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Come sono disciplinati i servizi taxi e di noleggio con conducente dal Codice della Strada?

Disciplina dei servizi taxi e noleggio con conducente nel Codice della Strada, tra uso proprio e uso di terzi, requisiti autorizzativi e sanzioni

Come sono disciplinati i servizi taxi e di noleggio con conducente dal Codice della Strada?
Aggiornato ildiEzio Notte

I servizi taxi e di noleggio con conducente si collocano all’incrocio tra disciplina dell’uso dei veicoli, autorizzazioni amministrative e regime sanzionatorio per l’esercizio abusivo. Il quadro di riferimento nel Codice della Strada ruota in particolare attorno alla distinzione tra uso proprio e uso di terzi, all’inquadramento dei servizi di trasporto persone e alle conseguenze, anche su patente e carta di circolazione, in caso di violazioni. In questo articolo analizziamo in modo tecnico come tali servizi sono considerati e regolati dal Codice.

Differenza tra uso proprio e uso di terzi dei veicoli

La prima chiave interpretativa per comprendere la disciplina dei taxi e del noleggio con conducente è la distinzione tra destinazione e uso del veicolo. Secondo l’articolo 82 del Codice della Strada, per destinazione si intende l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche del veicolo, mentre per uso si intende la sua utilizzazione economica. Il codice stabilisce che i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi, introducendo così un criterio fondamentale per distinguere l’impiego privato da quello nell’interesse di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione, soprattutto quando vi è un corrispettivo economico.

Lo stesso articolo precisa che si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione; in tutti gli altri casi il veicolo si considera adibito a uso proprio. Questa definizione è centrale per i servizi taxi e per il noleggio con conducente, perché entrambi rientrano espressamente tra le ipotesi di uso di terzi. Il legislatore non si limita a una definizione astratta, ma elenca le principali tipologie di servizi, collegando il regime economico di utilizzo al tipo di attività di trasporto svolta.

L’uso di terzi è infatti definito come categoria omnicomprensiva di diversi servizi di trasporto: il Codice vi include, tra gli altri, la locazione senza conducente, il servizio di noleggio con conducente, il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, i servizi di linea per persone e cose e i servizi di trasporto di cose per conto terzi. Questa elencazione chiarisce che i taxi e il noleggio con conducente non sono mere varianti dell’uso proprio, ma costituiscono forme tipiche di servizio pubblico o di trasporto a pagamento rese a favore di utenti terzi, con un regime giuridico specifico.

La distinzione tra uso proprio e uso di terzi ha ricadute operative di rilievo. Un veicolo utilizzato in modo difforme rispetto all’uso indicato sulla carta di circolazione espone il responsabile alla sanzione amministrativa per impiego del veicolo per destinazione o uso diversi da quelli autorizzati, con una sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 82 per chi utilizza un veicolo per una destinazione o un uso non conformi alle risultanze della carta di circolazione. In pratica, trasformare un veicolo formalmente adibito a uso proprio in uno strumento di trasporto a pagamento di terzi, senza adeguare la destinazione e senza i necessari titoli, integra una violazione specifica, distinta dall’eventuale esercizio abusivo del servizio taxi o NCC.

Inquadramento dei servizi taxi e noleggio con conducente

Nel medesimo quadro di disciplina dell’uso di terzi, il Codice della Strada individua espressamente il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) come due tipologie specifiche di servizi per il trasporto di persone. L’articolo 82, nell’elencare le forme di uso di terzi, menziona al punto b) il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, collocandoli quindi sul piano dell’utilizzazione economica del veicolo a favore di terzi, dietro corrispettivo.

Una ulteriore norma specifica è l’articolo 86 del Codice della Strada, che disciplina il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi. Questa disposizione stabilisce che il servizio di piazza con veicoli con conducente o taxi è regolato dalle leggi specifiche che disciplinano il settore, rinviando quindi a una legislazione di settore per gli aspetti di dettaglio. All’interno del Codice assume rilievo soprattutto il profilo sanzionatorio e l’indicazione della necessità di una licenza per adibire il veicolo a tale servizio.

L’articolo 82 contempla anche la possibilità che gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possano essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa, previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo direttive del Ministero dei trasporti. Questo passaggio evidenzia che i servizi NCC possono, in circostanze determinate, essere temporaneamente riallocati su altre tipologie di servizio (come il servizio di linea), ma sempre nel rispetto di specifiche autorizzazioni e direttive ministeriali.

Infine, ai fini della sicurezza e dell’idoneità tecnica, il Codice prevede una disciplina differenziata per i veicoli adibiti a taxi e a noleggio con conducente. L’articolo 80, relativo alle revisioni, stabilisce che per i taxi e per i veicoli adibiti a noleggio con conducente la revisione deve essere effettuata con cadenza annuale, al pari dei veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove e degli autoveicoli per trasporti di cose oltre determinati limiti di massa. In tal modo il Codice collega l’attività di trasporto professionale di persone a un regime di controllo tecnico più rigoroso rispetto a quello ordinario.

Requisiti autorizzativi e titoli necessari

La disciplina dei titoli autorizzativi per il servizio taxi è delineata principalmente dall’articolo 86, che fa espresso riferimento alla necessità di ottenere la licenza prevista da altra normativa. Il comma 2 dell’articolo 86 stabilisce che chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, è soggetto a una specifica sanzione amministrativa. La norma, quindi, condiziona la legittimità dell’impiego del veicolo come taxi all’esistenza di una licenza, indicando in modo chiaro che l’abilitazione non è rimessa alla sola carta di circolazione ma a un provvedimento autorizzativo ulteriore.

Per quanto riguarda il noleggio con conducente, il Codice inquadra tale attività come parte dell’uso di terzi ai sensi dell’articolo 82, ma non entra nel dettaglio dei requisiti di licenza, richiamando in via generale le “disposizioni di leggi speciali” per quanto riguarda l’impiego del veicolo in destinazioni o usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione. In questo contesto, la carta di circolazione assume il ruolo di documento che attesta l’uso ammesso (ad esempio, veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente), mentre il titolo legittimante l’esercizio del servizio nei confronti dell’utenza è rinviato alla legislazione settoriale.

È inoltre rilevante il collegamento con l’articolo 83 del Codice della Strada, che disciplina l’uso proprio, soprattutto per gli autobus e i veicoli destinati al trasporto specifico di persone. Questa norma prevede che la carta di circolazione per tali veicoli adibiti a uso proprio possa essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori e collettività per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, previo accertamento del Dipartimento per i trasporti terrestri. Ne deriva che la qualificazione del veicolo come “uso proprio” o “uso di terzi” rileva già in fase di rilascio della carta di circolazione e condiziona la possibilità di svolgere servizi di trasporto a pagamento.

Chi adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto o violando le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 83, che prevede anche, come sanzione accessoria, la sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. Pur non riferendosi in modo diretto ai taxi e agli NCC, questa disciplina evidenzia come, anche nella gestione di flotte per trasporto persone, sia essenziale che il tipo di uso indicato sulla carta di circolazione e i titoli autorizzativi corrispondano all’impiego effettivo del veicolo.

Sanzioni per servizio taxi o NCC abusivo

Il nucleo sanzionatorio specifico per il servizio taxi abusivo è contenuto nell’articolo 86. Il comma 2 stabilisce che chiunque adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza la licenza richiesta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo e un massimo espressamente previsti, con l’ulteriore conseguenza delle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. La stessa norma prevede che, in caso di reiterazione della violazione almeno due volte in un triennio, all’ultima violazione consegue la revoca della patente.

Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza e che, nonostante ciò, continuino ad adibire un veicolo al servizio di piazza con conducente o a taxi. Il legislatore mira così a reprimere non solo l’esercizio del servizio in totale assenza di titolo, ma anche la prosecuzione dell’attività in violazione di provvedimenti di sospensione o revoca, configurando una tutela rafforzata dell’utenza e della regolarità del mercato.

Per quanto riguarda le violazioni poste in essere da soggetti che pure sono muniti di licenza, l’articolo 86 disciplina specifiche ipotesi in cui il titolare della licenza taxi non rispetta determinati obblighi fissati da norme settoriali. In tali casi, il comma 3 (nel testo vigente) prevede una serie di sanzioni graduate, consistenti in sanzioni pecuniarie crescenti e nelle sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione per periodi via via più lunghi, in funzione del numero di violazioni commesse nell’arco di cinque anni.

È poi contemplata una ipotesi residuale in cui, pur essendo munito di licenza, il conducente guida un taxi senza ottemperare alle condizioni fissate nella licenza stessa. Per questa fattispecie è prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, differenziata rispetto a quella gravissima dell’esercizio del servizio senza licenza, ma comunque finalizzata a garantire il rispetto puntuale delle prescrizioni legate al titolo autorizzativo. Sebbene il Codice non entri nel dettaglio del servizio di noleggio con conducente abusivo, l’inquadramento generale dell’uso di terzi e delle sanzioni per l’uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, unito alle disposizioni di leggi speciali, consente di ricondurre anche tali condotte a un sistema di responsabilità amministrativa strutturato.

Implicazioni su patente e carta di circolazione

Le norme esaminate comportano importanti ricadute sia sulla patente di guida sia sulla carta di circolazione. In primo luogo, l’articolo 86 prevede, per l’esercizio del servizio di piazza con veicoli con conducente o taxi senza licenza, la sospensione della patente di guida per un periodo da quattro a dodici mesi, cui può aggiungersi, in caso di reiterazione nel triennio, la revoca della patente. Ciò significa che la violazione non si esaurisce nella sanzione pecuniaria e nella confisca del veicolo, ma incide direttamente sulla possibilità stessa del soggetto di continuare a guidare veicoli a motore, con effetti particolarmente rilevanti per chi svolge attività di trasporto persone in via professionale.

Oltre alle conseguenze sulla patente, le disposizioni sull’uso proprio e sull’uso di terzi collegano strettamente il rispetto delle condizioni indicate sulla carta di circolazione con la legittimità dell’attività. L’articolo 83 stabilisce che la violazione delle condizioni o dei limiti stabiliti nella carta di circolazione per veicoli adibiti a uso proprio per trasporto di persone comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. In una prospettiva sistematica, l’impiego di un veicolo secondo modalità difformi da quelle autorizzate (ad esempio, svolgendo servizi di trasporto a pagamento quando il veicolo è classificato per uso proprio) può dunque determinare sia sanzioni economiche sia l’impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo.

Un ulteriore collegamento tra classificazione del veicolo e regime di controllo tecnico emerge dall’articolo 80, che impone ai taxi e ai veicoli adibiti a noleggio con conducente l’obbligo di revisione annuale. La mancata osservanza delle prescrizioni in materia di revisione espone il conducente e il proprietario del veicolo alle sanzioni previste per la circolazione con revisione scaduta o irregolare, con possibili effetti anche sulla carta di circolazione, secondo il sistema generale del titolo VI.

Infine, l’articolo 82 chiarisce che chi utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di leggi speciali. In combinazione con l’articolo 86, ciò comporta che l’uso abusivo del veicolo per servizi taxi o assimilati può determinare un duplice livello di conseguenze: da un lato, la violazione dell’uso autorizzato del veicolo, dall’altro, l’esercizio di un servizio di trasporto persone privo dei necessari titoli, con le rilevanti sanzioni accessorie su patente e veicolo previste dal Codice.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.