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Cosa deve garantire l’ente proprietario per la sicurezza?

Obblighi, compiti e responsabilità dell’ente proprietario della strada per manutenzione, segnaletica, autorizzazioni e sicurezza della circolazione

Cosa deve garantire l’ente proprietario per la sicurezza?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’ente proprietario è lo Stato (A.N.A.S.), regioni, province, comuni o altri enti pubblici, secondo la classificazione stradale.
  • Deve garantire sicurezza e funzionalità della strada organizzando manutenzione, controlli, interventi e rapporti con concessionari.
  • L’articolo 14 del Codice impone manutenzione, gestione e pulizia di sede, pertinenze, arredo, impianti e servizi.
  • È obbligato a trasmettere dati sullo stato tecnico, sul traffico e sugli incidenti all’archivio nazionale delle strade.
  • Le occupazioni della sede stradale richiedono condizioni precise; occupanti abusivi o non conformi sono soggetti a sanzioni.

Quando si parla di sicurezza stradale si pensa subito a limiti di velocità e cinture allacciate. Meno immediato, ma fondamentale, è capire cosa deve garantire l’ente proprietario della strada: chi è, cosa gestisce, quali obblighi ha su manutenzione, segnaletica, autorizzazioni e che succede se non fa il suo lavoro a dovere. Il Codice della Strada definisce in modo piuttosto chiaro questi compiti, soprattutto nel Titolo II.

Chi è l’ente proprietario della strada e cosa gestisce

Nel sistema del Codice della Strada, l’ente proprietario è il soggetto titolare della strada e dei relativi poteri di gestione: può essere lo Stato tramite l’A.N.A.S. per le strade statali, le regioni, le province, i comuni o altri enti pubblici, a seconda della classificazione delle strade. L’idea di fondo è semplice: chi possiede la strada ha il dovere di garantirne le condizioni di sicurezza e funzionalità, organizzando manutenzioni, controlli, interventi e rapporti con i concessionari. Questo ruolo si riflette su tutte le componenti della strada: sede stradale, pertinenze, arredo, impianti, servizi e segnaletica, che rientrano nel perimetro gestionale dell’ente.

Per rendere operativa questa responsabilità, il Codice attribuisce agli enti proprietari compiti generali che abbracciano sia l’aspetto “fisico” dell’infrastruttura sia quello amministrativo. L’ente non si limita quindi a costruire o possedere la strada, ma deve anche curarne l’efficienza nel tempo e vigilare su tutte le attività che si svolgono su di essa o sulle sue pertinenze, come occupazioni, impianti di servizio, attraversamenti e opere collegate. A questo si aggiunge l’obbligo di collaborare con altri soggetti istituzionali, trasmettendo dati e informazioni necessari per la pianificazione della circolazione e la sicurezza complessiva della rete viaria, come previsto, ad esempio, per l’archivio nazionale delle strade.

L’ente proprietario ha anche un ruolo tecnico-istituzionale nel definire e aggiornare lo stato delle strade di cui è titolare: classificazione, limiti di percorribilità, eventuali vincoli o particolarità (per esempio in presenza di manufatti, canali artificiali o opere di sostegno). Tutto ciò rientra nella raccolta e trasmissione dei dati sullo stato tecnico e giuridico della strada, sul traffico e sugli incidenti, a cui gli enti sono tenuti in vista dell’archivio nazionale delle strade. Questa dimensione “informativa” completa quella puramente manutentiva, perché permette di programmare gli interventi in funzione delle effettive condizioni e criticità.

Un’altra dimensione importante è quella dei rapporti con altri gestori di servizi che “usano” o attraversano la strada: reti di trasporto, linee elettriche, telefoniche, condotte, canali artificiali e strutture simili. In questi casi l’ente proprietario conserva un potere di indirizzo e controllo, imponendo prescrizioni tecniche e misure necessarie a tutelare la conservazione del corpo stradale e la sicurezza della circolazione, come emerge dagli obblighi dei concessionari di determinati servizi e dalla disciplina dei manufatti su canali artificiali in prossimità delle strade. In sintesi, l’ente proprietario gestisce un sistema complesso in cui la strada è il fulcro, ma interagisce con molte altre infrastrutture.

Obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade

Il cuore degli obblighi dell’ente proprietario è ben riassunto nell’articolo 14 del Codice della Strada, che elenca in modo puntuale le attività necessarie a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Tra queste spiccano la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e dell’arredo, oltre che delle attrezzature, impianti e servizi. Si parla quindi sia di interventi strutturali (pavimentazioni, opere d’arte, fossi, cunette, barriere, opere di sostegno) sia di attività più ordinarie, come la rimozione di detriti, la sistemazione delle banchine o la cura degli elementi di arredo che incidono sulla sicurezza e sulla percezione della strada da parte dell’utente.

La manutenzione non riguarda solo la sede stradale in senso stretto, ma anche tutte le opere funzionali alla stabilità e alla conservazione della strada. L’articolo sui fabbricati, muri e opere di sostegno specifica, ad esempio, che quando le opere di sostegno hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade o delle autostrade, la costruzione e la riparazione sono a carico dell’ente proprietario. Se l’opera ha uno scopo promiscuo, la spesa si ripartisce in ragione dell’interesse, con criteri e modalità fissati dai provvedimenti indicati nello stesso articolo. Questo mostra come l’obbligo di manutenzione dell’ente proprietario si estenda anche a infrastrutture collegate che influiscono direttamente sulla sicurezza della circolazione.

Anche nel caso di canali artificiali e manufatti che li attraversano, il Codice chiarisce i rapporti di riparto degli oneri: i proprietari e gli utenti dei canali devono adottare misure per impedire l’afflusso di acque sulla sede stradale e i relativi danni, mentre l’ente proprietario è tenuto a farsi carico dei costi quando l’ampliamento dei manufatti è necessario per allargare la sede stradale. Questa disciplina fa capire che la manutenzione non è un concetto astratto, ma un insieme di obblighi tecnici specifici, che vanno dalla gestione delle acque alla sicurezza delle strutture che interessano la strada.

In parallelo, l’ente proprietario è coinvolto anche nella gestione delle occupazioni della sede stradale, regolata dall’articolo relativo all’occupazione della sede stradale. Qui emerge che qualsiasi occupazione – chioschi, edicole, installazioni, mercati, fiere – deve rispettare condizioni precise per non compromettere la circolazione e la sicurezza, con particolare attenzione alle fasce di rispetto, ai marciapiedi e ai triangoli di visibilità alle intersezioni. Chi occupa abusivamente il suolo stradale o non osserva le prescrizioni della concessione è soggetto a una sanzione amministrativa e all’obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese. L’ente, oltre a rilasciare i titoli, ha quindi il compito di vigilare e reagire in caso di irregolarità.

Controllo tecnico, segnaletica e rilascio autorizzazioni

L’obbligo di controllo tecnico delle strade e delle loro pertinenze è esplicitato nel già citato articolo 14, che, accanto alla manutenzione, menziona il controllo tecnico dell’efficienza della strada e delle relative pertinenze. Questo controllo non riguarda solo l’aspetto visibile al conducente, ma anche la verifica periodica delle condizioni strutturali, della funzionalità dei dispositivi di sicurezza, della stabilità delle opere e della conformità complessiva alle norme tecniche applicabili. In pratica, l’ente proprietario deve tenere sotto osservazione la propria rete, intervenendo prima che i difetti si trasformino in pericoli per la circolazione.

Un capitolo a parte merita la segnaletica. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica sono inquadrate sia nell’articolo 14, che attribuisce all’ente proprietario la relativa competenza generale, sia nell’articolo dedicato all’apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. Quest’ultimo precisa come, fuori dai centri abitati, l’onere gravi sugli enti proprietari, mentre nei centri abitati spetti ai comuni, con alcune distinzioni a seconda che si tratti di segnali relativi alle caratteristiche strutturali o geometriche della strada o di altra segnaletica. Inoltre, gli stessi enti autorizzano la collocazione dei segnali che indicano posti di servizio stradali, ponendo a carico degli esercenti l’apposizione e la manutenzione dei relativi segnali.

La segnaletica deve anche essere uniforme e conforme ai modelli previsti dal Codice, dal regolamento e dalle direttive ministeriali. L’articolo relativo all’uniformità della segnaletica vieta la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme e prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori di strade di sostituire, integrare, spostare o rimuovere ogni segnale non conforme o confusorio, oltre che di collocare la segnaletica mancante. Se l’ente non si adegua entro il termine fissato, il Ministero esercita un potere sostitutivo, provvedendo d’ufficio e ponendo le spese a carico dell’ente inadempiente.

Quanto al rilascio di autorizzazioni e concessioni, l’articolo 14 stabilisce che gli enti proprietari provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni previste dal Titolo II e alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni delle relative disposizioni. La competenza è dettagliata nell’articolo sulla competenza per autorizzazioni e concessioni, che attribuisce agli enti proprietari il rilascio delle autorizzazioni, con possibilità di delega ad altri enti o ai concessionari della strada nel rispetto delle convenzioni. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, la competenza per concessioni e autorizzazioni passa al comune, previo nulla osta dell’ente proprietario. Le formalità di dettaglio per le domande, la documentazione tecnica e le condizioni dei provvedimenti sono disciplinate a loro volta dall’articolo sulle formalità per il rilascio.

Responsabilità in caso di mancata manutenzione e incidenti

Il Codice della Strada, nel definire poteri e compiti degli enti proprietari, costruisce in modo implicito anche un quadro di responsabilità per la mancata o inadeguata manutenzione. Se l’ente non provvede alla manutenzione, gestione, pulizia, controllo tecnico e segnaletica come imposto dall’articolo 14, viene meno all’obiettivo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Questo inadempimento può rilevare sul piano amministrativo, ad esempio attraverso gli interventi sostitutivi del Ministero in materia di segnaletica non conforme o inefficiente, e, in generale, nella valutazione complessiva dell’operato dell’ente cui è affidata la strada.

Situazioni tipiche di criticità possono nascere, ad esempio, da opere di sostegno, fabbricati o muri prospicienti la strada che minacciano rovina. L’articolo che disciplina questi casi prevede la possibilità per il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, di ordinare la demolizione o il consolidamento a spese del proprietario del manufatto, intervenendo d’ufficio in caso di inadempienza. Nello stesso articolo si precisa che, se le opere di sostegno sono funzionali alla stabilità o alla conservazione della strada, l’onere di costruzione o riparazione grava sull’ente proprietario. In questo contesto, la mancata esecuzione degli interventi di competenza dell’ente può contribuire a creare o aggravare situazioni di pericolo per la circolazione.

Analogamente, i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale sono tenuti ad adottare misure tecniche per evitare l’afflusso di acque sulla sede stradale e danni al corpo stradale e alle pertinenze. Se l’ente proprietario interviene per ampliare manufatti allo scopo di allargare la sede stradale, la spesa relativa è a suo carico, mentre restano a carico dei proprietari o utenti delle acque gli oneri di manutenzione. Questo intreccio di obblighi indica che, in caso di danni o incidenti connessi a cedimenti, allagamenti o altre criticità strutturali, occorre valutare il rispetto o meno dei compiti di ciascun soggetto, inclusi quelli dell’ente proprietario.

Sul fronte segnaletico, il mancato rispetto degli obblighi di apposizione, manutenzione e adeguamento della segnaletica può portare all’intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, come visto per l’uniformità della segnaletica, può intimare agli enti proprietari di correggere o integrare i segnali non conformi o confusori, provvedendo in via sostitutiva in caso di inottemperanza e recuperando le spese sostenute. Un analogo meccanismo è previsto per la segnaletica stradale in generale, dove, in caso di mancato adempimento da parte degli enti proprietari agli obblighi stabiliti per la segnaletica, il Ministero ingiunge di adempiere e, trascorso inutilmente il termine, interviene direttamente ponendo le spese a carico dell’ente inadempiente. Si tratta di strumenti che rafforzano l’obbligo di garantire una segnaletica efficiente e conforme alle norme.

Rapporto tra ente proprietario, concessionari e Comuni

Il Codice disciplina in modo preciso anche il rapporto tra ente proprietario e concessionari. L’articolo 14 stabilisce che, per le strade in concessione, i poteri e i compiti dell’ente proprietario previsti dal Codice sono esercitati dal concessionario, salvo diversa previsione. In pratica, quando una strada è affidata in concessione, il concessionario assume le funzioni operative tipiche dell’ente proprietario: manutenzione, gestione, pulizia, controllo tecnico, segnaletica, rilascio delle autorizzazioni di competenza e collaborazione con gli organi di polizia. Rimane, tuttavia, il quadro di riferimento definito dalle convenzioni e dalla normativa, che può individuare riserve a favore dell’ente proprietario.

Il rapporto con i concessionari di servizi che interessano comunque le strade è specificato nell’articolo dedicato agli obblighi dei concessionari di determinati servizi, che impone loro di osservare le condizioni e prescrizioni poste dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Se, per esigenze di viabilità, è necessario spostare o modificare opere e impianti eserciti da tali soggetti, l’onere di spostamento è a carico del gestore del pubblico servizio, con termini e modalità concordati, e con obbligo di risarcimento danni e pagamento di eventuali penali in caso di ritardo ingiustificato. L’ente proprietario, quindi, mantiene un potere di coordinamento e tutela rispetto alle infrastrutture che interferiscono con la strada.

Per quanto riguarda i comuni, l’articolo 14 chiarisce che, per le strade vicinali, i poteri dell’ente proprietario previsti dal Codice sono esercitati dal comune. Inoltre, l’articolo sulla competenza per autorizzazioni e concessioni prevede che, per i tratti di strade statali, regionali o provinciali all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni sia di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. Questo riparto è completato dall’articolo sull’apposizione e manutenzione della segnaletica, che attribuisce ai comuni, nei centri abitati, la responsabilità della segnaletica, inclusi i segnali di inizio e fine centro abitato, anche su strade non comunali.

In sintesi, il rapporto tra ente proprietario, concessionari e comuni è costruito su tre pilastri: attribuzione dei poteri di gestione (anche in capo ai concessionari per le strade in concessione), coordinamento su autorizzazioni, concessioni e opere che interessano la strada e riparto delle competenze su segnaletica e manutenzione in funzione della classificazione della strada e della localizzazione (fuori o dentro i centri abitati). Questo sistema mira a evitare vuoti gestionali: a ogni tratto di strada corrisponde sempre un soggetto chiaramente individuato che deve garantire manutenzione, sicurezza e corretta regolazione della circolazione.

Fonti normative