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Come funzionano le limitazioni alla guida per i neopatentati secondo il Codice della Strada?

Spiegazione chiara delle limitazioni alla guida per i neopatentati previste dal Codice della Strada su velocità, potenza dei veicoli e regole su alcol

Neopatentati: limiti di velocità, potenza dell’auto e altre restrizioni alla guida
diEzio Notte

Essere neopatentato non significa solo aver appena superato l’esame di guida: il Codice della Strada prevede una serie di limitazioni specifiche su velocità, scelta del veicolo e tolleranza zero verso l’alcol, pensate per ridurre il rischio di incidenti nei primi anni di esperienza. Conoscere bene queste regole è fondamentale per evitare sanzioni pesanti, ma soprattutto per impostare da subito uno stile di guida responsabile e consapevole.

Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo

Nel linguaggio comune si parla di “neopatentato” per indicare chi ha conseguito da poco la patente, ma il Codice della Strada collega questa condizione in modo preciso alle limitazioni automatiche nella guida. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per alcune categorie di patente, nei primi anni dal conseguimento si applicano limiti particolari di velocità e di veicoli guidabili. Non si tratta quindi di una “etichetta generica”, ma di una situazione giuridica che fa scattare automaticamente obblighi e divieti ben definiti.

Lo stesso articolo chiarisce che le limitazioni riguardano, in particolare, le patenti di categoria A2, A, B1 e B, collegando la durata del periodo di restrizione al momento del superamento dell’esame di guida. Il comma 4 specifica infatti che le limitazioni alla guida e alla velocità decorrono dalla data di superamento dell’esame previsto dall’articolo 121, cioè dall’esame pratico di guida. Questo significa che il conteggio del periodo da neopatentato non parte dal ritiro materiale del documento, ma dalla data in cui l’esame è stato superato.

Per quanto riguarda la durata, l’articolo 117 prevede che le limitazioni si applichino per i primi tre anni dal conseguimento della patente per le categorie interessate. In questo arco temporale il conducente è sottoposto a regole più stringenti rispetto agli automobilisti con maggiore anzianità di guida, proprio perché il legislatore considera i primi anni come una fase delicata di apprendimento su strada. Trascorso questo periodo, cessano automaticamente le limitazioni specifiche previste da questa norma, salvo altre misure eventualmente applicabili per motivi diversi.

È importante sottolineare che le limitazioni non dipendono dall’età anagrafica, ma dalla data di conseguimento della patente. Un conducente adulto che ottiene la patente B per la prima volta sarà soggetto alle stesse restrizioni di un diciottenne, perché ciò che conta è l’esperienza di guida riconosciuta dal Codice. Inoltre, l’articolo 117 prevede che le modalità di indicazione di questi limiti sulla carta di circolazione siano definite dal regolamento, proprio per rendere chiaro, anche a chi controlla, se un veicolo è compatibile con la situazione del neopatentato.

Limiti di velocità specifici per i neopatentati

Oltre ai limiti generali validi per tutti i conducenti, il Codice della Strada introduce limiti di velocità più restrittivi per chi ha conseguito da poco la patente. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce i limiti massimi ordinari: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali e 50 km/h nei centri abitati, con alcune possibilità di variazione da parte degli enti proprietari delle strade. Su questa base generale interviene l’articolo 117, che riduce ulteriormente la velocità consentita ai neopatentati.

Il comma 2 dell’articolo 117 prevede infatti che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non sia consentito il superamento della velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questo significa che, anche se il limite generale in autostrada è 130 km/h, il neopatentato deve attenersi a 100 km/h; allo stesso modo, sulle extraurbane principali, dove il limite ordinario è 110 km/h, il neopatentato non può superare 90 km/h. Su tutte le altre tipologie di strada restano validi i limiti generali fissati dall’articolo 142.

Queste limitazioni si applicano automaticamente, senza bisogno di annotazioni particolari sul documento di guida, perché la norma le collega direttamente alla data di conseguimento della patente. Gli enti proprietari delle strade, dal canto loro, possono fissare limiti diversi entro i massimi previsti, ma ciò non incide sul fatto che il neopatentato debba comunque rispettare il tetto più basso che lo riguarda personalmente, se più restrittivo. In caso di precipitazioni atmosferiche, l’articolo 142 riduce ulteriormente i limiti generali, e anche il neopatentato deve adeguarsi a questi valori inferiori.

Dal punto di vista pratico, il rispetto di questi limiti ha una duplice valenza: da un lato riduce il rischio di incidenti in una fase in cui l’esperienza di guida è limitata, dall’altro evita l’applicazione delle sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità, che possono comportare sanzioni pecuniarie, decurtazione di punti e, nei casi più gravi, sospensione della patente secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 142. Per un neopatentato, che spesso dispone di un numero di punti ridotto rispetto a un conducente esperto, la perdita di punti può incidere in modo particolarmente pesante sulla possibilità di continuare a circolare.

Limiti di potenza e potenza specifica dei veicoli guidabili

Un altro pilastro della disciplina sui neopatentati riguarda la scelta del veicolo. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che ai titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Questo parametro mette in relazione la potenza del motore con la massa del veicolo, limitando l’accesso a mezzi particolarmente prestazionali rispetto al loro peso.

Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente, la norma introduce un’ulteriore soglia: oltre al limite di potenza specifica di 75 kW/t, si applica anche un limite di potenza massima pari a 105 kW. Questo significa che, anche se un veicolo rispettasse il rapporto potenza/tara, non potrebbe comunque essere guidato da un neopatentato titolare di patente B se la potenza complessiva superasse i 105 kW. La disposizione si applica espressamente anche ai veicoli M1 elettrici o ibridi plug-in, estendendo quindi il controllo anche alle motorizzazioni più recenti.

La stessa norma prevede alcune deroghe mirate. Le limitazioni di potenza non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, a condizione che la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, le limitazioni non si applicano se, a fianco del conducente neopatentato, si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per categoria superiore. In queste situazioni, il legislatore bilancia l’esigenza di sicurezza con quella di mobilità e di accompagnamento.

Infine, l’articolo 117 collega le limitazioni di potenza anche a specifiche situazioni soggettive: per le persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, il divieto di guida di veicoli oltre i limiti di potenza ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente. In questo modo, la disciplina sui neopatentati si intreccia con altre norme che mirano a prevenire comportamenti di guida particolarmente rischiosi, rafforzando il quadro di tutela complessiva della sicurezza stradale.

Regole più severe su alcol e guida per i neopatentati

La guida in stato di ebbrezza è disciplinata in via generale dall’articolo 186 del Codice della Strada, che vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e prevede sanzioni crescenti in base al tasso alcolemico accertato. La norma distingue diverse fasce di tasso alcolemico, con sanzioni amministrative e penali, sospensione della patente e, nei casi più gravi, confisca del veicolo e revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. Per i neopatentati, la disciplina è ulteriormente irrigidita da una specifica previsione dedicata.

L’indice di equipollenza del Codice richiama infatti uno specifico articolo dedicato allo stato di ebbrezza dei neopatentati, distinto dalla disciplina generale dello stato di ebbrezza. Ciò evidenzia la volontà del legislatore di trattare in modo più severo la combinazione tra inesperienza di guida e consumo di alcol. La logica di fondo è chiara: chi ha appena conseguito la patente deve adottare un comportamento particolarmente prudente, e l’assunzione di alcol è considerata incompatibile con questa esigenza di massima cautela.

Le sanzioni previste dall’articolo 186, già di per sé rilevanti, assumono un peso ancora maggiore per un neopatentato. Già nella fascia più bassa di tasso alcolemico, superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da tre a sei mesi. Nelle fasce superiori, oltre alle sanzioni pecuniarie e all’arresto, la sospensione della patente può arrivare fino a due anni, con revoca in caso di recidiva nel biennio e confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Per un neopatentato, la perdita temporanea o definitiva della patente significa interrompere bruscamente il percorso di autonomia appena iniziato, con conseguenze pratiche importanti sulla vita quotidiana. Per questo, la combinazione tra disciplina generale dell’articolo 186 e norme specifiche dedicate ai neopatentati costruisce un quadro di tolleranza estremamente ridotta verso l’alcol, che si traduce nella necessità di evitare del tutto la guida dopo aver bevuto, anche in quantità che potrebbero sembrare modeste.

Domande frequenti su deroghe, controlli e sanzioni

Una delle domande più frequenti riguarda le deroghe alle limitazioni per i neopatentati. Come visto, l’articolo 117 prevede che i limiti di potenza non si applichino ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, le stesse limitazioni non operano quando, accanto al neopatentato, siede in funzione di istruttore una persona con determinati requisiti di età e di anzianità di patente. Queste eccezioni sono tassative e vanno interpretate in modo rigoroso, perché incidono su un regime pensato per la sicurezza collettiva.

Per quanto riguarda i controlli, il Codice della Strada prevede un sistema articolato di accertamento delle violazioni, che si innesta sulle norme specifiche relative ai limiti di velocità e alla guida in stato di ebbrezza. L’articolo 142 disciplina non solo i limiti, ma anche le conseguenze del loro superamento, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, come la sospensione della patente e la decurtazione dei punti. L’articolo 186, dal canto suo, stabilisce le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza e le relative sanzioni, che possono comprendere anche la confisca del veicolo e la revoca della patente nei casi più gravi.

Un altro tema ricorrente riguarda la decorrenza e la durata delle limitazioni. L’articolo 117 chiarisce che le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di guida previsto dall’articolo 121. Non è quindi necessario alcun provvedimento aggiuntivo perché il regime di neopatentato si applichi: è sufficiente la data dell’esame. Allo stesso modo, il termine dei tre anni si calcola a partire da quella data, e al suo spirare cessano le limitazioni specifiche previste dalla norma, fermo restando il rispetto di tutte le altre disposizioni del Codice.

Infine, molti si chiedono quali siano le conseguenze complessive di una violazione commessa da neopatentato. Oltre alle sanzioni previste per tutti i conducenti, il fatto di trovarsi nel periodo iniziale di guida rende particolarmente rilevante la sospensione o la revoca della patente, perché interrompe un percorso di esperienza ancora in formazione. Le norme del titolo VI del Codice disciplinano in generale l’applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie, precisando che queste si applicano ai reati e alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del Codice stesso. Per chi ha appena ottenuto la patente, questo significa che ogni comportamento scorretto può incidere in modo decisivo sulla possibilità di continuare a guidare, rendendo ancora più importante conoscere e rispettare le regole specifiche previste per i neopatentati.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.