioni in materia di sosta e fermata che rientrano nella competenza di questo personale sono quelle tipicamente disciplinate dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate, e dall’articolo 157, che regola le modalità di arresto, fermata e sosta dei veicoli. Tra i divieti di sosta rientrano, ad esempio, quelli in corrispondenza di passaggi pedonali, marciapiedi, passi carrabili, intersezioni e spazi riservati, oltre alle specifiche previsioni per gli spazi destinati ai veicoli elettrici. In relazione a queste situazioni, gli ausiliari possono accertare la violazione e procedere alla contestazione, nei limiti delle aree loro affidate.

Il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, quando investito delle funzioni previste, può inoltre svolgere attività di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In tali ambiti, gli ausiliari possono verificare il rispetto dei divieti di circolazione sulle corsie riservate, delle regole di fermata e sosta lungo i percorsi dei mezzi pubblici e delle prescrizioni poste a tutela della regolarità del servizio. Il potere di accertamento si estende, in alcuni casi, anche alle aree limitrofe, quando ciò sia funzionale alla fruizione delle corsie o degli spazi di sosta regolamentata, come previsto dalle disposizioni che disciplinano l’operato del personale incaricato.

Un ulteriore profilo riguarda la possibilità di disporre la rimozione dei veicoli. Al personale incaricato delle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata è infatti conferito il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, sempre limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Ciò significa che, in presenza di una violazione di sosta o fermata che rientri tra quelle per cui è prevista la rimozione, e all’interno delle aree di competenza, gli ausiliari possono attivare la procedura di rimozione, con le conseguenze previste dal Codice della Strada in termini di spese e sanzioni accessorie per il proprietario del veicolo.

Validità delle multe e obbligo di identificazione

La validità delle multe elevate dagli ausiliari del traffico dipende dal rispetto delle regole generali sulla contestazione e verbalizzazione delle violazioni previste dal Codice della Strada. L’articolo 200 del Codice della Strada stabilisce che, fuori dai casi in cui è ammessa la contestazione differita, la violazione deve essere, quando possibile, immediatamente contestata al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Del fatto deve essere redatto un verbale che contenga la sommaria descrizione dell’illecito, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo, oltre alle dichiarazioni che gli interessati chiedono di inserire. Queste regole valgono anche per il personale incaricato delle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata.

Quando la contestazione immediata non è possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione del verbale in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. In tali casi, il verbale notificato deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. La validità della multa elevata da un ausiliario dipende quindi dalla corretta redazione del verbale, dalla presenza degli elementi essenziali richiesti e dal rispetto dei termini e delle modalità di notificazione previsti dal Codice.

Quanto all’identificazione dell’agente accertatore, il Codice della Strada prevede che il verbale indichi l’organo da cui dipende l’agente e che copia del verbale sia consegnata all’ufficio o comando di appartenenza. Nel caso del personale incaricato delle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata, il provvedimento del sindaco designa nominativamente il personale abilitato e ne definisce l’inquadramento. Durante lo svolgimento delle mansioni, questo personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e gli atti da esso redatti godono della presunzione di legittimità tipica degli atti dei pubblici ufficiali, salvo prova contraria. La corretta indicazione dell’agente nel verbale è quindi un elemento essenziale per la validità della sanzione.

È inoltre previsto che l’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale, compresa l’eventuale applicazione di sanzioni accessorie come la rimozione del veicolo o altri obblighi, sia gestita dagli uffici comunali competenti. Quando il Codice dispone che da una violazione consegua una sanzione accessoria, come l’obbligo di sospendere una determinata attività o di ripristinare lo stato dei luoghi, l’agente accertatore deve farne menzione nel verbale redatto ai sensi degli articoli 200 o 201, e tale verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Questo schema si applica anche ai verbali elevati dal personale incaricato delle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata, nei casi in cui la violazione comporti obblighi ulteriori rispetto al pagamento della sanzione pecuniaria.

Differenze tra vigili urbani e ausiliari

Nel sistema del Codice della Strada, gli organi di polizia stradale comprendono, tra gli altri, i corpi e i servizi di polizia municipale, che esercitano funzioni generali di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione su tutto il territorio di competenza. Gli ausiliari del traffico, invece, sono personale cui vengono conferite, con provvedimento del sindaco, funzioni specifiche e limitate, principalmente in materia di sosta e fermata e, per il personale ispettivo del trasporto pubblico, anche in materia di circolazione sulle corsie e strade riservate al servizio di linea. La differenza principale riguarda quindi l’ampiezza delle competenze: i vigili urbani possono accertare un’ampia gamma di violazioni del Codice, mentre gli ausiliari operano in ambiti circoscritti e per tipologie di infrazioni ben definite.

Un altro elemento distintivo è il modo in cui vengono conferite le funzioni. Per gli ausiliari, il Codice prevede espressamente che le funzioni di prevenzione e accertamento siano conferite con provvedimento del sindaco, previa verifica dei requisiti e formazione adeguata, e che il personale sia nominativamente designato. Per la polizia municipale, invece, le funzioni derivano direttamente dall’inquadramento istituzionale del corpo o servizio di polizia locale, che rientra tra gli organi di polizia stradale con competenza generale. Ciò significa che, mentre il vigile urbano esercita i propri poteri in virtù del ruolo istituzionale, l’ausiliario li esercita nei limiti del mandato conferito dal provvedimento sindacale.

Dal punto di vista operativo, gli ausiliari del traffico possono redigere e sottoscrivere verbali di accertamento delle violazioni di propria competenza e disporre la rimozione dei veicoli nei limiti degli ambiti oggetto di affidamento. Tuttavia, l’attività sanzionatoria successiva, compresa l’eventuale adozione di provvedimenti più incisivi, resta in capo all’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi preposti, che spesso coincidono con i comandi di polizia municipale. I vigili urbani, oltre a poter accertare le violazioni, sono direttamente coinvolti nella gestione di molte fasi del procedimento sanzionatorio e possono intervenire su un ventaglio molto più ampio di illeciti, inclusi quelli che comportano misure cautelari come il sequestro o sanzioni accessorie di particolare rilievo.

Nonostante queste differenze, quando svolgono le funzioni loro attribuite, gli ausiliari rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, analogamente agli appartenenti alla polizia municipale. Ciò comporta che i verbali da loro redatti hanno efficacia probatoria e che eventuali condotte illecite nei loro confronti possono integrare reati contro la pubblica amministrazione. Allo stesso tempo, l’operato degli ausiliari è soggetto a verifiche e controlli da parte dell’amministrazione comunale, che conserva la responsabilità di autorizzare, organizzare e vigilare sull’attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata.

Come contestare un verbale elevato da un ausiliario

Il Codice della Strada prevede strumenti generali di tutela per chi intende contestare un verbale di accertamento, indipendentemente dal fatto che sia stato redatto da un appartenente alla polizia municipale o da un ausiliario del traffico. Dopo la redazione del verbale ai sensi dell’articolo 200 del Codice della Strada o la sua notificazione secondo l’articolo 201, il destinatario può proporre ricorso al prefetto o, nei casi e nei termini previsti, opposizione davanti all’autorità giudiziaria competente. Quando da una violazione consegue anche una sanzione accessoria, come l’obbligo di sospendere una determinata attività, il ricorso si estende automaticamente anche a tale sanzione, e l’autorità che decide sul ricorso valuta sia la legittimità della sanzione pecuniaria sia quella della misura accessoria.

Nel caso in cui la violazione comporti l’obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, l’articolo 212 del Codice della Strada stabilisce che l’agente accertatore deve farne menzione nel verbale di contestazione o nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria, e il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende automaticamente alla sanzione accessoria. Quando il prefetto rigetta il ricorso, l’ordinanza-ingiunzione dà atto anche della sanzione accessoria e della sua esecuzione; se invece ritiene infondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria. Questo meccanismo vale anche per i verbali elevati dal personale incaricato delle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata.

Quando la violazione comporta l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di rimuovere opere abusive, l’articolo 211 del Codice della Strada prevede che l’agente accertatore ne faccia menzione nel verbale redatto ai sensi degli articoli 200 o 201. Anche in questo caso, il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria, e il prefetto, nell’ingiungere il pagamento della sanzione, ordina l’adempimento dell’obbligo di ripristino o rimozione entro un termine stabilito. Se il trasgressore non adempie, l’ente proprietario o concessionario della strada può essere autorizzato a eseguire le opere, con le conseguenze previste in termini di recupero delle spese.

Per quanto riguarda le violazioni reiterate, il Codice disciplina in modo specifico gli effetti della pluralità di illeciti. L’articolo 198 del Codice della Strada stabilisce che, salvo diversa previsione, chi con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. L’articolo 198-bis del Codice della Strada introduce poi regole particolari per gli illeciti reiterati relativi alla circolazione di veicoli privi dei requisiti tecnici o amministrativi, prevedendo, in presenza di determinate condizioni, l’applicazione di una sanzione unica pari al triplo del minimo edittale, se più favorevole. Queste disposizioni possono assumere rilievo anche quando le violazioni siano state accertate da ausiliari del traffico, in quanto incidono sul calcolo complessivo delle sanzioni dovute.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.