Cerca

Cosa prevede il Codice della Strada per la circolazione dei monopattini elettrici in città?

Norme del Codice della Strada su circolazione, sosta, sanzioni e responsabilità per l’uso dei monopattini elettrici in ambito urbano

Monopattini elettrici: regole di circolazione, sosta e sanzioni nel Codice della Strada
diEzio Notte

I monopattini elettrici sono ormai protagonisti della mobilità urbana, ma la loro diffusione pone molti interrogativi su dove possano circolare, come debbano sostare e quali sanzioni siano previste in caso di uso scorretto. Il Codice della Strada disciplina in modo generale la circolazione dei veicoli, la sosta, la rimozione e le sanzioni accessorie: queste norme si applicano anche ai monopattini elettrici quando circolano sulle strade e nelle aree urbane aperte al pubblico. In questo articolo analizziamo il quadro giuridico rilevante, con particolare attenzione alle regole su sosta, divieti, rimozione e responsabilità, utili sia ai privati sia ai servizi di sharing.

Definizione giuridica del monopattino elettrico e requisiti tecnici

Nel Codice della Strada la classificazione dei veicoli è articolata in diverse categorie (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, veicoli a trazione animale, ecc.), ciascuna con una definizione precisa e connessi obblighi tecnici e amministrativi. Ad esempio, i motoveicoli sono definiti come veicoli a motore a due, tre o quattro ruote, con sottocategorie specifiche per motocicli, motocarrozzette, motocarri e quadricicli, con limiti di massa e velocità e rinvio alle caratteristiche costruttive fissate dal regolamento. I monopattini elettrici, pur non essendo espressamente nominati in queste disposizioni, si collocano comunque nel perimetro generale dei veicoli che circolano sulla strada e devono rispettare le regole generali di sicurezza e circolazione.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, il Codice prevede che i veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione, siano sottoposti ad accertamento dei dati di identificazione e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme vigenti. Questa disciplina, che riguarda in modo espresso ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, delinea un principio chiaro: ciò che circola su strada deve essere conforme a requisiti di sicurezza e, ove previsto, a procedure di omologazione o approvazione del tipo. In questo quadro, i monopattini elettrici utilizzati in ambito urbano devono comunque rispettare le condizioni tecniche fissate dalle norme specifiche e dalla segnaletica, oltre alle regole generali sulla sicurezza della circolazione.

Un ulteriore tassello è rappresentato dalle norme sulle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione. Quando si interviene su elementi costruttivi o funzionali, o sui dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli relativi, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova presso gli uffici competenti, con successivo aggiornamento della carta di circolazione. Questo principio, pur riferito in modo espresso ai veicoli a motore e ai rimorchi, evidenzia come ogni intervento che possa incidere sulla sicurezza debba essere valutato e, se necessario, autorizzato. Per i monopattini elettrici, ciò si traduce nella necessità di non alterare in modo arbitrario componenti essenziali per la sicurezza, come sistemi di frenata o dispositivi di illuminazione, quando richiesti.

Infine, il Codice disciplina in modo dettagliato i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore, imponendo la presenza di sistemi di illuminazione, segnalazione acustica, dispositivi silenziatori, retrovisori e pneumatici idonei. Anche se la norma è costruita intorno a ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, il principio di fondo è che il veicolo che circola nello spazio pubblico deve essere visibile, riconoscibile e non deve costituire fonte di pericolo per rumore, emissioni o mancanza di segnalazione. Per i monopattini elettrici, ciò si traduce nell’esigenza di disporre di dispositivi che consentano di essere visti e di segnalare la propria presenza, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dalla segnaletica o da disposizioni specifiche.

Dove possono circolare i monopattini e limiti di velocità

La circolazione dei veicoli sulle strade è regolata da un insieme di norme che definiscono quali categorie possono accedere a determinate infrastrutture e in quali condizioni. Il Codice distingue, ad esempio, le autostrade e le strade extraurbane principali, per le quali sono previsti divieti specifici di circolazione per alcune tipologie di utenti e comportamenti rigorosi per chi vi accede. In questo contesto, i monopattini elettrici, per caratteristiche costruttive e velocità tipica, sono destinati alla circolazione in ambito urbano e non sulle infrastrutture ad alta velocità, dove vigono regole stringenti su accesso, sorpasso, sosta di emergenza e uso delle corsie.

Le norme generali sulla circolazione impongono che ogni veicolo rispetti la segnaletica verticale e orizzontale, i limiti di velocità e le prescrizioni specifiche indicate dai segnali o dalle ordinanze dell’ente proprietario della strada. I limiti di velocità, pur variando in funzione del tipo di strada e di veicolo, sono sempre finalizzati a garantire la sicurezza e a prevenire situazioni di pericolo per gli altri utenti. Per i monopattini elettrici, ciò significa che la velocità deve essere adeguata al contesto urbano, alla presenza di pedoni, ciclisti e veicoli motorizzati, e che eventuali limiti specifici imposti dalla segnaletica devono essere rigorosamente rispettati.

Un aspetto importante riguarda la coesistenza tra diverse categorie di utenti: veicoli a motore, biciclette, pedoni e, appunto, monopattini elettrici. Le norme sul sorpasso, ad esempio, impongono al conducente che supera un altro utente di accertarsi che la manovra possa avvenire senza pericolo o intralcio, mantenendo un’adeguata distanza laterale e rientrando a destra appena possibile. Questo principio vale anche quando il veicolo sorpassato o sorpassante è un monopattino elettrico: chi guida deve sempre valutare spazi, velocità e condizioni della strada, evitando manovre azzardate che possano mettere a rischio utenti più vulnerabili.

La disciplina generale della circolazione si intreccia, inoltre, con les regole locali adottate dai comuni, che possono individuare aree pedonali, zone a traffico limitato, corsie riservate e percorsi dedicati a determinate categorie di veicoli. In tali contesti, i monopattini elettrici devono rispettare i divieti di accesso, le limitazioni orarie e le prescrizioni di velocità eventualmente stabilite, al pari degli altri veicoli. La corretta lettura e osservanza della segnaletica diventa quindi fondamentale per evitare violazioni e per garantire una convivenza ordinata tra tutti gli utenti della strada.

Regole sulla sosta e divieti su marciapiedi e aree riservate

La sosta dei veicoli, inclusi i monopattini elettrici quando vengono lasciati in aree pubbliche, è disciplinata in modo puntuale dal Codice. Una norma centrale è l’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui fermata e sosta sono vietate. Tra i divieti più rilevanti per i monopattini rientrano quelli sui passaggi e attraversamenti pedonali, sulle piste ciclabili e ai loro sbocchi, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. La ratio è chiara: evitare intralci e pericoli per pedoni e ciclisti, garantendo percorsi liberi e sicuri. Lasciare un monopattino in questi punti può costituire violazione delle norme sulla sosta, con le relative conseguenze sanzionatorie.

Lo stesso articolo vieta la sosta nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. Ciò significa che, se un’area è riservata esclusivamente ai pedoni o a specifiche categorie di veicoli, il monopattino elettrico non può essere abbandonato in modo indiscriminato, ma deve rispettare le regole di accesso e di sosta previste. Inoltre, sono vietate la fermata e la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici o alla ricarica degli stessi, quando il veicolo non effettua la ricarica o permane oltre i limiti temporali previsti. Anche se il monopattino è un veicolo elettrico, non può occupare impropriamente stalli destinati ad altri mezzi, come auto elettriche in ricarica.

Accanto ai divieti specifici, il Codice definisce in modo generale cosa si intende per arresto, fermata e sosta, e come i veicoli devono essere collocati quando non sono in marcia. La sosta è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, mentre la fermata è una sospensione di brevissima durata, con conducente presente e pronto a ripartire. Le norme stabiliscono che, salvo diversa segnalazione, il veicolo in sosta o fermata deve essere posto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, lasciando spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro in assenza di marciapiede rialzato. Questi principi si applicano anche ai monopattini quando vengono lasciati in carreggiata o in aree di sosta dedicate.

Infine, la sosta è vietata in una serie di situazioni che, pur pensate in primo luogo per autoveicoli e motoveicoli, sono rilevanti anche per i monopattini elettrici: allo sbocco dei passi carrabili, in seconda fila (salvo veicoli a due ruote), negli spazi riservati al trasporto pubblico, nelle aree destinate al mercato o al carico e scarico nelle ore stabilite, sulle banchine e negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide o a servizio di donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli. Lasciare un monopattino in queste aree può ostacolare l’accesso, creare pericolo o intralcio e integrare una violazione delle norme sulla sosta, con possibili sanzioni e rimozione del veicolo.

Sanzioni per circolazione irregolare e parcheggio selvaggio

Quando un monopattino elettrico viene lasciato in sosta in violazione dei divieti previsti, il Codice prevede non solo sanzioni pecuniarie, ma anche misure accessorie come la rimozione del veicolo. L’articolo che disciplina la rimozione e il blocco dei veicoli stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione nei casi in cui la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, nonché nei casi espressamente richiamati dalle norme sulla fermata e sosta. In particolare, la rimozione è prevista nei casi di violazione delle disposizioni dell’articolo 158 e in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata comporti pericolo o grave intralcio. Un monopattino abbandonato su un attraversamento pedonale, su una pista ciclabile o in un’area pedonale può quindi essere rimosso, oltre a comportare la sanzione pecuniaria.

La rimozione e il blocco del veicolo costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni commesse. Ciò significa che, oltre al pagamento della multa, il responsabile può dover sostenere i costi di rimozione e custodia del veicolo, secondo le modalità stabilite dall’ente proprietario della strada. Per i monopattini elettrici in sharing, queste spese possono essere poste a carico dell’utente che ha effettuato l’ultimo noleggio, in base ai contratti di utilizzo, mentre per i mezzi di proprietà privata la responsabilità ricade sul proprietario o sul conducente individuato al momento dell’accertamento.

Le violazioni delle norme sulla sosta e sulla circolazione possono inoltre comportare, nei casi previsti, ulteriori sanzioni accessorie come il fermo amministrativo del veicolo o l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il fermo amministrativo si applica quando una specifica disposizione del Codice lo prevede come conseguenza dell’infrazione, imponendo al proprietario di far cessare la circolazione e custodire il veicolo in un luogo non aperto al pubblico, con ritiro del documento di circolazione e applicazione di ulteriori sanzioni in caso di inottemperanza. L’obbligo di ripristino dei luoghi, invece, può essere disposto quando la violazione ha comportato alterazioni o occupazioni abusive, imponendo al trasgressore di rimuovere le opere o gli ostacoli e riportare l’area allo stato originario.

In ambito urbano, il cosiddetto “parcheggio selvaggio” dei monopattini elettrici – ad esempio in mezzo ai marciapiedi, davanti agli scivoli per disabili o in corrispondenza degli attraversamenti – rientra quindi a pieno titolo nelle condotte sanzionabili dal Codice. Le amministrazioni possono inoltre adottare ordinanze che qualificano come grave intralcio la sosta in determinate aree, integrando la segnaletica con pannelli che autorizzano la rimozione. Per gli utenti, ciò si traduce nella necessità di scegliere con attenzione il punto in cui lasciare il monopattino, verificando sempre la presenza di divieti, stalli dedicati o indicazioni specifiche sulla sosta consentita.

Obblighi per i servizi di sharing e campagne informative

I servizi di sharing di monopattini elettrici operano all’interno del quadro generale del Codice della Strada, che disciplina sia gli aspetti tecnici dei veicoli sia le modalità di circolazione e sosta. Dal punto di vista giuridico, i veicoli messi a disposizione dagli operatori devono essere conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione e, ove previsto, alle procedure di omologazione e approvazione del tipo. Ciò implica che i monopattini utilizzati nei servizi di sharing debbano essere mantenuti in condizioni di efficienza e sicurezza, con controlli periodici e interventi di manutenzione idonei a prevenire guasti o situazioni di pericolo per gli utenti e per gli altri soggetti che condividono la strada.

Gli operatori di sharing devono inoltre organizzare il servizio in modo da ridurre il rischio di sosta irregolare e intralcio alla circolazione. Le norme sulla rimozione dei veicoli prevedono che gli enti proprietari della strada possano concedere il servizio di rimozione, stabilendone modalità e requisiti dei mezzi adibiti a tale attività. In questo contesto, i gestori di flotte di monopattini possono essere chiamati a collaborare con le amministrazioni per il recupero rapido dei mezzi lasciati in posizioni pericolose o vietate, adottando procedure interne di monitoraggio e intervento sul territorio.

Un altro profilo rilevante riguarda l’informazione agli utenti. Il Codice disciplina in modo dettagliato la pubblicità sulle strade e sui veicoli, vietando installazioni che possano confondersi con la segnaletica o distrarre i conducenti. Le campagne informative promosse dagli operatori di sharing e dagli enti locali devono quindi rispettare queste regole, privilegiando messaggi chiari e non invasivi, che richiamino il rispetto delle norme sulla circolazione, sulla sosta e sulla sicurezza. Informare correttamente gli utenti su dove è consentito circolare, dove è vietato sostare e quali sono le conseguenze delle violazioni è uno strumento essenziale per prevenire comportamenti scorretti.

Infine, la formazione alla guida sicura e responsabile rientra in un quadro più ampio di educazione stradale, nel quale il Codice attribuisce un ruolo centrale alle autoscuole e ai soggetti abilitati alla formazione dei conducenti. Sebbene il conseguimento della patente non sia direttamente collegato all’uso dei monopattini elettrici, i principi di prudenza, rispetto delle regole e attenzione agli utenti vulnerabili sono comuni a tutti i mezzi che circolano nello spazio pubblico. Le campagne informative rivolte agli utilizzatori di monopattini possono quindi ispirarsi a questi principi, promuovendo comportamenti che riducano il rischio di incidenti e conflitti con pedoni, ciclisti e automobilisti.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.