Come si omologa un autovelox e quali passaggi servono perché sia utilizzabile per le multe?
Spiegazione delle regole di omologazione, approvazione e registrazione degli autovelox e del loro ruolo nella validità delle sanzioni per eccesso di velocità
Molti verbali per eccesso di velocità vengono contestati perché l’autovelox sarebbe “non omologato” o usato fuori dalle regole, con il rischio di annullamento della multa. Capire come nasce un dispositivo di controllo velocità, quali verifiche deve superare e quali atti ministeriali lo rendono utilizzabile permette di distinguere un vizio formale reale da un semplice equivoco e di evitare errori sia per chi installa gli apparecchi sia per chi valuta se impugnare una sanzione.
Cosa prevede il Codice della strada sull’omologazione degli autovelox
La disciplina degli autovelox discende dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, che prevedono che le apparecchiature di accertamento della velocità siano approvate o omologate dal Ministero competente prima di poter essere impiegate per le contestazioni. In termini giuridici, questo significa che il legislatore non si limita a consentire l’uso di strumenti tecnici, ma subordina la validità delle rilevazioni a un controllo preventivo di conformità, demandato a decreti e specifiche tecniche ministeriali che definiscono requisiti, prove e modalità di impiego.
Il Codice, inoltre, collega l’utilizzabilità degli autovelox a una serie di condizioni ulteriori: corretta installazione, rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di approvazione o omologazione, adeguata segnalazione preventiva e, per alcune tipologie di strade, specifiche autorizzazioni prefettizie. Se, ad esempio, un dispositivo è stato omologato per funzionare solo in modalità fissa e viene utilizzato in modalità mobile, allora la misurazione può essere contestata perché effettuata in difformità rispetto a quanto previsto dall’atto ministeriale che ne disciplina l’impiego.
Qual è la differenza tra approvazione, omologazione e registrazione
La differenza tra approvazione, omologazione e registrazione degli autovelox è centrale per capire se un verbale è fondato. Con approvazione si indica, in genere, il provvedimento con cui il Ministero autorizza l’uso di una determinata apparecchiatura, verificando che il progetto e il prototipo rispettino le specifiche tecniche fissate dalla normativa. L’omologazione, invece, è un livello ulteriore: attesta che il modello di dispositivo, così come sarà prodotto e commercializzato, è conforme al prototipo approvato e può quindi essere impiegato su tutto il territorio nazionale alle condizioni indicate nel decreto.
La registrazione o iscrizione in elenchi ufficiali ha una funzione diversa: non riguarda il singolo modello in astratto, ma la sua presenza in un database o in un elenco nazionale che consente di identificare i dispositivi effettivamente in uso. In questo quadro si inserisce il tema degli autovelox “non registrati” o “non censiti”, che può incidere sulla validità dei verbali. Per approfondire le conseguenze pratiche di un autovelox non omologato o non registrato, è utile esaminare i casi in cui la multa è a rischio annullamento descritti in questa analisi dedicata agli apparecchi non omologati o non registrati.
Iter di omologazione: prove tecniche, verifiche e decreto ministeriale
L’iter di omologazione di un autovelox parte dal costruttore, che presenta domanda al Ministero competente allegando la documentazione tecnica e il prototipo dell’apparecchiatura. La fase successiva è quella delle prove di laboratorio e sul campo, svolte secondo procedure dettagliate fissate dai decreti ministeriali: vengono verificate la precisione delle misurazioni, la capacità di funzionare in diverse condizioni ambientali e di traffico, la resistenza a interferenze e manomissioni, oltre alla sicurezza del sistema di acquisizione e conservazione dei dati relativi alle violazioni.
Superate le prove, il Ministero emana un decreto di approvazione o omologazione che descrive il modello, le condizioni di utilizzo, le eventuali limitazioni (ad esempio il tipo di strada o la modalità fissa/mobile) e gli obblighi di verifica periodica. Un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come quello richiamato nel provvedimento con protocollo 903 del 27 giugno 2006 pubblicato sul sito del MIT, rappresenta un esempio di atto che disciplina in modo puntuale l’impiego di specifiche apparecchiature di controllo velocità (decreto dirigenziale MIT su apparecchiature di controllo velocità). Se un ente utilizza un dispositivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel decreto, la misurazione può essere contestata proprio per violazione delle condizioni di omologazione.
Ruolo del censimento nazionale e dei decreti attuativi per i nuovi dispositivi
Negli ultimi anni il legislatore ha puntato a una maggiore trasparenza e tracciabilità degli autovelox, prevedendo un censimento nazionale degli apparecchi e demandando a decreti attuativi la definizione delle modalità di iscrizione e aggiornamento degli elenchi. Questo censimento serve a rendere conoscibili ai cittadini e agli operatori quali dispositivi sono effettivamente in esercizio, dove sono collocati e con quali caratteristiche, riducendo il rischio di utilizzo di strumenti non più conformi o non correttamente autorizzati. In pratica, la registrazione diventa il ponte tra l’omologazione del modello e l’uso concreto sul territorio.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la pubblicazione della lista nazionale degli autovelox, che rappresenta uno degli strumenti chiave per attuare le novità in materia di sicurezza stradale e controllo della velocità (comunicazione MIT sulla lista nazionale degli autovelox). Se un dispositivo non compare nel censimento pur essendo installato, allora è opportuno verificare se si tratti di un problema di aggiornamento dell’elenco o di un effettivo difetto di registrazione, perché le conseguenze sui verbali possono essere diverse a seconda dei casi, come mostrano anche le pronunce di legittimità sugli autovelox non censiti.
Perché l’omologazione è decisiva per la validità delle multe da autovelox
L’omologazione è decisiva per la validità delle multe da autovelox perché costituisce il presupposto tecnico-giuridico che rende affidabile la misurazione della velocità agli occhi dell’ordinamento. Senza un decreto di approvazione o omologazione, l’apparecchiatura non è riconosciuta come idonea a fornire una prova legale dell’infrazione, e il verbale può essere annullato per carenza di un requisito essenziale. Anche quando il dispositivo è formalmente omologato, però, la sua utilizzabilità dipende dal rispetto delle condizioni fissate nel decreto e dalle verifiche periodiche previste dalla normativa tecnica di riferimento.
Dal punto di vista pratico, chi riceve un verbale può chiedersi se l’autovelox fosse correttamente omologato, registrato e installato. Se, ad esempio, il dispositivo non risulta nell’elenco nazionale o emergono dubbi sulla tipologia di omologazione rispetto alla modalità d’uso, allora può essere opportuno approfondire, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sugli autovelox non censiti e sulle sorti dei relativi verbali, come illustrato nell’analisi dedicata agli apparecchi non registrati e alle decisioni della Cassazione disponibile su autovelox non registrato o non censito e validità dei verbali. Per gli enti proprietari delle strade, invece, la corretta gestione dell’iter di omologazione, registrazione e aggiornamento degli apparecchi è un passaggio imprescindibile per evitare contenziosi e garantire che la funzione di deterrenza degli autovelox non venga vanificata da vizi formali.