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Cosa fare in caso di incidente stradale?

Incidenti stradali: cosa fare secondo il Codice della Strada. Obblighi Art. 189, sicurezza, scambio dati e sanzioni; RC auto (Art. 193) e provvedimenti patente (Art. 222)

incidente stradale
diEzio Notte

Un incidente stradale richiede lucidità, rispetto delle regole e consapevolezza degli obblighi. Il Codice della Strada (CdS) indica con l’Art. 189 “Comportamento in caso di incidente” cosa fare: fermarsi, prestare assistenza, mettere in sicurezza l’area e scambiare le informazioni necessarie. Rilevano anche l’Art. 161 (ingombri e sicurezza della circolazione), l’Art. 193 (obbligo di copertura RC) e l’Art. 222 (sanzioni accessorie sulla patente). Le indicazioni che seguono richiamano le disposizioni del CdS.

Steps immediati dopo l’incidente

1) Fermarsi: il CdS impone, in caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, l’obbligo di arrestare la marcia e prestare l’assistenza occorrente a chi abbia subito danni alla persona (Art. 189, comma 1). La fuga comporta conseguenze penali se vi sono danni alle persone e sanzioni negli altri casi.

2) Sicurezza: occorre adottare ogni misura idonea a salvaguardare la circolazione ed evitare di modificare lo stato dei luoghi o disperdere tracce utili (Art. 189, comma 2). Se vi sono soli danni a cose, si deve evitare intralcio alla circolazione secondo l’Art. 161: rimuovere l’ingombro se possibile e segnalare adeguatamente il pericolo (Art. 189, comma 3; Art. 161, commi 1-3). Gli organi di polizia stradale possono disporre l’immediata rimozione degli intralci, salva l’esecuzione urgente dei rilievi indispensabili (Art. 189, comma 3).

3) Identificazione: i conducenti devono fornire le proprie generalità e ogni informazione utile anche ai fini risarcitori alle persone danneggiate; se assenti, occorre comunicare loro, nei modi possibili, gli elementi indicati (Art. 189, comma 4). Queste tre azioni – fermarsi, mettere in sicurezza, fornire i dati – sono la base di una gestione corretta e conforme alla legge.

Promemoria operativo, in coerenza con le norme citate:

  • Arresto immediato: fermarsi e verificare la presenza di feriti (Art. 189, comma 1).
  • Sicurezza: evitare nuovi pericoli, non modificare lo stato dei luoghi; con soli danni a cose, non intralciare il traffico e segnalare (Art. 189, commi 2-3; Art. 161, commi 1-3).
  • Assistenza: prestare l’assistenza occorrente ai feriti (Art. 189, comma 1).
  • Generalità e informazioni utili: fornire i propri dati e quelli utili anche ai fini risarcitori (Art. 189, comma 4).

Questi step costituiscono una condotta conforme alla legge e responsabile per la sicurezza.

Obblighi legali da seguire

L’Art. 189 dettaglia i doveri dei soggetti coinvolti: fermare il veicolo e prestare assistenza (comma 1); salvaguardare la sicurezza evitando modifiche ai luoghi o dispersione di tracce (comma 2); con soli danni a cose, evitare intralcio secondo l’Art. 161, rimuovendo l’ingombro e segnalando (comma 3; Art. 161, commi 1-3). I conducenti devono fornire generalità e informazioni utili ai fini risarcitori ai danneggiati o reperirli con i mezzi possibili (comma 4). La tutela riguarda anche gli animali: è previsto l’obbligo di fermarsi e favorire il soccorso, con sanzioni specifiche (comma 9-bis).

Sanzioni principali. Se vi sono soli danni a cose e non ci si ferma, è prevista una sanzione amministrativa da €302 a €1.208 (pagamento ridotto €211,40) e la decurtazione di 4 punti (Art. 189, comma 5). Se deriva un grave danno ai veicoli tale da imporre la revisione ex Art. 80, comma 7, si applica anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi; in tale ipotesi non è ammessa la riduzione del 30%, con decurtazione di 10 punti (Art. 189, comma 5). Resta fermo l’obbligo di non intralciare la circolazione e di rispettare le misure di sicurezza e segnalazione (Art. 189, comma 3; Art. 161).

Se l’incidente comporta danni alle persone, la mancata sosta è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con possibilità di misure e arresto anche oltre i limiti ordinari (Art. 189, comma 6). Il conducente che si ferma, presta assistenza e si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria non è soggetto all’arresto in flagranza per il delitto di lesioni colpose (Art. 189, comma 8). Chi si mette a disposizione entro 24 ore dai fatti di cui al comma 6 non subisce le conseguenze previste dal terzo periodo dello stesso comma (Art. 189, comma 8-bis).

L’omissione di soccorso è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi fino a 5 anni (Art. 189, comma 7). Le violazioni su sicurezza e scambio dati comportano una sanzione amministrativa da €87 a €344 con decurtazione di 2 punti (Art. 189, comma 9). In caso di animali, l’obbligo di fermarsi e favorire il soccorso è espressamente previsto, con sanzioni da €421 a €1.691 per chi non si ferma e da €85 a €337 per chi non adotta misure di soccorso pur coinvolto (Art. 189, comma 9-bis).

CondottaNormaSanzionePuntiAccessorie
Non fermarsi (soli danni a cose)Art. 189, c.5€302–€1.208 (ridotto €211,40)4
Non fermarsi con gravi danni ai veicoli (revisione ex Art. 80, c.7)Art. 189, c.5Come sopra; no riduzione 30%10Sospensione patente 15 gg–2 mesi
Fuga con danni alle personeArt. 189, c.6Reclusione 6 mesi–3 anni10Arresto possibile; esimenti se ci si mette a disposizione (c.8, 8-bis)
Omissione di soccorsoArt. 189, c.7Reclusione 1–3 anniSospensione patente 1 anno e 6 mesi–5 anni
Violazioni su sicurezza/scambio datiArt. 189, c.9€87–€3442
Animali: non fermarsi/nessun soccorsoArt. 189, c.9-bis€421–€1.691; €85–€337

Come gestire le implicazioni assicurative

Il CdS stabilisce l’obbligo di responsabilità civile verso terzi per i veicoli a motore (Art. 193, comma 1). Circolare senza assicurazione comporta una sanzione amministrativa da €866 a €3.464 (ridotta a €606,20), con ulteriori effetti in caso di recidiva biennale (comma 2-bis). Nota: il CdS non disciplina le procedure di risarcimento (modulistica, termini di denuncia), che pertanto non sono trattate qui.

Dopo un sinistro, è obbligatorio fornire generalità e informazioni utili anche a fini risarcitori ai danneggiati (Art. 189, comma 4). Questo adempimento consente l’attivazione corretta delle successive valutazioni di responsabilità e danno.

Se l’assicurazione manca, oltre alla sanzione principale si applica il sequestro del veicolo fino alla regolarizzazione, con oneri a carico del custode; in recidiva si aggiungono la sospensione della patente da 1 a 2 mesi e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, secondo le condizioni di legge (Art. 193, commi 2 e 2-bis). In caso di documenti assicurativi falsi o contraffatti, è previsto il sequestro per la confisca del veicolo e la sospensione della patente per 1 anno, con decurtazione di 5 punti (Art. 193, commi 2 e 4-bis).

Le sanzioni accessorie legate alle conseguenze del sinistro sono regolate dall’Art. 222: sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi per lesioni personali colpose; fino a 2 anni per lesioni gravi o gravissime; fino a 4 anni per omicidio colposo; in determinate ipotesi, revoca della patente (Art. 222, comma 2). In alcune fattispecie previste dallo stesso articolo, i termini per conseguire nuovamente la patente, dopo la revoca, sono più lunghi quando il conducente non ha ottemperato agli obblighi dell’Art. 189, comma 1, e si è dato alla fuga.

 
 
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.