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Come si calcola la velocità media con il Tutor?

Analisi tecnica del calcolo della velocità media con Tutor, riferimenti al Codice della Strada, validità probatoria e diritti del conducente

Velocità media e Tutor: come funziona il calcolo secondo il CDS
diEzio Notte

Il sistema Tutor e, più in generale, i dispositivi per il controllo elettronico della velocità media rappresentano uno degli strumenti più incisivi per far rispettare i limiti di velocità sulle autostrade e su altri tratti a scorrimento veloce. Comprendere come viene calcolata la velocità media, quali sono i riferimenti normativi, quale valore probatorio hanno le apparecchiature omologate e quali diritti spettano al conducente è fondamentale sia per la sicurezza, sia per gestire correttamente eventuali verbali di violazione.

Il quadro normativo sul controllo della velocità

Il punto di partenza per inquadrare il controllo della velocità, inclusi i sistemi di rilevazione della velocità media, è l’articolo 142 del Codice della Strada, che stabilisce i limiti massimi di velocità in funzione della tipologia di strada e consente, per le autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia, l’elevazione del limite fino a 150 km/h quando siano presenti apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media su tratti determinati. Questa previsione dimostra come il legislatore abbia considerato espressamente la misurazione della velocità media come strumento di regolazione della circolazione, collegandola alla possibilità di modulare i limiti in base alle caratteristiche del tracciato e ai dati di incidentalità.

Accanto ai limiti massimi, il Codice disciplina il comportamento generale che ogni conducente deve tenere in relazione alla velocità, a prescindere dalla presenza di Tutor o di altri sistemi di controllo. L’articolo 141 del Codice della Strada impone infatti di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, tenendo conto di stato del veicolo, condizioni della strada, traffico e visibilità. Questo significa che il rispetto formale del limite non esaurisce gli obblighi del conducente: anche una velocità inferiore al limite può risultare illecita se inadeguata alle condizioni concrete.

Perché il controllo elettronico della velocità, compreso quello basato sulla velocità media, sia legittimo, è essenziale che le apparecchiature utilizzate siano conformi alle prescrizioni tecniche e regolarmente omologate. L’articolo 45 del Codice della Strada vieta l’impiego di segnaletica e mezzi di regolazione e controllo non previsti o non conformi alle norme del Codice, del regolamento o delle direttive ministeriali. In questo quadro rientrano anche i dispositivi di rilevazione della velocità, che devono rispettare standard di uniformità e corretto posizionamento, pena la possibilità di intervento sostitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Un ulteriore tassello normativo riguarda la visibilità e la preventiva informazione agli utenti circa la presenza di postazioni di controllo. L’articolo 142 del Codice della Strada prevede che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale siano preventivamente segnalate e ben visibili, mediante cartelli o dispositivi luminosi conformi al regolamento. Questo principio si applica anche ai tratti controllati da sistemi di velocità media, che devono essere chiaramente riconoscibili dal conducente, in un’ottica di trasparenza e di funzione prevalentemente preventiva, oltre che repressiva, del controllo elettronico.

Calcolo della velocità media sui tratti controllati

Il Codice della Strada, nel disciplinare i limiti di velocità, fa espresso riferimento alle “apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati” sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia. Da questa formulazione emerge che il calcolo non avviene in un singolo punto, ma sull’intero tratto compreso tra due sezioni di rilevamento, in modo da determinare la velocità media tenendo conto del tempo impiegato a percorrere la distanza tra i punti di controllo. Il legislatore non entra nel dettaglio matematico, ma riconosce la legittimità di un sistema che valuta la condotta di guida in un intervallo esteso, anziché in un istante.

La logica del controllo della velocità media si integra con gli obblighi generali di prudenza e di adeguamento della velocità alle condizioni della strada previsti dall’articolo 141 del Codice della Strada. Il conducente non può confidare su eventuali rallentamenti localizzati per eludere il rispetto del limite: l’intero comportamento di guida lungo il tratto controllato viene valutato in modo unitario. Ciò incentiva una condotta più uniforme e coerente con le finalità di sicurezza, riducendo le accelerazioni e decelerazioni improvvise che possono generare situazioni di rischio per la circolazione.

Un aspetto rilevante riguarda l’ipotesi in cui, con le modalità di controllo previste, vengano accertate più violazioni dei limiti di velocità in un arco temporale ristretto. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che, nei casi di accertamento con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, richiamando le disposizioni dell’articolo 198-bis del Codice della Strada. Questo meccanismo assume particolare rilievo nei tratti con controllo elettronico esteso, dove più superamenti del limite possono essere rilevati in sequenza ravvicinata.

Il riferimento all’articolo 198-bis del Codice della Strada disciplina in generale le ipotesi di illeciti reiterati relativi alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge, prevedendo che, in presenza di determinate condizioni temporali, la violazione oggetto della prima notifica assorba quelle commesse nei novanta giorni antecedenti e non ancora notificate. Pur riferendosi a una fattispecie diversa, il rinvio operato dall’articolo 142 consente di applicare un criterio di favore anche nel caso di più violazioni dei limiti di velocità accertate in un breve arco temporale tramite sistemi di controllo, inclusi quelli basati sulla velocità media.

Validità probatoria delle apparecchiature omologate

La validità probatoria dei rilievi effettuati dai sistemi di controllo della velocità, compresi quelli che calcolano la velocità media, si fonda innanzitutto sulla conformità delle apparecchiature alle prescrizioni del Codice e del regolamento. L’articolo 45 del Codice della Strada sancisce il principio di uniformità della segnaletica e dei mezzi di regolazione e controllo, vietando l’impiego di dispositivi non previsti o non conformi e attribuendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di imporne la sostituzione o la rimozione. Da ciò discende che i dati prodotti da apparecchiature debitamente omologate e correttamente installate sono considerati attendibili ai fini dell’accertamento delle violazioni.

Il Codice prevede, in diverse disposizioni, che le violazioni possano essere accertate anche attraverso risultanze di dispositivi di controllo installati sui veicoli o lungo la rete stradale. Ad esempio, in materia di durata della guida per i trasporti professionali, l’articolo 174 del Codice della Strada stabilisce che le violazioni possono essere sempre accertate attraverso le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, mentre l’articolo 178 del Codice della Strada contiene una previsione analoga per i veicoli non muniti di cronotachigrafo, richiamando i documenti di viaggio e le registrazioni disponibili. Questi esempi confermano l’orientamento generale del legislatore a riconoscere pieno valore probatorio ai dati registrati da dispositivi tecnici conformi.

Nel caso specifico del controllo della velocità, l’articolo 142 del Codice della Strada collega espressamente la possibilità di elevare il limite di velocità sulle autostrade a tre corsie alla presenza di apparecchiature “debitamente omologate” per il calcolo della velocità media. Il riferimento all’omologazione implica che tali dispositivi siano stati sottoposti a verifiche tecniche e amministrative, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dai decreti ministeriali, e che il loro impiego avvenga nel rispetto delle condizioni previste, inclusa la preventiva segnalazione delle postazioni di controllo.

La validità probatoria dei rilievi è strettamente connessa anche alla corretta verbalizzazione delle violazioni. L’articolo 200 del Codice della Strada prevede che, fuori dai casi in cui è ammessa la notifica differita, la violazione debba essere, quando possibile, immediatamente contestata al trasgressore e che del fatto accertato sia redatto verbale contenente la sommaria descrizione dell’illecito, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo. Anche quando la contestazione non è immediata, il verbale resta il documento centrale attraverso cui i dati rilevati dalle apparecchiature omologate vengono tradotti in un atto amministrativo impugnabile.

Diritti del conducente e contestazione delle violazioni

Quando una violazione dei limiti di velocità viene accertata tramite sistemi di controllo, inclusi quelli basati sulla velocità media, il conducente conserva una serie di diritti procedurali che discendono direttamente dal Codice della Strada. L’articolo 200 del Codice della Strada stabilisce che, quando è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata, con redazione di un verbale che riporti anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono di inserire. Ciò significa che, in presenza di contestazione sul posto, il conducente può far verbalizzare le proprie osservazioni, che entreranno a far parte integrante dell’atto.

Nel caso di accertamenti effettuati a distanza, come avviene tipicamente per i sistemi di velocità media installati lungo i tratti autostradali, la disciplina generale prevede la possibilità di notifica successiva del verbale. In tali ipotesi, il conducente (o il proprietario del veicolo, obbligato in solido) ha comunque diritto a conoscere gli elementi essenziali del fatto contestato, inclusi i dati rilevati dall’apparecchiatura, e a esercitare i rimedi previsti dall’ordinamento, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle norme applicabili. La struttura del verbale, come delineata dall’articolo 200 del Codice della Strada, garantisce che siano indicati gli elementi necessari per comprendere la violazione e valutarne la legittimità.

Un ulteriore profilo di tutela riguarda l’applicazione delle sanzioni in caso di più violazioni dei limiti di velocità accertate in un arco temporale ristretto. L’articolo 142 del Codice della Strada prevede che, quando più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis sono accertate con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis nello stesso arco temporale e per tratti di competenza del medesimo ente, si applichino, se più favorevoli, le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Questo meccanismo, collegato alle disposizioni dell’articolo 198-bis del Codice della Strada, tutela il conducente da un cumulo eccessivo di sanzioni in presenza di condotte ravvicinate nel tempo.

Infine, il sistema delle sanzioni amministrative accessorie è disciplinato in via generale dall’articolo 210 del Codice della Strada, che stabilisce come le sanzioni non pecuniarie (ad esempio la sospensione della patente) conseguano di diritto a determinate violazioni e siano intrasmissibili agli eredi. Nel contesto delle violazioni dei limiti di velocità accertate tramite Tutor o altri sistemi di velocità media, ciò significa che, al superamento di determinate soglie, oltre alla sanzione pecuniaria possono applicarsi automaticamente misure accessorie sulla patente o sul veicolo, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 142. Il conducente ha quindi interesse a verificare attentamente il contenuto del verbale e l’esatta qualificazione della violazione, per valutare l’incidenza delle eventuali sanzioni accessorie sulla propria abilitazione alla guida.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.