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Cosa dice l’articolo 185 del Codice della Strada?

Spiegazione delle regole dell’articolo 185 del Codice della Strada su circolazione, sosta e campeggio delle autocaravan e dei veicoli ricreazionali

Cosa dice l'articolo 185 del Codice della Strada?
diEzio Notte

Molti camperisti credono di poter sostare ovunque “come un’auto”, salvo poi ritrovarsi con una multa o con l’obbligo di spostare il veicolo. L’articolo 185 del Codice della Strada disciplina in modo specifico circolazione e sosta delle autocaravan, distinguendo la semplice sosta dal campeggio vero e proprio. Conoscerne il contenuto permette di scegliere dove fermarsi in sicurezza, evitare contestazioni con la polizia locale e rispettare gli spazi pubblici e gli altri utenti della strada.

Cosa prevede l’articolo 185 del Codice della Strada

L’articolo 185 del Codice della Strada regola la circolazione e la sosta delle autocaravan, cioè dei veicoli ricreazionali classificati come autoveicoli per uso speciale. La norma stabilisce che questi mezzi possono circolare e sostare sulla rete stradale alle stesse condizioni degli altri veicoli della stessa categoria, ma introduce regole particolari per evitare che la sosta si trasformi in campeggio abusivo. Vengono quindi fissati limiti chiari su ingombri, scarichi e occupazione del suolo pubblico.

Un punto centrale dell’articolo 185 è la definizione di quando l’autocaravan è considerata in semplice sosta e quando, invece, si configura un’attività di campeggio. La disposizione precisa che, se il veicolo è fermo con le ruote a contatto con il suolo, senza appoggi esterni, senza scarichi e senza occupare spazio oltre la sagoma, la sosta è equiparata a quella di un normale autoveicolo. Per approfondire la classificazione delle autocaravan come autoveicoli per uso speciale è utile il richiamo all’articolo 54 del Codice, consultabile sul portale ACI dedicato agli autoveicoli e relative categorie.

L’articolo 185 precisa inoltre che i Comuni possono individuare aree attrezzate per la sosta e il servizio dei camper, ma non possono vietare in modo generalizzato la circolazione o la sosta delle autocaravan su tutto il territorio comunale solo in quanto tali. Le eventuali limitazioni devono essere motivate da esigenze di sicurezza, tutela del patrimonio o esigenze di traffico, e devono risultare da apposita segnaletica. Una circolare del Ministero dell’Interno, richiamata anche dalla Rivista Giuridica dell’ACI, ha chiarito nel tempo diversi aspetti applicativi della norma.

Differenza tra semplice sosta e campeggio con il camper

La differenza tra sosta e campeggio è decisiva per capire cosa consente l’articolo 185. Si parla di semplice sosta quando il camper è parcheggiato come un qualsiasi veicolo: motore spento, freno di stazionamento inserito, ruote a terra, senza appoggi stabilizzatori, senza gradini o verande aperte e senza alcun elemento che sporga oltre la sagoma del mezzo. In questa condizione, anche se all’interno si dorme o si consumano pasti, la sosta resta disciplinata dalle regole generali del Codice della Strada sulla fermata e sosta dei veicoli.

Si configura invece campeggio quando il veicolo utilizza supporti esterni o occupa spazio aggiuntivo rispetto all’ingombro su strada. Rientrano in questa situazione l’uso di piedini di stazionamento che sollevano le ruote, l’apertura di verande, tendalini, tavoli e sedie sul suolo pubblico, l’appoggio di gradini fissi che sporgono oltre la sagoma, oppure l’installazione di strutture temporanee come cucinotti o tende. Se, ad esempio, un camperista si ferma in un normale parcheggio urbano e apre il tendalino con tavolo e sedie sul marciapiede, la polizia locale può contestare non solo la violazione dell’articolo 185, ma anche eventuali norme regolamentari comunali sulla occupazione di suolo.

Un errore frequente è ritenere che basti “non dormire” nel camper per evitare problemi: in realtà, ciò che rileva è l’assetto esterno del veicolo e l’uso dello spazio pubblico. Se il mezzo è in assetto di marcia e non occupa più spazio di un’auto, la sosta è di norma legittima; se invece si trasformano parcheggi e piazze in aree di campeggio, si rischiano sanzioni e l’allontanamento. Per chi vuole approfondire le regole generali sulla fermata e sosta dei veicoli, è utile confrontare queste previsioni con quanto spiegato nella guida su fermata, sosta e rimozione forzata.

Dove è consentito fermarsi e sostare con i veicoli ricreazionali

Per capire dove è consentito fermarsi con camper e caravan occorre combinare l’articolo 185 con le regole generali del Codice della Strada e con la segnaletica presente sul posto. In linea di principio, l’autocaravan può sostare in tutti i parcheggi e lungo le strade dove la sosta è ammessa agli altri veicoli della stessa categoria, purché non vi siano divieti specifici per dimensioni, massa o tipologia di veicolo. I divieti devono risultare da segnali verticali o orizzontali, non da semplici ordinanze non segnalate.

Molti Comuni prevedono aree di sosta dedicate ai camper, spesso attrezzate con servizi di carico e scarico. L’esistenza di queste aree non comporta automaticamente il divieto di sosta altrove, salvo che la segnaletica lo indichi espressamente. Se, ad esempio, un cartello indica “area attrezzata camper” ma non sono presenti divieti nelle vie limitrofe, la sosta in strada resta regolata dalle norme generali, a condizione che il veicolo non assuma assetto di campeggio. È invece necessario prestare attenzione alle zone dove la sosta è vietata o limitata per tutti i veicoli, come spiegato anche nell’approfondimento su dove è vietata la fermata e la sosta.

Un altro aspetto riguarda i parcheggi con stalli delimitati: se il camper occupa più stalli di quanto consentito o sporge oltre le linee, può essere contestata una sosta irregolare, indipendentemente dall’articolo 185. In alcune realtà urbane, i regolamenti di polizia municipale – come quelli pubblicati da diversi Comuni – specificano limiti di lunghezza o altezza per l’accesso a certe aree di parcheggio. È quindi buona prassi verificare sempre i regolamenti locali e, in caso di dubbio, preferire le aree attrezzate o i parcheggi espressamente idonei ai veicoli ricreazionali.

Scarico acque, occupazione suolo e altri divieti tipici

Lo scarico delle acque reflue è uno dei punti più delicati per chi viaggia in camper. L’articolo 185, in coordinamento con il regolamento di esecuzione del Codice della Strada e con le norme ambientali, vieta lo scarico incontrollato di acque nere e grigie sulla sede stradale, nei tombini non dedicati o in aree non attrezzate. Lo smaltimento deve avvenire esclusivamente presso pozzetti e strutture autorizzate, come indicato anche nei vademecum sul camperismo predisposti da alcune sedi ACI provinciali, ad esempio il vademecum sul camperismo dell’ACI Treviso.

Oltre agli scarichi, l’articolo 185 vieta l’occupazione del suolo pubblico oltre la sagoma del veicolo, salvo autorizzazioni specifiche. Rientrano tra i comportamenti vietati l’apertura di verande e tendalini su marciapiedi o carreggiata, il posizionamento di tavoli, sedie, barbecue, stendini o altri arredi sulla strada o nelle aree di parcheggio pubbliche. Anche l’uso di piedini stabilizzatori che sollevano le ruote da terra può essere interpretato come trasformazione della sosta in campeggio, con conseguente applicazione di sanzioni e, nei casi più gravi, di ordinanze di sgombero da parte della polizia locale.

Un ulteriore profilo riguarda le modifiche e gli accessori esterni del veicolo, come portabici o portabagagli sporgenti. Sebbene non siano disciplinati direttamente dall’articolo 185, devono comunque rispettare le norme generali su sagoma, visibilità di luci e targa e sicurezza della circolazione. L’Ufficio Studi ASAPS, ad esempio, ha analizzato la regolarità delle strutture portabici, evidenziando come un accessorio montato in modo improprio possa comportare contestazioni anche indipendentemente dalla sosta o dal campeggio.

Sanzioni per chi non rispetta le regole su camper e caravan

Le sanzioni per chi viola l’articolo 185 dipendono dal tipo di comportamento contestato. In generale, la trasformazione della sosta in campeggio su suolo pubblico senza autorizzazione può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria, cui si possono sommare le violazioni relative all’occupazione abusiva di suolo, al danneggiamento di aree verdi o al disturbo della quiete pubblica, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali. In presenza di scarichi illeciti di acque reflue, possono aggiungersi sanzioni legate alla tutela ambientale e all’igiene urbana.

Se la sosta del camper viola anche le norme generali del Codice della Strada (ad esempio perché avviene in zona di divieto, in corrispondenza di passi carrabili, in curva o in prossimità di intersezioni), si applicano le relative sanzioni, che possono includere la rimozione forzata del veicolo. È quindi importante valutare non solo l’assetto del camper (sosta o campeggio), ma anche il luogo concreto in cui ci si ferma. Per evitare errori tipici – come parcheggiare in aree dove è prevista la rimozione – è utile ripassare i casi descritti nell’approfondimento su dove è vietato parcheggiare e quando scatta la rimozione.

In alcune situazioni, soprattutto in località turistiche o costiere, i Comuni adottano regolamenti di polizia urbana che prevedono sanzioni specifiche per il campeggio abusivo con veicoli ricreazionali, anche quando non vi sia un esplicito divieto di sosta per i camper. Questi regolamenti, spesso pubblicati sui siti istituzionali, possono prevedere importi differenziati e misure accessorie come l’allontanamento dall’area o il ripristino dello stato dei luoghi. Per chi viaggia frequentemente con camper o caravan, una buona abitudine è consultare in anticipo le regole locali e, in caso di dubbio, chiedere informazioni alla polizia municipale o agli uffici turistici, così da pianificare soste e pernottamenti nel pieno rispetto dell’articolo 185 e delle normative comunali.