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Come funzionano gli autovelox e i tutor in Italia?

Guida completa al funzionamento di autovelox e Tutor in Italia, tra limiti di velocità, obblighi di segnalazione, omologazione dei dispositivi e possibilità di contestare le multe

Autovelox e tutor: regole di utilizzo, segnalazione e validità delle multe
diEzio Notte

Autovelox e sistemi Tutor sono strumenti centrali nel controllo della velocità in Italia. Il loro utilizzo è disciplinato dal Codice della Strada, che stabilisce limiti, modalità di impiego, obblighi di segnalazione, regole per l’accertamento a distanza e per la notifica dei verbali, oltre ai requisiti di omologazione delle apparecchiature e alle possibilità di contestare le sanzioni. Conoscere queste norme è fondamentale sia per guidare in sicurezza sia per capire quando una multa è legittima e quando, invece, può essere oggetto di opposizione.

Tipologie di controlli elettronici della velocità

I controlli elettronici della velocità si inseriscono nel quadro generale della disciplina dei limiti di velocità, regolata dall’articolo 142 del Codice della Strada, che definisce i limiti massimi e minimi e prevede specifiche sanzioni in base all’entità del superamento. In questo contesto rientrano sia gli autovelox puntuali, che rilevano la velocità istantanea in un punto preciso, sia i sistemi di controllo della velocità media (come i Tutor) che calcolano la velocità tenendo conto del tempo impiegato a percorrere un determinato tratto. Il Codice non entra nel dettaglio dei singoli marchi o denominazioni commerciali, ma disciplina le modalità di accertamento e le conseguenze sanzionatorie del superamento dei limiti.

L’autovelox puntuale è un’apparecchiatura che misura la velocità del veicolo nel momento in cui questo transita davanti al dispositivo. Quando il valore rilevato supera il limite previsto su quel tratto, si configura una violazione dei commi 7, 8, 9 o 9-bis dell’art. 142, con sanzioni crescenti in base allo scarto rispetto al limite. Il Codice prevede che tali violazioni possano essere accertate anche senza fermare immediatamente il veicolo, con successiva notifica del verbale, secondo le regole generali sulla contestazione e notificazione delle violazioni.

I sistemi di controllo della velocità media operano invece su tratti di strada, rilevando il passaggio del veicolo in due o più punti e calcolando la velocità in base al tempo impiegato a percorrere la distanza. Anche in questo caso, quando la velocità media supera il limite, si applicano le stesse disposizioni sanzionatorie dell’art. 142, poiché ciò che rileva è il superamento del limite massimo di velocità fissato per quel tratto. Il Codice consente che più violazioni commesse nello stesso arco temporale e sulla rete di competenza del medesimo ente possano essere trattate in modo unitario, con un criterio più favorevole per il conducente, come previsto dal comma 6-ter dell’art. 142.

Un ulteriore aspetto riguarda il caso in cui, con le modalità di controllo automatico, vengano accertate più violazioni in un intervallo di tempo limitato. L’art. 142 stabilisce che, se le infrazioni sono commesse dallo stesso veicolo, in tratti ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, richiamando anche le disposizioni dell’art. 198-bis in materia di illeciti reiterati. Questo meccanismo evita un cumulo eccessivo di sanzioni quando la condotta illecita è sostanzialmente unitaria, pur restando ferma la responsabilità per il superamento dei limiti.

Obbligo di preventiva segnalazione e visibilità delle postazioni

Il Codice della Strada prevede espressamente che le postazioni di controllo della velocità siano rese note agli utenti della strada. Il comma 6-bis dell’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, mediante cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi conformi alle norme del regolamento di esecuzione. Questo significa che l’utente deve essere messo in condizione di sapere, prima del punto di rilevazione, che su quel tratto è attivo un controllo elettronico della velocità.

La norma affida al regolamento e a specifici decreti ministeriali la definizione delle modalità concrete di segnalazione, ma il principio generale è chiaro: la funzione dei controlli elettronici non è solo repressiva, bensì anche preventiva, orientata a indurre il conducente a mantenere una velocità adeguata. La visibilità della postazione e la presenza di un’adeguata segnaletica contribuiscono a rendere trasparente l’azione di controllo, evitando situazioni in cui il conducente possa ritenere il dispositivo “nascosto” o non correttamente annunciato lungo il percorso.

Il riferimento alla conformità ai criteri stabiliti nel regolamento implica che i cartelli o i dispositivi luminosi utilizzati per segnalare gli autovelox e i sistemi di controllo della velocità debbano rispettare specifiche tecniche, analogamente a quanto previsto per la segnaletica stradale in generale. Sebbene i dettagli tecnici siano demandati a norme di rango regolamentare, il Codice impone che la segnalazione sia effettiva e non meramente formale, così da garantire che il conducente attento possa percepire la presenza del controllo e adeguare la condotta di guida.

La mancata o inadeguata segnalazione preventiva può assumere rilievo nella valutazione della legittimità dell’accertamento, in quanto la disciplina dell’art. 142 collega espressamente l’uso delle postazioni automatiche all’obbligo di preventiva segnalazione e visibilità. In sede di esame di un verbale, la verifica del rispetto di tali condizioni può quindi diventare un elemento centrale, soprattutto quando il conducente ritenga che la postazione non fosse chiaramente individuabile o che mancassero i cartelli prescritti lungo il tratto di avvicinamento al dispositivo.

Accertamento a distanza e notifica del verbale

Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato l’accertamento a distanza delle violazioni e la successiva notifica del verbale. L’uso di autovelox e sistemi Tutor rientra tra i casi in cui la contestazione immediata non è sempre possibile. L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, se non identificato, a uno dei soggetti obbligati in solido, entro novanta giorni dall’accertamento. Questo termine è fondamentale per valutare la regolarità della procedura.

Lo stesso art. 201 prevede che, in determinati casi, la contestazione immediata non sia necessaria e che agli interessati siano notificati gli estremi della violazione nei termini indicati. Tra le ipotesi rientra, ad esempio, l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva, situazione tipica dei controlli automatici della velocità. In tali circostanze, l’accertamento avviene tramite l’apparecchiatura omologata, che registra i dati necessari (targa, velocità rilevata, luogo e tempo della violazione), e la contestazione viene formalizzata successivamente con l’invio del verbale al domicilio del soggetto individuato come responsabile.

L’articolo 200 del Codice della Strada stabilisce, in via generale, che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido, e che dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente la descrizione del fatto e gli elementi essenziali per l’identificazione. Tuttavia, questa regola generale è espressamente derogata nei casi previsti dall’art. 201, tra cui rientrano gli accertamenti effettuati con dispositivi automatici di rilevazione della velocità, proprio perché la natura del controllo rende spesso impraticabile la fermata immediata del veicolo in condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda la notifica, l’art. 201 precisa che il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Inoltre, disciplina casi particolari, come la notificazione nei confronti di soggetti che hanno dichiarato un domicilio legale, o la possibilità di notificare entro novanta giorni dalla data in cui l’amministrazione è posta in grado di identificare il trasgressore o altro soggetto obbligato. Per i residenti all’estero, il termine di notifica è più ampio. Questi elementi sono decisivi per valutare la correttezza formale del verbale derivante da un accertamento con autovelox o Tutor.

Requisiti di omologazione e conformità dei dispositivi

Le apparecchiature utilizzate per il controllo elettronico della velocità devono rispettare specifici requisiti di omologazione e di conformità al tipo approvato. L’articolo 77 del Codice della Strada attribuisce al Ministero dei trasporti la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità, con possibilità di sospendere o revocare l’omologazione se risulta il mancato rispetto della conformità.

Questo quadro si applica anche ai dispositivi di controllo della velocità, che rientrano tra i dispositivi soggetti a omologazione o approvazione. L’art. 77 prevede che, con decreto del Ministro dei trasporti, siano stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi, ponendo a carico del titolare dell’omologazione gli oneri relativi. La corretta omologazione e il mantenimento della conformità al tipo approvato sono condizioni essenziali perché le rilevazioni effettuate dai dispositivi possano essere considerate attendibili ai fini sanzionatori.

La norma contempla anche un profilo sanzionatorio specifico: chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, e analoghe conseguenze sono previste per chi importa o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione, con sanzioni più elevate per dispositivi particolarmente rilevanti per la sicurezza, come i sistemi frenanti o le cinture di sicurezza. Sebbene l’articolo non elenchi in modo puntuale gli strumenti di rilevazione della velocità, il principio generale di conformità al tipo omologato si estende a tutte le apparecchiature soggette a tale procedura.

In relazione ai controlli elettronici della velocità, la verifica dell’omologazione e della corretta installazione e manutenzione del dispositivo può assumere rilievo nella valutazione della legittimità dell’accertamento. Il Codice, attraverso l’art. 77, chiarisce che l’amministrazione può intervenire per sospendere o revocare l’omologazione in caso di mancato rispetto della conformità, a tutela dell’affidabilità dei controlli e della sicurezza della circolazione. Per il conducente, ciò si traduce nella possibilità di considerare, in sede di esame di un verbale, anche il profilo della regolarità tecnica dell’apparecchiatura utilizzata.

Quando e come è possibile contestare una multa da autovelox o tutor

La possibilità di contestare una multa derivante da autovelox o Tutor si fonda sulle regole generali in materia di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni previste dal Codice della Strada. L’articolo 200 del Codice della Strada stabilisce che, fuori dai casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, la violazione deve essere contestata sul posto, con redazione del verbale contenente la descrizione del fatto e gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e del veicolo. Nei casi di autovelox e Tutor, invece, si applicano le deroghe previste dall’art. 201, che consentono la contestazione differita con successiva notifica.

L’articolo 201 del Codice della Strada prevede che, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale debba essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento, con indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Il rispetto di questo termine e la presenza nel verbale degli elementi essenziali (dati del veicolo, luogo, data e ora, norma violata, modalità di accertamento) sono aspetti centrali che possono essere valutati dal destinatario della sanzione per verificare la regolarità formale del procedimento.

Un ulteriore profilo riguarda il collegamento tra l’accertamento della violazione e l’uso di apparecchiature omologate e conformi al tipo approvato, come previsto dall’articolo 77 del Codice della Strada. La legittimità della rilevazione dipende anche dal corretto impiego di dispositivi che rispettino le prescrizioni tecniche e siano sottoposti ai controlli di conformità previsti. In sede di valutazione di una multa, può quindi assumere rilievo anche la verifica del rispetto di tali condizioni, in quanto strettamente connesse all’affidabilità della misurazione della velocità.

Infine, l’articolo 142 del Codice della Strada incide sulla possibilità di contestare una sanzione anche attraverso il richiamo all’obbligo di preventiva segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo, previsto dal comma 6-bis, e alla disciplina delle violazioni multiple in un breve arco temporale, regolata dal comma 6-ter e dalle disposizioni dell’art. 198-bis sugli illeciti reiterati. La corretta applicazione di queste norme può influire sia sulla legittimità del singolo verbale sia sull’eventuale rideterminazione dell’importo dovuto quando più infrazioni sono state accertate con le stesse modalità in un intervallo di tempo limitato.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.