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Come funzionano le multe per eccesso di velocità rilevate più volte entro un’ora?

Eccesso di velocità: violazioni multiple entro un’ora, calcolo sanzioni e punti, novità Art. 142 comma 6-ter, ricorso e pagamento

Multe autovelox multiple entro 60 minuti: cosa prevede l'art. 142
diEzio Notte

Capire come funzionano le multe per eccesso di velocità quando più infrazioni vengono rilevate in rapida successione è fondamentale per evitare errori nel pagamento e per esercitare correttamente i propri diritti. Il Codice della Strada disciplina in modo specifico questi casi con l’Art. 142 e, in particolare, con l’introduzione del comma 6-ter, che stabilisce come gestire le violazioni multiple commesse dallo stesso veicolo in un intervallo temporale ristretto e su tratti riconducibili allo stesso ente proprietario o gestore della strada. In questo articolo spieghiamo quando scatta il regime delle “violazioni multiple entro un’ora”, come si calcolano sanzioni e punti, cosa è cambiato con il nuovo comma 6-ter e come pagare o contestare con esempi pratici, sempre e solo sulla base del CDS.

Quando si applica il regime delle violazioni multiple entro un’ora

Il riferimento cardine è l’Art. 142, comma 6-ter, che definisce in modo puntuale i presupposti applicativi. La norma si attiva quando vengono accertate, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis (telecamere e altre apparecchiature omologate/approvate), più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis dello stesso Art. 142, tutte commesse dallo stesso veicolo, su tratti stradali sottoposti alla competenza del medesimo ente e all’interno di un lasso temporale non superiore a un’ora. In tali condizioni, si applicano, se più favorevoli per il trasgressore, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave, aumentate di un terzo. Il periodo di un’ora decorre dalla prima infrazione accertata. La norma richiama inoltre l’Art. 198-bis, “in quanto compatibile” .

È importante sottolineare che la regola si applica solo se ricorrono congiuntamente tutti i presupposti previsti: identità del veicolo, pluralità di violazioni di eccesso di velocità rientranti nei commi 7-8-9-9-bis, accertamento con le modalità dei commi 6 o 6-bis, competenza del medesimo ente per i diversi tratti e finestra temporale massima di un’ora a partire dalla prima violazione. Questo impianto mira a evitare che una sequenza di rilevazioni ravvicinate si traduca in un cumulo eccessivo, sostituendolo, se più favorevole, con l’unica sanzione della violazione più grave, maggiorata di un terzo, secondo la lettera del comma 6-ter .

Il comma 6-ter indica esplicitamente che la disciplina si applica “se più favorevole”. Ciò significa che l’autorità deve operare un confronto: da un lato, il cumulo separato delle singole multe; dall’altro, l’unica sanzione della violazione più grave aumentata di un terzo. Se quest’ultima opzione risulta più conveniente per il trasgressore, va applicata. La norma non modifica i presupposti delle singole violazioni né i criteri di accertamento; agisce solo sul regime sanzionatorio quando ricorrono le condizioni temporali e soggettive previste, lasciando impregiudicati tutti gli altri aspetti del procedimento sanzionatorio ex Art. 142 .

Per orientarsi, tenere presenti alcuni punti chiave:

  • Stesso veicolo e stesso ente: le violazioni devono riguardare il medesimo veicolo e avvenire su tratti di competenza del medesimo ente;
  • Finestra temporale: massimo un’ora dalla prima infrazione accertata;
  • Accertamento: con le modalità dei commi 6 e 6-bis (strumentazione di controllo ammessa);
  • Violazioni interessate: solo quelle dei commi 7, 8, 9, 9-bis (superamento limiti in misura crescente);
  • Clausola di favore: si applica la violazione più grave aumentata di un terzo solo se più favorevole al trasgressore .

Come vengono calcolate le sanzioni e i punti

Per comprendere il calcolo delle sanzioni in caso di violazioni multiple entro un’ora, bisogna prima conoscere gli scaglioni sanzionatori base dell’Art. 142. In sintesi: il comma 7 punisce il superamento fino a 10 km/h o il mancato rispetto dei limiti minimi; il comma 8 punisce il superamento oltre 10 e fino a 40 km/h; il comma 9 sanziona l’eccesso oltre 40 e fino a 60 km/h, con sospensione accessoria della patente; il comma 9-bis oltre 60 km/h, con sospensione più lunga. Questi scaglioni hanno importi e, in alcuni casi, decurtazioni punti e sospensioni diverse. Il comma 6-ter interviene a valle: quando ricorrono i suoi presupposti, si prende la violazione più grave fra quelle accertate e si aumenta la sanzione così individuata di un terzo, se ciò risulta più favorevole al trasgressore .

Di seguito una sintesi dei principali scaglioni dell’Art. 142, con gli elementi disponibili nel CDS:

Superamento limiteFascia (Art. 142)Sanzione pecuniariaPuntiSospensione
Fino a 10 km/h (o limiti minimi)Comma 7€ 42,00 – € 173,00 (con indicazioni su pagamento entro 5 gg e fascia notturna 22-7 nel testo)Non risultano punti nella tabella art. 126-bis disponibileNessuna indicazione di sospensione
Oltre 10 e fino a 40 km/hComma 8€ 173,00 – € 694,00 (con previsioni su pagamento entro 5 gg e fascia notturna 22-7)3 puntiNessuna sospensione
Oltre 40 e fino a 60 km/hComma 9€ 543,00 – € 2.170,00 (riduzione 30% non consentita; fascia notturna 22-7)6 puntiSospensione patente 1-3 mesi
Oltre 60 km/hComma 9-bis€ 845,00 – € 3.382,00 (riduzione 30% non consentita; fascia notturna 22-7)10 puntiSospensione patente 6-12 mesi

I riferimenti testuali per gli scaglioni sono ricavati dai commi 7 e 8 (importi e note sulla fascia 22-7) e dai commi 9 e 9-bis (importi, divieto di riduzione del 30% nei casi previsti, sospensione), come riportati nel CDS disponibile . La decurtazione punti per 8-9-9 bis risulta dalla tabella dell’Art. 126-bis .

Con il comma 6-ter, il calcolo della sanzione pecuniaria, se più favorevole, avviene selezionando lo scaglione più grave tra quelli contestati entro l’ora e su tratti dello stesso ente, quindi aumentando l’importo determinato di un terzo. Ad esempio, se nello stesso arco di un’ora si registrano accertamenti rientranti nei commi 8 e 9, si guarda la fascia del comma 9 e, se risulta più favorevole rispetto alla somma separata delle sanzioni, si applica tale sanzione aumentata di un terzo. Il testo del CDS disponibile non specifica una formula dettagliata oltre a questo criterio generale, né estende il meccanismo ad aspetti diversi dalla “sanzione amministrativa” pecuniaria .

Sui punti patente: la decurtazione è regolata dall’Art. 126-bis. Dalla tabella disponibile emergono 3 punti per il comma 8, 6 punti per il comma 9 e 10 punti per il comma 9-bis, mentre non risulta indicata una decurtazione per il comma 7 nella tabella consultata . Il comma 6-ter, nel testo del CDS a disposizione, parla di “sanzioni amministrative previste per la violazione più grave” senza specificare espressamente il coordinamento con la decurtazione dei punti. In assenza di un’indicazione chiara nella base normativa qui disponibile, non possiamo affermare che la decurtazione si fonda automaticamente sull’unica violazione più grave o che si sommi; occorre pertanto attenersi ai verbali e all’applicazione pratica nei limiti del dettato testuale fornito dal CDS disponibile .

Cosa cambia con l’introduzione del comma 6-ter

L’inserimento del comma 6-ter nell’Art. 142, avvenuto con legge del 25.11.2024 ed entrato in vigore il 14.12.2024, introduce per la prima volta una disciplina espressa delle violazioni multiple entro un’ora, riferite allo stesso veicolo e a tratti di competenza del medesimo ente. Il cuore della novità è la clausola di favore: si applica, se più vantaggiosa, la sanzione della violazione più grave aumentata di un terzo, in luogo del cumulo delle singole sanzioni. Ciò rende la risposta sanzionatoria più coerente con eventi ravvicinati nel tempo, evitando duplicazioni eccessive quando gli accertamenti si susseguono a breve distanza .

Il comma 6-ter precisa due aspetti temporali essenziali: la finestra massima è di un’ora, e decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Questo consente di tracciare un perimetro temporale certo su cui verificare l’accorpamento sanzionatorio. Il richiamo all’Art. 198-bis, “in quanto compatibile”, segnala inoltre un coordinamento con la disciplina generale della continuazione in materia sanzionatoria amministrativa; tuttavia, nel CDS qui disponibile non è riportato il dettaglio dell’Art. 198-bis, e quindi ci limitiamo a segnalarne l’esistenza come norma di rinvio espressamente menzionata dal comma 6-ter .

Va chiarito che il comma 6-ter non riscrive gli scaglioni dell’eccesso di velocità, né modifica i regimi accessori già previsti per le singole violazioni. Restano, quindi, ferme le conseguenze proprie dei commi 9 e 9-bis in tema di sospensione della patente, nonché le regole speciali per le violazioni commesse alla guida di veicoli indicati al comma 3 (raddoppio delle sanzioni pecuniarie e accessorie), come risultano dai testi riportati nel CDS disponibile . Allo stesso modo, rimangono fermi gli importi e le note sulla fascia notturna 22–7, quando previste nei singoli scaglioni .

Un ulteriore aspetto da tenere presente è la recidiva biennale specifica del comma 9: quando il titolare di patente commette, entro due anni, un’ulteriore violazione del comma 9, la sospensione accessoria sale a 8–18 mesi, fatto salvo quanto già previsto al Titolo VI, Capo I, Sezione II. Questo elemento non viene toccato dal comma 6-ter e continua ad applicarsi nei termini previsti dall’Art. 142, comma 12, come risulta dal testo disponibile . Anche in questo caso, il nuovo comma interagisce con le regole esistenti senza sostituirle, limitandosi a disciplinare il profilo del cumulo sanzionatorio entro un’ora.

Come contestare o pagare: esempi pratici

Pagare o contestare correttamente una multa richiede di leggere con attenzione il verbale e verificare se ricorrono i presupposti del comma 6-ter. Se si ricevono più verbali per eccessi di velocità riferiti allo stesso veicolo, su tratti di competenza del medesimo ente e nello spazio di un’ora dalla prima infrazione, è possibile segnalare l’applicabilità del comma 6-ter chiedendo che si applichi, se più favorevole, la sanzione per la violazione più grave aumentata di un terzo. Il CDS consente il ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, come previsto dall’Art. 203, con possibilità di trasmissione anche per via telematica secondo le modalità indicate dalla norma .

Alternativamente al ricorso al Prefetto, è possibile proporre opposizione in sede giurisdizionale, secondo l’Art. 204-bis. La norma prevede l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, con rinvio alle regole processuali indicate. Il CDS disponibile non riporta ulteriori dettagli temporali o procedurali oltre al rinvio all’articolato processuale, per cui ci limitiamo a indicare questa facoltà come opzione alternativa al ricorso prefettizio, in linea con il dettato dell’Art. 204-bis .

Esempio pratico 1: si ricevono tre verbali per superamenti dei limiti a distanza di pochi minuti, con accertamento mediante dispositivi rientranti nei commi 6 o 6-bis, su tratti gestiti dallo stesso ente. Se le violazioni rientrano nei commi 8 e 9, si verifica quale soluzione sia più favorevole: sommare le tre sanzioni oppure applicare la sanzione per la violazione più grave (ad es. comma 9) aumentata di un terzo. Se quest’ultima risulta più conveniente, la si richiede in via di autotutela o con ricorso al Prefetto ex Art. 203, evidenziando i presupposti del comma 6-ter e la decorrenza dell’ora dal primo accertamento .

Esempio pratico 2: si riceve un verbale per comma 9-bis e, pochi minuti dopo, un altro per comma 8, nello stesso contesto e su tratti del medesimo ente. La valutazione, alla luce del comma 6-ter, confronta la somma delle due sanzioni con l’applicazione dell’importo della violazione più grave (comma 9-bis) aumentato di un terzo. Quanto ai punti, si ricorda che la tabella dell’Art. 126-bis indica 10 punti per il 9-bis, 6 per il 9 e 3 per l’8, senza indicazioni espresse nel comma 6-ter su un eventuale coordinamento automatico della decurtazione nel caso di più infrazioni entro l’ora; in mancanza di ulteriori elementi nel CDS disponibile, non possiamo aggiungere oltre quanto previsto dal testo e dalle tabelle vigenti .

Nota operativa sui pagamenti: in vari scaglioni dell’Art. 142 sono previsti importi differenziati, con indicazioni sul pagamento entro 5 giorni (quando consentito) e sulla maggiorazione per la fascia notturna 22–7. Ad esempio, per i commi 7 e 8 il testo riporta gli importi e i riferimenti alla fascia 22–7; per i commi 9 e 9-bis si specifica, tra l’altro, che la riduzione del 30% non è consentita e si indicano le misure di sospensione accessoria della patente. Restano inoltre ferme le regole di raddoppio sanzionatorio quando le violazioni sono commesse alla guida dei veicoli indicati al comma 3 dell’Art. 142, come riportato nel CDS disponibile .

Infine, un cenno ai conducenti con patenti professionali: il testo dell’Art. 142 richiama la possibilità, in alcuni casi, di pagamento immediato in misura ridotta nelle mani dell’agente per i titolari di categorie C, C+E, D, D+E nell’esercizio dell’autotrasporto, con rinvio all’Art. 202, comma 2-bis. Questo rinvio è espressamente riportato nei passaggi relativi ai commi 9 e 9-bis presenti nel CDS disponibile. Se rientri in questi casi, verifica nel verbale le modalità operative richiamate dalla norma di rinvio (Art. 202, comma 2-bis) indicate nel testo dell’Art. 142 stesso .

In conclusione, il nuovo comma 6-ter dell’Art. 142 offre uno strumento chiaro e potenzialmente più favorevole per gestire sequenze di accertamenti ravvicinati di eccesso di velocità: quando le condizioni previste sussistono, si prende la violazione più grave e si aumenta la sanzione di un terzo, in alternativa al cumulo, se ciò favorisce il trasgressore. Per sanzioni, punti e sospensioni restano validi gli scaglioni e le tabelle previste dal CDS, con le cautele informative qui richiamate e con la possibilità di ricorrere al Prefetto o all’autorità giudiziaria nei termini e nei modi indicati dalle norme disponibili .

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.