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Come funzionano le limitazioni alla guida per i neopatentati in termini di potenza del veicolo e velocità massima?

Spiegazione chiara delle limitazioni per neopatentati su durata, limiti di velocità, potenza dei veicoli, eccezioni e sanzioni previste dal Codice della Strada

Neopatentati: limiti di potenza dell’auto e velocità massima consentita
diEzio Notte

I neopatentati sono una categoria di conducenti a cui il Codice della Strada dedica regole specifiche su limiti di velocità, potenza dei veicoli e condizioni di guida. Queste limitazioni hanno una chiara finalità di sicurezza: ridurre il rischio di incidenti nei primi anni di esperienza alla guida, quando la padronanza del veicolo e la capacità di valutare le situazioni di traffico non sono ancora pienamente consolidate. In questo articolo analizziamo in modo sistematico come funziona il regime delle limitazioni per i neopatentati, quanto dura, quali sono i limiti di velocità e di potenza, le principali eccezioni e le conseguenze in caso di violazione, sulla base delle disposizioni del Codice della Strada.

Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo

Il Codice della Strada non utilizza sempre in modo esplicito il termine “neopatentato”, ma individua un periodo iniziale successivo al conseguimento della patente durante il quale si applicano specifiche limitazioni alla guida. L’articolo 117 del Codice della Strada disciplina le “Limitazioni nella guida” e stabilisce che, per alcune categorie di patente, nei primi anni dal conseguimento non è consentito superare determinati limiti di velocità e, per la patente B, determinati valori di potenza del veicolo. In pratica, il concetto di neopatentato coincide con questo periodo iniziale di validità della patente, durante il quale il conducente è soggetto a regole più restrittive rispetto agli altri automobilisti.

In base all’articolo 117, le limitazioni riguardano i titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B, e si applicano “per i primi tre anni dal conseguimento della patente”. Questo arco temporale è quindi il riferimento per definire la durata dello status di neopatentato ai fini delle limitazioni di velocità e, per la patente B, dei limiti di potenza. Il computo decorre dalla data di superamento dell’esame di guida, come precisato dal comma 4 dello stesso articolo, che chiarisce che le limitazioni “decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121”. Ne deriva che il momento rilevante non è la mera emissione materiale del documento, ma il superamento dell’esame.

È importante sottolineare che le limitazioni previste dall’articolo 117 operano in modo automatico: non è necessario alcun provvedimento aggiuntivo dell’autorità, né un’annotazione particolare sul documento di guida perché il conducente sia considerato neopatentato ai fini di queste regole. Lo stesso articolo specifica infatti che “le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche”. Ciò significa che il conducente ha l’obbligo di conoscerle e rispettarle fin dal primo giorno successivo al conseguimento della patente, indipendentemente da eventuali indicazioni ulteriori.

Per quanto riguarda l’indicazione formale di queste limitazioni, il comma 3 dell’articolo 117 prevede che nel regolamento siano stabilite “le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis”. Questo aspetto riguarda in particolare i veicoli, perché consente di riportare sui documenti tecnici le informazioni utili a verificare il rispetto dei limiti di potenza e delle condizioni di utilizzo da parte dei neopatentati. In ogni caso, la responsabilità di rispettare tali limiti resta in capo al conducente, che deve verificare la compatibilità del veicolo con il proprio status di neopatentato.

Limiti di velocità specifici per i neopatentati

Uno degli aspetti più rilevanti per i neopatentati riguarda i limiti di velocità. L’articolo 117 stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, “non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”. Si tratta di limiti speciali, più restrittivi rispetto a quelli ordinari previsti per la generalità dei conducenti, che mirano a contenere la velocità dei guidatori meno esperti sulle strade a scorrimento veloce, dove gli errori di valutazione possono avere conseguenze particolarmente gravi.

Questi limiti specifici per neopatentati si innestano sul quadro generale dei limiti di velocità fissato dall’articolo 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti massimi generali e particolari per le diverse categorie di veicoli e di strade. L’articolo 142 individua, tra l’altro, i limiti ordinari per autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane, oltre a prevedere limiti specifici per alcune tipologie di veicoli. Per i neopatentati, tuttavia, prevalgono i limiti ridotti di 100 km/h e 90 km/h sulle due tipologie di strade indicate, anche se il limite generale per quella strada fosse più elevato.

È fondamentale ricordare che, anche quando sono previsti limiti numerici, restano sempre validi gli obblighi generali di prudenza e di adeguamento della velocità alle condizioni della circolazione. L’articolo 142 precisa infatti che, “in tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità, restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141”. L’articolo 141, a sua volta, impone al conducente di regolare la velocità in modo da garantire il costante controllo del veicolo e la sicurezza in relazione a visibilità, traffico, stato della strada e di ogni altra circostanza. Per un neopatentato, questo principio assume un rilievo ancora maggiore, perché l’inesperienza può rendere più difficile gestire situazioni improvvise anche a velocità formalmente consentite.

La verifica del rispetto dei limiti di velocità, inclusi quelli specifici per neopatentati, avviene attraverso le apparecchiature di controllo previste dall’articolo 142. Lo stesso articolo stabilisce che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti, “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”. Inoltre, le postazioni di controllo devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili” mediante cartelli o dispositivi luminosi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il neopatentato, quindi, è soggetto agli stessi sistemi di controllo degli altri conducenti, ma con limiti più bassi da rispettare su determinate strade.

Limiti di potenza e rapporto kW/t per la patente B

Oltre ai limiti di velocità, per i titolari di patente B nei primi tre anni dal rilascio si applicano specifiche limitazioni sulla potenza dei veicoli che possono essere guidati. Il comma 2-bis dell’articolo 117 stabilisce che “ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t”. Questo significa che, per valutare se un veicolo è guidabile da un neopatentato con patente B, occorre considerare il rapporto tra la potenza del motore (espressa in kW) e la tara del veicolo (cioè il peso a vuoto), e verificare che tale rapporto non superi il valore di 75 kW per tonnellata.

Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente, il Codice introduce un’ulteriore soglia. Lo stesso comma 2-bis precisa infatti che, “nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW”. In pratica, per questi veicoli devono essere rispettati contemporaneamente due requisiti: il rapporto potenza/tara non deve superare 75 kW/t e la potenza massima assoluta non deve superare 105 kW. Se anche uno solo di questi limiti viene superato, il veicolo non è guidabile dal neopatentato titolare di patente B nel periodo di tre anni.

Il Codice prevede che le modalità di indicazione di questi limiti sulla carta di circolazione siano definite dal regolamento, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 117. Questo consente, in concreto, di riportare sui documenti del veicolo le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle soglie di potenza e del rapporto kW/t. Per il neopatentato, è essenziale consultare tali dati prima di mettersi alla guida di un veicolo, soprattutto se si tratta di auto particolarmente performanti o di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per i quali la potenza può essere elevata pur in presenza di pesi contenuti.

Le limitazioni di potenza per la patente B hanno una chiara finalità di sicurezza: evitare che un conducente con poca esperienza si trovi alla guida di veicoli con prestazioni tali da rendere più difficile il controllo in situazioni critiche. L’articolo 117, nel prevedere queste soglie, inserisce tali limiti all’interno di un sistema più ampio di regole che comprendono anche le limitazioni di velocità e le condizioni in cui tali limiti possono essere derogati, come vedremo nella sezione dedicata alle eccezioni. Per il neopatentato, rispettare queste regole significa non solo evitare sanzioni, ma anche ridurre il rischio di incidenti legati a una gestione non ottimale della potenza del veicolo.

Eccezioni alle limitazioni e casi particolari

Il Codice della Strada prevede alcune eccezioni alle limitazioni di potenza per i titolari di patente B neopatentati. Il comma 2-bis dell’articolo 117 stabilisce che “le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo”. In questo caso, quindi, un neopatentato può guidare un veicolo che superi i limiti di potenza o di rapporto kW/t, a condizione che il veicolo sia effettivamente adibito al servizio di una persona invalida autorizzata e che quest’ultima sia a bordo durante la circolazione.

Un’ulteriore eccezione riguarda la presenza, a fianco del conducente neopatentato, di una persona che svolga funzione di istruttore. L’articolo 117 precisa infatti che “le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore”. In questa situazione, il neopatentato può guidare anche veicoli che superano i limiti di potenza, purché siano rispettati tutti i requisiti relativi all’istruttore (età, categoria di patente e anzianità di conseguimento).

Lo stesso comma 2-bis collega le limitazioni di potenza a particolari situazioni legate al divieto di conseguire la patente per uso di sostanze stupefacenti. È previsto infatti che, “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida”. In sostanza, per questi soggetti il periodo di applicazione delle limitazioni di potenza è collegato anche alle conseguenze derivanti da violazioni in materia di stupefacenti, con un coordinamento tra diverse normative.

È utile ricordare che le limitazioni di cui all’articolo 117 si affiancano ad altre disposizioni del Codice che disciplinano, in generale, le sanzioni accessorie e le modalità di applicazione delle stesse. L’articolo 210 del Codice della Strada stabilisce, ad esempio, che quando una norma prevede che a una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima “si applica di diritto” secondo le regole previste. Questo principio vale anche nei confronti dei neopatentati, per i quali eventuali violazioni delle limitazioni possono comportare, oltre alla sanzione pecuniaria, misure accessorie sulla patente o sul veicolo, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni.

Sanzioni in caso di violazione delle limitazioni alla guida

Quando un neopatentato viola le limitazioni di velocità o di potenza previste dall’articolo 117, si applicano le sanzioni stabilite dal Codice della Strada per le corrispondenti infrazioni. Per l’eccesso di velocità, si fa riferimento al sistema sanzionatorio delineato dall’articolo 142, che prevede diverse fasce di superamento del limite con importi crescenti e possibili sanzioni accessorie sulla patente. Nel caso dei neopatentati, il limite da considerare è quello ridotto (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali), e il superamento di tali soglie viene valutato ai fini dell’applicazione delle sanzioni come per qualsiasi altro limite di velocità.

Per quanto riguarda la violazione delle limitazioni di potenza e di rapporto kW/t, l’articolo 117 configura un divieto specifico di guida di veicoli che superano le soglie previste per i titolari di patente B nei primi tre anni. La violazione di questo divieto comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la guida in contrasto con le condizioni stabilite dalla normativa sulla patente, con possibili conseguenze anche sulla validità del titolo di guida. In aggiunta, trovano applicazione le regole generali sulle sanzioni accessorie, come quelle contenute nell’articolo 210, che disciplina l’applicazione automatica delle misure non pecuniarie quando previste da specifiche norme.

Nel caso in cui dalla violazione delle norme del Codice derivino danni alle persone, interviene la disciplina dell’articolo 222 del Codice della Strada, che regola le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati. Tale articolo prevede che, in presenza di lesioni personali colpose o di omicidio colposo derivanti da violazioni del Codice, il giudice applichi, oltre alle sanzioni pecuniarie, la sospensione o la revoca della patente, con durate che variano in funzione della gravità dell’evento. Per un neopatentato, ciò può tradursi nella perdita del titolo di guida in una fase molto precoce della propria esperienza, con effetti particolarmente incisivi sulla possibilità di circolare in futuro.

Infine, va considerato che il sistema sanzionatorio del Codice della Strada prevede anche regole specifiche per l’ipotesi di più violazioni commesse con una sola azione o omissione. L’articolo 198 del Codice della Strada stabilisce che, salvo diversa previsione, chi con una sola azione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, “soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”. Questo principio può rilevare anche per i neopatentati, ad esempio quando un eccesso di velocità si accompagni ad altre infrazioni contestate nello stesso contesto, con un aggravio complessivo del quadro sanzionatorio.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.