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Come funzionano le limitazioni alla guida per i neopatentati su velocità e potenza dell’auto?

Guida completa alle regole del Codice della Strada per neopatentati su durata delle limitazioni, limiti di velocità, potenza dei veicoli, deroghe e sanzioni

Neopatentati: come funzionano le limitazioni di velocità e di potenza dell’auto
diEzio Notte

Le limitazioni alla guida per i neopatentati su velocità e potenza dell’auto sono pensate per ridurre il rischio di incidenti nei primi anni di esperienza al volante. Il Codice della Strada stabilisce regole precise su chi è considerato neopatentato, quali limiti di velocità si applicano e quali veicoli possono essere guidati in base alla potenza e al rapporto peso/potenza. Conoscere nel dettaglio queste norme è fondamentale per evitare sanzioni, scegliere correttamente l’auto da guidare e muoversi in sicurezza su autostrade e strade extraurbane.

Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo

Nel linguaggio comune si parla di “neopatentato” per indicare chi ha conseguito da poco la patente, ma il Codice della Strada collega questa condizione a limiti che operano per un periodo di tempo ben definito. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per alcune categorie di patente, le limitazioni alla guida e alla velocità si applicano “per i primi tre anni dal conseguimento” del titolo abilitativo. Questo significa che il riferimento temporale non è l’età del conducente, ma la data di superamento dell’esame di guida, da cui decorrono automaticamente le restrizioni previste.

Le categorie interessate dalle limitazioni di velocità sono le patenti A2, A, B1 e B, come indicato al comma 2 dell’articolo 117. Per queste categorie, il periodo di tre anni rappresenta la fase in cui il legislatore ritiene più elevato il rischio legato alla minore esperienza di guida. In questo arco temporale, il conducente deve attenersi a limiti più restrittivi rispetto a quelli generali fissati per tutti gli utenti della strada. La durata triennale è quindi un elemento chiave per capire fino a quando si è soggetti alle regole speciali previste per i neopatentati.

Lo stesso articolo 117 chiarisce che le limitazioni “decorrono dalla data di superamento dell’esame” di guida. Questo aspetto è importante perché la decorrenza non è legata al rilascio materiale del documento, ma al momento in cui l’esame è stato superato con esito positivo. Da quel giorno si conteggiano i tre anni durante i quali si applicano i limiti specifici. Trascorso tale periodo, il conducente rientra nel regime ordinario, salvo che non intervengano altre cause di limitazione previste da differenti disposizioni del Codice.

Va inoltre considerato che il Codice disciplina in modo distinto le categorie di patente e i veicoli che ciascuna abilita a guidare. L’articolo 116 elenca le categorie AM, A1, A2, A, B1, B e le relative caratteristiche dei veicoli, tra cui potenza e rapporto potenza/peso per motocicli e quadricicli. Questo inquadramento generale è il presupposto per comprendere quali conducenti rientrano nelle limitazioni dell’articolo 117 e quali veicoli possono essere effettivamente guidati durante il periodo in cui si è considerati neopatentati.

Limiti di velocità specifici per i neopatentati

I limiti di velocità per tutti i conducenti sono fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che stabilisce la velocità massima ordinaria: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h in particolari condizioni. Per i neopatentati, però, l’articolo 117 introduce limiti più restrittivi su alcune tipologie di strade, proprio per ridurre il rischio nelle situazioni di guida più critiche.

Il comma 2 dell’articolo 117 stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B, “non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”. Questo significa che, anche se il limite generale in autostrada è 130 km/h, il neopatentato deve considerare come proprio limite massimo 100 km/h. Allo stesso modo, sulle strade extraurbane principali, dove il limite ordinario è 110 km/h, chi rientra nel periodo di tre anni non può superare i 90 km/h.

Queste limitazioni si sommano alla disciplina generale dei limiti di velocità. L’articolo 142 consente agli enti proprietari delle strade di fissare limiti diversi, più bassi o più alti entro certi margini, in base alle caratteristiche del tracciato e alle condizioni di sicurezza. Il neopatentato deve quindi rispettare sia i limiti specifici previsti per la propria categoria, sia eventuali limiti ulteriormente ridotti indicati dalla segnaletica. In caso di precipitazioni atmosferiche, inoltre, l’articolo 142 riduce i limiti massimi in autostrada e sulle extraurbane principali, e anche in questo caso il conducente neopatentato deve adeguarsi alla combinazione più restrittiva tra tutte le norme applicabili.

Le conseguenze del superamento dei limiti di velocità sono disciplinate sempre dall’articolo 142, che prevede diverse fasce di sanzione in base all’entità dell’eccesso. Ad esempio, il superamento fino a 10 km/h oltre il limite comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre oltre i 40 km/h si aggiunge la sospensione della patente per un periodo determinato. Per un neopatentato, queste violazioni assumono un peso ancora maggiore, perché si sommano a un periodo in cui l’esperienza di guida è ridotta e il rischio di compromettere la propria idoneità alla guida è più elevato.

Limiti di potenza e rapporto peso/potenza dei veicoli

Oltre ai limiti di velocità, il Codice della Strada prevede per i neopatentati anche restrizioni legate alla potenza del veicolo. Il comma 2-bis dell’articolo 117 stabilisce che, per i titolari di patente di categoria B, “per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t”. Questo significa che, per valutare se un’auto è guidabile da un neopatentato con patente B, occorre considerare il rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto del veicolo.

Per i veicoli di categoria M1, cioè le autovetture destinate al trasporto di persone, lo stesso comma introduce un’ulteriore soglia: “si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW”. In pratica, un neopatentato con patente B non può guidare, nei primi tre anni, un’auto che superi contemporaneamente il limite di potenza specifica di 75 kW/t e, se si tratta di un veicolo M1 (anche elettrico o ibrido plug-in), il limite assoluto di 105 kW di potenza massima. Queste soglie sono pensate per evitare che conducenti poco esperti si trovino alla guida di veicoli particolarmente prestazionali.

Il tema del rapporto potenza/peso è presente anche nell’articolo 116, che definisce le categorie di patente per i motocicli. Per la categoria A1, ad esempio, sono ammessi motocicli con potenza massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; per la categoria A2, la potenza non deve superare 35 kW e il rapporto potenza/peso non può essere superiore a 0,2 kW/kg. Queste indicazioni mostrano come il legislatore utilizzi il parametro potenza/peso per graduare l’accesso a veicoli più performanti in funzione dell’esperienza e della categoria di patente.

Le modalità con cui tali limiti devono essere indicati sui documenti del veicolo sono demandate al regolamento. Il comma 3 dell’articolo 117 prevede infatti che nel regolamento siano stabilite “le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis”. Questo consente ai controlli su strada di verificare in modo oggettivo se il veicolo guidato da un neopatentato rientra o meno nei parametri consentiti, e al conducente di avere un riferimento chiaro sulle caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle limitazioni.

Eccezioni e deroghe alle limitazioni

Le limitazioni di potenza previste per i titolari di patente B non si applicano in modo assoluto a tutte le situazioni. Il comma 2-bis dell’articolo 117 introduce infatti alcune deroghe specifiche. Una prima eccezione riguarda i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188: in questo caso, le limitazioni non si applicano “purché la persona invalida sia presente sul veicolo”. Ciò significa che, se il veicolo è destinato al trasporto di una persona invalida e questa è effettivamente a bordo, il neopatentato può guidare anche un’auto che superi i limiti di potenza specifica o assoluta.

Una seconda deroga riguarda la presenza, a fianco del conducente, di una persona che svolge funzione di istruttore. L’articolo 117 prevede che le limitazioni di potenza non si applichino se accanto al neopatentato si trova una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. Questa figura di accompagnatore esperto consente quindi di utilizzare veicoli più potenti, a condizione che siano rispettati i requisiti di età e anzianità di patente.

Lo stesso comma 2-bis disciplina anche il caso di persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti. Per questi soggetti, il divieto relativo alla guida di veicoli oltre i limiti di potenza ha effetto “per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida”. In questo modo, la durata delle limitazioni viene coordinata con altre misure restrittive previste da normative diverse, mantenendo però il riferimento temporale ai tre anni successivi al conseguimento della patente.

Per quanto riguarda i limiti di velocità, l’articolo 117 non prevede deroghe specifiche analoghe a quelle sulla potenza, ma resta fermo che le limitazioni si applicano automaticamente per i primi tre anni e decorrono dalla data di superamento dell’esame. Eventuali situazioni particolari, come l’adeguamento dei limiti da parte degli enti proprietari della strada o le riduzioni in caso di condizioni atmosferiche avverse, sono disciplinate dall’articolo 142 e si applicano a tutti i conducenti, compresi i neopatentati, che devono sempre rispettare il limite più restrittivo risultante dall’insieme delle norme e della segnaletica.

Sanzioni in caso di violazione dei limiti per neopatentati

Quando un neopatentato viola i limiti di velocità o le restrizioni sulla potenza del veicolo, si applicano le sanzioni previste dalle norme generali del Codice della Strada. Per l’eccesso di velocità, l’articolo 142 prevede diverse fasce sanzionatorie in base all’entità del superamento del limite. Il superamento fino a 10 km/h comporta una sanzione amministrativa pecuniaria; oltre i 10 km/h e fino a 40 km/h la sanzione aumenta; oltre i 40 km/h e fino a 60 km/h si aggiunge la sospensione della patente da uno a tre mesi; per superamenti ancora maggiori, le sanzioni diventano più gravi, con sospensioni più lunghe e importi più elevati.

Per i neopatentati, la particolarità sta nel fatto che il limite di riferimento è quello ridotto previsto dall’articolo 117, e non quello ordinario dell’articolo 142. Ad esempio, in autostrada, per un conducente nei primi tre anni di patente, il limite da considerare è 100 km/h; qualsiasi superamento va valutato rispetto a questo valore. Le sanzioni si applicano quindi come per gli altri conducenti, ma partendo da un limite più basso, con la conseguenza che si può rientrare più facilmente nelle fasce di eccesso più gravi se si adotta una velocità tipica dei conducenti esperti.

Per quanto riguarda la violazione dei limiti di potenza specifica e di potenza massima dei veicoli guidati da titolari di patente B nei primi tre anni, l’articolo 117 configura un divieto espresso. La guida di un veicolo che non rispetta tali parametri costituisce una violazione delle limitazioni nella guida e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio del Codice, che può includere sia sanzioni pecuniarie sia misure accessorie sulla patente, secondo le disposizioni generali in materia di violazioni e recidiva.

Infine, va ricordato che il Codice prevede regole specifiche per il cumulo di violazioni. L’articolo 198 stabilisce che, salvo diversa previsione, chi con una sola azione viola più disposizioni soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Questo principio può rilevare anche per i neopatentati che, ad esempio, superino i limiti di velocità e, contemporaneamente, guidino un veicolo non consentito per potenza: in tali casi, la valutazione complessiva delle infrazioni può portare a un aggravio significativo delle conseguenze economiche e delle misure sulla patente.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.