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Come funzionano gli autovelox e devono essere segnalati?

Guida completa al funzionamento degli autovelox, agli obblighi di segnalazione, ai requisiti di validità delle multe e alle possibilità di contestazione

Autovelox e controlli di velocità: regole, segnalazione e multe
diEzio Notte

Gli autovelox sono tra gli strumenti più utilizzati per far rispettare i limiti di velocità e ridurre l’incidentalità, ma intorno al loro funzionamento ruotano molti dubbi: devono essere sempre segnalati? Quali limiti si applicano? Quando una multa è valida e quando, invece, può essere contestata? In questo articolo analizziamo in modo sistematico la disciplina prevista dal Codice della Strada, concentrandoci su limiti di velocità, obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni, requisiti di omologazione e profili utili per valutare la legittimità di un verbale da autovelox.

Tipologie di controlli di velocità e limiti applicabili

La base giuridica di qualsiasi controllo di velocità è rappresentata dall’articolo 142 del Codice della Strada, che fissa i limiti massimi generali: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h su strade urbane che lo consentano, previa idonea segnaletica. Lo stesso articolo consente agli enti proprietari di fissare limiti diversi, sempre entro i massimi previsti, quando le condizioni della strada lo richiedono, imponendo però l’obbligo di adeguare i limiti al venir meno delle cause che hanno giustificato la restrizione. Ogni controllo di velocità, fisso o mobile, si innesta quindi su questo quadro di limiti generali e particolari.

I controlli possono essere effettuati con diverse modalità, tutte riconducibili alla finalità di accertare il superamento dei limiti fissati dall’art. 142. Lo stesso articolo prevede, tra l’altro, la possibilità di utilizzare apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media su tratti determinati di autostrada, condizione che consente, in presenza di specifici requisiti infrastrutturali e di sicurezza, di elevare il limite fino a 150 km/h su autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia. Accanto a questi sistemi di rilevazione media, restano i classici autovelox puntuali, i dispositivi a bordo dei veicoli di servizio e gli strumenti utilizzati in postazioni mobili, tutti finalizzati a misurare la velocità istantanea del veicolo in un determinato punto.

Il superamento dei limiti comporta sanzioni graduate in base all’entità dell’eccesso di velocità, sempre disciplinate dall’art. 142. Per chi supera il limite massimo di non oltre 10 km/h è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in una fascia compresa tra un minimo e un massimo stabiliti dalla norma. Se l’eccesso è superiore a 10 km/h e non oltre 40 km/h, l’importo aumenta sensibilmente, con un ulteriore aggravio in caso di violazioni ripetute in centro abitato nell’arco di un anno. Per superamenti ancora più gravi, oltre 40 km/h e fino a 60 km/h, la legge prevede non solo una sanzione pecuniaria più elevata, ma anche la sospensione della patente per un periodo determinato, a conferma della particolare pericolosità di tali condotte.

Un ulteriore profilo importante riguarda l’ipotesi in cui, con le modalità di controllo automatico previste, vengano accertate più violazioni in un arco temporale ristretto. L’art. 142 stabilisce che, quando con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis vengono rilevate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis, commesse dallo stesso veicolo in tratti ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Questo meccanismo evita un cumulo eccessivo di sanzioni in presenza di una pluralità di infrazioni ravvicinate, pur mantenendo un effetto deterrente significativo.

Obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo

Uno dei punti più discussi in tema di autovelox riguarda l’obbligo di segnalare in anticipo le postazioni di controllo. Il Codice della Strada interviene in modo esplicito: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, mediante cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa, conformi alle norme del regolamento. Questa previsione, contenuta nel comma 6-bis dell’art. 142, sottolinea che il controllo della velocità ha una funzione principalmente preventiva e di sicurezza, più che meramente sanzionatoria, inducendo i conducenti a moderare l’andatura prima del punto di rilevazione.

La norma demanda al regolamento di esecuzione la definizione delle caratteristiche dei segnali e al decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, le modalità di impiego delle postazioni. Ciò significa che, oltre al principio generale di preventiva segnalazione e visibilità, esistono disposizioni tecniche che disciplinano come e dove collocare i cartelli, nonché le distanze e le modalità di utilizzo dei dispositivi luminosi. In ogni caso, il rispetto di tali prescrizioni rientra nel più ampio principio di uniformità della segnaletica, sancito dall’articolo 45 del Codice della Strada, che vieta la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non conforme e consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di imporre la sostituzione o la correzione dei segnali irregolari.

La preventiva segnalazione delle postazioni di controllo si inserisce quindi in un sistema complessivo di regole sulla segnaletica, che impone agli enti proprietari o gestori delle strade di collocare i segnali in modo corretto e di rimuovere quelli non conformi. L’art. 45 prevede infatti che il Ministero possa intimare a tali enti di sostituire, integrare, spostare o rimuovere ogni segnale non conforme alle norme del codice, del regolamento o delle direttive ministeriali, fissando un termine massimo per l’adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Ministero può intervenire in via sostitutiva, ponendo le spese a carico dell’ente inadempiente. Questo meccanismo garantisce che anche la segnalazione degli autovelox rispetti standard omogenei su tutto il territorio.

Dal punto di vista del conducente, la presenza di una segnaletica chiara e visibile prima delle postazioni di controllo consente di adeguare tempestivamente la velocità ai limiti vigenti, in coerenza con la finalità di tutela della sicurezza stradale richiamata dall’art. 142. La mancanza o l’irregolarità della segnalazione può assumere rilievo nella valutazione complessiva della legittimità del controllo, soprattutto quando si discute della validità del verbale o della corretta applicazione delle norme sulla segnaletica. Tuttavia, la disciplina concreta delle modalità di segnalazione e delle eventuali conseguenze in caso di difformità è rimessa anche alle disposizioni regolamentari e ai provvedimenti attuativi richiamati dalla legge.

Validità delle multe: omologazione, taratura e documentazione fotografica

Perché una multa da autovelox sia valida, non basta che il conducente abbia effettivamente superato il limite di velocità: è necessario che l’accertamento avvenga mediante dispositivi conformi alle prescrizioni del Codice della Strada. Un primo riferimento è l’articolo 75 del Codice della Strada, che disciplina l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e l’omologazione dei veicoli, dei loro componenti e delle entità tecniche prodotte in serie. La norma prevede che tali elementi siano sottoposti a visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, e che i componenti prodotti in serie siano soggetti a omologazione del tipo. Questo quadro si riflette anche sugli strumenti di controllo della velocità, che devono essere approvati e omologati per poter essere utilizzati.

Accanto a ciò, l’articolo 80 del Codice della Strada disciplina la revisione dei veicoli, prevedendo che il Ministro dei trasporti stabilisca criteri, tempi e modalità per verificare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e di rispetto dei limiti di emissioni. Nel regolamento sono indicati gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza. Sebbene l’articolo si concentri sui veicoli, il principio di fondo è che i dispositivi tecnici utilizzati per la circolazione e il controllo debbano mantenere nel tempo le caratteristiche di efficienza e sicurezza, il che si riflette anche sull’esigenza di apparecchiature di rilevazione correttamente mantenute e verificate.

Un ulteriore tassello è fornito dall’art. 72, che elenca i dispositivi di equipaggiamento obbligatori per i veicoli, tra cui i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, i dispositivi acustici, i retrovisori e il contachilometri, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento. La presenza del contachilometri come dispositivo regolamentato evidenzia come la misurazione della velocità sia un elemento centrale nella sicurezza stradale e debba avvenire tramite strumenti conformi. In modo analogo, gli apparecchi di controllo esterni, come gli autovelox, devono essere strumenti tecnici affidabili, approvati e utilizzati secondo le modalità previste dalla normativa di dettaglio, affinché i dati raccolti possano fondare legittimamente una contestazione.

Per quanto riguarda la documentazione dell’illecito, i sistemi automatici di rilevazione della velocità sono normalmente associati a registrazioni fotografiche o elettroniche che consentono di individuare il veicolo e il momento della violazione. Il Codice della Strada prevede, in diverse disposizioni, la possibilità di accertare violazioni tramite dispositivi automatici approvati o omologati: ad esempio, l’art. 147, in tema di passaggi a livello, consente il rilevamento automatico delle violazioni tramite appositi dispositivi approvati o omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questo modello di accertamento automatico, fondato su apparecchiature omologate e su registrazioni oggettive, è analogo a quello utilizzato per gli autovelox, dove la documentazione fotografica costituisce parte integrante del verbale e dello strumento probatorio.

Come contestare una multa da autovelox

La possibilità di contestare una multa da autovelox si inserisce nel sistema generale delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. Quando viene accertata una violazione dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, l’organo accertatore redige un verbale che deve contenere gli elementi essenziali dell’infrazione, tra cui il riferimento alla norma violata e le circostanze del fatto. In presenza di dispositivi automatici, la contestazione può non essere immediata, ma avvenire tramite notificazione successiva, allegando o richiamando la documentazione prodotta dall’apparecchiatura. Il destinatario della sanzione può valutare la coerenza tra quanto indicato nel verbale e i dati risultanti dalla rilevazione, nonché il rispetto delle condizioni di legge per l’utilizzo del dispositivo.

Un profilo che può assumere rilievo in sede di contestazione riguarda il rispetto dell’obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo, previsto dall’art. 142, comma 6-bis. Il conducente può interrogarsi sulla presenza effettiva dei cartelli o dei dispositivi luminosi prima del punto di rilevazione e sulla loro visibilità. Inoltre, può essere oggetto di valutazione la conformità della segnaletica alle prescrizioni dell’art. 45, che impone l’uniformità e la correttezza dei segnali, attribuendo al Ministero il potere di intervenire in caso di segnaletica non conforme. Questi elementi possono entrare nel quadro argomentativo con cui si chiede una verifica della legittimità del controllo e, di conseguenza, del verbale.

Altri aspetti potenzialmente rilevanti riguardano l’omologazione e l’idoneità tecnica delle apparecchiature utilizzate. Il sistema delineato dagli artt. 75 e 80, che impone l’accertamento dei requisiti di idoneità e la revisione dei veicoli e dei loro componenti, evidenzia l’importanza che i dispositivi tecnici siano conformi e mantenuti in efficienza. In sede di valutazione di un verbale da autovelox, può quindi assumere rilievo la corretta omologazione dell’apparecchio e il rispetto delle modalità di impiego stabilite dai decreti ministeriali richiamati dall’art. 142. La documentazione relativa all’apparecchiatura e alle sue caratteristiche tecniche può essere oggetto di richiesta o di esame nei procedimenti previsti dalla legge.

Infine, il Codice della Strada prevede, in via generale, strumenti di tutela per il destinatario delle sanzioni amministrative, che può far valere le proprie ragioni nelle forme e nei termini stabiliti dalle norme procedurali richiamate dallo stesso codice. In questo contesto, la contestazione di una multa da autovelox si fonda sulla verifica del rispetto delle disposizioni sostanziali (limiti di velocità, obbligo di segnalazione, omologazione e corretto impiego dei dispositivi) e formali (contenuto del verbale, riferimenti normativi, indicazione delle circostanze del fatto). La consultazione del testo ufficiale degli articoli citati consente di inquadrare con precisione i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte e di orientare le scelte difensive in modo coerente con la disciplina vigente.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.