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Come si calcola la multa per eccesso di velocità in città?

Guida pratica al calcolo delle multe per eccesso di velocità in città, tra limiti urbani, fasce sanzionatorie, punti patente e riferimenti al Codice della Strada

Multe per eccesso di velocità in città: fasce, importi e punti
diEzio Notte

Capire come viene calcolata una multa per eccesso di velocità in città è fondamentale per chi guida ogni giorno nei centri abitati. Il Codice della Strada stabilisce limiti precisi, fasce di superamento, importi delle sanzioni, decurtazione dei punti e casi in cui può scattare la sospensione della patente. In questo articolo analizziamo, passo dopo passo, cosa prevede la normativa per i limiti urbani, come funzionano autovelox e sistemi di controllo, e quali elementi leggere con attenzione nel verbale per valutare se e come proporre un eventuale ricorso.

Limiti di velocità nei centri abitati secondo il CDS

Il punto di partenza per calcolare una multa da eccesso di velocità in città è il limite generale previsto nei centri abitati. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che la velocità massima sulle strade nei centri abitati è di 50 km/h, salvo diversa indicazione. Lo stesso articolo prevede la possibilità di elevare il limite fino a 70 km/h sulle strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ma solo se è presente l’apposita segnaletica che indica chiaramente il limite più alto. In assenza di segnale diverso, il valore di riferimento resta quindi 50 km/h.

All’interno dei centri abitati, i comuni hanno un ruolo importante nella regolamentazione della circolazione. L’articolo 7 del Codice della Strada consente ai comuni, con ordinanza del sindaco, di adottare diversi provvedimenti sulla circolazione, tra cui limitazioni e regolazioni specifiche per motivi di sicurezza, tutela della salute, gestione del traffico e protezione di aree sensibili. Questo significa che, oltre al limite generale, possono essere introdotti limiti più restrittivi in determinate zone (ad esempio aree residenziali o zone a traffico limitato), sempre tramite segnaletica adeguata.

È importante considerare che i limiti di velocità non sono fissati solo in funzione della fluidità del traffico, ma soprattutto per la sicurezza e la tutela della vita umana. L’articolo sui limiti di velocità collega espressamente la disciplina della velocità alla sicurezza della circolazione e alla protezione degli utenti della strada, in particolare quelli più vulnerabili. Per questo motivo, anche piccoli superamenti del limite possono essere sanzionati, soprattutto in contesti urbani dove la presenza di pedoni, ciclisti e intersezioni è molto elevata.

Oltre ai limiti generali, il Codice prevede che gli enti proprietari della strada possano fissare limiti diversi, entro i massimi stabiliti, quando le caratteristiche del tracciato o le condizioni locali lo rendano opportuno. In città questo si traduce, ad esempio, in tratti con limiti inferiori a 50 km/h (come zone 30) o, al contrario, in strade urbane di scorrimento dove il limite può essere elevato, se sussistono i requisiti tecnici e di sicurezza. Per il conducente, il riferimento concreto è sempre la segnaletica presente sul tratto percorso: è su quel limite che verrà valutato l’eventuale eccesso di velocità.

Fasce di superamento del limite e relative sanzioni

Una volta individuato il limite applicabile nel tratto urbano (di norma 50 km/h, salvo diversa segnalazione), la multa per eccesso di velocità viene calcolata in base alle fasce di superamento previste dall’articolo sui limiti di velocità. L’articolo 142 del Codice della Strada distingue infatti diverse soglie di superamento, a ciascuna delle quali corrispondono sanzioni amministrative pecuniarie crescenti e, oltre certe soglie, anche sanzioni accessorie come la sospensione della patente. Il calcolo parte sempre dalla differenza tra la velocità accertata e il limite vigente sul tratto.

Le fasce di superamento del limite sono strutturate in modo progressivo. Per i superamenti più contenuti, la sanzione è esclusivamente pecuniaria; al crescere dell’eccesso, aumentano gli importi e si aggiungono conseguenze più gravi. L’articolo sui limiti di velocità prevede, in particolare, soglie che distinguono tra superamenti di poco superiori al limite, superamenti intermedi e superamenti molto elevati, per i quali è espressamente prevista anche la sospensione della patente di guida. Questa progressività è pensata per graduare la risposta sanzionatoria in funzione del rischio generato.

Nel calcolo concreto della multa, oltre alla fascia di superamento, rileva anche l’eventuale applicazione di criteri generali sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Il Codice della Strada contiene norme che disciplinano, ad esempio, il caso in cui con una sola azione vengano violate più disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie. L’articolo 198 del Codice della Strada stabilisce che, salvo diversa previsione, in tali casi si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Questo principio può assumere rilievo quando l’eccesso di velocità si accompagna ad altre violazioni accertate nello stesso tratto.

Un ulteriore aspetto da considerare è che, in alcune situazioni particolari, la disciplina delle sanzioni può essere influenzata dal contesto urbano specifico, come aree pedonali o zone a traffico limitato. L’articolo 198 prevede infatti una deroga per le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato, dove il trasgressore soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, senza applicare il criterio della violazione più grave aumentata fino al triplo. Questo significa che, in tali ambiti, eventuali violazioni multiple (incluso l’eccesso di velocità se previsto) possono essere sanzionate singolarmente, con un impatto complessivo più rilevante.

Decurtazione punti e sospensione patente in base all’eccesso

Oltre alla sanzione pecuniaria, l’eccesso di velocità in città può comportare conseguenze sul documento di guida. L’articolo 142 del Codice della Strada collega infatti le diverse fasce di superamento del limite non solo agli importi delle multe, ma anche alla decurtazione di punti dalla patente e, per i superamenti più gravi, alla sospensione della patente stessa. La logica è quella di colpire in modo più incisivo i comportamenti che mettono maggiormente a rischio la sicurezza, soprattutto in contesti urbani dove le conseguenze di una velocità eccessiva possono essere particolarmente gravi.

La sospensione della patente è disciplinata in via generale dall’articolo 218 del Codice della Strada, che regola la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Quando una norma del Codice prevede la sospensione per un determinato periodo, l’agente che accerta la violazione ritira la patente e ne dà menzione nel verbale. La patente viene poi inviata alla prefettura del luogo della violazione, che emana l’ordinanza di sospensione indicando la durata, entro i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma violata, tenendo conto della gravità del fatto, dell’entità del danno e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti, l’articolo sui limiti di velocità prevede che, al superare di determinate soglie di eccesso, alla multa si accompagni la perdita di un numero di punti proporzionato alla gravità del superamento. In pratica, superamenti più contenuti comportano una decurtazione più lieve, mentre superamenti molto elevati possono determinare una perdita significativa di punti, oltre alla sospensione. La combinazione tra punti sottratti e sospensione rende particolarmente rilevanti, sul piano personale e professionale, le violazioni più gravi commesse in ambito urbano.

È utile ricordare che, in presenza di sospensione della patente per eccesso di velocità, il conducente può presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie e per esigenze specifiche, come il raggiungimento del posto di lavoro, nei casi previsti dall’articolo 218. Il prefetto valuta l’istanza sulla base della documentazione prodotta, della gravità della violazione e del pericolo connesso alla circolazione del conducente. Se il permesso viene concesso, il periodo di sospensione è aumentato in proporzione alle ore autorizzate, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo.

Differenze tra autovelox fissi, mobili e tutor urbani

Il modo in cui viene accertato l’eccesso di velocità in città incide direttamente sulla formazione della prova e sulla validità del verbale. Il Codice della Strada disciplina in modo specifico i dispositivi di controllo e le modalità di accertamento a distanza. L’articolo 45 del Codice della Strada vieta l’impiego di segnaletica e mezzi di regolazione e controllo non previsti o non conformi, e attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di intimare la sostituzione o la rimozione di segnali e dispositivi non conformi. Questo principio si applica anche agli strumenti di rilevazione della velocità, che devono essere omologati o approvati secondo le norme vigenti.

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni, l’articolo 201 del Codice della Strada prevede espressamente la possibilità di utilizzare dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate o omologate per accertare, tra le altre, le violazioni dell’articolo 142. La documentazione fotografica prodotta da tali dispositivi costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, identificato dalla targa, stava circolando sulla strada. Questo vale sia per gli autovelox fissi, installati in punti stabiliti, sia per quelli mobili utilizzati dalle pattuglie, sia per i sistemi che calcolano la velocità media su un tratto.

Il Codice disciplina anche il controllo della velocità in specifiche aree urbane interessate da provvedimenti di riduzione della velocità per motivi ambientali. L’articolo 6 del Codice della Strada consente alle regioni e alle province autonome, in determinati casi, di disporre riduzioni della velocità di circolazione sui tratti extraurbani che attraversano o sono in prossimità di centri abitati, prevedendo che il controllo della velocità in tali aree possa essere effettuato mediante dispositivi di controllo da remoto, secondo quanto stabilito dall’articolo 201. Questo quadro normativo si integra con la disciplina generale degli autovelox e dei sistemi di controllo automatico.

In ambito urbano, quindi, la differenza tra autovelox fisso, dispositivo mobile e sistemi di controllo della velocità media riguarda soprattutto le modalità tecniche di rilevazione e la loro collocazione, ma tutti devono rispettare i requisiti di omologazione e le condizioni di installazione e utilizzo previste dal Codice e dai relativi regolamenti. Per il conducente, l’elemento centrale è che l’accertamento dell’eccesso di velocità avvenga tramite dispositivi regolarmente approvati e utilizzati secondo le condizioni stabilite, poiché la documentazione prodotta da tali strumenti costituisce la base probatoria principale del verbale.

Come leggere il verbale e valutare un eventuale ricorso

Quando si riceve un verbale per eccesso di velocità in città, la prima cosa da fare è leggere con attenzione tutti i dati riportati. Il verbale deve indicare, tra l’altro, il limite di velocità vigente sul tratto, la velocità accertata, il dispositivo utilizzato per la rilevazione, il luogo e l’ora della violazione, nonché gli estremi della norma violata, in questo caso l’articolo 142 del Codice della Strada. La presenza di questi elementi consente al destinatario di comprendere come è stato calcolato l’eccesso e quale fascia sanzionatoria è stata applicata.

Un altro aspetto da verificare è il riferimento all’eventuale utilizzo di dispositivi automatici di rilevazione. L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina l’accertamento delle violazioni mediante dispositivi o apparecchiature di rilevamento, specificando che la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento. Nel verbale dovrebbero quindi essere richiamati il tipo di dispositivo, la sua omologazione o approvazione e, se del caso, gli estremi che consentono di collegare la foto o la registrazione al veicolo e al momento della violazione.

Nel valutare un eventuale ricorso, può essere rilevante anche la corretta applicazione delle norme generali sulle sanzioni amministrative pecuniarie. L’articolo 198 del Codice della Strada regola il caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, prevedendo l’applicazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo, salvo diversa disposizione. In ambito urbano, questo può assumere rilievo se, nello stesso tratto e nello stesso momento, vengono contestate più infrazioni, e occorre verificare se la disciplina applicata nel verbale rispetta tali criteri.

Infine, è utile considerare che il Codice della Strada prevede una disciplina specifica per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie. L’articolo 209 del Codice della Strada rinvia all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la regolamentazione della prescrizione. Nel leggere il verbale, quindi, è opportuno verificare anche i tempi di notifica e la corretta indicazione delle modalità e dei termini per il pagamento o per la proposizione del ricorso, così da poter esercitare in modo consapevole i propri diritti di difesa nel rispetto delle previsioni normative applicabili.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.