Cerca

Come funzionano le multe per divieto di sosta?

Guida completa al divieto di sosta: definizioni, casi di illecito, autorità competenti, sanzioni previste e modalità di contestazione delle multe

Divieto di fermata e di sosta: dove non puoi parcheggiare e cosa rischi
diEzio Notte

Capire come funziona una multa per divieto di sosta o di fermata significa, prima di tutto, conoscere bene le definizioni ufficiali di arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, sapere in quali casi la fermata o la sosta sono vietate, chi può accertare l’infrazione e come si sviluppa il procedimento sanzionatorio. Il Codice della strada disciplina in modo dettagliato questi aspetti, prevedendo obblighi precisi per i conducenti, sanzioni amministrative pecuniarie, possibili sanzioni accessorie e specifiche modalità di contestazione e ricorso.

Differenza tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza

Il punto di partenza per comprendere quando una sosta è regolare o può dare luogo a multa è la distinzione tra le diverse situazioni in cui il veicolo interrompe la marcia. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce in modo preciso cosa si intende per arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, stabilendo così il quadro giuridico entro cui valutare i comportamenti del conducente. Per arresto si intende l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, come ad esempio il traffico o un semaforo rosso; non è quindi una scelta del conducente, ma una conseguenza delle condizioni della circolazione.

La fermata, sempre secondo l’articolo 157, è la temporanea sospensione della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone oppure per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente deve rimanere presente e pronto a riprendere immediatamente la marcia, e la fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo elemento della presenza del conducente e della brevissima durata è essenziale per distinguere la fermata dalla sosta, anche ai fini dell’eventuale contestazione di una violazione.

La sosta è invece definita come la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. In questo caso il veicolo viene lasciato in un determinato punto della strada per un periodo non limitato a una breve esigenza, e il conducente può allontanarsi. Proprio questa caratteristica rende la sosta particolarmente rilevante per la sicurezza e la fluidità del traffico, motivo per cui il Codice prevede numerosi divieti di sosta in specifiche situazioni e luoghi, oltre a regole su come posizionare il veicolo rispetto al margine della carreggiata.

Accanto a queste tre nozioni, l’articolo 157 introduce anche la sosta di emergenza, intesa come l’interruzione della marcia quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. La sosta di emergenza risponde quindi a esigenze di sicurezza e tutela dell’incolumità, e va distinta dalla sosta ordinaria proprio perché determinata da una situazione di necessità. Anche in questo caso, però, il conducente deve adottare tutte le cautele per non creare pericolo o intralcio, nel rispetto delle altre norme sulla circolazione.

Tutti i casi di divieto di fermata e di sosta

Una volta chiarite le definizioni, è fondamentale sapere dove la fermata e la sosta sono vietate. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato tutti i casi di divieto di fermata e di sosta dei veicoli. La norma stabilisce innanzitutto i luoghi in cui sia la fermata sia la sosta sono vietate, come in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, oppure nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione. Sono vietate anche sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in prossimità di tali punti.

Lo stesso articolo 158 vieta fermata e sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici, quando il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. È inoltre vietato fermarsi o sostare sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, così come sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. La norma include anche divieti specifici per gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e per quelli destinati alla ricarica, prevedendo limiti temporali di permanenza per i veicoli elettrici che utilizzano tali aree.

Per quanto riguarda la sola sosta, l’articolo 158 stabilisce ulteriori divieti, ad esempio allo sbocco dei passi carrabili, ovunque venga impedito l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta o il suo spostamento, in seconda fila (salvo per i veicoli a due ruote), negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia, nonché negli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza. La sosta è vietata anche nelle aree destinate al mercato e al carico e scarico di cose nelle ore stabilite, sulle banchine salvo diversa segnalazione, negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o raccordi utilizzati dagli stessi veicoli.

La disciplina dei divieti di sosta si estende anche agli spazi riservati ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni muniti di apposito permesso, alle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, alle aree pedonali urbane e alle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. Inoltre, altre norme del Codice attribuiscono agli enti proprietari delle strade il potere di vietare o limitare la sosta o di subordinare il parcheggio al pagamento di una somma, come previsto dall’articolo 6 del Codice della Strada per le strade extraurbane e dall’articolo 7 del Codice della Strada per i centri abitati, sempre tramite apposita ordinanza e segnaletica.

Chi può fare le multe per sosta e fermata

Per capire come funziona una multa per divieto di sosta o di fermata è essenziale sapere chi è legittimato ad accertare la violazione e a redigere il verbale. Oltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice, una disciplina specifica è contenuta nell’articolo 12-bis del Codice della Strada, dedicato alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. Questa norma consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, anche a dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta di superficie o i parcheggi.

Lo stesso articolo 12-bis prevede che, con provvedimento del sindaco, tali funzioni possano essere attribuite anche a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni in materia di sosta o fermata connesse alle attività svolte. Il personale così designato, dopo la verifica dell’assenza di precedenti o pendenze penali e il superamento di un’adeguata formazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle proprie mansioni, con la conseguente capacità di accertare le infrazioni e redigere i relativi verbali.

Le funzioni di prevenzione e accertamento possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, che può intervenire in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. A questo personale, così come a quello indicato nei commi precedenti, è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. È inoltre attribuito il potere di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza.

La contestazione delle violazioni, quando possibile, deve essere immediata, come stabilito dall’articolo 200 del Codice della Strada, che disciplina la contestazione e verbalizzazione delle violazioni. Il verbale deve contenere la descrizione sommaria del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo, e può essere redatto anche con sistemi informatici. Copia del verbale è consegnata al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido, mentre un’altra copia viene trasmessa all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, dando così avvio al procedimento sanzionatorio.

Importi delle sanzioni e perdita di punti patente

Le violazioni in materia di divieto di fermata e di sosta sono sanzionate con il pagamento di una somma di denaro, secondo quanto previsto dalle norme specifiche del Codice della strada. L’articolo 158, che disciplina i divieti di fermata e di sosta, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi non rispetta tali divieti, con importi che variano in funzione della gravità della condotta e delle circostanze indicate nella norma. In aggiunta, altre disposizioni del Codice stabiliscono sanzioni per la violazione di obblighi, divieti o limitazioni in materia di circolazione e sosta, come l’articolo 7 per le aree urbane, che prevede somme differenziate a seconda del tipo di violazione.

Il sistema sanzionatorio del Codice della strada comprende anche sanzioni amministrative accessorie, che possono aggiungersi alla sanzione pecuniaria nei casi previsti. Tali sanzioni accessorie sono disciplinate nel titolo VI e possono consistere, ad esempio, nella sospensione della patente di guida o in altri obblighi specifici, secondo le disposizioni degli articoli dedicati. L’applicazione delle sanzioni accessorie segue regole procedurali precise, che coinvolgono l’autorità competente e tengono conto della natura e della gravità della violazione, nonché di eventuali recidive.

Per quanto riguarda la perdita di punti sulla patente, il Codice della strada prevede un sistema di decurtazione in relazione a determinate violazioni, individuate dalle singole norme che lo disciplinano. In generale, la decurtazione dei punti è collegata a comportamenti che incidono in modo significativo sulla sicurezza stradale, e viene applicata secondo le modalità stabilite dal titolo dedicato alla patente di guida e alle relative sanzioni. La connessione tra singole violazioni in materia di sosta o fermata e la perdita di punti dipende quindi da quanto previsto dalle specifiche disposizioni che regolano il sistema della patente a punti.

È importante ricordare che l’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi, come stabilito dall’articolo 199 del Codice della Strada. Inoltre, le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione, secondo quanto previsto dall’articolo 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni e specifica anche le conseguenze del mancato rispetto dei termini di notifica. Questi elementi incidono concretamente sull’importo complessivo che il trasgressore è chiamato a versare.

Come contestare una multa per divieto di sosta

Chi riceve una multa per divieto di sosta o di fermata ha la possibilità di contestare la violazione seguendo le procedure previste dal Codice della strada. L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notificazione delle violazioni, stabilendo che l’obbligo di pagare la sanzione si estingue se la notificazione non avviene entro il termine prescritto. La norma prevede anche disposizioni specifiche per i casi di accertamento del divieto di fermata e di sosta mediante apparecchi di rilevamento a distanza, in particolare quando il veicolo risulta intestato a soggetti pubblici, con sospensione dei termini di notifica durante la procedura di individuazione del conducente.

La contestazione della multa può avvenire attraverso i rimedi previsti dal titolo VI del Codice, che regolano il ricorso al prefetto e l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria competente. In generale, il ricorso al prefetto consente di chiedere la verifica della legittimità della sanzione amministrativa pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle norme richiamate dall’articolo 211 per l’estensione del ricorso anche alle sanzioni accessorie. L’opposizione giurisdizionale, invece, segue le regole previste per le controversie in materia di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada.

Nel caso in cui la violazione comporti anche una sanzione accessoria, come l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive, l’articolo 211 del Codice della Strada stabilisce che il verbale di contestazione deve darne espressamente atto e che il ricorso al prefetto si estende automaticamente anche a tale sanzione. Il prefetto, nell’ingiungere il pagamento della sanzione pecuniaria, ordina anche l’adempimento dell’obbligo accessorio, fissando un termine in relazione all’entità delle opere da eseguire e allo stato dei luoghi, e la relativa ordinanza costituisce titolo esecutivo.

Per quanto riguarda la forma e il contenuto del verbale, l’articolo 200 del Codice della Strada richiede che siano riportati gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore, la targa del veicolo e la descrizione del fatto accertato. Eventuali irregolarità formali o sostanziali del verbale possono assumere rilievo nell’ambito della contestazione, in quanto incidono sulla completezza e correttezza dell’accertamento. In ogni caso, chi intende opporsi a una multa per divieto di sosta deve attenersi ai termini e alle modalità previste dalle norme richiamate, verificando con attenzione il contenuto del verbale e le circostanze dell’accertamento.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.