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Come funzionano le multe per sosta sulle strisce pedonali?

Guida alle multe per sosta sulle strisce pedonali: divieti, sanzioni, rimozione del veicolo e modalità di accertamento e ricorso secondo il Codice della Strada

Sosta sulle strisce pedonali: multe, punti e rimozione del veicolo
diEzio Notte

Parcheggiare o fermarsi sulle strisce pedonali è una delle infrazioni più comuni in città, ma anche una delle più pericolose per la sicurezza di chi attraversa. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per fermata e sosta, quando queste manovre sono vietate in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e quali conseguenze sono previste in termini di multa, punti sulla patente, rimozione del veicolo e modalità di contestazione. In questo articolo analizziamo il funzionamento della multa per sosta sulle strisce pedonali, basandoci sulle norme del Codice della Strada e spiegando, passo dopo passo, cosa rischia l’automobilista e come deve comportarsi.

Perché la sosta sulle strisce è sempre vietata

Per capire perché la sosta sulle strisce pedonali è sempre vietata, occorre partire dalle definizioni di fermata e sosta contenute nell’articolo 157 del Codice della Strada. La fermata è la sospensione temporanea della marcia, di brevissima durata, con il conducente presente e pronto a ripartire; la sosta è invece la sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. Questa distinzione è importante perché il divieto in corrispondenza degli attraversamenti pedonali riguarda sia la fermata sia la sosta, proprio per evitare intralci e situazioni di pericolo per i pedoni che attraversano la carreggiata.

Il divieto specifico è disciplinato dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui fermata e sosta sono vietate. Tra questi, la norma include espressamente il divieto di fermarsi o sostare “sui passaggi e attraversamenti pedonali”, oltre che sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle stesse. Questo significa che non è consentito neppure un arresto di breve durata sulle strisce, ad esempio per far scendere un passeggero o per “aspettare un attimo”: la tutela della visibilità e della libertà di movimento dei pedoni prevale su qualsiasi esigenza del conducente.

La ratio del divieto è strettamente legata alla sicurezza della circolazione. Un veicolo fermo sulle strisce riduce la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti che sopraggiungono, costringendo spesso chi attraversa a sporgersi oltre il veicolo o a scendere in carreggiata fuori dall’area protetta. Inoltre, la presenza di un’auto sull’attraversamento può indurre altri utenti della strada a manovre improvvise, come cambi di corsia o frenate brusche, con aumento del rischio di incidenti. Il Codice, vietando in modo assoluto fermata e sosta sui passaggi pedonali, mira quindi a mantenere l’attraversamento libero e ben visibile.

Va ricordato che il divieto opera sia nei centri abitati sia fuori, indipendentemente dalla tipologia di strada e dalla presenza o meno di segnaletica aggiuntiva. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca infatti i casi di divieto come regola generale, che si applica a tutti gli utenti della strada. Anche se la segnaletica orizzontale delle strisce fosse consumata o poco visibile, la presenza di un attraversamento pedonale regolarmente istituito comporta comunque l’obbligo di non fermarsi né sostare in corrispondenza di esso. In questo quadro, la multa per sosta sulle strisce non è solo una sanzione economica, ma uno strumento per garantire il rispetto di una zona particolarmente delicata per la sicurezza dei pedoni.

Importi delle sanzioni e decurtazione punti

La violazione del divieto di fermata e sosta sui passaggi pedonali rientra tra le ipotesi sanzionate dall’articolo 158 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi non rispetta i divieti elencati. La norma stabilisce un intervallo di importi (minimo e massimo edittale) per la sanzione, che viene poi applicata in concreto in base ai criteri generali fissati dal Codice, come la gravità della violazione e le circostanze del fatto. L’importo della multa per sosta sulle strisce pedonali si colloca quindi all’interno di questo quadro sanzionatorio, comune alle altre ipotesi di divieto di fermata e sosta indicate nello stesso articolo.

Oltre alla sanzione pecuniaria, il sistema del Codice della Strada prevede la possibilità di decurtazione dei punti dalla patente in relazione a specifiche violazioni. La disciplina generale delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie è contenuta nel Titolo VI, che regola, tra l’altro, i criteri di applicazione delle sanzioni e le conseguenze sul titolo di guida. In presenza di una violazione come la sosta sulle strisce pedonali, la valutazione sulla decurtazione dei punti si inserisce nel quadro complessivo delle disposizioni che collegano determinate infrazioni a conseguenze ulteriori rispetto alla sola sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dalle norme del Titolo VI.

È importante sottolineare che il Codice distingue tra violazioni singole e illeciti reiterati. L’articolo 198-bis del Codice della Strada disciplina infatti le ipotesi in cui la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, a determinate condizioni, come un’unica infrazione, con applicazione di una sanzione pecuniaria particolare. Pur riguardando un ambito specifico, questa disposizione mostra come il sistema sanzionatorio tenga conto anche della ripetizione delle condotte illecite, principio che può assumere rilievo nella valutazione complessiva del comportamento del conducente.

Per avere un quadro sintetico del funzionamento della multa per sosta sulle strisce pedonali, è utile schematizzare gli elementi principali legati alla violazione del divieto di cui all’articolo 158 del Codice della Strada:

Condotta vietataFermata o sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali
Norma violataArt. 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
Tipo di sanzioneSanzione amministrativa pecuniaria (multa)
Ulteriori effettiEventuale applicazione di sanzioni accessorie secondo il Titolo VI

Quando scatta la rimozione forzata del veicolo

La sosta sulle strisce pedonali non comporta solo il rischio di una multa: in determinate condizioni può scattare anche la rimozione forzata del veicolo. Il Codice disciplina questa misura attraverso più disposizioni. Da un lato, l’articolo 158 del Codice della Strada individua i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate, tra cui la sosta sui passaggi pedonali; dall’altro, l’articolo 159 del Codice della Strada (richiamato anche da altre norme) disciplina la rimozione dei veicoli in sosta vietata, prevedendo che essa possa essere disposta quando il veicolo costituisce intralcio o pericolo per la circolazione.

Un ruolo centrale è svolto dall’articolo 215 del Codice della Strada, che regola la sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo. Quando il Codice prevede la rimozione come sanzione accessoria, questa è eseguita dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono al trasporto e alla custodia del veicolo in appositi luoghi. L’applicazione della rimozione deve risultare dal verbale di contestazione notificato secondo le regole generali. In pratica, se la sosta sulle strisce pedonali integra una delle ipotesi per cui è prevista la rimozione (ad esempio perché ostacola gravemente il passaggio dei pedoni), l’organo accertatore può disporre l’allontanamento forzato del veicolo.

La rimozione comporta anche obblighi economici aggiuntivi per il proprietario del veicolo. L’articolo 215 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli rimossi sono restituiti all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Si tratta di costi che si sommano alla sanzione amministrativa pecuniaria per la sosta vietata. Inoltre, se il proprietario non si presenta entro un certo termine dalla notificazione del verbale contenente l’indicazione della rimozione, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità previste dal regolamento, utilizzando il ricavato per soddisfare la sanzione pecuniaria e le spese sostenute.

Un ulteriore tassello è rappresentato dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che attribuisce a specifiche figure (come dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta) funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, con il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Questo significa che, in alcune aree regolamentate, anche personale diverso dagli organi di polizia tradizionali può intervenire per far rimuovere un veicolo in sosta vietata, inclusi i casi in cui l’auto occupa un attraversamento pedonale e crea intralcio alla circolazione o alla sicurezza dei pedoni.

Chi può accertare la violazione e come contestarla

L’accertamento della multa per sosta sulle strisce pedonali segue le regole generali sulla contestazione e verbalizzazione delle violazioni. L’articolo 200 del Codice della Strada prevede che, quando è possibile, la violazione debba essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido. Dell’avvenuta contestazione viene redatto un verbale, che contiene la descrizione del fatto, gli elementi per identificare il trasgressore e la targa del veicolo. Copia del verbale è consegnata al trasgressore e, se presente, al soggetto obbligato in solido. Questo è lo schema tipico del controllo su strada, ad esempio quando un agente rileva direttamente l’auto in sosta sulle strisce e procede alla contestazione.

Quando la contestazione immediata non è possibile, interviene la disciplina dell’articolo 201 del Codice della Strada, che regola la notificazione delle violazioni. In tali casi, il verbale deve essere notificato entro termini precisi all’effettivo trasgressore o ad altri soggetti individuati dalla legge. La norma elenca anche le situazioni in cui la contestazione immediata non è necessaria, prevedendo che gli estremi della violazione siano notificati successivamente. Questo può accadere, ad esempio, quando l’organo accertatore rileva la sosta vietata in assenza del conducente, oppure utilizza sistemi di rilevazione che non consentono il confronto diretto con il trasgressore al momento del fatto.

Per quanto riguarda i soggetti che possono accertare la violazione, oltre agli organi di polizia stradale, l’articolo 12-bis del Codice della Strada attribuisce, come visto, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a personale specificamente designato dal sindaco. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e ha il potere di contestare le infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, nonché di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento. In ambito urbano, quindi, la multa per sosta sulle strisce pedonali può essere elevata anche da queste figure, nei limiti delle funzioni loro attribuite.

Chi riceve una multa per sosta sulle strisce pedonali ha la possibilità di contestare la violazione seguendo le procedure previste dal Titolo VI. L’articolo 204 del Codice della Strada disciplina i provvedimenti del prefetto in caso di ricorso contro il verbale. Il prefetto, esaminati il verbale, gli atti e il ricorso, se ritiene fondato l’accertamento, adotta un’ordinanza-ingiunzione con cui ingiunge il pagamento di una somma determinata; se invece non ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanza di archiviazione. La norma prevede termini perentori per l’adozione dell’ordinanza, decorso inutilmente il quale il ricorso si intende accolto. In questo quadro, il conducente che ritenga ingiusta la multa per sosta sulle strisce può far valere le proprie ragioni nelle forme e nei tempi stabiliti dal Codice.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.