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Cosa devo fare in caso di incidente e quali sono gli obblighi di legge?

Incidente stradale: cosa fare subito, obblighi del Codice della Strada, sanzioni per fuga e omissione di soccorso, rapporti con polizia e documentazione

Cosa devo fare in caso di incidente e quali sono gli obblighi di legge?
Immagine generata con l’ausilio di AI

Un incidente stradale può generare confusione, ma il Codice della Strada (CdS) definisce cosa fare e quali obblighi rispettare. Le norme principali sono nell’art. 189 “Comportamento in caso di incidente”, con richiami all’art. 162 sulla presegnalazione del veicolo fermo.

Cosa fare subito dopo un incidente: sicurezza e segnalazione

Prima regola: fermarsi. Chi è coinvolto in un incidente collegato alla propria condotta deve arrestare il veicolo e prestare l’assistenza necessaria a chi ha subito danni alla persona (art. 189, comma 1). L’obbligo riguarda ogni utente della strada.

Occorre adottare misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione, evitando di modificare lo stato dei luoghi o di disperdere tracce utili agli accertamenti. Se vi sono danni alle sole cose, si deve evitare intralcio alla circolazione; gli agenti possono disporre la rimozione immediata di ogni ostacolo, salvaguardando i rilievi urgenti (art. 189, comma 3).

La presegnalazione è essenziale: fuori dai centri abitati i veicoli (esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli) fermi sulla carreggiata vanno presegnalati con il triangolo, alla distanza prevista dal regolamento. Durante la presegnalazione occorre utilizzare dispositivi retroriflettenti; dal 1° aprile 2004 è vietato scendere e circolare sulla strada senza giubbotto o bretelle ad alta visibilità, obbligo valido anche su corsie di emergenza e piazzole di sosta. La violazione comporta sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 162.

Riassumendo le azioni immediate imposte dal CdS:

  • Fermarsi e prestare assistenza ai feriti, senza aggravare la situazione.
  • Salvaguardare la sicurezza e non alterare i luoghi né disperdere tracce utili.
  • Presegnalare il veicolo fermo e indossare dispositivi retroriflettenti quando richiesto (art. 162).
  • Evitare intralcio alla circolazione in caso di soli danni alle cose, attenendosi alle indicazioni delle forze dell’ordine (art. 189, comma 3).

Queste condotte sono obbligatorie e la loro violazione comporta sanzioni.

Scambio dati, constatazione amichevole e chiamata ai soccorsi

I conducenti devono fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate; se assenti, occorre comunicare tali elementi nei modi possibili (art. 189, comma 4).

Il CdS non disciplina il modulo di “constatazione amichevole” (CAI): si limita a imporre lo scambio di generalità e informazioni utili ai fini risarcitori.

Rientra nell’assistenza dovuta l’attivarsi affinché eventuali feriti ricevano soccorso nel più breve tempo possibile (art. 189, comma 1). In caso di danno ad animali d’affezione, da reddito o protetti occorre assicurare un tempestivo intervento di soccorso (art. 189, comma 9-bis).

In pratica, lo scambio di informazioni e l’assistenza richiedono collaborazione con gli altri coinvolti e con la polizia stradale. È essenziale:

  • Restare a disposizione delle persone danneggiate e degli organi di polizia stradale.
  • Non modificare inutilmente lo stato dei luoghi, per non compromettere i rilievi.
  • Assicurare il soccorso come parte dell’assistenza dovuta.

Obblighi di legge e sanzioni per fuga dopo incidente

Fuga con danni alle sole cose: sanzione amministrativa da € 302,00 a € 1.208,00 e decurtazione di 4 punti. Se deriva un “grave danno ai veicoli” tale da determinare la revisione di cui all’art. 80, comma 7, si applica anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi; in questa ipotesi non è consentita la riduzione del 30% e la decurtazione è di 10 punti (art. 189, comma 5).

Fuga con danni alle persone: reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 189, comma 6). Sono possibili misure cautelari personali ai sensi del codice di procedura penale e l’arresto in flagranza ex art. 381 c.p.p.; è prevista un’attenuazione per chi si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro 24 ore (art. 189, comma 8-bis).

Omissione di assistenza: reclusione da 1 a 3 anni e sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni (art. 189, comma 7). Al contrario, il conducente che si fermi, presti assistenza e si metta immediatamente a disposizione non è soggetto all’arresto in flagranza quando dall’incidente derivino lesioni personali colpose (art. 189, comma 8).

Nei reati di omicidio stradale o lesioni stradali, la mancata ottemperanza agli obblighi dell’art. 189, comma 1, con fuga può comportare l’aumento del termine minimo per conseguire una nuova patente dopo la revoca, ai sensi del coordinamento con l’art. 222 CdS.

ViolazioneSanzione principaleSanzioni accessorie / NoteRiferimento
Fuga con danni alle sole cose€ 302,00 – € 1.208,00; –4 puntiSospensione patente 15 gg – 2 mesi se “grave danno ai veicoli” (revisione art. 80, c. 7); no riduzione 30%; –10 puntiart. 189, c. 5
Fuga con danni alle personeReclusione 6 mesi – 3 anniPossibili misure cautelari; arresto in flagranza ex art. 381 c.p.p.; attenuazione se ci si mette a disposizione entro 24 oreart. 189, c. 6 e 8-bis
Omissione di assistenzaReclusione 1 – 3 anniSospensione patente 1 anno e 6 mesi – 5 anniart. 189, c. 7
Violazione obblighi di sicurezza/scene (commi 2, 3, 4)€ 87,00 – € 344,00; –2 puntiObbligo di non alterare i luoghi, evitare intralcio, fornire generalitàart. 189, c. 9
Omissione di soccorso ad animali€ 421,00 – € 1.691,00Obbligo di assicurare tempestivo intervento di soccorsoart. 189, c. 9-bis

Documentazione e rapporti con le forze dell’ordine

La collaborazione con gli organi di polizia stradale è parte integrante della condotta corretta. I conducenti devono fornire generalità e informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate; se assenti, comunicarle nei modi possibili (art. 189, comma 4).

Durante i rilievi, non bisogna modificare lo stato dei luoghi né disperdere le tracce; se i danni sono alle sole cose, oltre a evitare intralcio, occorre attenersi alle indicazioni degli agenti, che possono disporre la rimozione di ogni ostacolo, fatti salvi i rilievi urgenti (art. 189, commi 2 e 3).

Mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria ha effetti concreti: chi si ferma, presta assistenza e si mette subito a disposizione non è soggetto all’arresto in flagranza in caso di lesioni personali colpose (art. 189, comma 8). Se ci si mette a disposizione entro 24 ore nei casi di fuga di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni del terzo periodo del medesimo comma (art. 189, comma 8-bis).

La violazione degli obblighi di sicurezza, di salvaguardia dei luoghi e di scambio dei dati (art. 189, commi 2, 3 e 4) comporta sanzioni amministrative da € 87,00 a € 344,00, con decurtazione di 2 punti. È inoltre sanzionata l’omissione di soccorso ad animali con multa da € 421,00 a € 1.691,00 (art. 189, comma 9 e 9-bis).

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.

Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale