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Come funzionano le sanzioni per eccesso di velocità in autostrada nel 2025?

Eccesso di velocità in autostrada 2025: limiti, sanzioni CdS (Art. 142), decurtazione punti, sospensione patente, pagamento ridotto, fascia notturna, ricorsi Prefetto/Giudice di Pace.

Controllo elettronico della velocità in autostrada
diEzio Notte

In autostrada, l’eccesso di velocità resta una delle violazioni più frequenti e incisive sul piano sanzionatorio. Per orientarsi tra limiti, scaglioni di superamento, importi, decurtazione punti e sospensioni, è essenziale partire dalle regole fissate dal Codice della Strada (CDS) e, in particolare, dall’Art. 142. In questo approfondimento tecnico passiamo in rassegna cosa costituisce “eccesso di velocità”, le sanzioni previste nel 2025 sulla base delle norme vigenti e come si paga o si contesta un verbale, citando gli articoli pertinenti del CDS.

Cosa si intende per eccesso di velocità?

Per il CDS, i limiti massimi sono definiti in via generale dall’Art. 142: in autostrada la velocità massima non può superare i 130 km/h. L’articolo elenca anche i limiti per le altre tipologie di strade (110 km/h sulle extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevare fino a 70 km/h su strade urbane idonee). In autostrada, dunque, commette eccesso di velocità chi supera il limite massimo vigente sul tratto, salvo eventuali riduzioni segnalate sul posto che, se presenti, prevalgono. Il riferimento normativo di base è l’Art. 142, comma 1, che inquadra i limiti cardine per la circolazione su ciascun tipo di strada.

L’eccesso di velocità è accertato anche mediante dispositivi omologati o approvati che consentono il rilevamento automatico delle violazioni senza la presenza degli agenti, nei casi previsti. L’Art. 201 specifica che, quando la contestazione non è immediata, la notifica deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento, e disciplina l’uso di apparecchiature automatiche per la rilevazione, inclusi i casi in cui non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale (commi 1-ter e 1-quater). Queste apparecchiature devono essere gestite dagli organi di polizia e, fuori dai centri abitati, installate sui tratti individuati dai prefetti secondo criteri oggettivi (tasso di incidentalità e condizioni strutturali e di traffico).

Quanto alle caratteristiche tecniche dei dispositivi, il CDS impone l’omologazione o l’approvazione e le verifiche di funzionalità e taratura per quelli con funzione metrologica (Art. 45, comma 6). Lo stesso articolo vieta la produzione, commercializzazione e uso di dispositivi che segnalano o localizzano le apparecchiature di controllo (commi 9-bis e 9-ter), con sanzioni amministrative e confisca del dispositivo. Resta fermo che eventuali “tolleranze” metrologiche non sono specificate nei brani del CDS qui disponibili: il rispetto dei requisiti tecnici discende dall’omologazione/taratura, ma il dettaglio percentuale di tolleranza non è riportato nelle porzioni di testo a nostra disposizione e non può essere dedotto oltre quanto previsto dall’Art. 45.

Un aspetto introdotto di recente e rilevante dal 2025 è il nuovo comma 6-ter dell’Art. 142: quando, mediante i sistemi di cui ai commi 6 e 6-bis, sono accertate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis dallo stesso veicolo su tratti nella competenza del medesimo ente, in un periodo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni pecuniarie previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il conteggio parte dalla prima violazione accertata. Si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’Art. 198-bis. La previsione è entrata in vigore il 14.12.2024 e, dunque, è pienamente operativa nel 2025.

Come funzionano le sanzioni per eccesso di velocità in autostrada nel 2025?

Quali sono le sanzioni previste?

Le sanzioni per eccesso di velocità in autostrada dipendono dallo scostamento rispetto al limite massimo vigente. L’Art. 142 disciplina quattro scaglioni, con importi, punti e sanzioni accessorie diversi. Per superamento non oltre 10 km/h (comma 7), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 42 a € 173, con l’indicazione degli importi ridotti se si paga entro 5 giorni. Il CDS, inoltre, prevede un aumento di un terzo per violazioni commesse tra le 22 e le 7, con importi indicati negli esempi riportati nel testo dell’articolo e con la regola generale dell’Art. 195, comma 2-bis richiamata in calce all’Art. 142.

Per il superamento di oltre 10 e non oltre 40 km/h (comma 8), la sanzione va da € 173 a € 694, con importo per pagamento entro 5 giorni e applicazione dell’aumento di un terzo in fascia notturna. In questa fascia è prevista la decurtazione di 3 punti patente (Art. 126-bis, tabella). La presenza della “tabella dei punteggi” consente di collegare ogni scaglione di eccesso alla corrispondente decurtazione punti: comma 8 = 3 punti; comma 9 = 6 punti; comma 9-bis = 10 punti.

Per il superamento di oltre 40 e non oltre 60 km/h (comma 9), il CDS prevede sanzione pecuniaria senza la possibilità di riduzione del 30% entro 5 giorni; nella versione disponibile del testo è riportato l’importo in fascia notturna (minimo) pari a € 724 entro 60 giorni, l’aumento notturno, la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Il dettaglio integrale della forbice edittale non è interamente riprodotto nello stralcio accessibile; per gli importi esatti si rinvia al verbale, fermo quanto segue su punti e sanzione accessoria (Art. 142, comma 9).

Per il superamento di oltre 60 km/h (comma 9-bis), la sanzione va da € 845 a € 3.382, con aumento notturno (minimo € 1.126,67 entro 60 giorni), decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Anche in questo scaglione non è ammessa la riduzione del 30% entro 5 giorni. Le durate di sospensione sono indicate espressamente come sanzioni accessorie che si aggiungono alla pecuniaria (capo I, sezione II, titolo VI).

ScaglioneImporti e riduzioniNotte 22-7PuntiSospensione
≤ 10 km/h (Art. 142, c. 7)Da € 42 a € 173; importi indicati per pagamento entro 5 giorni nel verbale/nel CDSAumento 1/3 con esempi nel CDS— (nessuna decurtazione indicata nella tabella dell’Art. 126-bis)
Oltre 10 e ≤ 40 km/h (c. 8)Da € 173 a € 694; ridotti se pagati entro 5 giorniAumento 1/3 con importi esemplificati3
Oltre 40 e ≤ 60 km/h (c. 9)Riduzione 30% non ammessa; importi edittali non integralmente riprodotti nello stralcio disponibileMinimo notturno € 724 entro 60 giorni61-3 mesi
Oltre 60 km/h (c. 9-bis)Da € 845 a € 3.382; riduzione 30% non ammessaMinimo notturno € 1.126,67 entro 60 giorni106-12 mesi

Il CDS prevede inoltre ipotesi specifiche in cui le sanzioni (pecuniarie e accessorie) sono raddoppiate se la violazione è commessa alla guida di particolari veicoli elencati all’Art. 142, comma 3. Il comma 11 stabilisce che, in tali casi, si applica il raddoppio sia per gli scaglioni 7-8-9-9-bis sia per le relative sanzioni accessorie. È prevista anche la correlazione con l’Art. 179 quando il veicolo è obbligato al limitatore di velocità, con richiamo alle sanzioni amministrative ivi previste qualora il superamento riguardi il limite per cui è tarato il limitatore.

Un’ultima nota utile per chi guida per professione: quando le violazioni dell’Art. 142 sono commesse dal titolare di patente C – C+E – D – D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto, il conducente è ammesso a pagare immediatamente nelle mani dell’agente l’importo in misura ridotta ai sensi dell’Art. 202, comma 2-bis (modalità operative richiamate nel testo). Questa previsione non altera gli scaglioni o le eventuali sanzioni accessorie, ma agevola l’adempimento del pagamento per chi è su strada per lavoro.

Come pagare e contestare una multa?

Il verbale può essere contestato immediatamente (Art. 200) oppure notificato entro 90 giorni se la contestazione non è possibile, come nel caso di accertamenti con dispositivi automatici (Art. 201). Nel verbale devono comparire gli estremi precisi e i motivi dell’eventuale impossibilità della contestazione nell’immediatezza. Per le violazioni rilevate con dispositivi omologati o approvati, la legge consente la gestione senza presenza degli agenti nei casi previsti e impone che tali strumenti siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, con limiti e criteri di installazione fuori dai centri abitati individuati dai prefetti.

Le modalità di pagamento sono riportate nel verbale con indicazione degli importi per il pagamento entro 5 giorni (ove previsto) e entro 60 giorni. L’Art. 142 esplicita tali importi per i vari scaglioni, nonché l’aumento notturno tra le 22 e le 7. In alcune ipotesi, la riduzione del 30% entro 5 giorni non è consentita (ad esempio per i superamenti oltre 40 km/h: commi 9 e 9-bis). Restano ferme le norme generali sulla rateazione: se la sanzione è superiore a € 200 e l’interessato è in condizioni economiche disagiate, può chiedere la ripartizione in rate mensili (Art. 202-bis), secondo le soglie e i limiti indicati dalla norma.

Se si ritiene che la sanzione sia infondata o viziata, è possibile proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione (Art. 203). In alternativa, si può presentare opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se residenti all’estero), secondo il rito definito dal D.Lgs. 150/2011, Art. 7; l’opposizione al GdP è alternativa al ricorso al Prefetto e non possono essere esperiti entrambi contro lo stesso verbale. La legittimazione passiva varia a seconda dell’ente accertatore (Prefetto o enti locali) e l’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie come le sospensioni di patente.

Quanto ad altri profili pratici, è bene ricordare: a) il principio di solidarietà, per cui il proprietario del veicolo risponde in solido con l’autore della violazione, salvo provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (Art. 196); b) l’obbligo di comunicare i dati del conducente per la decurtazione punti, con possibilità di contestare la mancata comunicazione se giustificata e documentata (esempi nel testo dell’Art. 126-bis riportato), e c) la non trasmissibilità dell’obbligazione pecuniaria agli eredi (Art. 199). Tutti aspetti che si innestano sulla specifica disciplina sanzionatoria dell’Art. 142 e completano il quadro delle garanzie procedimentali e degli obblighi connessi alle violazioni per velocità.

  • Accertamento e dispositivi: rilevamento automatico consentito nei casi previsti, dispositivi omologati/approvati e tarati; vietati i dispositivi anti-rilevamento (Art. 45).
  • Notifica del verbale: entro 90 giorni se non contestato subito, con indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata (Art. 201).
  • Pagamento: importi e riduzioni indicati dall’Art. 142 per ciascuno scaglione; rateazione possibile ai sensi dell’Art. 202-bis (oltre € 200 e requisiti di reddito).
  • Ricorsi: Prefetto entro 60 giorni (Art. 203) o Giudice di Pace entro 30 giorni (Art. 204-bis, D.Lgs. 150/2011, Art. 7), in via alternativa.

In sintesi: nel 2025, le sanzioni per eccesso di velocità in autostrada seguono gli scaglioni dell’Art. 142 con importi e regole già consolidate, l’aumento notturno tra le 22 e le 7 e, per i casi più gravi, la sospensione della patente e la decurtazione di punti ai sensi dell’Art. 126-bis. La novità del comma 6-ter sull’accertamento di più violazioni in un’ora rende più coerente il trattamento sanzionatorio in presenza di molteplici rilievi ravvicinati sullo stesso itinerario. Il tutto si integra con le norme su accertamento, notifica, pagamento e ricorsi degli Artt. 200, 201, 202-bis, 203 e 204-bis del Codice della Strada.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.