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Come vengono regolati traffico e limiti fuori città?

Regole del Codice della Strada su circolazione extraurbana, limiti di velocità, divieti per veicoli merci, segnaletica e sistema sanzionatorio

Come vengono regolati traffico e limiti fuori città?
Aggiornato ildiEzio Notte

La regolamentazione del traffico fuori città si fonda su un equilibrio tra esigenze di sicurezza, tutela della salute, fluidità della circolazione e protezione dell’ambiente. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale i poteri delle autorità, i divieti di circolazione, i limiti di velocità e le modalità di controllo e accertamento delle violazioni, con particolare rilievo per la figura del prefetto, per la gestione della circolazione extraurbana e per la riduzione della velocità per ragioni ambientali.

Poteri del prefetto sulla circolazione extraurbana

La disciplina della circolazione fuori dei centri abitati è affidata in larga parte alla competenza del prefetto, che può adottare provvedimenti specifici sulle strade extraurbane per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. L’articolo 6 del Codice della Strada attribuisce al prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti su determinate strade o tratti di esse, quando lo richiedano motivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela della salute o esigenze di carattere militare. Questo significa che, in presenza di situazioni di rischio (ad esempio traffico particolarmente intenso, eventi straordinari, criticità infrastrutturali), l’autorità può intervenire per limitare o interrompere il flusso veicolare su specifici segmenti della rete extraurbana, con misure calibrate rispetto al tipo di utenti coinvolti e alla gravità del pericolo.

Nello stesso contesto normativo, il prefetto è legittimato a imporre limitazioni mirate nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati mediante apposito calendario, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vietando la circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose. Questo potere consente di gestire i picchi di traffico e le esigenze di mobilità collettiva in periodi critici (ad esempio rientri o esodi festivi), riducendo la presenza di mezzi pesanti sulle strade extraurbane e migliorando le condizioni di sicurezza per gli altri utenti. Le condizioni di applicazione di tali divieti e le eventuali deroghe sono definite a livello regolamentare, a conferma del carattere strutturato e programmato di questi interventi restrittivi.

L’assetto complessivo della regolamentazione extraurbana prevede inoltre che, in caso di sospensione o limitazione della circolazione, le autorità possano concedere deroghe o permessi per esigenze gravi e indifferibili, oppure per accertate necessità, subordinandoli a specifiche condizioni e cautele. Questa previsione consente di contemperare i vincoli imposti alla circolazione con particolari bisogni economici, logistici o di servizio pubblico, mantenendo comunque centrale l’obiettivo di salvaguardia della sicurezza stradale. L’accesso alle zone a traffico limitato, quando autorizzato, non può essere subordinato a oneri economici per le categorie ammesse, e la gestione delle deroghe può avvalersi anche di dispositivi telematici installati sui veicoli, secondo le modalità definite con decreto ministeriale.

Il ruolo del prefetto si inserisce, infine, dentro una cornice di competenze che coinvolge anche gli enti proprietari delle strade e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da un lato, gli enti proprietari partecipano alla definizione delle priorità di traffico e alla gestione operativa delle limitazioni; dall’altro, il Ministero può intervenire per armonizzare i provvedimenti, specialmente quando si tratti di assicurare il rispetto di direttive generali o di risolvere eventuali conflitti di competenza. In questo modo, la regolamentazione extraurbana tende a conservare una coerenza complessiva sulla rete, pur rimanendo adattabile alle specifiche condizioni locali.

Divieti di circolazione per veicoli adibiti al trasporto di cose

Per quanto riguarda i veicoli destinati al trasporto di cose, il Codice della Strada prevede una disciplina specifica in relazione alle limitazioni extraurbane, sempre nell’ambito dell’intervento prefettizio. L’articolo 6 stabilisce che il prefetto può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in altri giorni particolari definiti tramite apposito calendario ministeriale. Questo meccanismo è pensato per alleggerire il traffico pesante nei momenti di massimo afflusso di veicoli leggeri e di lunga percorrenza, riducendo i rischi di congestione e di incidenti che potrebbero derivare dalla compresenza di mezzi commerciali e traffico turistico o ricreativo.

I divieti di circolazione per il trasporto di cose vengono applicati in via generale a categorie di veicoli identificati in base alla loro destinazione d’uso, e si innestano su un quadro più ampio di regole che disciplinano la destinazione ed uso dei veicoli. Ad esempio, l’articolo 82 definisce la distinzione tra uso proprio e uso di terzi e, al comma 9, prevede una specifica sanzione amministrativa per chi utilizza, senza la necessaria autorizzazione, per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose. Ciò evidenzia come il legislatore intenda mantenere una netta separazione tra veicoli per persone e veicoli per merci, sia sul piano funzionale sia su quello delle autorizzazioni e dei controlli.

In ambito extraurbano, la presenza di veicoli adibiti al trasporto di cose è inoltre regolata da altre norme che incidono indirettamente sulla possibilità di circolare in determinate infrastrutture. L’articolo 175, ad esempio, elenca le categorie di veicoli per le quali è vietata la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, includendo tra l’altro macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con carichi non idonei o non solidamente assicurati. Queste limitazioni si affiancano ai divieti prefettizi in senso stretto, creando un sistema multilivello di vincoli rivolti a garantire che sulle principali arterie di scorrimento circolino soltanto veicoli rispondenti a standard di sicurezza elevati.

È importante considerare, inoltre, che il rispetto delle condizioni di carico è essenziale per l’accesso alla rete extraurbana, anche quando non vi siano divieti prefettizi specifici. L’articolo 164 disciplina la sistemazione del carico sui veicoli, imponendo che questo non comprometta la stabilità del mezzo, non riduca la visibilità del conducente, non mascheri i dispositivi di illuminazione e le targhe, e non superi i limiti di sagoma. Un carico non conforme può comportare l’impossibilità di percorrere in sicurezza tratti extraurbani caratterizzati da velocità più elevate, curve, pendenze e gallerie, con evidenti riflessi anche sulla legittimità della circolazione su tali strade.

Riduzione dei limiti di velocità per motivi ambientali

La riduzione dei limiti di velocità fuori dei centri abitati per finalità ambientali è espressamente prevista dall’articolo 6, che, al comma 1-bis, attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli sulle strade extraurbane di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B. Tali riduzioni sono ammesse nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti presenti nell’aria. La norma delimita l’ambito di applicazione ai tratti di strada extraurbana che attraversano centri abitati o che sono ubicati in prossimità di essi, evidenziando come l’obiettivo primario sia la protezione della qualità dell’aria nelle zone maggiormente esposte all’impatto del traffico.

Queste riduzioni di velocità si innestano sui limiti massimi generali fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che definisce, tra l’altro, i 110 km/h per le strade extraurbane principali e i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e locali. L’articolo 142 chiarisce che, entro tali limiti massimi, gli enti proprietari della strada possono fissare limiti diversi, sia massimi sia minimi, in relazione alle condizioni concrete del tracciato, del traffico, delle condizioni atmosferiche e dei dati di incidentalità. Le riduzioni disposte per motivi ambientali si coordinano quindi con questo quadro generale, operando come ulteriori restrizioni giustificate dalla necessità di contenere le emissioni e migliorare la salubrità dell’aria.

Per quanto concerne le conseguenze sul piano sanzionatorio, l’articolo 6 specifica che chiunque non osservi i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di riduzione adottati ai sensi del comma 1-bis è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 142. Ciò significa che l’inosservanza di un limite abbassato per motivi ambientali è trattata alla stregua di una violazione dei limiti ordinari, con applicazione dei diversi scaglioni sanzionatori a seconda dell’entità del superamento. L’articolo 142 prevede infatti un sistema progressivo di sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie (come la sospensione della patente) in funzione dei chilometri orari di eccedenza rispetto al limite vigente.

Le riduzioni per motivi ambientali, specie quando assumono carattere permanente, incidono significativamente sulle abitudini di guida lungo i tratti extraurbani prossimi ai centri abitati. Per i conducenti è essenziale riconoscere che il limite applicabile in concreto potrebbe risultare inferiore a quello generale per categoria di strada e che la segnaletica sul posto assume un ruolo decisivo nell’indicare il valore vigente. Il mancato adeguamento della condotta di guida a tali limiti ridotti espone non solo alle sanzioni economiche, ma anche, nei casi più gravi, a sospensioni della patente e alla decurtazione dei punti, con un impatto rilevante sulla possibilità di continuare a utilizzare il veicolo per esigenze personali o lavorative.

Informazione all’utenza e segnaletica dei provvedimenti

Una corretta informazione agli utenti della strada è centrale per l’efficacia dei provvedimenti di limitazione della circolazione e di riduzione della velocità fuori città. L’articolo 6, al comma 1-ter, prevede che l’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale debba rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis, ossia quelli relativi alle riduzioni di velocità per motivi ambientali. La norma richiama espressamente le modalità previste dall’articolo 5, comma 3, e dal comma 5 dello stesso articolo 6, ponendo l’accento sulla necessità che gli utenti possano conoscere in modo chiaro e tempestivo le nuove condizioni di circolazione. In ambito operativo, ciò implica l’adozione di misure idonee a informare i conducenti prima dell’ingresso nei tratti interessati da limiti ridotti.

La segnaletica assume, in questo contesto, un ruolo primario. L’articolo 38 definisce la segnaletica stradale come l’insieme dei segnali verticali, orizzontali, luminosi e delle attrezzature complementari, stabilendo l’obbligo per gli utenti di rispettare le prescrizioni rese note mediante tali segnali, anche quando appaiano in contrasto con altre regole di circolazione. La disposizione prevede anche la possibilità di collocare temporaneamente segnali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza o necessità, in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, purché gli utenti si conformino alle nuove indicazioni. Questo consente di gestire situazioni contingenti in cui sia necessario introdurre limiti di velocità straordinari o deviazioni di percorso su strade extraurbane.

Specificamente per la regolamentazione extraurbana, l’articolo 38 chiarisce che quanto stabilito per la segnaletica fuori dei centri abitati si applica anche nei centri abitati sulle strade in cui il limite massimo è pari o superiore a 70 km/h. In termini pratici, ciò significa che i criteri di progettazione, apposizione e interpretazione dei segnali relativi ai limiti di velocità e alle restrizioni di circolazione rimangono sostanzialmente uniformi tra contesti urbani veloci e ambiti extraurbani, favorendo una maggiore coerenza percettiva per il conducente. Accanto a ciò, l’articolo 39 descrive le categorie dei segnali verticali, distinguendo tra segnali di pericolo, di prescrizione (che includono divieti, obblighi e precedenze) e di indicazione, ribadendo che i segnali di prescrizione rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi.

Un ulteriore profilo riguarda la titolarità e la manutenzione della segnaletica. L’articolo 37 attribuisce l’apposizione e la manutenzione dei segnali, fuori dei centri abitati, agli enti proprietari delle strade. Ciò significa che la corretta segnalazione dei nuovi limiti di velocità, dei divieti per il trasporto di cose e delle eventuali sospensioni di circolazione ricade direttamente sulle amministrazioni competenti per quei tratti stradali. Un’adeguata gestione della segnaletica è quindi parte integrante della regolamentazione del traffico extraurbano, perché soltanto segnali chiari, ben visibili e coerenti con i provvedimenti adottati consentono agli utenti di adeguare la guida in maniera consapevole e tempestiva.

Controlli e sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni

Il sistema dei controlli e delle sanzioni riveste un ruolo decisivo nel garantire il rispetto delle limitazioni di velocità e di circolazione fuori città. L’articolo 6, al comma 1-quater, prevede che il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis (cioè dove sono state disposte riduzioni per motivi ambientali) possa essere effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 201, comma 1-bis, lettera f). Questa disposizione richiama la disciplina generale sulla notificazione delle violazioni alle norme di circolazione, con particolare riferimento all’uso di dispositivi di controllo automatico. L’articolo 201 stabilisce infatti che, nei casi indicati dal comma 1-bis, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati vengono notificati gli estremi della violazione entro termini predeterminati, consentendo così un controllo sistematico delle velocità su tratti extraurbani sensibili.

Dal punto di vista sostanziale, l’articolo 6 stabilisce che chiunque non osserva i limiti di velocità fissati con i provvedimenti di riduzione adottati per motivi ambientali è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 142. L’articolo 142, a sua volta, definisce i limiti massimi di velocità e un articolato sistema sanzionatorio per il loro mancato rispetto, graduato in base all’entità del superamento. Ad esempio, il comma 7 sanziona il superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, il comma 8 disciplina il superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, mentre il comma 9 riguarda il superamento di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h, con sanzioni crescenti e, nei casi più gravi, con la sospensione della patente. Queste norme si applicano anche quando il limite violato sia stato ridotto per esigenze ambientali o di sicurezza locale.

Sotto il profilo procedurale, l’articolo 201 fissa le regole per la notificazione dei verbali quando la violazione non possa essere contestata immediatamente al conducente. Il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento all’effettivo trasgressore o ad altro soggetto individuato secondo quanto disposto dall’articolo 196. Sono inoltre previste particolari tempistiche per i residenti all’estero e per i casi in cui l’intestatario del veicolo abbia dichiarato un domicilio legale. Il medesimo articolo, al comma 1-bis, elenca una serie di ipotesi (tra cui l’impossibilità di fermare un veicolo lanciato a eccessiva velocità) in cui la contestazione differita è ammessa, rendendo compatibile l’utilizzo di sistemi automatici di rilevazione con il rispetto delle garanzie procedimentali.

Un ulteriore tassello del quadro sanzionatorio è rappresentato dall’articolo 195, che disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 2-bis prevede un aumento di un terzo per alcune violazioni, tra cui quelle dell’articolo 142, quando commesse nella fascia oraria notturna dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Ciò significa che il mancato rispetto dei limiti di velocità sulle strade extraurbane, specie in orario notturno, risulta maggiormente gravoso sul piano economico, in ragione della maggiore pericolosità associata a tali condotte. Nel complesso, il sistema di controlli e sanzioni delineato dal Codice della Strada mira a garantire che le limitazioni disposte per motivi di sicurezza, di fluidità del traffico o di tutela ambientale siano effettivamente osservate dagli utenti, rafforzando l’efficacia delle politiche di regolazione del traffico fuori città.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.