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Cosa deve garantire l’ente proprietario per la sicurezza stradale?

Obblighi e responsabilità dell’ente proprietario della strada per manutenzione, segnaletica e gestione in sicurezza della circolazione

Cosa deve garantire l’ente proprietario per la sicurezza stradale?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’articolo 14 impone all’ente proprietario di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
  • L’articolo 14 obbliga gli enti alla manutenzione, gestione, pulizia e controllo tecnico di strade, pertinenze e impianti.
  • Per le strade vicinali il comune è l’ente proprietario di fatto e ne esercita i poteri previsti dal Codice.
  • In caso di concessione il concessionario esercita i poteri e gli obblighi dell’ente proprietario, salvo diversa previsione.
  • L’articolo 226 obbliga gli enti a trasmettere all’archivio nazionale dati tecnici, lo stato di percorribilità e i dati sul traffico.

Quando si parla di sicurezza stradale, spesso si pensa solo a limiti di velocità e comportamenti dei conducenti. In realtà, alla base c’è un attore “silenzioso” ma decisivo: l’ente proprietario della strada. È lui che deve garantire che l’infrastruttura sia sicura, curata, correttamente segnalata e gestita, in modo che tutti possano circolare senza rischi inutili. Vediamo, articolo del Codice della Strada alla mano, cosa deve fare davvero questo ente e fino a dove arriva la sua responsabilità.

Chi è l’ente proprietario della strada e quali poteri ha

Nel Codice della Strada l’ente proprietario non è solo il “padrone” formale dell’infrastruttura, ma il soggetto che deve occuparsi in modo attivo di sicurezza e fluidità della circolazione. L’articolo 14 del Codice della Strada elenca in modo chiaro i poteri e i compiti di questi enti, specificando che tutto ruota intorno a due obiettivi: garantire la sicurezza e garantire la fluidità del traffico. Questo significa che ogni scelta tecnica o gestionale sulla strada – dalla manutenzione alla segnaletica – deve essere pensata in funzione di questi due principi, non come un adempimento burocratico ma come un obbligo operativo continuo.

Lo stesso articolo precisa che i poteri dell’ente proprietario si estendono non solo alla carreggiata, ma anche alle pertinenze e agli impianti connessi, includendo così un perimetro piuttosto ampio di responsabilità. Inoltre, quando una strada è data in concessione, i poteri e i compiti previsti sono esercitati dal concessionario, salvo diversa previsione: questo passaggio è fondamentale perché chiarisce che chi gestisce la strada, di fatto, assume gli obblighi dell’ente proprietario in materia di sicurezza, con tutto ciò che ne consegue in termini di doveri e possibili responsabilità.

Per le strade vicinali, l’ente proprietario “di fatto” è il comune, che esercita i poteri previsti dal Codice anche se la strada serve principalmente i fondi privati. Questo evita zone grigie: anche sulle strade minori deve esserci un soggetto chiaramente individuabile che si occupa di manutenzione, controllo e segnalazione, proprio per evitare che diventino punti deboli della rete viaria complessiva. A livello nazionale, poi, interviene il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che tramite l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale detta criteri e direttive sulla circolazione e sulla segnaletica, cui gli enti proprietari devono attenersi, come prevede l’articolo 35 del Codice della Strada.

Il quadro dei poteri si completa con l’articolo 226 del Codice della Strada, che istituisce l’archivio nazionale delle strade e obbliga gli enti proprietari a trasmettere i dati tecnici e giuridici delle singole strade, compreso lo stato di percorribilità e i dati sul traffico. Anche questo è un potere-dovere: non è solo una banca dati, ma uno strumento per monitorare nel tempo le condizioni dell’infrastruttura e supportare decisioni che incidono direttamente sulla sicurezza, ad esempio in tema di limiti, accessi consentiti o percorsi per veicoli particolari.

Manutenzione, gestione e controllo tecnico delle strade

Il primo blocco di obblighi dell’ente proprietario riguarda la manutenzione e il controllo tecnico dell’infrastruttura. L’articolo 14 del Codice della Strada stabilisce che gli enti proprietari devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle pertinenze, dell’arredo e delle attrezzature, impianti e servizi connessi. Non si tratta quindi solo di rifare l’asfalto quando è distrutto, ma di gestire in maniera continuativa tutto ciò che insiste sulla sede stradale e che può influire sulla circolazione: fossi, barriere, illuminazione, accessori di sicurezza e così via, in un’ottica di prevenzione del rischio.

Lo stesso articolo impone agli enti il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze. Vuol dire che l’ente non può limitarsi a intervenire solo “a chiamata” quando c’è una buca o un cedimento evidente, ma deve attivare forme di verifica dell’infrastruttura, valutando stabilità, usura, funzionalità degli impianti e adeguatezza rispetto ai flussi di traffico reali. Questo controllo tecnico è strettamente connesso ai dati che gli enti sono tenuti a trasmettere all’archivio nazionale delle strade, ai sensi dell’articolo 226 del Codice della Strada, dove devono risultare lo stato tecnico e lo stato di percorribilità di ogni tratto.

La responsabilità di manutenzione può intrecciarsi con quella di altri soggetti quando sulla sede stradale insistono opere particolari. L’articolo 30 del Codice della Strada distingue, ad esempio, le opere di sostegno dei fondi adiacenti da quelle che servono la stabilità o la conservazione delle strade: nel primo caso le spese sono a carico dei proprietari dei fondi, nel secondo a carico dell’ente proprietario della strada. È una distinzione importante perché chiarisce chi deve intervenire quando un muro o un’opera di sostegno compromette la sicurezza stradale o la stabilità del corpo stradale, evitando scarichi di responsabilità reciproci.

Anche i manufatti sopra canali artificiali sono disciplinati in modo specifico: l’articolo 33 del Codice della Strada pone a carico dei proprietari o utenti dei canali gli oneri di manutenzione e rifacimento dei manufatti esistenti sopra di essi, salvo prova contraria, mentre l’ente proprietario deve farsi carico degli adeguamenti quando si tratta di allargare la sede stradale. In pratica l’ente deve assicurare che tali manufatti siano compatibili con il traffico e con i carichi previsti per quella strada, impartendo le prescrizioni tecniche necessarie e intervenendo, se serve, per adeguare l’opera alle esigenze di sicurezza e capacità dell’infrastruttura.

Segnaletica: obblighi di apposizione e manutenzione

La segnaletica è uno degli strumenti principali con cui l’ente proprietario “traduce” sulla strada le regole del Codice. L’articolo 14 del Codice della Strada indica, tra i compiti fondamentali, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica prescritta. Questo significa che l’ente non solo deve installare i segnali previsti dalla normativa, ma anche mantenerli in condizioni tali da essere chiaramente leggibili e comprensibili: posizione corretta, buona visibilità, assenza di ostacoli e deterioramenti che ne compromettano l’efficacia, con controlli periodici e interventi tempestivi in caso di danneggiamento.

L’articolo 39 del Codice della Strada chiarisce le funzioni della segnaletica verticale, distinguendo tra segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, e rimanda al regolamento per forme, dimensioni, colori e simboli, oltre che per le modalità di impiego e di apposizione. L’ente proprietario, quindi, non può improvvisare: deve attenersi a standard precisi, garantendo uniformità e coerenza con le direttive ministeriali. In più, lo stesso articolo prevede che i soggetti diversi dagli enti proprietari che non rispettano le disposizioni sulla segnaletica siano sanzionati ai sensi dell’articolo 38, a conferma del fatto che la corretta gestione dei segnali è un tassello essenziale della sicurezza complessiva.

A livello sistemico interviene poi l’articolo 45 del Codice della Strada, che vieta la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme e attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di intimare agli enti proprietari e ai concessionari di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere i segnali non conformi o che possono ingenerare confusione, nonché di provvedere all’installazione della segnaletica mancante. Se l’intimazione non viene rispettata, il Ministero può esercitare un vero e proprio potere sostitutivo, effettuando direttamente gli interventi e rivalendosi sulle spese: un meccanismo che mostra quanto sia centrale, per l’ordinamento, la corretta segnaletica sui tratti stradali.

Va ricordato che i segnali devono riflettere anche le limitazioni e le condizioni particolari di determinate categorie di strade. L’articolo 175 del Codice della Strada, ad esempio, prevede condizioni e limitazioni di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali e rimanda all’individuazione di altre strade con analoghi vincoli tramite decreto, da segnalare con apposita segnaletica di inizio e fine. Spetta quindi all’ente proprietario curare che queste prescrizioni siano efficacemente portate a conoscenza degli utenti con i segnali giusti nei punti corretti, in coerenza con le direttive impartite a livello centrale ai sensi dell’articolo 35 del Codice della Strada.

Autorizzazioni, concessioni e segnalazione delle violazioni

Oltre a manutenzione e segnaletica, l’ente proprietario svolge un ruolo chiave nella gestione delle interferenze tra strada e altre opere o attività. L’articolo 14 del Codice della Strada prevede che gli enti proprietari rilascino le autorizzazioni e concessioni previste dal titolo dedicato alle strade e, soprattutto, che segnalino agli organi di polizia le violazioni alle relative disposizioni e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati. Questo li rende veri e propri “custodi” dell’uso corretto della strada, con un obbligo attivo di vigilanza sulle condizioni di occupazioni, attraversamenti e utilizzi particolari dell’infrastruttura.

L’articolo 27 del Codice della Strada disciplina in dettaglio le formalità per il rilascio di autorizzazioni e concessioni: le domande relative a strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada e devono essere corredate da documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere spese di sopralluogo e istruttoria. I provvedimenti sono accordati con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere o occupazioni autorizzate, e devono indicare condizioni tecniche e amministrative, somme dovute per l’uso o l’occupazione e durata, che non può superare un determinato limite temporale. L’autorità può revocare o modificare concessioni e autorizzazioni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo: un potere forte, motivato dalla priorità assegnata alla sicurezza.

Un altro fronte delicato è quello degli attraversamenti e dell’uso della sede stradale da parte di impianti e infrastrutture terze. L’articolo 25 del Codice della Strada vieta espressamente attraversamenti o uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture, linee, gasdotti, serbatoi e altre opere senza preventiva concessione dell’ente proprietario. Le opere devono essere realizzate in modo da non intralciare la circolazione, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza. Lo stesso articolo individua la titolarità e la responsabilità di strutture come sottopassi e sovrappassi a seconda del tipo di strade coinvolte, chiarendo che l’ente che rilascia la concessione o che è proprietario della strada di tipo superiore assume obblighi specifici anche sulla manutenzione straordinaria e sulla sicurezza delle barriere.

L’ente proprietario interviene in modo incisivo anche rispetto ai concessionari di servizi che interessano le strade. L’articolo 28 del Codice della Strada obbliga i concessionari di una serie di servizi (dalle linee elettriche agli oleodotti, fino alle reti idriche, fognarie e di gas) a osservare le condizioni e prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. In caso di esigenze di viabilità che rendano necessario spostare opere e impianti su sedi messe a disposizione dall’ente proprietario, l’onere economico è a carico del gestore del pubblico servizio, con la possibilità di prevedere penali e risarcimenti in caso di ritardi. Di fatto, questo strumento consente all’ente di adeguare l’assetto delle infrastrutture “sovrapposte” alla strada alle mutate esigenze di traffico e sicurezza.

Responsabilità in caso di mancata manutenzione o segnaletica carente

Il Codice della Strada imposta un quadro in cui la sicurezza è un obiettivo condiviso da tutti gli utenti, ma in cui l’ente proprietario ha obblighi strutturali precisi. L’articolo 140 del Codice della Strada fissa il principio informatore della circolazione: tutti gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza stradale. Tuttavia, perché questo principio sia realmente efficace, è indispensabile che l’infrastruttura sia in condizioni tali da permettere una guida sicura: da qui nascono gli obblighi di manutenzione, controllo tecnico e segnaletica a carico dell’ente proprietario delineati dagli articoli già visti.

Quando la manutenzione è carente o la segnaletica è assente, non conforme o fuorviante, entrano in gioco sia i poteri sostitutivi del Ministero, previsti dall’articolo 45 del Codice della Strada, sia i meccanismi di vigilanza e segnalazione delle violazioni che l’ente deve attivare verso la polizia stradale, come richiesto dall’articolo 14 del Codice della Strada. L’obbligo di segnalare le inosservanze delle disposizioni relative a strade e pertinenze comprende anche le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e concessioni, a dimostrazione del fatto che la responsabilità dell’ente non si esaurisce con il rilascio del titolo, ma prosegue nel controllo del suo corretto rispetto.

Il Codice, inoltre, struttura la ripartizione degli oneri tra ente proprietario e soggetti privati anche per prevenire situazioni di degrado che possono riflettersi sulla sicurezza. Gli articoli 30 del Codice della Strada e 33 del Codice della Strada individuano, ad esempio, quando le opere di sostegno e i manufatti sono a carico dell’ente o dei proprietari dei fondi o dei canali, e prevedono procedure specifiche (come ordini di demolizione o consolidamento) in caso di inadempienza. In questo modo viene circoscritto il perimetro di responsabilità tecnica ed economica di ciascuno, con l’obiettivo finale di evitare che instabilità strutturali o difetti degli impianti si traducano in pericoli per chi circola.

Un’ulteriore area sensibile è quella della pubblicità stradale, che può interferire con la leggibilità della segnaletica o distrarre gli utenti. L’articolo 23 del Codice della Strada vieta la collocazione di cartelli o mezzi pubblicitari che possano ingenerare confusione con la segnaletica, ridurne la visibilità o arrecare disturbo visivo agli utenti, e subordina comunque la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari all’autorizzazione dell’ente proprietario. Questo significa che l’ente, nel rilasciare tali autorizzazioni, deve valutare attentamente l’impatto sulla sicurezza e sulla chiarezza dei segnali, evitando di trasformare la strada in un “muro di cartelloni” che renda difficile l’interpretazione delle indicazioni ufficiali e aumenti il rischio di distrazioni alla guida.

Fonti normative