Cerca

Come si calcola la multa per eccesso di velocità in città?

Guida pratica al calcolo delle multe per eccesso di velocità in città, tra limiti urbani, fasce di superamento, sanzioni, punti patente e autovelox

Multa per eccesso di velocità in città: come si calcola e quanto si paga
diEzio Notte

Capire come si calcola una multa per eccesso di velocità in città è fondamentale per chi guida ogni giorno nei centri abitati. Il Codice della Strada stabilisce limiti precisi, diverse fasce di superamento, importi delle sanzioni, oltre a conseguenze sulla patente e regole specifiche per gli accertamenti con autovelox. In questo articolo analizziamo, passo dopo passo, cosa prevede la normativa per i limiti urbani, come si determinano gli importi in base ai chilometri orari oltre il consentito, quali sanzioni accessorie possono scattare e come ci si può muovere dopo aver ricevuto il verbale.

Limiti di velocità nei centri abitati

Il punto di partenza per calcolare una multa per eccesso di velocità in città è conoscere il limite generale previsto nei centri abitati. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che la velocità massima è di 50 km/h sulle strade nei centri abitati, salvo diversa indicazione. La stessa norma prevede che, solo in presenza di determinate caratteristiche costruttive e funzionali della strada e con apposita segnaletica, il limite possa essere elevato fino a 70 km/h. Questo significa che, per capire se si è in eccesso, occorre sempre fare riferimento sia al limite generale sia ai segnali presenti lungo il percorso.

All’interno dei centri abitati, i comuni hanno un ruolo importante nella regolamentazione della circolazione. L’articolo 7 del Codice della Strada consente ai comuni, tramite ordinanza del sindaco, di adottare vari provvedimenti sulla circolazione, tra cui limitazioni e regolazioni che possono incidere anche sui limiti di velocità, in coordinamento con le norme generali. Questo quadro permette di adattare i limiti alle esigenze locali di sicurezza, tutela dell’ambiente e gestione del traffico, mantenendo però come riferimento i valori fissati a livello nazionale.

È importante considerare che la disciplina dei limiti non riguarda solo la velocità massima, ma anche la possibilità per gli enti proprietari della strada di fissare limiti diversi entro i massimi previsti. Lo stesso articolo 142 consente infatti agli enti proprietari di stabilire limiti specifici su determinate strade o tratti, quando le condizioni concrete lo richiedono, con l’obbligo di segnalare in modo chiaro tali limiti. Questo comporta che, in città, si possano incontrare tratti con limiti inferiori ai 50 km/h, ad esempio in prossimità di scuole o aree particolarmente sensibili, sempre indicati dalla segnaletica.

Un ulteriore elemento da tenere presente è che il mancato rispetto dei limiti fissati con provvedimenti specifici, anche quando collegati a esigenze ambientali o di sicurezza, comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste per l’eccesso di velocità. L’articolo 6 del Codice della Strada prevede, per le strade fuori dai centri abitati, la possibilità di ridurre i limiti per motivi legati alle emissioni e alla qualità dell’aria, richiamando espressamente le sanzioni dell’articolo 142 in caso di inosservanza. Nei centri abitati, la combinazione tra le norme generali sui limiti e i poteri regolatori dei comuni rende quindi essenziale prestare attenzione sia ai limiti standard sia a quelli particolari indicati dai segnali.

Fasce di superamento e importi delle sanzioni

Per comprendere come si calcola concretamente una multa per eccesso di velocità in città, occorre guardare alle fasce di superamento previste dall’articolo 142 del Codice della Strada. La norma distingue diverse soglie di superamento del limite, alle quali corrispondono sanzioni amministrative pecuniarie crescenti e, oltre certi livelli, anche sanzioni accessorie. La logica è quella di graduare la risposta in base alla pericolosità della condotta: un lieve superamento comporta una sanzione più contenuta, mentre un eccesso molto elevato è trattato con maggiore severità, anche in termini di conseguenze sulla patente.

L’articolo 142 individua, in particolare, fasce di superamento rispetto al limite vigente nel tratto di strada: una prima fascia per chi supera il limite di non oltre 10 km/h, una seconda per chi lo supera di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, una terza per il superamento di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h e una quarta per chi supera il limite di oltre 60 km/h. A ciascuna di queste fasce corrisponde una diversa misura della sanzione amministrativa pecuniaria, espressa in un intervallo minimo-massimo, che viene poi applicata in concreto dall’autorità competente secondo i criteri generali previsti dalla normativa sulle sanzioni amministrative.

La misura delle sanzioni pecuniarie non è statica nel tempo. L’articolo 195 del Codice della Strada stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornati periodicamente in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, con arrotondamento all’unità di euro. Questo significa che, pur restando invariata la struttura delle fasce e la logica di graduazione, gli importi in euro possono essere oggetto di aggiornamenti periodici. Per il conducente, ciò che conta è che la violazione rientri in una determinata fascia di superamento, dalla quale discende l’applicazione dell’intervallo sanzionatorio previsto.

Un ulteriore aspetto da considerare è la disciplina degli illeciti reiterati. L’articolo 198-bis del Codice della Strada prevede, in presenza di più violazioni della medesima norma accertate senza contestazione immediata, che l’illecito oggetto della prima notifica possa assorbire quelli commessi nei novanta giorni precedenti e non ancora notificati, con applicazione di una somma pari al triplo del minimo edittale, se più favorevole, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione per ciascuna violazione. Questo meccanismo può incidere sul calcolo complessivo degli importi dovuti quando vi siano più superamenti di velocità rilevati in tempi diversi ma non ancora notificati.

Decurtazione punti e sospensione patente in base all’eccesso

Oltre alla sanzione pecuniaria, l’eccesso di velocità in città può comportare conseguenze dirette sulla patente di guida. L’articolo 142 del Codice della Strada prevede che, al crescere del superamento del limite, si applichino sia la decurtazione di punti dalla patente sia, per le violazioni più gravi, la sospensione del titolo di guida per un determinato periodo. Le fasce di superamento che determinano la perdita di punti e la sospensione sono le stesse utilizzate per graduare le sanzioni pecuniarie, ma con effetti aggiuntivi quando l’eccesso supera determinate soglie.

La sospensione della patente è disciplinata in via generale dall’articolo 218 del Codice della Strada, che regola la sanzione amministrativa accessoria della sospensione. Quando una norma del Codice prevede la sospensione per un certo periodo, la patente viene ritirata dall’organo di polizia che accerta la violazione, con menzione nel verbale. Lo stesso articolo stabilisce che la prefettura del luogo della violazione emana l’ordinanza di sospensione, determinando la durata entro i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, in relazione alla gravità della violazione, all’entità del danno e al pericolo derivante dall’ulteriore circolazione del conducente.

Nel caso dell’eccesso di velocità, l’articolo 142 collega la sospensione della patente alle fasce di superamento più elevate, prevedendo che, oltre una certa soglia di chilometri orari oltre il limite, alla sanzione pecuniaria si aggiunga la sospensione per un periodo determinato. In queste ipotesi, oltre alla perdita di punti, il conducente si trova nell’impossibilità di guidare per il periodo indicato nell’ordinanza prefettizia, salvo eventuali permessi di guida limitati che possono essere valutati secondo le condizioni e i criteri previsti dall’articolo 218, ad esempio per comprovate esigenze lavorative, nei casi consentiti.

La decurtazione dei punti, pur non essendo disciplinata in dettaglio nell’articolo 142, è strettamente collegata alla violazione accertata e alla fascia di superamento. Ogni violazione che comporta perdita di punti incide sul saldo della patente, e il superamento di determinate soglie complessive può portare ad ulteriori conseguenze, come la revisione della patente. Nel caso dell’eccesso di velocità in città, quindi, il calcolo complessivo dell’impatto della multa non può limitarsi all’importo in denaro, ma deve considerare anche la riduzione del punteggio e l’eventuale sospensione, che incidono direttamente sulla possibilità di continuare a guidare.

Autovelox e contestazione differita: cosa sapere

In ambito urbano, l’eccesso di velocità è spesso accertato tramite dispositivi automatici come autovelox e altri mezzi di controllo della velocità. L’articolo 45 del Codice della Strada disciplina l’uniformità della segnaletica e dei mezzi di regolazione e controllo, vietando l’impiego di dispositivi non previsti o non conformi alle norme e prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa intimare la sostituzione o la rimozione di segnali e mezzi non conformi. Questo principio si applica anche agli strumenti di rilevazione della velocità, che devono essere omologati e utilizzati secondo le modalità previste, a tutela della correttezza degli accertamenti.

Per quanto riguarda la contestazione della violazione, l’articolo 200 del Codice della Strada stabilisce che, quando è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido, con redazione di un verbale contenente la descrizione del fatto e gli elementi essenziali per l’identificazione. Tuttavia, la stessa disciplina prevede casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, rinviando all’articolo 201 per le ipotesi di contestazione differita, tra cui rientrano gli accertamenti effettuati mediante dispositivi automatici di controllo della velocità, quando non è possibile fermare il veicolo in condizioni di sicurezza.

La possibilità di contestazione differita è particolarmente rilevante per le multe da autovelox in città, perché consente agli organi di polizia di notificare successivamente il verbale al proprietario del veicolo o al soggetto individuato come responsabile, sulla base dei dati risultanti dai registri e dalle rilevazioni. In questi casi, il verbale deve comunque contenere tutte le indicazioni richieste, compresi i riferimenti al dispositivo utilizzato, al luogo, alla data e all’ora della violazione, oltre al limite vigente e alla velocità rilevata, così da permettere al destinatario di comprendere la contestazione e, se del caso, esercitare i propri diritti di difesa.

È importante ricordare che, anche quando la violazione è accertata con dispositivi automatici e contestata in modo differito, restano fermi i diritti del conducente e del proprietario del veicolo di verificare la correttezza dell’accertamento e di proporre eventuali contestazioni nelle forme previste. La regolarità dell’omologazione e dell’installazione dei dispositivi, la corretta segnalazione dei controlli e il rispetto delle procedure di verbalizzazione sono elementi che possono assumere rilievo nell’eventuale fase di opposizione, pur dovendo essere valutati caso per caso alla luce delle norme applicabili.

Come comportarsi dopo aver ricevuto il verbale

Dopo aver ricevuto un verbale per eccesso di velocità in città, il primo passo è leggere con attenzione tutte le informazioni riportate: limite vigente, velocità rilevata, fascia di superamento, importo della sanzione, eventuali indicazioni sulla decurtazione dei punti e sulla sospensione della patente. Il verbale, redatto secondo quanto previsto dall’articolo 200 del Codice della Strada, deve contenere la descrizione del fatto e gli elementi essenziali per identificare la violazione e il trasgressore. Solo avendo chiaro il quadro si può decidere consapevolmente come procedere, valutando se pagare in misura ridotta, se possibile, o se proporre ricorso.

Se si ritiene che la violazione sia stata accertata correttamente e non vi siano motivi per contestarla, si può procedere al pagamento della sanzione secondo le modalità e i termini indicati nel verbale, beneficiando, nei casi previsti, della riduzione per pagamento entro un certo termine. In questo modo si definisce la posizione sotto il profilo pecuniario, restando comunque ferme le eventuali conseguenze sulla patente, come la decurtazione dei punti e la sospensione, che seguono le procedure previste dalle norme specifiche e dai provvedimenti dell’autorità competente, in particolare la prefettura per quanto riguarda la sospensione.

Se invece si ritiene che vi siano elementi per contestare la multa, il Codice della Strada prevede la possibilità di proporre ricorso al prefetto. L’articolo 203 del Codice della Strada stabilisce che il trasgressore o gli altri soggetti obbligati possono presentare ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Il ricorso può essere presentato all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, oppure inviato direttamente al prefetto anche per via telematica, secondo le modalità indicate dalla norma.

Nel ricorso è possibile allegare documenti ritenuti utili e chiedere l’audizione personale. L’ufficio o comando che ha elevato il verbale trasmette gli atti al prefetto, corredati dalle proprie deduzioni tecniche, affinché quest’ultimo possa valutare la fondatezza della contestazione. In base all’esito, il prefetto può emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione, confermando o modificando la sanzione. In ogni caso, la scelta tra pagamento e ricorso deve essere ponderata tenendo conto non solo dell’importo della multa, ma anche delle possibili conseguenze sulla patente e delle prospettive di accoglimento delle proprie ragioni alla luce delle norme del Codice della Strada.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.