Come funzionano i limiti per i neopatentati in autostrada?
Guida ai limiti di velocità, potenza e sanzioni per i neopatentati in autostrada secondo il Codice della Strada
I neopatentati che guidano in autostrada devono rispettare regole specifiche su velocità e caratteristiche del veicolo, diverse da quelle previste per gli altri conducenti. Queste limitazioni hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei primi anni di esperienza alla guida, quando il rischio di errori è più elevato. In questo articolo analizziamo in modo sistematico chi è considerato neopatentato, quali limiti di velocità si applicano in autostrada, come funzionano i vincoli di potenza per la patente B, quali sono le eccezioni quando a fianco c’è un istruttore esperto e quali sanzioni sono previste per chi non rispetta queste regole.
Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo
Nel Codice della Strada la figura del neopatentato è disciplinata attraverso le limitazioni nella guida previste per i primi anni dal conseguimento della patente. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B, alcune restrizioni si applicano “per i primi tre anni dal conseguimento della patente”. Questo periodo triennale è il riferimento temporale che, in pratica, definisce la condizione di neopatentato ai fini delle limitazioni di velocità e di potenza del veicolo. Le limitazioni decorrono automaticamente dalla data di superamento dell’esame di guida, come precisato dal comma 4 dello stesso articolo.
Essere neopatentato non significa soltanto avere conseguito la patente da poco, ma comporta l’applicazione automatica di regole più restrittive rispetto agli altri conducenti. L’articolo 117 chiarisce che queste limitazioni riguardano sia la velocità massima consentita su determinate categorie di strade, sia la possibilità di guidare veicoli con determinate caratteristiche tecniche. Non è necessario alcun provvedimento aggiuntivo: il regime di neopatentato scatta per legge dal giorno in cui si supera l’esame di guida previsto dall’articolo 121 e si ottiene la patente, e termina automaticamente allo scadere dei tre anni.
È importante sottolineare che il periodo di tre anni si riferisce alla data di conseguimento della singola categoria di patente. Per esempio, chi ottiene una patente B entra nel regime di limitazioni previsto per quella categoria dal giorno dell’esame e vi rimane per i tre anni successivi. L’articolo 117 prevede inoltre che le modalità di indicazione di questi limiti sulla carta di circolazione siano stabilite nel regolamento, a conferma del fatto che le informazioni sulle restrizioni devono essere chiaramente individuabili per il conducente e per gli organi di controllo.
Nel quadro complessivo del Codice della Strada, la figura del neopatentato si collega anche ad altre norme che, pur non definendo direttamente la durata di tale status, incidono sulla sua posizione. Ad esempio, lo stesso articolo 117 richiama l’articolo 120 in relazione a particolari divieti connessi a specifiche condizioni personali del conducente. Questo dimostra come il regime dei neopatentati sia inserito in un sistema più ampio di regole che mirano a garantire che chi guida nei primi anni lo faccia in condizioni di massima sicurezza, sia per sé sia per gli altri utenti della strada.
Limiti di velocità specifici per i neopatentati
Per quanto riguarda la velocità, il Codice della Strada prevede limiti specifici per i neopatentati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Il comma 2 dell’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, “non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”. Si tratta di un limite speciale che si affianca ai limiti generali di velocità previsti per tutti i conducenti dall’articolo 142, ma che per i neopatentati è più restrittivo.
L’articolo 142 del Codice della Strada disciplina infatti i limiti massimi di velocità in generale, prevedendo che sulle autostrade non si possa superare una determinata velocità massima e stabilendo, nei commi successivi, le sanzioni per chi eccede tali limiti. Per i neopatentati, però, il riferimento principale resta il limite di 100 km/h in autostrada fissato dall’articolo 117, che prevale come regola speciale rispetto al limite ordinario applicabile agli altri conducenti. In pratica, un neopatentato che viaggia in autostrada deve considerare come proprio tetto massimo i 100 km/h, anche se il limite generale della tratta è superiore.
Queste limitazioni di velocità hanno una funzione chiaramente preventiva: ridurre la velocità massima consentita nei primi anni di guida serve a contenere il rischio di incidenti in situazioni tipiche delle autostrade, come sorpassi, cambi di corsia e gestione di traffico intenso. L’articolo 117, collegandosi idealmente ai principi generali sulla velocità e sulla sicurezza della circolazione contenuti nell’articolo 142, costruisce un quadro in cui il neopatentato è tenuto a una condotta particolarmente prudente. Il mancato rispetto di questi limiti comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’eccesso di velocità, che vedremo più avanti.
Va ricordato che le limitazioni di velocità per i neopatentati sono “automatiche” e decorrono dalla data di superamento dell’esame di guida, come specificato dal comma 4 dell’articolo 117. Ciò significa che non è necessario alcun avviso particolare sul documento di guida perché la regola sia efficace: spetta al conducente conoscere e rispettare il proprio regime di velocità ridotta. In caso di controllo su strada o di accertamento tramite dispositivi di rilevazione, gli organi di polizia stradale verificheranno la data di conseguimento della patente per stabilire se il conducente rientra ancora nel periodo di tre anni e, di conseguenza, se si applicano i limiti specifici per neopatentati.
Limiti di potenza e rapporto kW/t per la patente B
Oltre ai limiti di velocità, il Codice della Strada introduce per i neopatentati con patente B anche restrizioni legate alle caratteristiche tecniche del veicolo, in particolare alla potenza specifica e, per alcuni veicoli, alla potenza massima. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che ai titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, “non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t”. Questo significa che, nel periodo di neopatente, non è possibile condurre veicoli che superano questo rapporto tra potenza e peso.
Lo stesso comma 2-bis introduce un’ulteriore limitazione per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone, specificando che, nel caso di tali veicoli, “si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW”. La norma precisa che questo vale anche per i veicoli elettrici o ibridi plug-in appartenenti alla stessa categoria. In pratica, quindi, un neopatentato con patente B deve verificare sia il rapporto kW/t, sia – se guida un veicolo M1 – la potenza massima espressa in kW, per accertarsi che rientrino nei limiti previsti.
Il legislatore ha previsto alcune eccezioni a queste limitazioni di potenza. Il comma 2-bis dell’articolo 117 stabilisce che le restrizioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. In questo caso, l’esigenza di mobilità della persona invalida prevale sul vincolo ordinario imposto al neopatentato, consentendo la guida anche di veicoli che superano i limiti di potenza specifica o di potenza massima, se ricorrono le condizioni previste.
Lo stesso comma 2-bis prevede inoltre che le limitazioni di potenza non si applichino se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona che rispetti determinati requisiti di età e di anzianità di patente. Questa eccezione, che approfondiremo nella sezione successiva, consente al neopatentato di guidare veicoli più potenti quando è affiancato da un conducente esperto che svolge il ruolo di istruttore. In assenza di tali condizioni, però, il rispetto dei limiti di 75 kW/t e, per i veicoli M1, di 105 kW di potenza massima, è obbligatorio per tutta la durata del triennio.
Eccezioni quando a fianco c’è un istruttore esperto
Il Codice della Strada prevede una deroga importante alle limitazioni di potenza per i neopatentati quando questi guidano affiancati da un istruttore esperto. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che le limitazioni relative alla potenza specifica e alla potenza massima non si applicano “se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore”. La norma individua quindi requisiti precisi per chi può svolgere questo ruolo.
Perché l’eccezione sia operante, l’accompagnatore deve innanzitutto avere un’età non superiore a 65 anni. Inoltre, deve essere titolare di una patente valida per la stessa categoria del veicolo guidato dal neopatentato, conseguita da almeno dieci anni, oppure di una patente valida per una categoria superiore. La presenza di questa figura a fianco del conducente giustifica la possibilità di utilizzare veicoli che, altrimenti, sarebbero preclusi nei primi tre anni per via dei limiti di potenza. La ratio è quella di consentire un apprendimento più completo sotto la supervisione di un conducente esperto.
È importante osservare che la deroga riguarda espressamente le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell’articolo 117. La norma non estende in modo automatico questa eccezione ai limiti di velocità specifici per i neopatentati, che restano fissati dal comma 2 dello stesso articolo a 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Di conseguenza, anche quando il neopatentato guida un veicolo più potente in presenza di un istruttore che soddisfa i requisiti di legge, è comunque tenuto a rispettare i limiti di velocità ridotti previsti per il proprio status.
La previsione di questa figura di istruttore si inserisce in un quadro più ampio in cui il Codice della Strada disciplina anche l’attività di insegnamento della guida e le condizioni per l’abilitazione degli istruttori professionali, richiamate in altre disposizioni. Nel caso specifico del comma 2-bis dell’articolo 117, però, non si tratta necessariamente di un istruttore professionale, ma di una persona che, avendo i requisiti di età e di anzianità di patente, può affiancare il neopatentato nella guida di veicoli altrimenti vietati per potenza. Resta fermo che, in ogni caso, il conducente neopatentato è responsabile del rispetto delle altre norme di circolazione e delle limitazioni di velocità che gli sono proprie.
Sanzioni per chi non rispetta i limiti da neopatentato
Il mancato rispetto dei limiti di velocità e delle altre prescrizioni previste per i neopatentati comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada per le corrispondenti violazioni. Per quanto riguarda la velocità, l’articolo 142 del Codice della Strada disciplina in dettaglio le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni accessorie per chi supera i limiti massimi. Ad esempio, il comma 7 prevede una sanzione per chi supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, mentre il comma 8 si riferisce al superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, con importi crescenti e, in alcuni casi, con la sospensione della patente.
Per i neopatentati, il limite di riferimento in autostrada è quello di 100 km/h fissato dal comma 2 dell’articolo 117. Se un conducente nei primi tre anni di patente supera tale limite, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 142 in base all’entità dell’eccesso rispetto al limite che, per lui, è più basso rispetto a quello ordinario. I commi 9 e 9-bis dell’articolo 142 prevedono sanzioni più gravi per chi supera i limiti massimi di oltre 40 km/h e di oltre 60 km/h, con sospensione della patente per periodi che aumentano al crescere della violazione. Il comma 12 stabilisce inoltre che, in caso di recidiva nel biennio per le violazioni più gravi, la sospensione può arrivare fino a diciotto mesi o, nei casi più estremi, alla revoca della patente.
Le violazioni delle limitazioni di potenza e di rapporto kW/t previste dal comma 2-bis dell’articolo 117 costituiscono anch’esse inosservanza delle limitazioni nella guida imposte ai titolari di patente B nei primi tre anni. In presenza di tali violazioni, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono trovare applicazione le sanzioni accessorie sulla patente previste dal titolo VI del Codice della Strada, come la sospensione o, nei casi più gravi e in presenza di ulteriori presupposti, la revoca. L’articolo 199 precisa inoltre che l’obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmette agli eredi, confermando il carattere personale della responsabilità per le infrazioni.
Nel complesso, il sistema sanzionatorio collegato alle violazioni commesse dai neopatentati in autostrada e sulle altre strade interessate dalle limitazioni è costruito per avere un effetto dissuasivo significativo. L’intreccio tra le norme specifiche dell’articolo 117 e la disciplina generale dei limiti di velocità e delle sanzioni dell’articolo 142 fa sì che chi guida nei primi tre anni debba prestare particolare attenzione sia alla scelta del veicolo, nel rispetto dei limiti di potenza, sia alla velocità tenuta in relazione al proprio status. Per una corretta applicazione delle regole al singolo caso concreto è sempre opportuno fare riferimento al testo aggiornato delle disposizioni richiamate, verificando con precisione limiti, importi e durata delle eventuali sanzioni accessorie.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.