Come funzionano i nuovi limiti alle multe in serie dagli autovelox entro un’ora?
Analisi tecnica delle regole sul cumulo delle violazioni di velocità da autovelox e del cosiddetto criterio dell’ora nel Codice della Strada
Il tema delle multe in serie rilevate dagli autovelox nello stesso tratto di strada, specie entro intervalli temporali molto ravvicinati, è oggi regolato da una combinazione di norme del Codice della Strada che disciplinano sia i limiti di velocità sia il regime delle violazioni multiple e degli illeciti reiterati. In questo quadro, l’interpretazione corretta del cosiddetto “criterio dell’ora” e dell’applicazione della sanzione più grave aumentata fino al triplo richiede di leggere in modo coordinato le disposizioni sui limiti di velocità, sulle sanzioni per eccesso di velocità e sulle regole generali per il cumulo delle violazioni. In questo articolo analizziamo il funzionamento di queste regole esclusivamente sulla base del testo vigente del Codice della Strada, senza ricorrere a fonti esterne o prassi applicative non codificate.
Quando si parla di violazioni multiple nello stesso tratto
Per comprendere quando ci si trova di fronte a violazioni multiple nello stesso tratto, occorre partire dalla disciplina generale dei limiti di velocità e delle relative sanzioni, contenuta nell’articolo 142 del Codice della Strada. Questa norma stabilisce i limiti massimi di velocità per le diverse tipologie di strade (autostrade, extraurbane principali e secondarie, strade nei centri abitati) e prevede che il superamento di tali limiti comporti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, graduando l’importo in funzione dell’entità dell’eccesso di velocità e, nei casi più gravi, prevedendo anche sanzioni accessorie come la sospensione della patente.
Il concetto di “violazioni multiple nello stesso tratto” si collega alla regola generale sul concorso di illeciti amministrativi, disciplinata dall’articolo 198, che stabilisce che chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. La norma, nella sua formulazione aggiornata, specifica che ciò vale quando le violazioni riguardano un unico tratto stradale compreso tra due intersezioni o una singola sezione stradale. Questa precisazione è fondamentale per inquadrare il tema delle rilevazioni ripetute da autovelox lungo un medesimo segmento di strada.
In pratica, quando più superamenti dei limiti di velocità vengono accertati lungo un unico tratto stradale, occorre verificare se tali condotte possano essere considerate espressione di un’unica azione di guida, continuativa e senza soluzione di continuità, oppure se si tratti di episodi distinti. L’articolo 198, richiamando l’idea di “unica azione od omissione” riferita a un unico tratto tra due intersezioni, fornisce il criterio normativo per trattare come un solo illecito, ai fini sanzionatori, una pluralità di violazioni che si collocano nello stesso segmento di circolazione, fermo restando che la disposizione non introduce di per sé un limite temporale espresso (come l’ora) ma un criterio spaziale e unitario di condotta.
Accanto a questa regola generale, il Codice della Strada contiene una disciplina specifica per gli illeciti reiterati in materia di requisiti tecnici o amministrativi dei veicoli, introdotta dall’articolo 198-bis. Tale norma stabilisce che la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo privo dei requisiti tecnici o amministrativi richiesti è considerata, al ricorrere di determinate condizioni, come un’unica infrazione ai fini dell’applicazione della sanzione prevista, con assorbimento delle violazioni accertate nei novanta giorni antecedenti la prima notifica o contestazione immediata. Sebbene l’articolo 198-bis non riguardi direttamente i limiti di velocità, mostra come il legislatore abbia introdotto, in altri ambiti, criteri di unificazione di più illeciti commessi in un arco temporale definito.
È importante sottolineare che, per quanto riguarda specificamente gli eccessi di velocità rilevati da autovelox, il Codice della Strada non contiene una disposizione che menzioni espressamente un “limite di un’ora” per considerare unitaria una serie di violazioni. Le regole applicabili derivano quindi dalla combinazione dell’articolo 142, che disciplina il superamento dei limiti e le relative sanzioni, e dell’articolo 198, che regola il concorso di violazioni riferite a un unico tratto stradale e a un’unica azione di guida.
Criterio dell’ora e applicazione della sanzione più grave aumentata di un terzo
Nel dibattito pratico e giurisprudenziale si parla spesso di “criterio dell’ora” per indicare il limite temporale entro cui una serie di violazioni, commesse in rapida successione, verrebbe trattata come un unico illecito con applicazione della sanzione più grave aumentata. Tuttavia, nel testo del Codice della Strada disponibile, non è presente una disposizione che utilizzi espressamente il parametro dell’ora per gli eccessi di velocità rilevati da autovelox. La norma di riferimento per il cumulo è l’articolo 198, che parla di “unica azione od omissione” su un “unico tratto stradale compreso tra due intersezioni o sezione stradale”, e prevede l’applicazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo, senza introdurre un criterio cronologico specifico.
Per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità, l’articolo 142 stabilisce le diverse fasce di eccesso (ad esempio, superamento non oltre 10 km/h, oltre 10 ma non oltre 40 km/h, oltre 40 ma non oltre 60 km/h, oltre 60 km/h) e associa a ciascuna fascia una sanzione amministrativa pecuniaria crescente, oltre a sanzioni accessorie nei casi più gravi, come la sospensione della patente e la decurtazione di punti. Quando più violazioni dei limiti di velocità vengono considerate come espressione di un’unica azione di guida sul medesimo tratto, la regola generale del concorso di illeciti comporta che si applichi la sanzione corrispondente alla fascia più grave tra quelle accertate, aumentata fino al triplo, entro i limiti previsti dall’articolo 198.
È essenziale evidenziare che l’aumento “fino al triplo” previsto dall’articolo 198 è una regola generale di cumulo e non una previsione specifica dell’articolo 142. Quest’ultimo disciplina infatti solo l’importo base delle sanzioni per ciascun superamento del limite, mentre il meccanismo di unificazione e aggravamento in presenza di più violazioni della stessa disposizione, riferite a un’unica azione, deriva dalla norma generale sui concorsi di illeciti amministrativi pecuniari. Ne consegue che, in assenza di una disposizione espressa sul “criterio dell’ora” per gli autovelox, ogni valutazione sul fatto che più rilevazioni ravvicinate costituiscano un’unica azione deve essere condotta caso per caso, sulla base dei parametri spaziali e di continuità della condotta indicati dal Codice.
Il Codice della Strada, inoltre, prevede un diverso meccanismo di unificazione per gli illeciti reiterati relativi ai requisiti tecnici o amministrativi dei veicoli, disciplinato dall’articolo 198-bis. In questo caso, la legge stabilisce che la violazione della medesima norma, anche in tempi diversi, è considerata un’unica infrazione ai fini dell’applicazione della sanzione, quando più violazioni sono accertate senza contestazione immediata e l’illecito oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti e non ancora notificati. Questo schema, pur non riferendosi ai limiti di velocità, mostra come il legislatore, quando intende introdurre un criterio temporale preciso, lo faccia in modo esplicito (qui: novanta giorni), cosa che non avviene per il tema delle multe in serie da autovelox entro un’ora.
Alla luce di quanto risulta dal solo testo del Codice della Strada, non è quindi possibile affermare, sulla base di una norma espressa, l’esistenza di un “nuovo limite alle multe in serie entro un’ora” specificamente dedicato agli autovelox. Le regole applicabili sono quelle generali sul concorso di violazioni (articolo 198) e quelle specifiche sui limiti di velocità e sulle relative sanzioni (articolo 142), da interpretare congiuntamente, senza introdurre parametri temporali non previsti dal legislatore.
Effetti su punti, notifiche e ricorsi
Per quanto riguarda gli effetti delle violazioni dei limiti di velocità sui punti della patente, sulle modalità di notifica e sulle possibilità di ricorso, il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato le conseguenze sanzionatorie degli eccessi di velocità, ma non introduce una disciplina speciale dedicata alle “multe in serie entro un’ora” da autovelox. L’articolo 142 prevede, per le fasce di superamento più gravi, la decurtazione di un determinato numero di punti dalla patente e, nei casi di eccesso particolarmente rilevante, anche la sospensione del titolo di guida per un periodo definito. Tali effetti si applicano in relazione alla singola violazione accertata, salvo quanto previsto dalle norme generali sul concorso di illeciti.
Quando più violazioni dei limiti di velocità vengono considerate, ai sensi dell’articolo 198, come espressione di un’unica azione su un unico tratto stradale, la regola del cumulo comporta l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma il Codice non specifica in modo puntuale come debba essere gestita, in questi casi, la decurtazione dei punti. In assenza di una disposizione espressa che disciplini il rapporto tra cumulo sanzionatorio e punti patente per gli eccessi di velocità, non è possibile, sulla sola base del testo codicistico disponibile, dettagliare un criterio univoco per la quantificazione dei punti da sottrarre in presenza di violazioni multiple trattate unitariamente.
Sul piano delle notifiche, il Codice della Strada contiene una disciplina generale (articolo 201, non riportato integralmente nei documenti qui disponibili) che regola i casi in cui la contestazione immediata non è possibile e consente l’accertamento delle violazioni mediante dispositivi di controllo da remoto, come gli autovelox. In relazione agli illeciti reiterati in materia di requisiti tecnici o amministrativi dei veicoli, l’articolo 198-bis stabilisce che, nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, l’illecito oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti e non ancora notificati, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione. Questo meccanismo mostra come il legislatore possa limitare il numero di sanzioni pecuniarie pur mantenendo distinte le singole attività di accertamento e notifica.
Per quanto concerne i ricorsi, il Codice della Strada prevede strumenti generali di tutela (ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace) contro i verbali di accertamento delle violazioni, applicabili anche alle sanzioni per eccesso di velocità rilevate da autovelox. Tuttavia, nei documenti del Codice della Strada qui disponibili non è presente una disciplina specifica che regoli in modo differenziato i ricorsi avverso “multe in serie entro un’ora” rispetto alle altre violazioni dei limiti di velocità. Di conseguenza, ogni contestazione dovrà essere impostata facendo leva sulle norme generali, in particolare sulla corretta applicazione dell’articolo 142 in combinazione con l’articolo 198, e sull’eventuale erronea qualificazione di più condotte come autonome o come espressione di un’unica azione di guida sul medesimo tratto stradale.
Fonti normative
- Articolo 142 del Codice della Strada – Limiti di velocità
- Articolo 198 del Codice della Strada – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 198-bis del Codice della Strada – Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.