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Come si calcola la multa per eccesso di velocità?

Guida pratica al calcolo delle multe per eccesso di velocità, con limiti, fasce sanzionatorie, punti patente, sospensione e lettura del verbale

Multa per eccesso di velocità: come si calcola davvero
diEzio Notte

Capire come viene calcolata una multa per eccesso di velocità è fondamentale per chi guida ogni giorno e vuole evitare sanzioni pesanti su portafoglio, punti patente e possibilità di continuare a circolare. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato limiti, tolleranze, fasce di superamento, importi delle sanzioni e conseguenze accessorie come sospensione della patente e decurtazione punti. In questo articolo analizziamo, passo dopo passo, come si arriva dall’accertamento della velocità al verbale, concentrandoci sulle norme che regolano i limiti, le diverse tipologie di strada e la struttura della contestazione.

Limiti di velocità e margine di tolleranza

I limiti di velocità generali sono fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che collega direttamente la disciplina della velocità alla sicurezza della circolazione e alla tutela della vita umana. La norma stabilisce che, in condizioni ordinarie, la velocità massima non può superare 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali, e 50 km/h nei centri abitati. Lo stesso articolo prevede la possibilità di elevare il limite fino a 70 km/h su alcune strade urbane e, in presenza di specifiche condizioni strutturali e di sicurezza, fino a 150 km/h su determinati tratti autostradali, sempre previa apposita segnaletica.

Oltre ai limiti generali, lo stesso articolo consente agli enti proprietari delle strade di fissare limiti diversi, sia massimi sia minimi, entro i tetti stabiliti dalla legge. Questo significa che il valore da considerare per il calcolo dell’eventuale eccesso di velocità è sempre quello indicato dalla segnaletica presente sul tratto di strada, purché conforme alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’ente proprietario ha anche l’obbligo di adeguare i limiti quando vengono meno le condizioni che avevano giustificato restrizioni particolari, a conferma del legame tra limite imposto e situazione concreta della circolazione.

Un ulteriore elemento da considerare è la possibilità di ridurre i limiti di velocità per ragioni ambientali e di qualità dell’aria. L’articolo 6 del Codice della Strada consente alle regioni e alle province autonome, in presenza di specifiche esigenze legate alle emissioni inquinanti, di disporre riduzioni della velocità sulle strade extraurbane che attraversano o si trovano in prossimità dei centri abitati. In questi casi, chi non osserva i limiti così ridotti è soggetto alle stesse sanzioni previste dall’articolo 142, con la conseguenza che il calcolo dell’eccesso di velocità deve sempre partire dal limite effettivamente vigente sul tratto interessato, anche se più basso di quello generale.

Per quanto riguarda il margine di tolleranza, il Codice della Strada collega il sistema sanzionatorio alla velocità effettivamente accertata rispetto al limite, ma la disciplina di dettaglio sulle modalità tecniche di rilevazione e sulle tolleranze applicate agli strumenti di misura è demandata alle norme di esecuzione e alla regolamentazione tecnica. In pratica, ai fini del calcolo della multa, rileva la velocità che risulta dall’accertamento effettuato con gli strumenti omologati e utilizzati secondo le modalità previste, e su tale valore viene verificato lo scostamento rispetto al limite vigente sul tratto di strada interessato.

Fasce di superamento e importi delle sanzioni

Il cuore del calcolo della multa per eccesso di velocità si trova nei commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’articolo 142 del Codice della Strada, che suddividono le violazioni in fasce di superamento del limite e collegano a ciascuna fascia un intervallo di importi sanzionatori. La prima fascia riguarda chi supera il limite massimo di velocità di non oltre 10 km/h oppure non rispetta i limiti minimi: in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro. Si tratta della violazione meno grave in termini di scostamento, ma comunque rilevante perché incide sulla sicurezza complessiva del traffico.

La seconda fascia, più severa, riguarda chi supera il limite di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h. In questo caso la sanzione amministrativa va da 173 a 694 euro. La norma prevede inoltre un aggravamento specifico se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e si ripete almeno due volte nell’arco di un anno: in tale ipotesi l’importo sale in una nuova forbice, da 220 a 880 euro, e si aggiunge anche una sanzione accessoria sulla patente, di cui parleremo più avanti. Questo meccanismo mostra come il calcolo della multa non dipenda solo dai chilometri orari in più, ma anche dal contesto (urbano o extraurbano) e dalla recidiva.

La terza fascia riguarda chi supera il limite di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h. In questo caso l’importo della sanzione amministrativa è molto più elevato, compreso tra 543 e 2.170 euro. A questa violazione consegue automaticamente anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, che rappresenta una conseguenza accessoria ma di grande impatto sulla vita quotidiana del conducente. Il calcolo della multa, quindi, in questa fascia non si esaurisce nella somma da pagare, ma comporta anche la valutazione della durata della sospensione, determinata in concreto dall’autorità competente entro i limiti fissati dalla norma.

La fascia più grave è quella in cui il conducente supera il limite di oltre 60 km/h. In questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria va da 845 a 3.382 euro e la sospensione della patente è ancora più lunga, da sei a dodici mesi. Il Codice prevede inoltre che, in caso di recidiva nel biennio per le violazioni più gravi, possa scattare la revoca della patente, con conseguenze ancora più incisive. Dal punto di vista del calcolo, quindi, per comprendere l’effettivo “peso” di una multa per eccesso di velocità è necessario considerare: la fascia di superamento, l’eventuale recidiva, il luogo della violazione e le sanzioni accessorie che si sommano all’importo principale.

Decurtazione punti e sospensione patente per eccesso di velocità

Oltre all’importo economico, l’eccesso di velocità incide sulla patente attraverso la decurtazione dei punti e, nei casi più gravi, con la sospensione del titolo di guida. La sospensione è disciplinata in via generale dall’articolo 218 del Codice della Strada, che regola la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Quando una norma del Codice prevede la sospensione per un determinato periodo, l’agente che accerta la violazione ritira immediatamente la patente e ne fa menzione nel verbale, rilasciando un permesso provvisorio di guida limitato al tempo strettamente necessario per portare il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato.

Lo stesso articolo 218 stabilisce che l’organo che ha ritirato la patente la trasmette alla prefettura del luogo della violazione, insieme al verbale, entro cinque giorni. Entro un termine prefissato, il prefetto emana l’ordinanza di sospensione, indicando la durata concreta della misura entro i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma (per esempio, da uno a tre mesi o da sei a dodici mesi, a seconda della fascia di eccesso di velocità). Nel determinare la durata, il prefetto tiene conto dell’entità del danno, della gravità della violazione e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare, elementi che incidono in modo decisivo sulle conseguenze effettive per il conducente.

L’articolo 218 prevede anche la possibilità, in assenza di incidente, di chiedere al prefetto un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie e per un massimo di tre ore al giorno, per comprovate esigenze di lavoro o particolari situazioni personali. Se il permesso viene concesso, il periodo di sospensione viene aumentato in proporzione alle ore autorizzate alla guida. Questo meccanismo mostra come, nel calcolo complessivo delle conseguenze di un eccesso di velocità, non si debba considerare solo la multa in sé, ma anche la gestione della sospensione e le eventuali autorizzazioni parziali alla guida, che incidono sulla durata finale della sanzione accessoria.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti, il Codice della Strada collega la perdita di punti alle singole violazioni, tra cui rientrano gli eccessi di velocità più significativi. La combinazione tra importo pecuniario, sospensione e decurtazione punti rende evidente che, superate determinate soglie, l’eccesso di velocità non è più una semplice infrazione “leggera”, ma un comportamento che il legislatore considera ad alto rischio per la sicurezza stradale. Di conseguenza, chi vuole valutare l’impatto reale di una multa deve sommare: costo economico, punti persi e periodo di sospensione, tenendo presente che la recidiva può portare a misure ancora più severe, fino alla revoca del titolo di guida.

Differenze tra strade urbane, extraurbane e autostrade

Il calcolo della multa per eccesso di velocità non può prescindere dal tipo di strada su cui è stata commessa la violazione, perché i limiti di base e alcune aggravanti cambiano tra centri abitati, strade extraurbane e autostrade. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che nei centri abitati il limite ordinario è di 50 km/h, elevabile fino a 70 km/h solo su strade che presentino particolari caratteristiche costruttive e funzionali e siano adeguatamente segnalate. Questo significa che, in ambito urbano, anche un superamento apparentemente contenuto può collocare il conducente in una fascia sanzionatoria significativa, soprattutto se si considera l’aggravante prevista per le ripetute violazioni all’interno del centro abitato.

Sulle strade extraurbane principali il limite generale è di 110 km/h, mentre sulle extraurbane secondarie e locali è di 90 km/h. Tuttavia, come visto, gli enti proprietari possono fissare limiti diversi in base alle caratteristiche del tracciato, del traffico e delle condizioni di sicurezza. Inoltre, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 90 km/h sulle extraurbane principali, a conferma del fatto che il contesto ambientale incide direttamente sul limite da considerare per il calcolo dell’eventuale eccesso. Chi guida su queste strade deve quindi prestare attenzione sia alla segnaletica ordinaria sia alle condizioni meteo, che possono ridurre automaticamente il limite applicabile.

In autostrada il limite ordinario è di 130 km/h, ma l’articolo 142 consente, in presenza di particolari condizioni strutturali e di sicurezza, di elevare il limite fino a 150 km/h su tratti a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia, dotati di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media. Anche qui, però, in caso di precipitazioni atmosferiche il limite massimo scende a 110 km/h. Dal punto di vista sanzionatorio, superare il limite in autostrada può portare rapidamente alle fasce più alte di sanzione, perché la differenza tra la velocità consentita e quella effettiva può diventare molto ampia, soprattutto se si ignora la riduzione automatica del limite in caso di pioggia o altre condizioni avverse.

Un’ulteriore differenza riguarda il controllo della velocità su specifici tratti, in particolare quelli interessati da misure di riduzione per motivi ambientali. L’articolo 6 prevede che, nelle aree in cui sono stati disposti limiti ridotti per contenere le emissioni, il controllo della velocità possa essere effettuato anche con le modalità previste dall’articolo 201, comma 1-bis, lettera f), cioè mediante dispositivi di rilevamento a distanza. In questi casi, il conducente potrebbe ricevere il verbale senza contestazione immediata, ma il calcolo della multa seguirà comunque le fasce e gli importi previsti dall’articolo 142, applicati al limite specifico vigente su quel tratto di strada.

Come leggere il verbale e verificare la correttezza della multa

Per comprendere se una multa per eccesso di velocità è stata calcolata correttamente, è essenziale saper leggere il verbale di contestazione, che deve contenere una serie di elementi previsti dal Codice della Strada. L’articolo 201 disciplina la notificazione delle violazioni e stabilisce che il verbale costituisce il documento attraverso cui viene portata a conoscenza del trasgressore la contestazione. Nel verbale devono essere indicati, tra l’altro, i dati essenziali della violazione, il luogo, la data e l’ora, nonché gli estremi della norma violata e l’importo della sanzione, con l’eventuale indicazione delle sanzioni accessorie come la sospensione della patente.

Un aspetto importante riguarda le spese di accertamento e notificazione, che l’articolo 201 pone a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Nel verbale, quindi, oltre all’importo base della multa, possono comparire voci aggiuntive relative a tali spese, che concorrono alla somma complessiva da versare. Lo stesso articolo prevede che l’obbligo di pagare la sanzione si estingua se la notificazione non avviene entro il termine prescritto, elemento che può essere rilevante quando si verifica la correttezza formale del procedimento sanzionatorio, anche se la disciplina di dettaglio dei termini richiede un esame puntuale del testo vigente.

Per quanto riguarda la responsabilità del pagamento, l’articolo 199 stabilisce che l’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. Questo principio è rilevante quando si valutano le conseguenze economiche della multa nel tempo, ma non incide sul calcolo immediato dell’importo dovuto da parte del trasgressore o del soggetto obbligato in solido. Nel verbale devono essere indicati i soggetti tenuti al pagamento, secondo le regole generali del Codice, e la corretta individuazione di tali soggetti è un ulteriore elemento da verificare per valutare la legittimità della contestazione.

Infine, il verbale deve riportare anche gli eventuali riferimenti alle sanzioni accessorie, come l’obbligo di sospensione di una determinata attività o il ripristino dello stato dei luoghi, quando previsti dalle norme specifiche. Gli articoli 211 e 212 disciplinano, rispettivamente, la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi e quella dell’obbligo di sospendere una determinata attività, prevedendo che l’agente accertatore ne faccia menzione nel verbale. Anche se nel caso dell’eccesso di velocità le sanzioni accessorie più tipiche sono la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, la struttura del verbale segue la stessa logica: indicare chiaramente tutte le conseguenze derivanti dalla violazione, in modo che il conducente possa comprendere come è stata calcolata la multa e quali effetti produce sulla sua posizione di guida.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.