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Come si comportano i conducenti in caso di incidente stradale?

Incidenti stradali: obblighi del conducente secondo il Codice della Strada (art. 189), sicurezza sul luogo del sinistro e sanzioni previste

Comportamento corretto dei conducenti in caso di incidente
diEzio Notte

In caso di incidente stradale, l’art. 189 del Codice della Strada disciplina gli obblighi del conducente: fermarsi, prestare assistenza, salvaguardare la sicurezza della circolazione e scambiare le generalità. La norma definisce anche le sanzioni in caso di inadempienza.

Obblighi immediati del conducente

La regola primaria è fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a chi abbia riportato lesioni. Il conducente deve inoltre fornire le proprie generalità e informazioni utili ai danneggiati o, se assenti, comunicarle “nei modi possibili”.

Occorre anche salvaguardare la sicurezza della circolazione ed evitare, compatibilmente con essa, di modificare lo stato dei luoghi o disperdere tracce utili agli accertamenti.

Se derivano danni alle sole cose, si deve evitare intralcio alla circolazione (art. 161); la polizia stradale può disporre l’immediata rimozione degli ostacoli, fatti salvi i rilievi urgenti.

Se sono coinvolti animali d’affezione, da reddito o protetti, l’utente deve fermarsi e attivare misure per un soccorso tempestivo.

Come si comportano i conducenti in caso di incidente stradale?
  • Fermarsi e restare sul posto.
  • Prestare assistenza e attivare i soccorsi.
  • Mettere in sicurezza evitando, per quanto possibile, di alterare i luoghi.
  • Scambiare generalità e fornire informazioni utili.
  • Nei soli danni a cose, ridurre l’intralcio; la polizia può disporre rimozioni.
  • Se coinvolti animali, garantire il soccorso.

Comportamento per salvaguardare la sicurezza

Le decisioni successive devono prevenire nuovi rischi per tutti gli utenti della strada. Il bilanciamento è duplice: proteggere le persone e, compatibilmente con ciò, non alterare i luoghi del sinistro oltre lo stretto necessario.

Nei sinistri con danni alle sole cose, l’obiettivo è anche il ripristino della fluidità del traffico, seguendo le indicazioni degli organi di polizia stradale che possono disporre l’immediata rimozione degli ostacoli.

Lo scambio di generalità e informazioni (anche ai fini risarcitori) è obbligatorio e utile a una rapida ricostruzione dei fatti.

Quando vi sono lesioni personali, il conducente che si ferma, presta assistenza e si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria non è soggetto all’arresto in flagranza per lesioni colpose. Se si rende disponibile entro ventiquattro ore nei casi di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni del terzo periodo dello stesso comma.

Sanzioni per l’inadempienza

Danni alle sole cose e mancato arresto (art. 189, c. 5): sanzione amministrativa da € 302,00 a € 1.208,00; decurtazione di 4 punti. Se vi è grave danno ai veicoli con revisione ex art. 80, c. 7, si applica anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi e non è consentita la riduzione del 30%; in tal caso la decurtazione è di 10 punti.

Danni alle persone e mancato arresto (art. 189, c. 6): reclusione da 6 mesi a 3 anni; sospensione della patente da 1 a 3 anni; possibili misure cautelari ex artt. 281–284 c.p.p. e arresto ex art. 381 c.p.p.; decurtazione di 10 punti.

Omissione di assistenza ai feriti (art. 189, c. 7): reclusione da 1 a 3 anni; sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni.

Violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 (sicurezza, stato dei luoghi, generalità) con richiamo al c. 9: sanzione amministrativa da € 87,00 a € 344,00; 2 punti.

Danni ad animali e mancato soccorso (art. 189, c. 9-bis): sanzione amministrativa da € 421,00 a € 1.691,00.

ViolazioneRiferimentoSanzione principaleSanzioni accessoriePunti
Mancato arresto con danni a sole coseArt. 189, c. 5€ 302,00 – € 1.208,00Sospensione patente 15 gg – 2 mesi se grave danno con revisione Art. 80 c. 7; riduzione 30% non consentita4 (10 nell’ipotesi indicata)
Mancato arresto con danni alle personeArt. 189, c. 6Reclusione 6 mesi – 3 anniSospensione patente 1 – 3 anni; misure c.p.p.; possibile arresto ex Art. 381 c.p.p.10
Omissione di assistenza a feritiArt. 189, c. 7Reclusione 1 – 3 anniSospensione patente 1 anno e 6 mesi – 5 anni
Violazione obblighi di sicurezza/luoghi/generalitàArt. 189, c. 2–4 e c. 9€ 87,00 – € 344,002
Danni ad animali e mancato soccorsoArt. 189, c. 9-bis€ 421,00 – € 1.691,00Obbligo di porre in atto misure per soccorso tempestivo

In sintesi: fermarsi, assistere, mettere in sicurezza e collaborare. Il rispetto di questi doveri tutela le persone e la ricostruzione dei fatti; le violazioni comportano sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, pene detentive e sospensione della patente.

 
 
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.