Cosa definisce il Codice come strada extraurbana?
Definizione, tipologie, caratteristiche, limiti di velocità e sanzioni previste per le strade extraurbane secondo il Codice della Strada
In sintesi. Definizione, tipologie, caratteristiche, limiti di velocità e sanzioni previste per le strade extraurbane secondo il Codice della Strada
- Classificazione delle strade extraurbane nel Codice
- Caratteristiche minime di strade extraurbane principali e secondarie
- Limiti di velocità previsti sulle diverse strade extraurbane
- Quando gli enti possono modificare i limiti sulle extraurbane
- Sanzioni per chi supera i limiti sulle strade extraurbane
- Fonti normative
Le strade extraurbane sono tra le infrastrutture più utilizzate dagli automobilisti italiani, ma spesso non è chiaro quali caratteristiche tecniche e quali limiti di velocità le distinguano dalle strade urbane o dalle autostrade. Il Codice della Strada dedica norme specifiche alla definizione e classificazione delle varie tipologie di strada, ai requisiti minimi delle extraurbane principali e secondarie, ai limiti di velocità e ai casi in cui gli enti possono intervenire per modificarli, prevedendo anche un sistema articolato di sanzioni per chi supera i limiti consentiti.
Classificazione delle strade extraurbane nel Codice
Il punto di partenza per capire cosa sia una strada extraurbana è la definizione generale di “strada” e la sua classificazione per tipologie. Il Codice stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle sue norme, strada è l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali; le strade vengono poi classificate, secondo le loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, in diversi tipi, tra cui le strade extraurbane principali (tipo B) e le strade extraurbane secondarie (tipo C) . Per le esigenze definitorie, viene inoltre specificato che strada extraurbana è ogni strada esterna ai centri abitati, a differenza della strada urbana che è interna a un centro abitato ; questa distinzione di base è essenziale per individuare l’ambito di applicazione delle norme sui limiti di velocità e sulle competenze degli enti.
All’interno della categoria generale delle strade extraurbane, il Codice distingue quelle principali, classificate come tipo B, e quelle secondarie, classificate come tipo C, integrandole nella più ampia griglia tipologica che comprende anche autostrade (tipo A), strade urbane di scorrimento (tipo D), strade urbane di quartiere (tipo E), strade locali (tipo F) e itinerari ciclopedonali (tipo F-bis) . Questa classificazione non ha soltanto un valore descrittivo, ma è alla base di numerose altre norme che rinviano espressamente ai “tipi” di strada per individuare limiti, obblighi e poteri regolatori.
Una ulteriore distinzione riguarda la qualificazione amministrativa delle strade extraurbane, che possono essere statali, regionali, provinciali o comunali, a seconda del ruolo che svolgono nei collegamenti sul territorio e dell’ente proprietario. Il Codice prevede in particolare che le strade extraurbane di tipo B, C ed F si distinguano in statali quando costituiscono grandi direttrici del traffico nazionale, collegano la rete viabile principale con gli Stati esteri, congiungono tra loro capoluoghi o servono porti, aeroporti e centri di particolare importanza; in regionali quando collegano capoluoghi di provincia della stessa regione o li allacciano alla rete statale, e analogamente in provinciali e comunali in base ai collegamenti assicurati . Questa articolazione incide sulle competenze in materia di gestione, manutenzione e regolamentazione della circolazione.
Il Codice disciplina anche la costruzione e la gestione delle strade richiamando la classificazione tipologica. In particolare, viene previsto che le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade siano emanate sulla base della classificazione e che gli enti proprietari siano tenuti a classificare la propria rete in coerenza con le definizioni di cui sopra . Questo collegamento tra definizione giuridica e standard tecnici garantisce che le strade extraurbane, principali e secondarie, rispettino requisiti minimi di sicurezza coerenti con il tipo di traffico ospitato.
Caratteristiche minime di strade extraurbane principali e secondarie
Il Codice individua in modo dettagliato le caratteristiche minime che una strada deve possedere per poter essere qualificata come extraurbana principale o extraurbana secondaria. Per le strade extraurbane principali (tipo B) è previsto che si tratti di strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, prive di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine e riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore . Tali elementi strutturali mirano a consentire flussi di traffico intensi a velocità elevate in condizioni di sicurezza.
Le strade extraurbane principali devono inoltre essere attrezzate con apposite aree di servizio che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione . La presenza di queste infrastrutture dedicate è funzionale a ridurre le interferenze tra il traffico di transito e le manovre di ingresso e uscita verso le aree di sosta, assicurando un adeguato livello di sicurezza per i veicoli che vi circolano, in linea con la natura di arterie ad alto scorrimento proprie delle extraurbane principali.
Per quanto riguarda invece le strade extraurbane secondarie (tipo C), il Codice ne fornisce una definizione più essenziale: sono strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine . In questo caso non è richiesta la separazione delle carreggiate mediante spartitraffico invalicabile, e la geometria risulta in genere meno impegnativa rispetto alle extraurbane principali, pur mantenendo l’obbligo della presenza di banchine laterali. La diversità strutturale tra tipo B e tipo C giustifica, sul piano normativo, anche diverse modalità di gestione della circolazione.
Accanto alle caratteristiche geometriche e funzionali, il Codice collega alle strade extraurbane principali specifici obblighi comportamentali per i conducenti. Viene infatti disciplinata la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali prevedendo, tra l’altro, i divieti di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico, il divieto di retromarcia sulla carreggiata e sulle corsie di emergenza, il divieto di circolazione sulle corsie di emergenza salvo arresto o ripresa della marcia e l’obbligo di utilizzare correttamente corsie di accelerazione e decelerazione . Questi comportamenti sono strettamente connessi alle caratteristiche fisiche di tali strade e al tipo di traffico che vi transita.
Limiti di velocità previsti sulle diverse strade extraurbane
Il quadro dei limiti di velocità sulle strade extraurbane è definito dal Codice in modo organico, distinguendo tra regime generale e disposizioni riferite a particolari categorie di conducenti o di veicoli. Viene anzitutto individuato, per le diverse tipologie di strada, il limite massimo di velocità in condizioni ordinarie, fissando valori specifici per le strade extraurbane principali e per le altre strade extraurbane . Questa impostazione tiene conto delle caratteristiche costruttive e funzionali dei vari tipi di strada, già descritte nella classificazione, e costituisce la base per tutte le ulteriori modulazioni del limite.
Accanto ai limiti generali per tipo di strada, il Codice prevede limiti di velocità differenziati per alcune categorie di veicoli, come autobus, autocarri, veicoli trainanti rimorchi e mezzi d’opera, stabilendo per tali veicoli valori massimi specifici fuori dai centri abitati e sulle autostrade . Per esempio, in relazione ai mezzi d’opera a pieno carico e ad altre categorie, vengono indicati limiti di velocità inferiori rispetto a quelli ordinari delle strade extraurbane, proprio in ragione delle caratteristiche di massa e di comportamento dinamico di tali veicoli.
Un ulteriore elemento rilevante riguarda le limitazioni di velocità connesse all’esperienza del conducente. Il Codice stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di determinate categorie, non è consentito il superamento di specifici limiti: tra questi, un valore massimo inferiore per la circolazione sulle strade extraurbane principali, che risulta più restrittivo rispetto al limite generale previsto per tali strade . Questo meccanismo introduce una forma di graduazione nell’accesso alla piena velocità consentita, legandola alla maggiore esperienza acquisita alla guida.
Resta fermo che, in tutti i casi in cui sono fissati limiti di velocità, trovano applicazione gli obblighi generali relativi al comportamento del conducente e alla regolazione della velocità imposti da altre disposizioni del Codice, che richiedono di adeguare costantemente l’andatura alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità . In questo modo, i limiti numerici previsti per le strade extraurbane operano sempre in combinazione con il principio più ampio di prudenza e di controllo del veicolo, che resta vincolante anche quando si circola entro i valori massimi ammessi.
Quando gli enti possono modificare i limiti sulle extraurbane
Oltre ai limiti fissati in via generale, il Codice riconosce agli enti pubblici specifiche competenze per intervenire sulla regolamentazione della circolazione, anche attraverso la modifica dei limiti di velocità sulle strade extraurbane, in presenza di determinate condizioni. Per la circolazione fuori dei centri abitati viene attribuito al prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, alla tutela della salute o per esigenze di carattere militare, con provvedimenti che si collocano nel quadro delle direttive ministeriali . Pur non trattandosi di una semplice riduzione del limite, si tratta di un intervento che può incidere in modo significativo sulla fruibilità delle strade extraurbane.
Più specificamente, il Codice attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli sulle strade extraurbane di tipo A e B, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati o che sono ubicati in prossimità degli stessi, quando risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria . In questo caso, la riduzione dei limiti di velocità assume una funzione di tutela ambientale, oltre che di sicurezza, e può essere prevista anche con carattere permanente.
Gli stessi provvedimenti di riduzione della velocità adottati per finalità ambientali richiedono un coordinamento con il prefetto, limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione, e con gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale, che restano responsabili della corretta informazione all’utenza. Il Codice prevede infatti che l’ente proprietario o gestore provveda a rendere noti agli utenti i provvedimenti di riduzione della velocità in conformità alle modalità stabilite per la segnaletica e per la comunicazione dei provvedimenti sulla rete viaria . In questo modo si assicura che i nuovi limiti introdotti siano effettivamente percepibili e rispettabili da parte dei conducenti.
Infine, viene esplicitato che chiunque non osservi i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti adottati per la riduzione delle emissioni è soggetto alle sanzioni previste per la violazione delle norme sui limiti di velocità . Questo rinvio rafforza il legame tra i poteri regolatori degli enti e il sistema sanzionatorio generale in materia di velocità, ponendo sullo stesso piano la violazione dei limiti risultanti dalla disciplina generale e quella dei limiti fissati con specifici provvedimenti sulle strade extraurbane.
Sanzioni per chi supera i limiti sulle strade extraurbane
Il sistema sanzionatorio previsto dal Codice per la violazione dei limiti di velocità si applica in modo uniforme alle diverse tipologie di strada, con differenziazioni legate all’entità del superamento del limite e a particolari circostanze, e riguarda direttamente anche la circolazione sulle strade extraurbane. Le norme in materia stabiliscono che le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, comprese quelle che calcolano la velocità media su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, costituiscono fonti di prova per l’accertamento del rispetto dei limiti di velocità . Questo consente un controllo capillare del rispetto dei limiti anche sulle arterie extraurbane, dove sono frequenti dispositivi di rilevazione.
In relazione all’organizzazione dei controlli, il Codice richiede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, mediante cartelli o dispositivi luminosi conformi alle norme regolamentari, con modalità di impiego definite da apposito decreto ministeriale . Tale disciplina si applica anche alle strade extraurbane, sulle quali i conducenti devono essere messi in condizione di percepire la presenza di sistemi di controllo nel rispetto dei criteri di trasparenza stabiliti dal legislatore.
Il Codice contempla inoltre l’ipotesi in cui, con gli strumenti di rilevazione della velocità, vengano accertate più violazioni dei limiti da parte dello stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente, in un periodo di tempo non superiore a un’ora. In tale caso, se più favorevole, si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, con rinvio alla disciplina generale sul cumulo giuridico delle sanzioni amministrative . Questa previsione può trovare applicazione anche per i tratti extraurbani, ove siano presenti più postazioni di controllo in sequenza.
Per quanto concerne, infine, le violazioni dei limiti di velocità stabiliti con provvedimenti specifici sulle strade extraurbane A e B per ragioni ambientali, il Codice chiarisce che chiunque non li osservi è soggetto alle medesime sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità in generale . Ne deriva che, su una strada extraurbana principale o su un tratto extraurbano interessato da riduzioni di velocità legate ai livelli di inquinanti, il conducente che superi il limite stabilito si espone a sanzioni amministrative coerenti con l’entità della violazione, secondo il sistema previsto dall’articolato in materia di velocità.