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Come i comuni possono limitare traffico, ZTL e parcheggi?

Poteri dei comuni su traffico, ZTL, sosta e parcheggi alla luce del Codice della Strada

Come i comuni possono limitare traffico, ZTL e parcheggi?
diEzio Notte

Le limitazioni al traffico, l’istituzione di ZTL e aree pedonali e la disciplina della sosta nei centri abitati sono ambiti in cui i comuni esercitano poteri incisivi sulla circolazione. Questi poteri, tuttavia, non sono illimitati: il Codice della Strada stabilisce con precisione quando, come e da chi possono essere adottati provvedimenti che incidono sulla mobilità di automobilisti e altri utenti della strada, distinguendo tra aree urbane ed extraurbane e prevedendo strumenti di tutela contro gli atti illegittimi.

Quali poteri hanno i comuni sulla circolazione nei centri abitati, ZTL, aree pedonali e limitazioni per motivi ambientali

Nei centri abitati, il riferimento principale è l’articolo 7 del Codice della Strada, che attribuisce ai comuni, tramite ordinanza del sindaco, il potere di regolamentare la circolazione. La norma specifica che i comuni possono adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4, trasferendo così anche in ambito urbano alcuni strumenti nati per la regolamentazione extraurbana, come la sospensione temporanea della circolazione di determinate categorie di veicoli per ragioni di sicurezza, salute o esigenze particolari. Questo consente agli enti locali di intervenire in modo mirato su flussi di traffico critici, eventi eccezionali o situazioni emergenziali che rendano necessario limitare la mobilità in specifiche zone della città.

Una delle facoltà più rilevanti previste dall’art. 7 riguarda la possibilità di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi ambientali e di tutela del patrimonio culturale. La lettera b) del comma 1 consente infatti di intervenire quando risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli di sostanze inquinanti nell’aria, tenendo conto anche delle esigenze di mobilità, della produzione e della salvaguardia dei beni culturali. In questo quadro, il decreto interministeriale richiamato dalla norma individua le tipologie di comuni che possono avvalersi di tali facoltà, le categorie di veicoli esentate e i parametri di qualità dell’aria che condizionano l’attivazione delle limitazioni.

Per quanto riguarda ZTL e aree pedonali, lo stesso art. 7 disciplina la delimitazione e la gestione di queste zone. Il comma 9 prevede che i comuni, con deliberazione della giunta, delimitino le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. La norma consente anche l’adozione di provvedimenti urgenti tramite ordinanza del sindaco, non solo per istituire ma anche per modificare o integrare le delimitazioni già approvate. Questo meccanismo rende possibile una gestione dinamica di ZTL e aree pedonali, adattabile all’evoluzione delle esigenze urbane.

All’interno delle ZTL, i comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore al pagamento di una somma, sempre secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 9. È previsto che un decreto ministeriale individui le tipologie di comuni che possono applicare tali tariffe, le modalità di riscossione, le categorie di veicoli esentate e i massimali tariffari, determinati tenendo conto delle emissioni inquinanti e delle tipologie di permessi. La stessa disposizione chiarisce che, nel delimitare le zone, i comuni devono comunque consentire l’accesso libero ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, valorizzando così la funzione delle ZTL come strumento di regolazione ambientale oltre che di gestione del traffico.

Regole su sosta, parcheggi a pagamento e spazi riservati

La gestione della sosta nei centri abitati è disciplinata, ancora una volta, dall’art. 7, che attribuisce ai comuni la facoltà di riservare spazi alla sosta in favore di determinate categorie di veicoli. Il comma 1, lettera d), consente di destinare limitati spazi alla sosta, permanente o temporanea, anche solo per determinati periodi, giorni e orari, a veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso e dei veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno. Questa previsione rappresenta il presupposto normativo per la creazione degli stalli riservati a categorie con esigenze di intervento urgente o mobilità ridotta, garantendo priorità funzionale e di sicurezza.

L’art. 7 prevede inoltre altri spazi riservati per esigenze specifiche, come la sosta dei veicoli in servizio pubblico o la disciplina della sosta in determinate aree, con possibilità di stabilire particolari modalità di utilizzo. Il quadro generale si coordina con l’art. 158, che detta il regime generale di divieto di fermata e sosta, elencando i luoghi in cui tali manovre non sono consentite, ad esempio in corrispondenza di passaggi pedonali, marciapiedi, intersezioni o spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici. I comuni, nell’individuare e segnare gli stalli, devono quindi rispettare questi limiti generali, evitando di legittimare soste in contrasto con i divieti di carattere nazionale.

Per i parcheggi a pagamento e per le aree di sosta regolamentata, il Codice prevede anche specifiche norme in tema di vigilanza e accertamento delle violazioni. L’art. 12-bis consente al sindaco di conferire a dipendenti comunali o a personale di società che gestiscono la sosta di superficie a pagamento funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nell’ambito delle aree oggetto di affidamento. Lo stesso articolo estende tali funzioni, in determinate condizioni, a personale di aziende municipalizzate, imprese addette alla raccolta rifiuti e pulizia strade, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, attribuendo loro la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento di tali compiti.

Il personale designato ai sensi dell’art. 12-bis può contestare infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, nonché disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’art. 159, limitatamente alle aree affidate. Questo significa che, nelle zone di sosta regolamentata o a pagamento gestite da soggetti esterni o da strutture comunali dedicate, l’accertamento delle violazioni non è limitato alla polizia municipale ma può essere svolto anche da figure appositamente nominate, con piena efficacia ai fini sanzionatori. Per gli automobilisti è quindi fondamentale considerare la segnaletica presente e la natura regolamentata dell’area di sosta, poiché il mancato rispetto delle condizioni previste può comportare sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti, la rimozione del veicolo.

Differenze tra poteri dentro e fuori i centri abitati

La distinzione tra poteri esercitati all’interno e all’esterno dei centri abitati emerge con chiarezza dal confronto tra l’articolo 6 del Codice della Strada e l’art. 7. L’art. 6, rubricato come regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, affida principalmente al prefetto la facoltà di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti su strade o tratti di esse, per motivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela della salute o esigenze di carattere militare. Inoltre, nei giorni festivi o in altri giorni stabiliti da uno specifico calendario ministeriale, il prefetto può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, secondo condizioni e deroghe stabilite dal regolamento.

In ambito extraurbano, l’art. 6 prevede anche specifiche competenze delle regioni e delle province autonome, che possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane principali e autostrade che attraversano o si trovano in prossimità di centri abitati, quando sia necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli di inquinanti in atmosfera. In questi casi, il provvedimento deve essere adottato sentito il prefetto per gli aspetti di sicurezza e gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura, e l’ente proprietario è tenuto a rendere noti all’utenza i provvedimenti tramite segnaletica e altri mezzi di informazione.

All’interno dei centri abitati, invece, il nucleo delle competenze spetta ai comuni ai sensi dell’art. 7, che ne definisce in modo specifico i poteri. I comuni possono, come visto, adottare anche i provvedimenti previsti dall’art. 6, commi 1, 2 e 4, ma l’iniziativa è in questo caso del sindaco e finalizzata alla regolazione urbana della circolazione. A ciò si aggiungono poteri ulteriori relativi alla precedenza, alla riserva di spazi di sosta, alla creazione di aree pedonali e ZTL, e alla possibilità di subordinare l’ingresso in ZTL al pagamento di una somma, strumenti funzionalmente pensati per la gestione delle criticità tipiche del traffico cittadino.

Si delinea quindi una ripartizione funzionale: fuori dai centri abitati il baricentro decisionale è il prefetto (con il coinvolgimento delle regioni e degli enti proprietari delle strade per le riduzioni di velocità e altre misure), mentre entro i centri abitati il ruolo centrale spetta al comune, che opera attraverso atti della giunta e ordinanze del sindaco. Allo stesso tempo, la possibilità per i comuni di richiamare le misure dell’art. 6 in ambito urbano, da un lato, e la facoltà delle regioni di intervenire sui tratti extraurbani in prossimità dei centri abitati, dall’altro, creano una continuità regolatoria che tiene insieme sicurezza della circolazione, tutela ambientale e gestione complessiva della mobilità sui diversi tipi di infrastruttura viaria.

Ricorsi e tutele per gli automobilisti contro ordinanze illegittime

L’adozione di limitazioni al traffico, istituzione di ZTL o modifiche alla disciplina della sosta deve sempre avvenire nel rispetto delle competenze, delle forme e dei criteri indicati dagli articoli 6 e 7, nonché delle norme generali sulla segnaletica e sulla pubblicità dei provvedimenti. L’art. 37 attribuisce ai comuni, nei centri abitati, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, prevedendo che essa sia conforme alle disposizioni del Codice, del regolamento e delle direttive ministeriali; l’art. 45 vieta espressamente l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme e consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intimare agli enti proprietari e ai comuni la rimozione o correzione dei segnali irregolari, con possibilità di esercitare poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

La coerenza tra ordinanze limitative, perimetrazione di ZTL o aree pedonali e relativa segnaletica costituisce un profilo essenziale di legittimità degli atti che incidono sulla circolazione. Se, ad esempio, la zona a traffico limitato non è correttamente delimitata e segnalata come richiesto dall’art. 7, comma 10, che impone l’indicazione delle aree pedonali e delle ZTL mediante appositi segnali, i provvedimenti che vengono attuati attraverso quella segnaletica possono risultare viziati. L’accertamento di una violazione della disciplina ZTL presuppone infatti che il conducente sia stato messo nelle condizioni di riconoscere in modo chiaro e tempestivo l’ingresso nella zona soggetta a limitazione.

Gli automobilisti che ritengano di essere stati destinatari di sanzioni basate su ordinanze illegittime o su segnaletica non conforme possono far valere le proprie ragioni contestando il verbale, evidenziando l’eventuale contrasto tra il provvedimento comunale e i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 o la violazione delle norme sulla segnaletica. Il fatto che l’art. 45 preveda il divieto di segnaletica non conforme e l’intervento sostitutivo del Ministero, e che l’art. 37 attribuisca ai comuni la responsabilità dell’apposizione corretta dei segnali nei centri abitati, costituisce un quadro normativo che tutela indirettamente l’utente della strada, il quale non può essere sanzionato sulla base di segnali irregolari o confusivi.

Ulteriori profili di tutela possono derivare dal rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza espressamente richiamati dall’art. 7 per le limitazioni alla circolazione per ragioni ambientali e di tutela del patrimonio culturale. Se un provvedimento imponesse restrizioni non coerenti con tali criteri o non adeguatamente calibrate rispetto alle esigenze di mobilità, potrebbe essere oggetto di sindacato nelle sedi competenti, anche alla luce del fatto che il Codice impone di tener conto delle esigenze di produzione e di assicurare, nelle aree oggetto di limitazioni, livelli minimi di servizio pubblico. Gli automobilisti, in tali casi, possono dunque valutare se la struttura del provvedimento rispetti l’equilibrio richiesto tra tutela dell’ambiente, sicurezza, mobilità e interessi economici, richiamando le disposizioni specifiche dell’art. 7 e, all’occorrenza, quelle dell’art. 6 quando il comune se ne sia illegittimamente discostato o le abbia applicate in modo non conforme.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.