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Come funzionano le targhe e le sanzioni per chi le produce abusivamente?

Analisi tecnica delle norme su produzione, distribuzione, ritiro e sanzioni relative alle targhe dei veicoli, incluse le targhe per veicoli a trazione animale

Targhe dei veicoli: produzione, restituzione e sanzioni per uso illecito
diEzio Notte

La disciplina delle targhe nel Codice della Strada è strettamente collegata all’immatricolazione dei veicoli, alla loro identificazione univoca e alle sanzioni previste in caso di uso irregolare, falsificazione o circolazione con targa non conforme. Comprendere chi può produrre e distribuire le targhe, quali sono gli obblighi di restituzione e ritiro, e quali conseguenze derivano da condotte abusive è fondamentale sia per gli operatori del settore sia per gli utenti della strada, inclusi i proprietari di veicoli a motore e di veicoli a trazione animale.

Chi può produrre e distribuire le targhe dei veicoli a motore

Nel sistema delineato dal Codice della Strada, la targa è un elemento essenziale di identificazione del veicolo, collegato all’atto di immatricolazione e al rilascio della carta di circolazione. L’insieme delle norme sull’immatricolazione e sulla carta di circolazione, come emerge dall’articolo 93, collega direttamente il rilascio delle targhe alla competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che curano le procedure e la documentazione necessaria per l’immatricolazione e per la gestione dei dati nel Pubblico Registro Automobilistico. In questo quadro, la produzione e la distribuzione delle targhe non è un’attività libera, ma è strettamente connessa alle procedure amministrative di immatricolazione e alle specifiche tecniche fissate dalla normativa di esecuzione.

L’articolo 100 del Codice della Strada disciplina in modo puntuale le targhe dei veicoli, prevedendo che esse riportino i dati di immatricolazione e che rispettino determinate caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, stabilite dal regolamento. La stessa disposizione affida al regolamento la definizione dei criteri per la formazione dei dati di immatricolazione, della collocazione e delle modalità di installazione delle targhe. Ne deriva che la produzione materiale delle targhe deve avvenire nel rispetto di tali specifiche, sotto il controllo dell’amministrazione competente, e che la loro distribuzione è funzionalmente legata al rilascio o aggiornamento dei documenti di circolazione.

Per le macchine operatrici, l’articolo 114 del Codice della Strada prevede che, per circolare su strada, esse siano soggette a immatricolazione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione al proprietario. La stessa norma stabilisce che le macchine operatrici semoventi debbano essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione, mentre quelle trainate devono avere una speciale targa di immatricolazione. Anche in questo caso, la produzione e la fornitura delle targhe è strettamente connessa all’attività degli uffici competenti e alle modalità di immatricolazione e targatura stabilite dal regolamento.

Il Codice prevede inoltre che, in caso di nuova immatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e successivamente cancellati, il richiedente possa ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione, oppure una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, purché la sigla alfanumerica non sia già presente nel sistema meccanografico della Motorizzazione civile. Questa facoltà, disciplinata dall’articolo 93, conferma che la gestione delle targhe, comprese quelle storiche, è centralizzata e regolata, e che la loro produzione e assegnazione avviene sempre nell’ambito delle procedure ufficiali di immatricolazione e registrazione.

Obblighi di restituzione e ritiro delle targhe e dei documenti

Quando il Codice della Strada prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa o dei documenti di circolazione, trova applicazione l’articolo 216 del Codice della Strada, che disciplina in modo organico il ritiro e la restituzione di tali documenti. In base a questa norma, nell’ipotesi in cui sia stabilita la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica, delle autorizzazioni o licenze, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato contestualmente all’accertamento della violazione dall’organo accertatore e inviato, entro cinque giorni, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri o alla prefettura, a seconda del tipo di documento.

Lo stesso articolo 216 stabilisce che la restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato solo dopo aver adempiuto alla prescrizione omessa, e che la restituzione è effettuata dagli enti competenti previo accertamento dell’avvenuto adempimento. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotati sulla carta di circolazione, sul certificato di idoneità tecnica o sulla patente, a seconda dei casi. Per quanto riguarda specificamente la targa, la norma prevede che, nei casi di ritiro della stessa, si proceda al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214, con conseguente impossibilità di circolare fino alla regolarizzazione della posizione.

Accanto al ritiro, il Codice disciplina anche la sospensione della carta di circolazione tramite l’articolo 217 del Codice della Strada, che prevede il ritiro del documento da parte dell’organo accertatore quando è disposta la sospensione della validità. In questo caso, l’agente rilascia un permesso provvisorio di circolazione limitato al tempo necessario per condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri emana poi l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo di durata, e al termine di tale periodo la carta di circolazione viene restituita all’interessato.

La disciplina del ritiro e della restituzione delle targhe e dei documenti di circolazione si inserisce in un sistema più ampio di sanzioni accessorie, che comprende anche la rimozione o il blocco del veicolo, regolati dall’articolo 215 del Codice della Strada. In caso di rimozione, il veicolo è trasportato e custodito in luoghi appositi, e viene restituito all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si presentino, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento, con utilizzo del ricavato per soddisfare la sanzione pecuniaria e le spese sostenute.

Sanzioni per produzione e distribuzione abusiva di targhe

Il Codice della Strada interviene in modo specifico sulle condotte illecite relative alle targhe attraverso l’articolo 100, che, oltre a disciplinare le caratteristiche e l’uso delle targhe, prevede sanzioni per l’uso di targhe non conformi o contraffatte. In particolare, la norma stabilisce che chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo particolarmente elevato, a conferma della gravità attribuita all’alterazione del sistema di identificazione dei veicoli. La stessa disposizione prevede che chi falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate, è punito ai sensi del codice penale, richiamando così anche la rilevanza penale di tali condotte.

Oltre alle ipotesi di targa non propria o contraffatta, l’articolo 100 sanziona anche la violazione delle disposizioni relative alla corretta installazione e alle caratteristiche delle targhe. Chi non rispetta le prescrizioni sui criteri di formazione dei dati di immatricolazione, sulla collocazione e sulle modalità di installazione, nonché sulle caratteristiche costruttive e di leggibilità, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria. Analogamente, è sanzionata la violazione del divieto di apporre sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell’identificazione del veicolo, poiché tali elementi possono compromettere la funzione identificativa della targa.

Le condotte di produzione e distribuzione abusiva di targhe si collegano, sul piano sostanziale, alle ipotesi di falsificazione, manomissione o alterazione previste dall’articolo 100, nonché all’uso di targhe non proprie o contraffatte. La realizzazione e la messa in circolazione di targhe non rilasciate secondo le procedure ufficiali di immatricolazione, o non conformi alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento, si traducono infatti in un aggiramento del sistema di identificazione dei veicoli e possono integrare sia illeciti amministrativi sia fattispecie penalmente rilevanti. L’utilizzo di tali targhe su veicoli circolanti su strada comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la circolazione con targa non propria o contraffatta e, nei casi più gravi, l’applicazione delle norme penali richiamate dalla stessa disposizione.

È importante sottolineare che il sistema sanzionatorio relativo alle targhe si coordina con le altre norme del Codice che disciplinano le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli e l’aggiornamento della carta di circolazione. L’articolo 78 del Codice della Strada prevede infatti che i veicoli a motore e i loro rimorchi debbano essere sottoposti a visita e prova quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, o ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72. Chi circola con un veicolo modificato senza aver sostenuto con esito favorevole le prescritte visite e prove è soggetto a sanzione amministrativa. In questo contesto, l’eventuale alterazione o sostituzione non autorizzata delle targhe si pone in contrasto sia con le norme specifiche sulle targhe sia con quelle sulle modifiche non autorizzate delle caratteristiche del veicolo.

Disciplina specifica per targhe di veicoli a trazione animale

I veicoli a trazione animale sono oggetto di una disciplina dedicata nel Codice della Strada, che ne definisce la natura e le principali categorie. L’articolo 49 del Codice della Strada li definisce come veicoli trainati da uno o più animali, distinguendo tra veicoli destinati principalmente al trasporto di persone, veicoli destinati principalmente al trasporto di cose e carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. La norma precisa inoltre che i veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte. Questa classificazione è il presupposto per l’applicazione delle ulteriori disposizioni che riguardano, tra l’altro, il trasporto di cose e i limiti di massa.

Per quanto riguarda il trasporto di cose sui veicoli a trazione animale, l’articolo 166 del Codice della Strada stabilisce che il trasporto non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. La presenza di una targa che riporti tale massa complessiva consente quindi di verificare il rispetto dei limiti di carico e di accertare eventuali violazioni. La stessa disposizione prevede che chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’articolo 62, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria. La targa, in questo contesto, assume una funzione informativa essenziale per il controllo del rispetto dei limiti di massa.

La disciplina dei veicoli a trazione animale si intreccia anche con le norme sulle competizioni sportive su strada, laddove l’articolo 9 del Codice della Strada prevede che sulle strade e aree pubbliche siano permesse competizioni sportive con veicoli o animali, comprese le gare con veicoli a trazione animale. In tali casi, le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti devono tenere conto delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni cui le gare sono subordinate. Anche per i veicoli a trazione animale utilizzati in competizioni, la corretta identificazione del veicolo e il rispetto dei limiti di massa indicati nella targa restano elementi fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione.

Nel complesso, la disciplina delle targhe per i veicoli a trazione animale si concentra in particolare sull’indicazione della massa complessiva a pieno carico e sul rispetto dei relativi limiti, con sanzioni amministrative in caso di superamento. La funzione della targa, in questo ambito, è quindi strettamente collegata alla sicurezza del trasporto di cose e alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, considerata la particolare natura di questi veicoli e la presenza di animali nella trazione.

Come comportarsi in caso di smarrimento o ritiro delle targhe

Quando la targa di un veicolo viene ritirata a seguito di una violazione per la quale il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria del ritiro, si applicano le regole generali dell’articolo 216, che disciplinano il ritiro e la restituzione dei documenti di circolazione e della targa. In tali situazioni, l’organo accertatore ritira la targa contestualmente alla contestazione della violazione e la invia all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro cinque giorni. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 214, e il proprietario o l’intestatario deve adempiere alle prescrizioni indicate per poter richiedere la restituzione della targa e la riattivazione della circolazione.

La restituzione della targa, come quella degli altri documenti ritirati, può essere chiesta dall’interessato solo dopo aver adempiuto alla prescrizione omessa, e gli enti competenti procedono alla restituzione previo accertamento dell’avvenuto adempimento. Il ritiro e la restituzione sono annotati sulla carta di circolazione o sugli altri documenti interessati, in modo da tracciare la storia amministrativa del veicolo. In presenza di provvedimenti di sospensione della carta di circolazione, disciplinati dall’articolo 217, il documento è ritirato e inviato all’ufficio competente, che emana l’ordinanza di sospensione e, al termine del periodo stabilito, ne dispone la restituzione.

In caso di smarrimento della targa, la posizione del veicolo deve essere regolarizzata attraverso le procedure di immatricolazione e rilascio di nuove targhe previste dall’articolo 93, che disciplina il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, nonché le ipotesi di nuova immatricolazione. La norma prevede, tra l’altro, la possibilità di ottenere targhe storiche o targhe della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico in caso di nuova immatricolazione di veicoli già iscritti e successivamente cancellati, a condizione che la sigla alfanumerica non sia già presente nel sistema meccanografico. In ogni caso, la circolazione con veicolo privo di targa o con targa non conforme alle prescrizioni dell’articolo 100 espone il conducente e il proprietario alle sanzioni previste per l’uso di targa non propria, contraffatta o irregolare.

Quando il ritiro della targa si accompagna a misure come la rimozione o il blocco del veicolo, disciplinate dall’articolo 215, il proprietario deve inoltre tenere conto delle conseguenze sulla disponibilità del veicolo e delle spese di intervento, rimozione, custodia o blocco. Trascorso un determinato periodo senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si presentino all’ufficio competente, il veicolo può essere alienato o demolito, con utilizzo del ricavato per coprire la sanzione pecuniaria e le spese sostenute. È quindi essenziale, in caso di smarrimento o ritiro della targa, attivarsi tempestivamente presso gli uffici competenti per regolarizzare la posizione del veicolo e richiedere, ove possibile, la restituzione o il rilascio di nuove targhe.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.