Cosa ha previsto il decreto Cura Italia per la revisione auto e cosa resta valido oggi?
Aggiornamento sulle proroghe Covid della revisione auto del decreto Cura Italia e sulle regole oggi applicabili alle scadenze
Molti automobilisti hanno ancora dubbi sulle vecchie “proroghe Covid” della revisione e rischiano di interpretarle come una tolleranza tuttora valida. Capire cosa prevedeva davvero il decreto Cura Italia, come si è intrecciato con le norme successive e cosa è rimasto applicabile oggi permette di evitare errori nel calcolo delle scadenze e, soprattutto, sanzioni per circolazione con revisione scaduta.
Che cos’era il decreto Cura Italia e perché riguardava anche la revisione auto
Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, noto come “Cura Italia”, è stato il primo grande intervento normativo per gestire l’emergenza Covid-19, con misure che andavano dal lavoro alla sanità fino ai trasporti. Nel settore della circolazione stradale, l’art. 92 ha inciso direttamente sulle scadenze di revisione dei veicoli, perché la chiusura o il forte rallentamento di officine e Uffici della Motorizzazione rendeva di fatto impossibile rispettare i termini ordinari previsti dall’art. 80 del Codice della strada. L’obiettivo era evitare il blocco della mobilità per motivi puramente amministrativi.
L’art. 92, comma 4, del decreto Cura Italia ha autorizzato, in deroga alle regole ordinarie, la circolazione dei veicoli che avrebbero dovuto essere sottoposti a revisione o a visita e prova entro una certa data, estendendone la validità. Secondo quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale sul D.L. 18/2020, i veicoli con revisione in scadenza entro il 31 luglio 2020 potevano circolare fino al 31 ottobre 2020. La misura era quindi mirata e temporalmente limitata, non una riscrittura permanente delle regole sulla revisione.
Proroghe e sospensioni delle scadenze revisione previste dal decreto
Le proroghe introdotte dal Cura Italia non si sono esaurite nel solo testo del decreto originario, ma sono state poi confermate e coordinate con altri provvedimenti. La legge 24 aprile 2020 n. 27 ha convertito con modificazioni il D.L. 18/2020, mantenendo l’impianto dell’art. 92 sulle proroghe dei termini, comprese quelle relative alla revisione dei veicoli, come risulta dal testo pubblicato su Normattiva. In parallelo, il Ministero ha diffuso tabelle riepilogative per chiarire ai cittadini fino a quando fosse possibile circolare con revisione formalmente scaduta ma coperta dalla deroga emergenziale.
Una tabella della Motorizzazione civile di Ancona, resa disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, richiama espressamente l’art. 92 del Cura Italia e ribadisce che i veicoli con revisione in scadenza fino al 31 luglio 2020 potevano circolare fino al 31 ottobre 2020, come indicato nel documento scaricabile dal Portale stesso (tabella scadenze UMC Ancona). Successivamente, per le scadenze successive a quella finestra temporale, sono intervenuti altri atti, tra cui il regolamento (UE) 2021/267 e le relative comunicazioni ministeriali, che hanno esteso ulteriormente i termini per specifiche categorie di veicoli e periodi.
Un passaggio importante riguarda i veicoli immatricolati in Italia di categoria M, N e O3-O4 con revisione in scadenza tra settembre 2020 e giugno 2021. Secondo una comunicazione del Portale dell’Automobilista, questi veicoli hanno beneficiato di una proroga di 10 mesi rispetto alla scadenza ordinaria, in applicazione del regolamento (UE) 2021/267, come riportato nella pagina dedicata alle proroghe dei rinnovi revisione per emergenza Covid-19. È essenziale notare che ogni finestra di scadenza aveva una propria estensione, e che le tabelle ministeriali andavano lette con attenzione per non confondere i diversi regimi.
Come sono cambiate dopo la fine dell’emergenza le regole sulla revisione
Le deroghe introdotte dal Cura Italia e dai provvedimenti successivi erano strettamente collegate allo stato di emergenza e alla necessità di gestire l’arretrato creato dalla sospensione o riduzione dei servizi. Una comunicazione del Portale dell’Automobilista, dedicata a patenti e revisioni nel periodo Covid-19, chiarisce che tali proroghe erano temporanee e che, cessata l’emergenza, tornano ad applicarsi le normali scadenze previste dall’art. 80 del Codice della strada, come riepilogato nella sezione delle comunicazioni ufficiali del Portale. Questo significa che non esiste più alcun automatismo di proroga generalizzata per le revisioni in scadenza oggi.
Per gestire il carico di revisioni accumulato, il legislatore è intervenuto anche sul piano organizzativo. Il decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56, come risulta dal testo pubblicato su Normattiva, ha previsto tra l’altro la possibilità di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi anche tramite ispettori autorizzati, per un periodo definito, proprio per favorire il recupero dell’arretrato. Si tratta però di misure organizzative, non di ulteriori proroghe automatiche delle scadenze per gli utenti.
Oggi, se la revisione del veicolo è scaduta, non esiste alcuna “tolleranza Covid” che consenta di circolare oltre la data indicata sul documento o risultante dalle banche dati. Se, ad esempio, un’auto aveva la revisione prorogata fino a una certa data grazie alle norme emergenziali e il proprietario non ha effettuato il controllo entro quel termine, la circolazione successiva è irregolare e soggetta alle sanzioni ordinarie. Per approfondire le conseguenze pratiche, è utile consultare l’analisi su cosa succede se si circola con la revisione scaduta o mai effettuata.
Cosa resta oggi di quelle norme e come leggere correttamente le vecchie scadenze
Oggi delle norme del Cura Italia, per quanto riguarda la revisione auto, resta soprattutto un effetto “storico”: le proroghe hanno spostato in avanti, una tantum, la data entro cui alcuni veicoli potevano circolare regolarmente nonostante la revisione formalmente scaduta. Questo può creare confusione quando si ricostruisce la storia di un veicolo, ad esempio per verificare se in un certo periodo passato la circolazione fosse regolare o meno. La chiave è distinguere tra scadenza ordinaria (quella che risulta dalla regola generale dell’art. 80 CdS) e scadenza prorogata (quella derivante dalle norme emergenziali).
Per leggere correttamente le vecchie scadenze, occorre partire dalla data di prima immatricolazione o dall’ultima revisione effettuata e applicare le regole ordinarie, verificando poi se quella scadenza rientrava in uno dei periodi coperti dalle proroghe Covid (ad esempio, revisione in scadenza entro il 31 luglio 2020, oppure tra settembre 2020 e giugno 2021 per le categorie interessate). Se rientrava, si applica l’estensione prevista; se non rientrava, la revisione seguiva il regime normale. Per chi deve capire quando effettuare la prossima revisione dopo gli anni dell’emergenza, è utile fare riferimento alle indicazioni aggiornate su chi deve fare la revisione dell’auto nel 2026 e come capire quando tocca al proprio veicolo, che si basano sulle regole oggi pienamente vigenti.
Un errore frequente è pensare che, poiché in passato la revisione è stata prorogata, anche le scadenze successive si spostino automaticamente in avanti rispetto al calendario ordinario. In realtà, le proroghe Covid non hanno modificato la cadenza strutturale dei controlli: una volta effettuata la revisione entro il termine prorogato, le scadenze successive tornano a essere calcolate secondo le regole generali (ad esempio, biennali per la maggior parte delle autovetture dopo la prima revisione). Se si hanno dubbi su come conteggiare correttamente i termini, può essere utile applicare lo stesso metodo logico usato per altri adempimenti auto, come illustrato nella guida su come calcolare correttamente i termini per bollo, multe e altri adempimenti, adattandolo alle specifiche regole della revisione.