Cerca

Come si definiscono arresto, fermata e sosta dei veicoli nel Codice della Strada?

Definizioni di arresto, fermata e sosta nel Codice della Strada, regole di posizionamento del veicolo, divieti, sanzioni, rimozione e principali riferimenti normativi

Arresto, fermata e sosta: le definizioni dell’art. 157 CdS e le conseguenze pratiche
diEzio Notte

Capire con precisione cosa si intende per arresto, fermata e sosta di un veicolo è fondamentale per evitare multe, rimozioni e situazioni di pericolo. Il Codice della Strada dedica norme specifiche a queste definizioni e alle modalità corrette di posizionamento del veicolo, collegandole direttamente ai divieti e alle sanzioni previste in caso di violazione. In questo articolo analizziamo in modo chiaro e divulgativo le regole principali, con particolare attenzione agli articoli 157, 158, 159 e 12-bis, così da offrire una guida pratica alla gestione delle soste nella circolazione quotidiana.

Le definizioni legali di arresto, fermata e sosta nell’art. 157 CdS

Il punto di partenza per comprendere la disciplina di arresto, fermata e sosta è l’articolo 157 del Codice della Strada, che fornisce le definizioni giuridiche di questi concetti e ne chiarisce la portata pratica. Per arresto si intende l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione: ad esempio, una coda, un semaforo rosso, un attraversamento pedonale occupato. Non è quindi una scelta del conducente, ma una conseguenza delle condizioni del traffico o della segnaletica. Questa distinzione è importante perché l’arresto non è soggetto alle stesse regole e divieti previsti per fermata e sosta, che invece dipendono dalla volontà del conducente e dal modo in cui il veicolo viene posizionato sulla strada.

La fermata è definita come la temporanea sospensione della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone oppure per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente deve essere presente e pronto a riprendere immediatamente la marcia, e la manovra non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo significa che la fermata è ammessa anche in luoghi dove la sosta è vietata, purché sia davvero limitata nel tempo e non crei pericolo o blocchi al traffico. La presenza del conducente a bordo e la brevità dell’operazione sono elementi essenziali per distinguere la fermata dalla sosta vera e propria.

La sosta è invece la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Qui il veicolo viene lasciato in una posizione stabile, spesso con il motore spento, e il conducente può allontanarsi per svolgere altre attività. La durata non è definita in minuti dall’articolo, ma è chiaro che si tratta di un tempo non più riconducibile a una semplice operazione di salita/discesa o a un’esigenza di brevissima durata. Proprio perché il conducente può allontanarsi, la sosta è maggiormente regolamentata e soggetta a divieti specifici, soprattutto in relazione alla sicurezza e alla fluidità del traffico.

Una particolare figura è la sosta di emergenza, intesa come interruzione della marcia quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. In questo caso la sospensione della marcia non è una scelta libera, ma una necessità legata a un guasto o a condizioni di salute. La sosta di emergenza ha una disciplina specifica anche in relazione all’uso delle corsie di emergenza sulle autostrade e strade extraurbane principali, dove l’articolo 176 del Codice della Strada vieta la circolazione sulle corsie destinate alla sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia. Questo inquadra la sosta di emergenza come situazione eccezionale, da limitare allo stretto necessario e da gestire con particolare attenzione alla sicurezza.

Come posizionare correttamente il veicolo in fermata e in sosta

Oltre alle definizioni, l’articolo 157 disciplina in modo puntuale il posizionamento del veicolo durante fermata e sosta, perché la corretta collocazione è decisiva per non creare intralcio o pericolo. In via generale, salvo diversa segnalazione o casi particolari, in fermata o in sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Quando non esiste marciapiede rialzato, occorre lasciare uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. Durante la sosta il motore deve essere spento, a conferma del carattere non momentaneo della sospensione della marcia e per ridurre rumore ed emissioni.

Fuori dei centri abitati, la regola è ancora più stringente: i veicoli in fermata o in sosta devono essere collocati fuori della carreggiata, senza occupare le piste per velocipedi e, salvo specifica segnalazione, neppure le banchine. Solo in caso di impossibilità la fermata o la sosta possono avvenire sulla carreggiata, ma sempre il più vicino possibile al margine destro, parallelamente e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata, proprio per garantire la massima scorrevolezza del traffico. Queste prescrizioni mostrano come il Codice privilegi la sicurezza e la fluidità della circolazione, limitando la presenza di veicoli fermi sulle parti più critiche della strada.

All’interno dei centri abitati, sulle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Questa deroga tiene conto della diversa organizzazione del traffico urbano, ma mantiene un vincolo minimo di spazio per il passaggio dei veicoli. Nelle zone di sosta predisposte, invece, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, che può indicare stalli in linea, a pettine, a spina di pesce o altre configurazioni. Il rispetto della segnaletica orizzontale e verticale è quindi parte integrante della corretta sosta.

Un ulteriore profilo riguarda l’illuminazione del veicolo in fermata o sosta in determinate condizioni. L’articolo 153 del Codice della Strada prevede che, nei casi indicati per l’uso dei dispositivi di illuminazione, l’uso delle luci sia obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia pienamente visibile grazie all’illuminazione pubblica o sia collocato fuori dalla carreggiata. Questo obbligo vale anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. La corretta combinazione tra posizionamento e segnalazione luminosa è quindi essenziale per ridurre il rischio di incidenti, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o su strade ad alta velocità.

Collegamento tra definizioni e divieti di fermata/sosta (art. 158)

Le definizioni di fermata e sosta assumono pieno significato quando vengono messe in relazione con i divieti specifici previsti dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui fermarsi o sostare è vietato. La norma stabilisce innanzitutto i luoghi in cui sia fermata sia sosta sono vietate, come in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari ferroviari o tramviari, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, fornici e portici salvo diversa segnalazione. Sono vietate anche sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. In questi casi, la presenza di un veicolo fermo rappresenta un pericolo immediato per la sicurezza.

L’articolo 158 vieta inoltre fermata e sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. Sono vietate sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi salvo diversa segnalazione. La ratio è evidente: impedire che un veicolo fermo ostacoli la visibilità della segnaletica, intralci i flussi pedonali e ciclabili o crei situazioni di conflitto tra utenti deboli e veicoli a motore. La definizione di fermata come sospensione temporanea non consente di ignorare questi divieti: anche una fermata di brevissima durata può essere vietata in tali punti.

La norma distingue poi i casi in cui è vietata solo la sosta. È il caso, ad esempio, dello sbocco dei passi carrabili, dei punti in cui si impedisce l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta o dove si ostacola la circolazione dei veicoli in entrata o in uscita da aree private. La sosta è vietata anche in seconda fila, sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, negli spazi riservati ai veicoli elettrici o alla loro ricarica, con regole specifiche per il tempo di permanenza dopo il completamento della ricarica. In questi casi, la fermata può essere talvolta ammessa se davvero limitata e senza intralcio, mentre la sosta prolungata è espressamente vietata perché blocca accessi, servizi o corsie dedicate.

Il collegamento con le definizioni dell’articolo 157 è quindi diretto: per capire se un comportamento rientra in un divieto dell’articolo 158 occorre prima stabilire se si tratta di fermata o di sosta, valutando durata, presenza del conducente e finalità della sospensione della marcia. Una sosta mascherata da “breve fermata” in un punto dove la sosta è vietata può comunque essere sanzionata, soprattutto se il conducente si allontana o se l’operazione si prolunga oltre le esigenze di salita/discesa o di brevissima durata. La corretta qualificazione giuridica del comportamento è quindi centrale sia per l’applicazione dei divieti sia per la determinazione delle sanzioni.

Esempi pratici: quando si parla davvero di fermata e quando di sosta

Per tradurre le definizioni normative nella pratica quotidiana, è utile ragionare su situazioni tipiche che ogni conducente può incontrare. Se un veicolo si ferma accanto a un marciapiede per far salire un passeggero, con il conducente che rimane al posto di guida e riparte subito dopo, si rientra nella nozione di fermata ai sensi dell’articolo 157, perché la sospensione della marcia è temporanea e legata alla salita o discesa di persone. Se la stessa manovra avviene in un punto dove la sosta è vietata ma la fermata non lo è, il comportamento può essere lecito, purché non si prolunghi e non crei intralcio. Diverso è il caso in cui il conducente spenga il motore, chiuda il veicolo e si allontani: in questo caso si configura una sosta, con tutte le conseguenze in termini di divieti e sanzioni.

Un altro esempio riguarda la sosta in prossimità di un passo carrabile. Se il conducente si ferma brevemente davanti a un passo carrabile per far scendere un passeggero, restando al volante e pronto a spostarsi, si può parlare di fermata, che tuttavia deve essere gestita con estrema cautela per non impedire l’accesso o l’uscita di altri veicoli. Se invece il veicolo viene lasciato lì, con il conducente che si allontana, si configura una sosta vietata dall’articolo 158, con possibile applicazione delle sanzioni e, nei casi previsti, della rimozione del veicolo. La differenza pratica tra pochi secondi di fermata e una sosta prolungata può quindi determinare l’esito di un accertamento.

La sosta di emergenza offre un ulteriore spunto pratico. Se un veicolo subisce un’avaria in autostrada e il conducente si sposta sulla corsia di emergenza, arrestando il veicolo e attivando le segnalazioni previste, si è in presenza di una sosta di emergenza ai sensi dell’articolo 157. L’articolo 176 conferma che la corsia per la sosta di emergenza può essere utilizzata solo per arrestarsi o riprendere la marcia, e non per soste ordinarie. Se invece un conducente utilizza la corsia di emergenza per una sosta non giustificata da avaria o malessere, il comportamento non rientra nella sosta di emergenza e può integrare una violazione delle norme sulla circolazione in autostrada.

Infine, è utile considerare i casi di sosta regolamentata a tempo, come quelli richiamati dall’articolo 7 in relazione al superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6. Quando un veicolo rimane oltre il tempo massimo consentito in un’area di sosta a tempo, non si è più di fronte a una sosta regolare ma a una violazione specifica, con sanzioni calcolate in funzione dei periodi di tempo massimo superati. Anche qui, la nozione di sosta come sospensione protratta della marcia, con possibilità di allontanamento del conducente, è alla base della disciplina sanzionatoria.

Impatto sulle multe e sulla rimozione del veicolo

Le differenze tra arresto, fermata e sosta non sono solo teoriche: incidono direttamente su multe e sanzioni accessorie. L’articolo 12-bis disciplina le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, prevedendo che, con provvedimento del sindaco, tali funzioni possano essere conferite a personale specifico, che durante lo svolgimento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale. A questo personale è conferito il potere di contestare le infrazioni agli articoli 7, 157 e 158 e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Ciò significa che le violazioni relative a fermata e sosta possono essere accertate non solo dalla polizia stradale in senso stretto, ma anche da figure appositamente incaricate.

L’articolo 159 del Codice della Strada regola in modo dettagliato la rimozione e il blocco dei veicoli, prevedendo che gli organi di polizia dispongano la rimozione nei casi in cui la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, quando il segnale di divieto di sosta è integrato dall’apposito pannello aggiuntivo, nonché nei casi previsti dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3. La rimozione è disposta anche in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio, o quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade. In alternativa alla rimozione è possibile il blocco del veicolo con apposito dispositivo applicato alle ruote, salvo che il veicolo costituisca intralcio o pericolo.

L’articolo 215 disciplina la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo, precisando che, quando la rimozione è prevista, essa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, con trasporto e custodia del veicolo in luoghi appositi. Il veicolo viene restituito all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Se è disposto il blocco, questo è rimosso a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale senza che il proprietario si presenti, il veicolo può essere alienato o demolito, con il ricavato destinato a coprire sanzione pecuniaria e spese.

Le violazioni dei divieti di fermata e sosta possono essere accertate anche mediante apparecchi di rilevamento a distanza, come richiamato dall’articolo 201, che disciplina la notificazione delle violazioni e prevede specifiche regole per i veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali in caso di divieto di fermata e sosta. Inoltre, l’articolo 7 stabilisce che, nei casi di sosta vietata protratta oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore di protrazione della violazione, e disciplina anche le sanzioni per il superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6. In questo quadro, conoscere con precisione quando si è in fermata e quando in sosta, e se la sosta è regolare o vietata, diventa essenziale per evitare non solo la multa, ma anche la rimozione o il blocco del veicolo.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.