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Come funzionano le ZTL e i divieti nei centri abitati?

Spiegazione delle regole su ZTL, aree pedonali, corsie riservate e sanzioni nei centri abitati secondo il Codice della Strada

Come funzionano le ZTL e i divieti nei centri abitati?
diEzio Notte

Le zone a traffico limitato (ZTL), le aree pedonali e i divieti nei centri abitati sono strumenti fondamentali per gestire la circolazione, ridurre l’inquinamento e tutelare la sicurezza di chi si muove in città. Il Codice della Strada attribuisce ai Comuni poteri specifici per organizzare accessi, soste e limitazioni, prevedendo al tempo stesso sanzioni precise per chi non rispetta le regole.

Poteri del Comune sulla circolazione nei centri abitati

Nei centri abitati il Comune ha un ruolo centrale nella gestione del traffico: secondo l’articolo 7 del Codice della Strada, può intervenire con ordinanza del sindaco per regolare in modo puntuale la circolazione, adattando le regole alle esigenze locali di sicurezza, fluidità del traffico e tutela dell’ambiente. Questo significa che, pur nel rispetto del quadro generale fissato dal Codice, ogni città può introdurre misure specifiche, come limitazioni di accesso in alcune zone, regolamentazione della sosta o corsie riservate a determinati veicoli. L’obiettivo è bilanciare le esigenze di mobilità con la protezione dei residenti, dei pedoni e del patrimonio urbano, intervenendo dove il traffico è più intenso o dove la presenza di scuole, ospedali e centri storici richiede maggiore tutela.

Tra i poteri riconosciuti al Comune rientra la possibilità di adottare i provvedimenti già previsti per la circolazione fuori dai centri abitati, richiamati dall’art. 6, ma applicati al contesto urbano. In pratica, l’ente locale può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli, oppure limitarla in determinati giorni o fasce orarie, quando lo richiedono motivi di sicurezza, salute o ordine pubblico. Questi interventi possono riguardare interi quartieri, singole strade o specifici tratti, e vengono resi noti agli utenti attraverso la segnaletica e gli altri mezzi di informazione previsti dalle norme sulla segnaletica stradale.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli quando risulti necessario, congiuntamente, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare e tutelare il patrimonio culturale. Il Codice richiede che tali limitazioni rispettino criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Ciò significa che il Comune deve valutare attentamente l’impatto delle misure, ad esempio in termini di accessibilità per i residenti, per le attività economiche e per i servizi essenziali, evitando restrizioni eccessive rispetto agli obiettivi perseguiti.

Oltre alle limitazioni di accesso, il Comune può intervenire sulla sosta, riservando spazi specifici a determinate categorie di veicoli, come quelli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso o dei veicoli al servizio di persone con disabilità. Può inoltre istituire aree di parcheggio, anche a pagamento, e stabilire fasce orarie per il carico e scarico delle merci. Queste scelte incidono direttamente sull’organizzazione della mobilità nei centri abitati, influenzando la distribuzione del traffico, la disponibilità di posti auto e la vivibilità delle zone residenziali e commerciali.

ZTL, aree pedonali e corsie riservate: definizioni e differenze

Il Codice della Strada prevede strumenti distinti per modulare l’accesso e la circolazione nei centri abitati, tra cui le zone a traffico limitato, le aree pedonali e le corsie riservate. Le ZTL sono aree urbane in cui l’accesso e la circolazione dei veicoli a motore sono limitati a determinate categorie, orari o condizioni, sulla base di provvedimenti comunali che tengono conto degli effetti del traffico sulla sicurezza, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale. Le aree pedonali, invece, sono zone destinate prevalentemente alla circolazione dei pedoni, dove la presenza dei veicoli è fortemente ridotta o esclusa, salvo specifiche deroghe. Le corsie riservate, infine, sono tratti di strada o singole corsie destinati alla circolazione di particolari categorie di veicoli, come quelli adibiti a servizi pubblici di trasporto.

L’istituzione di ZTL e aree pedonali avviene tramite deliberazione della giunta comunale, che deve delimitare tali zone tenendo conto degli effetti del traffico e delle esigenze specifiche del territorio. In caso di urgenza, il provvedimento può essere adottato con ordinanza del sindaco, anche per modificare o integrare le decisioni già prese dalla giunta. Le zone così individuate devono essere opportunamente segnalate, in modo che gli utenti della strada siano messi in condizione di conoscere con chiarezza i limiti di accesso, gli orari di validità e le eventuali categorie di veicoli autorizzate. La chiarezza della segnaletica è essenziale per evitare comportamenti involontariamente irregolari e per garantire l’efficacia delle misure di regolamentazione.

All’interno delle ZTL, i Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore al pagamento di una somma, secondo quanto previsto dall’art. 7. Un decreto ministeriale individua le tipologie di Comuni che possono avvalersi di questa facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie di veicoli esentate e i massimali delle tariffe, tenendo conto delle emissioni inquinanti e delle tipologie di permessi. Questo meccanismo consente di utilizzare la leva economica per disincentivare l’uso del veicolo privato nelle zone più sensibili, favorendo al contempo forme di mobilità meno impattanti e una migliore qualità dell’aria.

Le corsie riservate rappresentano un ulteriore strumento di gestione del traffico urbano: il Comune può riservare strade o singole corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, con l’obiettivo di favorire la mobilità urbana e rendere più efficiente il trasporto collettivo. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate, così come nelle aree pedonali e nelle ZTL, è espressamente sanzionata dall’art. 7, che prevede una specifica sanzione amministrativa per chi non rispetta tali limitazioni. Questo inquadramento normativo sottolinea l’importanza di tali strumenti non solo per l’ordine del traffico, ma anche per la sicurezza e la tutela degli utenti più vulnerabili.

Chi può entrare in deroga e come ottenere le autorizzazioni

Le limitazioni di accesso nelle ZTL e nelle aree pedonali non sono assolute: il Codice della Strada prevede che, nel delimitare tali zone, i Comuni possano individuare categorie di veicoli e di utenti che accedono in deroga, in funzione delle esigenze di mobilità e delle finalità delle misure adottate. In particolare, l’art. 7 consente ai Comuni di riservare superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito o oneroso, mediante ordinanza del sindaco. Questo si traduce, nella pratica, nella possibilità per chi vive all’interno di una ZTL di ottenere permessi specifici per accedere e sostare, pur in presenza di divieti generali per la maggior parte dei veicoli.

Un’attenzione particolare è riservata ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida: nel delimitare le ZTL, i Comuni devono consentire in ogni caso l’accesso libero a tali veicoli. Questa previsione si inserisce nella logica di promuovere forme di mobilità meno inquinanti, riconoscendo un trattamento di favore a chi utilizza mezzi con minore impatto ambientale. Allo stesso modo, l’art. 7 prevede che i divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applichino agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni e ai titolari di contrassegno per persone con disabilità, richiamando il contrassegno previsto dal regolamento. Si tratta di deroghe che rispondono a esigenze di servizio pubblico e di tutela di categorie particolarmente meritevoli di protezione.

Oltre ai residenti e alle categorie espressamente tutelate, i Comuni possono individuare, nei propri provvedimenti, ulteriori soggetti autorizzati all’accesso in deroga, ad esempio per motivi di lavoro, di servizio o di approvvigionamento delle attività presenti nella zona. L’art. 7 consente infatti di riservare spazi di sosta e di stabilire orari specifici per il carico e scarico delle merci, in particolare per i veicoli di categoria N utilizzati per il trasporto di beni. In questo modo, la regolamentazione delle ZTL e delle aree pedonali può essere calibrata per garantire, da un lato, la riduzione del traffico e dell’inquinamento e, dall’altro, la continuità delle attività economiche e dei servizi essenziali.

Le modalità concrete per ottenere le autorizzazioni in deroga sono definite dai singoli Comuni nei propri atti applicativi, nel rispetto del quadro delineato dall’art. 7. In generale, i permessi possono prevedere limiti temporali (ad esempio fasce orarie o durata massima di permanenza all’interno della ZTL), condizioni particolari (come il pagamento di una somma per l’accesso) e categorie di veicoli ammesse. Lo stesso articolo prevede che i Comuni possano stabilire, all’interno di una determinata ZTL, diversi tempi massimi di permanenza tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. Questo consente una gestione flessibile e mirata, adattabile alle caratteristiche specifiche di ogni area urbana.

Sanzioni per accesso non autorizzato e ricorsi possibili

Chi accede o circola in una ZTL, in un’area pedonale o in una corsia riservata senza averne titolo, viola gli obblighi, i divieti o le limitazioni stabiliti dall’art. 7 e si espone a sanzioni amministrative. La norma prevede, in via generale, che chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione sia soggetto al pagamento di una somma compresa in un determinato intervallo, e che chi viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti dallo stesso articolo sia soggetto a una diversa fascia sanzionatoria. In particolare, la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle ZTL è sanzionata con una somma specificamente indicata dall’art. 7, a sottolineare la gravità di tali comportamenti per l’ordine e la sicurezza della circolazione.

Quando le limitazioni riguardano la circolazione di veicoli appartenenti a categorie ambientali inferiori a quelle prescritte, ad esempio in caso di blocchi del traffico per motivi di inquinamento, l’art. 7 prevede una sanzione amministrativa più elevata per chi circola in violazione di tali limiti. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è inoltre prevista una sanzione amministrativa accessoria, consistente nella sospensione della patente di guida per un periodo determinato, applicata secondo les norme generali sulle sanzioni accessorie. Questo meccanismo mira a scoraggiare in modo deciso i comportamenti che compromettono gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria e della salute pubblica.

Le sanzioni previste dall’art. 7 si applicano anche in relazione alla sosta, in particolare nei casi di sosta vietata o di violazione delle regole sulla sosta tariffata. Quando la sosta vietata si protrae oltre le ventiquattro ore, la sanzione pecuniaria può essere applicata per ogni periodo di ventiquattro ore in cui la violazione continua. Analogamente, nel caso di mancato pagamento o di pagamento insufficiente della tariffa dovuta per la sosta o per l’accesso a una zona tariffata, la norma prevede un sistema di maggiorazioni della sanzione, finalizzato anche al recupero della tariffa non corrisposta. Questo quadro sanzionatorio rafforza l’efficacia delle misure di regolamentazione, rendendo economicamente svantaggioso l’uso improprio degli spazi e degli accessi regolamentati.

Per quanto riguarda i ricorsi, le violazioni delle disposizioni dell’art. 7 rientrano nel sistema generale delle sanzioni amministrative previsto dal Codice della Strada, che consente al trasgressore di contestare il verbale secondo le modalità e nei termini stabiliti dal titolo VI. In linea generale, il conducente o il proprietario del veicolo può far valere le proprie ragioni, ad esempio in relazione alla corretta segnalazione della ZTL o dell’area pedonale, alla validità di un permesso o alla corretta identificazione del veicolo. La valutazione delle singole situazioni avviene caso per caso, alla luce delle norme applicabili e degli elementi di fatto, mentre l’art. 7 fornisce il quadro sostanziale degli obblighi e delle sanzioni connesse alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.