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Cosa cambia per gli autovelox con il nuovo decreto 2026?

Aggiornamento sui requisiti tecnici, documentali e probatori per l’uso degli autovelox alla luce del nuovo decreto 2026

Cosa cambia per gli autovelox con il nuovo decreto 2026?
diRedazione

In sintesi. Aggiornamento sui requisiti tecnici, documentali e probatori per l’uso degli autovelox alla luce del nuovo decreto 2026

  • Cosa prevede il decreto autovelox del 9 giugno 2026 su omologazione e tarature
  • Nuovi standard di prova: crittografia dei dati, registri di taratura e controlli periodici
  • Validità delle multe: quando le rilevazioni sono nulle o contestabili dopo il decreto 2026
  • Impatto operativo per Comuni, Polizia locale, avvocati e uffici contravvenzioni
  • Come cambieranno i ricorsi contro le multe da autovelox nei prossimi mesi

Una multa da autovelox può reggere in giudizio solo se l’apparecchio è stato omologato correttamente, tarato con regolarità e se i dati di misurazione sono gestiti in modo integro e tracciabile. Il nuovo decreto 2026 ridefinisce questi requisiti, imponendo controlli più strutturati e responsabilità chiare per chi installa e utilizza i dispositivi.

Cosa prevede il decreto autovelox del 9 giugno 2026 su omologazione e tarature

Il nuovo decreto sugli autovelox del 2026 interviene anzitutto sul tema dell’omologazione, chiarendo che ogni singolo modello di dispositivo deve essere espressamente approvato con riferimento non solo all’hardware ma anche al software di gestione, ai protocolli di acquisizione dei dati e alle modalità di archiviazione delle rilevazioni. Questo significa che non basta più un generico nulla osta ministeriale sul “tipo” di apparecchio: occorre che il modello utilizzato in strada corrisponda puntualmente a quanto approvato, senza modifiche sostanziali o aggiornamenti non certificati.

Un secondo pilastro del decreto è rappresentato dalle tarature e dalle verifiche metrologiche. Il testo introduce la regola di controlli periodici almeno annuali, con l’obbligo per l’ente proprietario della strada o per il corpo di polizia utilizzatore di dimostrare la tempestiva esecuzione delle verifiche rispetto alla data della singola violazione contestata. In pratica, per ogni multa dovrà esistere una “catena documentale” che colleghi l’autovelox utilizzato all’ultima taratura regolarmente eseguita, con indicazione chiara di chi ha effettuato il controllo, quali strumenti ha utilizzato e quali tolleranze operative sono state validate.

Nuovi standard di prova: crittografia dei dati, registri di taratura e controlli periodici

I nuovi standard di prova richiesti dal decreto non riguardano solo l’esistenza formale di un certificato di omologazione o di taratura, ma puntano sulla qualità probatoria complessiva del sistema. Sul fronte dei dati, si introduce l’esigenza di crittografia o comunque di sistemi che garantiscano l’immutabilità delle rilevazioni: ogni fotogramma e ogni dato numerico di velocità devono essere generati e conservati in modo da impedire alterazioni successivamente non rilevabili, con registrazione delle operazioni svolte sull’archivio (log di accesso, esportazione, eventuali copie di sicurezza).

Dal lato organizzativo, il decreto valorizza i registri di taratura e di manutenzione, che diventano documenti centrali per la prova in giudizio. Gli enti dovranno istituire e aggiornare registri in cui annotare tutte le verifiche periodiche, gli interventi di aggiornamento software, le sostituzioni di componenti e gli eventuali malfunzionamenti. In assenza di tali registri, o in presenza di lacune temporali rispetto alla data della violazione, la capacità probatoria dell’autovelox risulta indebolita e il verbale potrà essere oggetto di contestazioni più efficaci da parte della difesa, specie quando la misurazione si colloca vicina ai limiti di velocità applicabili.

Validità delle multe: quando le rilevazioni sono nulle o contestabili dopo il decreto 2026

La validità delle multe da autovelox, dopo il decreto 2026, dipende sempre più da una serie di presupposti tecnici che devono risultare verificabili e documentati. Una sanzione può essere ritenuta radicalmente nulla quando manca del tutto l’omologazione del modello di apparecchio utilizzato, quando questo è impiegato in modalità diverse da quelle per cui è stato approvato, oppure quando emerge l’assenza di qualsiasi verifica metrologica successiva all’installazione. In questi casi, la misurazione di velocità è giuridicamente inattendibile e non può fondare un accertamento valido.

Altre ipotesi generano invece una contestabilità forte ma non automatica. Si pensi, ad esempio, a un autovelox regolarmente omologato ma con registro di taratura incompleto, o a dati memorizzati senza chiari sistemi di integrità digitale. In uno scenario di questo tipo, la difesa potrà eccepire l’insufficienza della prova, ma la decisione sarà rimessa alla valutazione del giudice, che dovrà bilanciare gli elementi disponibili. Diventa quindi decisiva la capacità degli avvocati di chiedere l’esibizione puntuale di tutti i documenti tecnici (certificati, registri, manuali d’uso) e di evidenziare incongruenze, carenze o contraddizioni tra quanto dichiarato nel verbale e quanto risulta dagli atti tecnici.

Impatto operativo per Comuni, Polizia locale, avvocati e uffici contravvenzioni

Per Comuni e Polizia locale, il decreto 2026 comporta un cambiamento organizzativo rilevante: non è più sufficiente installare gli autovelox e gestire le multe in modo routinario, ma serve un vero e proprio piano delle verifiche periodiche e della documentazione. Ciò implica l’individuazione di un responsabile interno per ogni apparecchio o gruppo di apparecchi, la pianificazione annuale delle tarature, la gestione centralizzata dei certificati e dei registri, nonché procedure chiare in caso di guasti, sostituzioni o aggiornamenti software. Un errore tipico sarà dimenticare di aggiornare i registri dopo un intervento tecnico, rendendo fragile la prova in eventuale giudizio.

Per avvocati e uffici contravvenzioni cambia la modalità di lavoro con i fascicoli sanzionatori. Gli addetti che istruiscono le pratiche dovranno verificare, già in fase amministrativa, la presenza della documentazione tecnica essenziale prima di rigettare un ricorso o di costituirsi in giudizio. Dal punto di vista della difesa, assumono centralità le richieste di accesso agli atti orientate su profili tecnici (omologazione, tarature, manuali, log di sistema). Per chi si occupa di mobilità e sanzioni potrà risultare utile affiancare alla lettura del decreto un quadro su dove possono essere installati gli autovelox e quando la multa è davvero annullabile, così da coordinare requisiti di posizionamento e requisiti tecnici di funzionamento.

Come cambieranno i ricorsi contro le multe da autovelox nei prossimi mesi

Nei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, è prevedibile un aumento dei ricorsi incentrati specificamente sui nuovi standard tecnici, con particolare attenzione ai profili di taratura e integrità dei dati. La strategia difensiva tenderà a spostarsi dalla contestazione generica (segnaletica, visibilità dell’apparecchio) verso contestazioni mirate sulla catena di affidabilità della misurazione: se, ad esempio, un conducente viene sanzionato per pochi chilometri orari oltre il limite e l’ente non è in grado di documentare un controllo periodico recente, la contestazione potrà concentrarsi sulla precisione effettiva dell’apparecchio nel momento della rilevazione.

I giudici di pace, a loro volta, si troveranno a gestire fascicoli più tecnici, in cui sarà frequente la produzione di manuali, certificazioni e relazioni di taratura. Per evitare decisioni disomogenee, è probabile un progressivo consolidamento di prassi interpretative: ad esempio, l’individuazione di quali mancanze documentali rendono la multa irrimediabilmente viziata e di quali, invece, possono essere superate in presenza di altri elementi corroboranti. Chi opera professionalmente in questo ambito dovrà quindi aggiornare i propri modelli di ricorso e di controdeduzioni, inserendo richieste istruttorie specifiche e una griglia di controllo degli adempimenti tecnici previsti dal decreto 2026.

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