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Cosa deve garantire l’ente proprietario per la sicurezza stradale?

Obblighi, compiti e responsabilità degli enti proprietari delle strade per garantire sicurezza, manutenzione, segnaletica e corretta gestione delle infrastrutture viarie

Cosa deve garantire l’ente proprietario per la sicurezza stradale?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’articolo 14 del Codice della Strada definisce i poteri e i doveri degli enti proprietari delle strade.
  • Gli enti devono garantire sicurezza e fluidità tramite manutenzione, gestione, pulizia, controllo tecnico e segnaletica.
  • Proprietari delle strade possono essere Stato, regione, comune, ente nazionale o concessionario privato in concessione.
  • L’articolo 13 affida al Ministero le norme di progettazione, collaudo e requisiti funzionali per la costruzione delle strade.
  • Gli enti devono classificare la rete, aggiornare cartografia e catasto e trasmettere dati tecnici e incidenti all’archivio nazionale.

La sicurezza stradale non dipende solo da chi guida: una parte grossa del lavoro è in carico a chi progetta, possiede e gestisce la strada. Il Codice della Strada dedica vari articoli proprio ai poteri e ai compiti degli enti proprietari, dalla costruzione delle infrastrutture alla manutenzione quotidiana e alla segnaletica. Vediamo, punto per punto, cosa devono garantire per permetterci di circolare senza trasformare ogni viaggio in una lotteria.

Chi è l’ente proprietario della strada e cosa gestisce

Nel Codice della Strada la figura chiave, quando si parla di infrastruttura, è l’ente proprietario della strada. L’articolo che ne elenca in modo diretto i compiti è l’articolo 14 del Codice della Strada, che descrive poteri e doveri degli enti proprietari delle strade. In pratica, si tratta del soggetto (pubblico o concessionario) a cui la strada fa capo: può essere lo Stato, una regione, un comune, un ente nazionale o anche un concessionario privato in caso di strade in concessione. A cambiare non è l’obiettivo, che resta la sicurezza e la fluidità della circolazione, ma chi materialmente deve mettere mano all’asfalto, ai cartelli e ai servizi connessi.

Il Codice chiarisce che gli enti proprietari operano “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” occupandosi di vari fronti: manutenzione, gestione e pulizia della strada e delle sue pertinenze; controllo tecnico dell’efficienza; apposizione e manutenzione della segnaletica. Non si parla quindi solo di buche o di neve da spalare, ma anche di impianti, attrezzature, arredo, servizi: tutto ciò che fa parte del “sistema strada”, comprese le aree di servizio, i parcheggi e le strutture legate alla viabilità, inquadrate come pertinenze stradali dall’articolo 24.

L’ente proprietario non si limita alle chiavi e al tagliando della strada: gli vengono attribuiti anche compiti amministrativi. L’articolo 14 specifica che deve rilasciare autorizzazioni e concessioni previste dal titolo relativo, e segnalare agli organi di polizia le violazioni delle norme collegate e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse. In altre parole, non è solo “il padrone di casa” dell’asfalto, ma anche chi controlla che su quell’infrastruttura non vengano fatte opere, accessi, pubblicità o utilizzi difformi dalle regole.

La gestione non è identica per tutte le strade: lo stesso articolo 14 chiarisce che, per le strade in concessione, poteri e compiti previsti dal Codice vengono esercitati dal concessionario, salvo diverse previsioni. Inoltre, per le strade vicinali, i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal comune, che quindi si trova ad avere un ruolo diretto anche sulla viabilità minore. A livello nazionale, l’articolo 226 introduce poi l’archivio nazionale delle strade, alimentato proprio dagli enti proprietari, che devono trasmettere dati su stato tecnico, giuridico, traffico, incidenti e percorribilità: un altro tassello del quadro di responsabilità.

Norme per costruzione, controllo e collaudo delle strade

Per capire cosa deve garantire l’ente proprietario non basta guardare alla gestione quotidiana: la sicurezza si gioca fin dalla fase di progetto. L’articolo 13 del Codice della Strada disciplina le norme per la costruzione e la gestione delle strade, affidando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – sentiti organi tecnici come il Consiglio superiore dei lavori pubblici – il compito di emanare norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Queste norme devono essere basate sulla classificazione delle strade e improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti, non solo delle auto: quindi anche pedoni, ciclisti e via dicendo.

Il Codice precisa che le norme di progettazione e collaudo non guardano solo al rischio incidente stretto, ma includono aspetti come la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico a tutela degli edifici adiacenti e il rispetto dell’ambiente e di immobili di pregio architettonico o storico. Questo si traduce, per l’ente proprietario, in un obbligo di considerare la strada come un’infrastruttura inserita in un contesto più ampio: non basta “buttare giù” una carreggiata, bisogna seguire standard che tengano conto dell’impatto complessivo.

L’articolo 13 prevede anche che le norme possano essere derogate solo in situazioni specifiche, quando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche o economiche non ne consentono il rispetto, purché sia comunque assicurata la sicurezza stradale ed evitati inquinamenti. Qui la responsabilità dell’ente proprietario è doppia: da un lato, seguire gli standard; dall’altro, se si ricorre a deroghe, farlo in modo tale da non compromettere la sicurezza, motivando e progettando in coerenza con il quadro normativo.

Un ulteriore tassello riguarda la classificazione delle strade e gli strumenti di conoscenza del loro stato. L’articolo 13 stabilisce che gli enti proprietari devono classificare la propria rete stradale secondo le norme emanate e sono obbligati a istituire e tenere aggiornati cartografia, catasto delle strade e delle pertinenze, includendo impianti e servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. Devono inoltre effettuare rilevazioni del traffico per acquisire dati con validità temporale riferita all’anno. In pratica, non possono “andare a braccio”: servono dati, mappe aggiornate e monitoraggio sistematico, tutti elementi che hanno un riflesso diretto sulla sicurezza.

Manutenzione, gestione e segnaletica: obblighi ex art. 14

Se il progetto è la base, la manutenzione è il quotidiano. L’articolo 14 del Codice della Strada elenca in modo molto concreto gli obblighi degli enti proprietari “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle pertinenze e dell’arredo, oltre che delle attrezzature, impianti e servizi. Questo abbraccia tutto ciò che incide sulle condizioni fisiche del piano viabile e sul contorno: dall’integrità del manto stradale alla funzionalità di barriere, fossi laterali, aree di sosta e strutture collegate.

Tra i compiti tassativi c’è anche il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze. Non basta, quindi, intervenire solo a fronte di problemi evidenti: la norma richiede all’ente proprietario di verificare periodicamente lo stato di infrastruttura e pertinenze, in un’ottica di prevenzione. Allo stesso modo, l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta sono un dovere preciso, non una facoltà. La segnaletica non può essere lasciata scolorire o diventare incoerente rispetto alla reale situazione della strada.

Su questo punto interviene anche l’articolo 37 del Codice della Strada, che specifica a chi fanno carico apposizione e manutenzione della segnaletica. Fuori dai centri abitati il compito è degli enti proprietari; nei centri abitati è del comune, anche se i segnali si trovano su strade non comunali; per le strade private aperte all’uso pubblico e le strade locali è ancora il comune a rispondere. Nei piccoli centri, sotto i diecimila abitanti, dentro la parte abitata, la ripartizione è mista: l’ente proprietario cura i segnali che riguardano le caratteristiche strutturali o geometriche della strada, il resto è competenza del comune. Di fatto, quindi, non esistono “terre di nessuno” per i cartelli.

La segnaletica deve inoltre essere uniforme e conforme alle disposizioni nazionali: l’articolo 45 del Codice della Strada vieta fabbricazione e impiego di segnaletica non prevista o non conforme al Codice, al regolamento o ai decreti e direttive ministeriali, così come la collocazione difforme da quanto prescritto. Se un ente proprietario, un concessionario o un comune utilizza segnali sbagliati o mal posizionati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare la sostituzione, correzione o rimozione entro un termine massimo di quindici giorni, e in caso di inottemperanza intervenire direttamente esercitando un potere sostitutivo e rivalendosi sulle spese. Segnali chiari, corretti e ben mantenuti non sono quindi un optional, ma parte integrante degli obblighi di sicurezza.

Responsabilità in caso di mancata manutenzione o segnalazione

Il Codice della Strada, più che elencare scenari di responsabilità civile in dettaglio, costruisce una rete di obblighi di conservazione e prevenzione che, se disattesi, possono far emergere responsabilità per l’ente proprietario. L’articolo 14, imponendo manutenzione e controllo tecnico per garantire sicurezza e fluidità, rende evidente che una mancata cura della strada o delle pertinenze è in contrasto con il quadro normativo. Se le condizioni dell’infrastruttura non rispettano questi standard, viene meno uno degli obiettivi centrali fissati dal Codice.

Molte norme del titolo sulle strade mettono nero su bianco obblighi che coinvolgono direttamente o indirettamente l’ente proprietario. Ad esempio, l’articolo 24 del Codice della Strada definisce le pertinenze stradali e prevede che quelle di servizio (aree di servizio, aree di parcheggio, fabbricati per manutenzione) siano determinate dall’ente proprietario in modo che non intralcino la circolazione né limitino la visibilità. Se la disposizione o la gestione di queste aree crea ostacoli o riduce il campo visivo, si esce dalla logica di tutela dettata dalla norma.

Una parte delle responsabilità emerge anche quando la sicurezza della strada dipende dall’interazione con altri soggetti. L’articolo 28 del Codice della Strada impone ai concessionari di determinati servizi (ferrovie, linee elettriche, gas, acqua, fognature e altri servizi che interessano le strade) di osservare le condizioni e prescrizioni imposte dall’ente proprietario “per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione”. Se l’ente non impone o non fa rispettare tali prescrizioni, la tutela dell’infrastruttura e della circolazione ne risente direttamente.

La stessa logica vale per attraversamenti e opere che insistono sulla sede stradale. L’articolo 25 del Codice della Strada richiede una preventiva concessione dell’ente proprietario per attraversamenti e uso della sede stradale e relative pertinenze da parte di corsi d’acqua, condutture, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti, serbatoi e altri impianti. Le opere devono essere realizzate in modo da non intralciare la circolazione e garantire accessibilità dalle fasce di pertinenza. Qui la responsabilità è condivisa, ma la regia resta in mano all’ente proprietario, che con la concessione detta le condizioni di sicurezza.

Come cittadini e professionisti possono interfacciarsi con l’ente

Dal punto di vista operativo, il Codice della Strada prevede diversi canali formali attraverso cui cittadini e operatori si interfacciano con l’ente proprietario. Il primo è il sistema di autorizzazioni e concessioni. L’articolo 14 stabilisce che gli enti proprietari provvedono al rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dal titolo sulle strade e che segnalano alle autorità di polizia le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati. Questo riguarda tanto chi chiede un nuovo accesso, quanto chi intende installare impianti o realizzare opere che interferiscono con la proprietà stradale.

Un esempio classico è disciplinato dall’articolo 22 del Codice della Strada, che vieta la realizzazione di nuovi accessi o diramazioni dalla strada verso fondi o fabbricati laterali, così come nuovi innesti di strade, senza preventiva autorizzazione dell’ente proprietario. Lo stesso vale per trasformazioni di accessi o variazioni d’uso: serve sempre l’ok dell’ente. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale, di nuovo previa autorizzazione dell’ente proprietario. Professionisti, imprese e privati si trovano così a doversi confrontare con l’ente per qualsiasi modifica significativa dei collegamenti alla rete viaria.

Altri casi tipici di interfaccia sono gli attraversamenti della sede stradale per impianti e infrastrutture di servizio, regolati dall’articolo 25 del Codice della Strada, che richiede una preventiva concessione e stabilisce che tali opere devono essere realizzate in modo da non intralciare la circolazione. Qui entrano in gioco gestori di servizi pubblici, utility, operatori di telecomunicazioni e simili: l’ente proprietario non è un semplice “sportello”, ma l’autorità che impone condizioni tecniche e di sicurezza.

Infine, l’interazione passa anche attraverso i dati e la pianificazione. L’articolo 13 obbliga gli enti proprietari a istituire e tenere aggiornati il catasto delle strade, le cartografie e le rilevazioni di traffico, mentre l’articolo 226 istituisce l’archivio nazionale delle strade, alimentato dai dati trasmessi dagli enti stessi. Questo flusso informativo, pur non essendo un “sportello al pubblico”, è la base tecnica su cui poi cittadini, professionisti e amministrazioni locali possono impostare piani del traffico, progetti, interventi e richieste, sapendo che dietro c’è un sistema organizzato di responsabilità e controllo.