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Cosa cambia per i neopatentati alla guida?

Regole per neopatentati su limiti di velocità, potenza dei veicoli, tasso alcolemico zero, durata del periodo iniziale e collegamento con il sistema a punti

Neopatentati: cosa cambia su limiti, alcol e punti
diEzio Notte

I neopatentati rappresentano una categoria particolarmente delicata per la sicurezza stradale: hanno appena superato l’esame di guida, ma devono ancora fare esperienza reale nel traffico. Per questo il Codice della Strada prevede regole specifiche su potenza dei veicoli, limiti di velocità, tasso alcolemico e, più in generale, un periodo iniziale in cui la guida è sottoposta a vincoli più severi. In questo articolo analizziamo, basandoci esclusivamente sulle norme del Codice, cosa cambia concretamente per chi ha appena conseguito la patente e quali sono le conseguenze in caso di violazione.

Limiti su potenza dei veicoli e velocità consentite

Il primo grande cambiamento per i neopatentati riguarda i limiti di velocità. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questo significa che, anche se il limite generale per tutti gli altri conducenti è più alto, il neopatentato deve attenersi a valori ridotti, proprio per compensare la minore esperienza alla guida e ridurre il rischio di incidenti nelle situazioni più critiche, come i lunghi tratti veloci.

Questi limiti specifici si innestano sui limiti generali di velocità fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che prevede, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali e 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevare quest’ultimo fino a 70 km/h su alcune strade urbane. Per il neopatentato, però, il limite di 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali resta vincolante, anche se la segnaletica o la norma generale consentirebbero velocità superiori: la regola speciale prevale per questa categoria di conducenti.

Oltre alla velocità, l’articolo 117 del Codice della Strada introduce un vincolo importante sulla potenza dei veicoli per i titolari di patente B nei primi tre anni dal rilascio. La norma stabilisce che non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; per i veicoli di categoria M1 (cioè quelli destinati al trasporto di persone fino a un certo numero di posti), anche elettrici o ibridi plug-in, si aggiunge un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. Questo doppio criterio (rapporto peso/potenza e potenza assoluta per gli M1) serve a evitare che un conducente inesperto si trovi alla guida di veicoli particolarmente prestazionali, che richiedono maggiore capacità di controllo in accelerazione, sorpasso e gestione delle emergenze.

La stessa disposizione prevede alcune eccezioni mirate: le limitazioni sulla potenza non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente a bordo, né si applicano quando, accanto al neopatentato, si trova in funzione di istruttore una persona non oltre i 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria (conseguita da almeno dieci anni) o per categoria superiore. In questo modo il Codice bilancia l’esigenza di tutela con quella di mobilità per soggetti fragili e con la possibilità di fare esperienza su veicoli più potenti sotto la supervisione di un conducente esperto, sempre nel rispetto dei limiti di velocità e delle altre norme di circolazione.

Tasso alcolemico zero e relative sanzioni

Per i neopatentati, il tema dell’alcol alla guida è regolato in modo particolarmente rigoroso. L’articolo 186-bis del Codice della Strada disciplina la guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose. La norma stabilisce innanzitutto che è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B. In pratica, per il neopatentato il principio è quello del tasso alcolemico zero: qualsiasi presenza di alcol rilevata oltre lo zero ha rilievo sanzionatorio, anche se inferiore ai limiti previsti per gli altri conducenti.

Lo stesso articolo precisa che, per i conducenti rientranti in questa categoria, quando viene accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 168 e 672 euro. Si tratta di una fascia di tasso alcolemico che, per i conducenti “ordinari”, non comporterebbe sanzioni, ma che per i neopatentati è invece rilevante proprio in virtù del divieto assoluto di assumere alcol prima di mettersi alla guida. La norma, inoltre, prevede che, se il conducente in queste condizioni provoca un incidente, le sanzioni siano raddoppiate, a conferma della particolare gravità attribuita alla combinazione tra inesperienza, alcol e sinistro stradale.

L’articolo 186-bis del Codice della Strada collega poi la posizione dei neopatentati alle sanzioni previste dall’articolo 186 per i diversi livelli di tasso alcolemico superiori a 0,5 g/l. In particolare, quando i conducenti di cui al comma 1 (tra cui i neopatentati) incorrono negli illeciti previsti dall’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; se invece rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 186, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Questo meccanismo di aggravamento rende più pesanti le conseguenze per il neopatentato rispetto a un conducente esperto a parità di tasso alcolemico, proprio perché il legislatore considera più pericoloso l’abbinamento tra alcol e scarsa esperienza di guida.

La disciplina speciale dell’articolo 186-bis del Codice della Strada si inserisce nel quadro generale delle norme sulla sicurezza stradale, che richiedono a tutti gli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e di salvaguardare in ogni caso la sicurezza stradale, come affermato dal principio informatore della circolazione di cui all’articolo 140. Per i neopatentati, questo principio si traduce in un obbligo ancora più stringente di astenersi dal consumo di alcol prima di guidare, sapendo che anche un tasso alcolemico minimo può comportare sanzioni economiche, aggravamenti in caso di incidente e, in combinazione con altre norme, possibili conseguenze sulla patente e sul punteggio.

Durata del periodo da neopatentato e decurtazione punti

Il Codice della Strada definisce il periodo di “neopatentato” in modo funzionale alle limitazioni previste. L’articolo 117 del Codice della Strada indica chiaramente che le limitazioni di velocità (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali) valgono per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B. Lo stesso arco temporale di tre anni è richiamato per il divieto di guidare veicoli con potenza specifica superiore a 75 kW/t e, per i veicoli M1, con potenza massima oltre 105 kW. Inoltre, la norma precisa che le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121, senza bisogno di ulteriori provvedimenti o annotazioni per farle entrare in vigore.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti, il Codice della Strada, nei documenti disponibili, non riporta in modo dettagliato, all’interno degli articoli qui richiamati, una disciplina specifica che distingua espressamente i neopatentati dagli altri conducenti in termini di numero di punti sottratti per singola violazione. Tuttavia, è presente un collegamento tra il sistema a punti e le violazioni commesse anche dai neopatentati attraverso l’articolo 218-ter del Codice della Strada, che disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio. Questa norma prevede che, quando il punteggio attribuito alla patente è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite, alcune violazioni – tra cui quelle dell’articolo 186-bis, comma 2 – comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sospensione della patente per un periodo variabile in base al punteggio residuo.

L’articolo 218-ter del Codice della Strada stabilisce infatti che, se al momento dell’accertamento di determinate violazioni (tra cui, per i nostri fini, quelle dell’articolo 186-bis, comma 2) il punteggio residuo è inferiore a 20 punti ma pari almeno a 10, si applica una sospensione della patente per sette giorni; se invece il punteggio è inferiore a 10 punti, la sospensione è di quindici giorni. Questo meccanismo riguarda tutti i conducenti, ma assume particolare rilievo per i neopatentati, che, trovandosi già in una fase iniziale di esperienza, rischiano di subire effetti immediati sulla possibilità di circolare se accumulano rapidamente decurtazioni, ad esempio per violazioni dei limiti di velocità o per guida dopo assunzione di alcol.

È importante sottolineare che, nei testi del Codice della Strada disponibili in questa knowledge base, non sono riportate in modo completo tutte le tabelle di decurtazione punti per singola infrazione, né eventuali regole differenziate che attribuiscano un numero maggiore di punti sottratti ai neopatentati rispetto agli altri conducenti. In assenza di tali dettagli, non è possibile, restando fedeli esclusivamente al Codice, indicare numeri precisi di punti persi per ogni singola violazione o eventuali raddoppi automatici legati allo status di neopatentato. Possiamo però affermare che le violazioni delle norme su velocità, limiti di potenza e tasso alcolemico, se comportano decurtazione di punti, contribuiscono a ridurre il punteggio fino alle soglie che fanno scattare la sospensione breve della patente secondo l’articolo 218-ter.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.