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Come vengono gestite le multe per sosta da ausiliari e ispettori?

Guida ai poteri di ausiliari e ispettori nella gestione delle multe per sosta e fermata e alle principali tutele per contestare i verbali

Multe per sosta e fermata: poteri di ausiliari e personale ispettivo (art. 12-bis)
diEzio Notte

Gestire correttamente una multa per sosta o fermata elevata dagli ausiliari della sosta o da altro personale incaricato richiede di capire bene chi sono questi soggetti, quali poteri hanno e in quali casi possono intervenire. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale le regole su fermata, sosta, divieti e rimozione dei veicoli, offrendo un quadro chiaro sia per chi controlla sia per chi guida. Conoscerle aiuta non solo a evitare le sanzioni, ma anche a muoversi con maggiore consapevolezza quando si ritiene che un verbale sia ingiusto o viziato da errori formali.

Chi sono gli ausiliari della sosta e il personale incaricato

Per comprendere il ruolo degli ausiliari della sosta è utile partire dalla distinzione tra gli organi di polizia stradale e il restante personale incaricato di specifiche funzioni. Il Codice della Strada individua gli organi cui sono affidati i servizi di polizia stradale, che comprendono, tra l’altro, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni, la regolazione del traffico e la predisposizione dei servizi di scorta. All’interno di questo quadro, i Comuni possono organizzare il controllo della sosta nelle aree di loro competenza, in particolare nelle zone a pagamento o regolamentate, prevedendo figure dedicate al monitoraggio dei veicoli in fermata e sosta e al rispetto delle ordinanze locali.

Gli ausiliari della sosta operano tipicamente in ambiti ben delimitati, come le aree di parcheggio regolamentato, le zone a traffico limitato o le superfici di sosta riservate ai residenti, istituite con ordinanza del sindaco. Il Codice della Strada consente ai Comuni di riservare spazi di sosta per determinate categorie di utenti e di disciplinare la sosta a pagamento, prevedendo anche sistemi di controllo e dissuasione della sosta irregolare. In questo contesto, il personale incaricato della vigilanza sulla sosta viene abilitato ad accertare specifiche violazioni, con poteri che restano comunque circoscritti alle materie loro attribuite.

Accanto agli ausiliari della sosta, esiste altro personale incaricato di funzioni connesse alla circolazione, come ad esempio chi svolge servizi tecnici o di supporto agli organi di polizia stradale. Il Codice della Strada prevede che, in determinati casi, il personale tecnico possa coadiuvare gli organi di polizia o addirittura eseguire direttamente alcune operazioni, secondo modalità stabilite dal regolamento. Questo principio evidenzia come il legislatore ammetta forme di collaborazione e delega operativa, pur mantenendo la responsabilità generale in capo agli organi di polizia stradale.

È importante sottolineare che le competenze di questi soggetti non sono generiche, ma derivano da norme e provvedimenti specifici. Gli ausiliari della sosta, ad esempio, non si occupano di tutti gli aspetti della circolazione, ma principalmente del rispetto delle regole di fermata e sosta nelle aree loro affidate. Il loro intervento si inserisce nella più ampia organizzazione della circolazione e della sosta urbana, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina impartendo direttive e criteri per la pianificazione del traffico. In questo modo, il controllo della sosta diventa uno strumento di gestione complessiva della mobilità e non solo un’attività sanzionatoria.

Quali violazioni di sosta e fermata possono accertare

Per capire quali violazioni possano essere accertate dagli ausiliari della sosta, occorre richiamare le norme che definiscono fermata e sosta e i relativi divieti. L’articolo 157 del Codice della Strada distingue tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, chiarendo che la fermata è una sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima durata, con conducente presente e pronto a ripartire, mentre la sosta è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. Questa distinzione è fondamentale perché molte violazioni riguardano proprio il superamento dei limiti della fermata o l’uso improprio degli spazi destinati alla sosta.

L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i casi in cui fermata e sosta sono vietate, come in corrispondenza di passaggi a livello, gallerie, curve, intersezioni, passaggi pedonali, piste ciclabili, marciapiedi e spazi riservati a particolari categorie di veicoli. In queste situazioni, il veicolo in sosta o fermata irregolare può costituire un intralcio alla circolazione o un pericolo per la sicurezza, e il personale incaricato è legittimato ad accertare la violazione. Rientrano in questo ambito anche i divieti di sosta davanti ai passi carrabili o in modo da impedire l’accesso ad altri veicoli regolarmente parcheggiati.

Gli ausiliari della sosta sono spesso chiamati a vigilare sulle aree in cui la sosta è regolamentata da segnaletica specifica, come parcheggi a pagamento, stalli riservati ai residenti o spazi destinati ai veicoli elettrici. In tali zone, la violazione può consistere nel mancato pagamento della tariffa, nel superamento del tempo consentito o nell’occupazione abusiva di spazi riservati. L’articolo 158 del Codice della Strada prevede, ad esempio, il divieto di sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi destinati alla ricarica, anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o che vi permangono oltre un certo limite temporale. Il controllo di queste situazioni rientra tipicamente nelle attività degli ausiliari.

Va ricordato, inoltre, che la corretta collocazione del veicolo in fermata o sosta è disciplinata dall’articolo 157 del Codice della Strada, che impone, salvo diversa segnalazione, di posizionare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando spazio sufficiente per il transito dei pedoni. La violazione di queste regole, specie in ambito urbano, può essere oggetto di accertamento da parte del personale incaricato, in quanto incide direttamente sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza degli utenti più vulnerabili.

Poteri di contestazione, verbale e rimozione dei veicoli

Quando un ausiliario della sosta o altro personale incaricato accerta una violazione di fermata o sosta, il passo successivo è la redazione del verbale di contestazione. Il Codice della Strada prevede che la contestazione delle violazioni avvenga, di regola, immediatamente, ma ammette anche la contestazione differita nei casi e con le modalità stabilite dalle norme generali. Nel verbale devono essere indicati gli elementi essenziali della violazione, i dati del veicolo, il luogo, la data e l’ora, oltre agli estremi della norma violata e alle eventuali sanzioni accessorie. Questo documento costituisce la base giuridica per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e per l’eventuale applicazione di misure ulteriori.

In presenza di determinate violazioni di sosta, il Codice della Strada prevede la possibilità di rimozione del veicolo. L’articolo 215 del Codice della Strada stabilisce che, quando è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a far trasportare e custodire il veicolo in luoghi appositi. L’applicazione della rimozione deve risultare nel verbale di contestazione, che viene notificato secondo le regole generali. Il veicolo viene restituito all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.

La rimozione o il blocco del veicolo non sono misure indefinite nel tempo. L’articolo 215 del Codice della Strada prevede che, trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione e l’indicazione della rimozione o del blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio competente, il veicolo possa essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il ricavato dell’eventuale alienazione è destinato a coprire la sanzione pecuniaria non versata e le spese di rimozione, custodia e blocco, con restituzione dell’eventuale residuo all’avente diritto.

È importante osservare che la rimozione del veicolo è strettamente collegata alla natura e alla gravità della violazione di sosta. Le norme sui divieti di fermata e sosta, come quelle contenute nell’articolo 158 del Codice della Strada, individuano situazioni in cui il veicolo in sosta irregolare può costituire un ostacolo grave alla circolazione o un pericolo per la sicurezza, giustificando così l’intervento più incisivo della rimozione. In questi casi, il personale incaricato segnala la violazione e gli organi di polizia procedono all’applicazione della misura accessoria, nel rispetto delle procedure previste.

Come contestare una multa per sosta elevata dagli ausiliari

Chi riceve una multa per sosta o fermata irregolare elevata dagli ausiliari della sosta ha la possibilità di contestarla, seguendo le procedure generali previste per le sanzioni amministrative del Codice della Strada. Il punto di partenza è il verbale di accertamento, che deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Il destinatario può verificare la corretta indicazione del luogo, della data, dell’ora, della targa del veicolo e della norma violata, nonché l’eventuale riferimento alla rimozione o ad altre misure accessorie. Eventuali incongruenze o mancanze possono costituire motivo di contestazione, da valutare caso per caso alla luce delle disposizioni applicabili.

Nel valutare se proporre ricorso, è utile confrontare la situazione concreta con le regole su fermata e sosta dettate dall’articolo 157 del Codice della Strada e con l’elenco dei divieti contenuto nell’articolo 158 del Codice della Strada. Ad esempio, può essere rilevante stabilire se il veicolo fosse effettivamente in sosta o solo in fermata di brevissima durata, se intralciasse la circolazione o l’accesso ad altri veicoli, o se la segnaletica fosse chiara e correttamente posizionata. Anche la presenza di eventuali condizioni di emergenza, come un’avaria o un malessere fisico, può assumere rilievo, alla luce della definizione di sosta di emergenza.

Quando la violazione ha comportato la rimozione del veicolo, la contestazione può riguardare sia il presupposto della sosta irregolare sia la legittimità dell’applicazione della sanzione accessoria. L’articolo 215 del Codice della Strada collega infatti la rimozione ai casi in cui essa è espressamente prevista, imponendo che l’operazione sia effettuata dagli organi di polizia e che ne sia data indicazione nel verbale. Il destinatario della sanzione può quindi verificare se ricorrevano effettivamente le condizioni previste dalla norma e se le modalità operative siano state rispettate, anche in relazione alla custodia del veicolo e alle spese richieste.

La scelta di contestare una multa per sosta elevata dagli ausiliari deve tenere conto del quadro complessivo della disciplina sulla circolazione e sulla sosta, che mira a garantire sicurezza, fluidità del traffico e tutela degli utenti più deboli. Le norme del Codice della Strada, in particolare quelle che regolano la sosta nelle aree urbane e la gestione delle zone di particolare rilevanza urbanistica, sono pensate per bilanciare le esigenze di mobilità con quelle di vivibilità degli spazi pubblici. Un ricorso ben fondato si basa quindi su una lettura attenta delle disposizioni applicabili e sulla verifica puntuale dei fatti, facendo sempre riferimento al testo ufficiale delle norme tramite le fonti indicate.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.