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Cosa prevede il Codice della Strada per l’occupazione della sede stradale con chioschi, dehors e cantieri?

Regole del Codice della Strada per occupazione della sede stradale con chioschi, dehors, cantieri e impianti

Cosa prevede il Codice della Strada per l’occupazione della sede stradale con chioschi, dehors e cantieri?
diEzio Notte

L’occupazione della sede stradale con chioschi, dehors, mercati, cantieri o impianti tecnologici è un tema centrale per la gestione della mobilità urbana e la sicurezza della circolazione. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale quando tali occupazioni sono vietate o limitate, quali autorizzazioni sono necessarie e quali sanzioni si applicano in caso di violazioni, prevedendo anche specifici obblighi di ripristino o rimozione delle opere abusive.

Quando l’occupazione della sede stradale è vietata o limitata

Il punto di partenza è la disciplina generale dell’articolo 20 del Codice della Strada, che stabilisce il divieto di qualsiasi tipo di occupazione della sede stradale sulle strade di tipo A), B), C) e D), includendo espressamente fiere e mercati con veicoli, baracche, tende e simili. Questo significa che, sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre categorie di infrastrutture viarie a maggior rilievo funzionale, non è ammessa la presenza di strutture che invadano la carreggiata o le sue parti destinate alla circolazione, salvo quanto diversamente disciplinato tramite specifiche norme o deroghe regolamentari. L’obiettivo è preservare in modo assoluto la scorrevolezza del traffico e ridurre ogni rischio per la sicurezza.

Sulle strade di tipo E) ed F), l’occupazione della carreggiata non è invece vietata in modo assoluto, ma può essere autorizzata a condizioni stringenti, tra cui la predisposizione di un itinerario alternativo per il traffico oppure, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, la verifica che l’occupazione non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio per la sicurezza stradale. Questa distinzione evidenzia come il legislatore moduli il regime autorizzatorio in funzione della tipologia di strada e del contesto urbano, imponendo comunque una valutazione tecnica preventiva sull’impatto di dehors, strutture temporanee o cantieri sulla circolazione veicolare e pedonale.

Un ulteriore profilo riguarda l’ubicazione di chioschi ed edicole fuori dai centri abitati: il medesimo articolo stabilisce che tali installazioni, anche se a carattere provvisorio, non sono consentite sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. Le fasce di rispetto, definite in correlazione alla tipologia di strada e richiamate anche nell’articolo 18 del Codice della Strada, hanno la funzione di tutelare la sicurezza e la visibilità in prossimità delle infrastrutture viarie, vietando la realizzazione di manufatti che possano limitare il campo visivo o interferire con la funzionalità dell’intersezione. In questo quadro, l’occupazione con chioschi o dehors è ammessa solo oltre tali fasce, nel rispetto della disciplina urbanistica e viabilistica locale.

Nei centri abitati, l’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole e altre installazioni è consentita soltanto entro limiti geometrici precisi: fino a un massimo della metà della larghezza del marciapiede, a condizione che l’installazione sia in adiacenza ai fabbricati e che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Le installazioni non possono inoltre ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni individuati dall’articolo 18, comma 2, proprio per evitare ostacoli alla visuale dei conducenti e dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale o in presenza di particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa un’occupazione modulata, purché sia garantita un’adeguata zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con capacità motoria limitata o impedita, proiettando la logica di tutela anche su categorie di utenti più vulnerabili.

Autorizzazioni per fiere, mercati, chioschi ed edicole

L’organizzazione di fiere e mercati con occupazione della sede stradale, così come l’installazione di chioschi ed edicole, richiede un inquadramento nel regime autorizzatorio stabilito dall’articolo 20. Per le strade di tipo E) ed F), l’occupazione della carreggiata è subordinata alla verifica delle condizioni previste, tra cui l’istituzione di itinerari alternativi o la dimostrazione dell’assenza di intralcio alla circolazione. In termini operativi, ciò si traduce in un procedimento in cui l’ente proprietario della strada valuta il layout della manifestazione, i percorsi veicolari alternativi, gli accessi di sicurezza e la compatibilità con il trasporto pubblico, integrando le prescrizioni nel provvedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda i chioschi e le edicole, fuori dai centri abitati ne è esclusa la collocazione sulle fasce di rispetto, mentre all’interno dei centri abitati l’occupazione è ammessa nei limiti della metà della larghezza del marciapiede, in aderenza ai fabbricati e con la garanzia di almeno 2 metri liberi per il transito pedonale. In aree con particolare pregio storico o con geometrie stradali complesse, il legislatore consente adattamenti, purché sia mantenuta un’adeguata fascia di transito pedonale, con particolare attenzione alle persone con ridotta mobilità. Le autorizzazioni devono quindi tenere conto non solo delle dimensioni fisiche del chiosco o del dehors, ma anche del flusso pedonale atteso e delle possibili interferenze con attraversamenti e fermate del trasporto pubblico.

Il coordinamento tra autorizzazioni comunali di occupazione suolo e criteri di sicurezza stradale risulta essenziale per evitare che l’installazione di dehors e strutture leggere si trasformi in un ostacolo ai flussi di traffico o in un fattore di rischio in situazioni di emergenza. In questo senso, la previsione contenuta nell’articolo 20, che vieta occupazioni che determinino intralcio alla circolazione o pregiudizio per la sicurezza, offre un riferimento per inserire nel titolo autorizzativo specifiche prescrizioni su orari, modalità di allestimento, arredi, accessi di servizio e spazi di manovra per i veicoli di soccorso. L’ente competente può quindi articolare un quadro prescrittivo che mantenga l’equilibrio tra esigenze commerciali e tutela della circolazione.

Sul piano sanzionatorio, l’articolo 20 prevede che chi occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero chi, pur avendo ottenuto la concessione, non osserva le relative prescrizioni, sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi compresi in un intervallo specificato dalla norma. La stessa disposizione stabilisce che la violazione derivante dall’ubicazione irregolare di chioschi e occupazioni di marciapiedi, nonché l’occupazione non conforme alle condizioni autorizzative, comporta anche una sanzione amministrativa accessoria, costituita dall’obbligo di rimuovere le opere abusive a spese del trasgressore, con rinvio alle norme generali del titolo VI.

Attraversamenti e uso della sede stradale con impianti e sottoservizi

Un capitolo distinto, ma strettamente collegato alla gestione della sede stradale, riguarda gli attraversamenti e l’uso della proprietà stradale per l’installazione di impianti e sottoservizi. L’articolo 25 del Codice della Strada vieta l’effettuazione, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, di attraversamenti o utilizzi della sede stradale e delle relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi, soprappassi, teleferiche, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi e altri impianti e opere che possono comunque interessare la proprietà stradale. In mancanza di tale concessione, qualsiasi attraversamento o posa di sottoservizi risulta priva di titolo legittimante.

La stessa disposizione impone che le opere siano realizzate, per quanto possibile, in modo da garantire che l’uso e la manutenzione degli impianti non intralcino la circolazione dei veicoli sulle strade, assicurando l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada. Questa clausola valorizza la programmabilità degli interventi sui sottoservizi, richiedendo soluzioni tecniche (pozzi d’ispezione, camerette, percorsi di servizio) che riducano al minimo la necessità di occupare direttamente la carreggiata in fase manutentiva. Ne deriva che i progetti di sottopassi, condotte e linee devono essere verificati anche in ottica di gestione futura, non solo di realizzazione.

Per i sottopassi e sovrappassi che comportano attraversamenti a livelli sfalsati tra strade appartenenti a enti diversi, l’articolo 25 disciplina la titolarità delle strutture e delle barriere di sicurezza, collegandola, in via generale, all’ente che rilascia la concessione quando la strada interferita è di tipo superiore e, in casi specifici, agli enti proprietari delle strade di tipo A e B o alla strada di tipo A nelle interferenze tra categorie diverse. Questa attribuzione di titolarità è decisiva per definire chi è responsabile della realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d’arte, incluse le barriere di sicurezza, e va esplicitata nell’atto di concessione, soprattutto quando le strade appartengono a enti diversi.

Le concessioni per attraversamenti e uso della sede stradale con impianti e sottoservizi possono essere rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico dell’autorità competente, così come richiamato dallo stesso articolo 25. Ciò comporta una valutazione puntuale della non praticabilità di soluzioni alternative esterne alla proprietà stradale e un’analisi tecnica sul rispetto delle distanze, sull’interferenza con la piattaforma e sulle condizioni di sicurezza statiche e dinamiche dell’opera. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre norme specifiche per la realizzazione degli attraversamenti e per l’uso della sede stradale, che devono essere richiamate e rispettate nei progetti e nelle convenzioni tecniche.

Sanzioni e obbligo di ripristino o rimozione delle opere abusive

In materia di impianti e opere realizzate sulla proprietà stradale senza il necessario titolo, l’articolo 25 prevede una sanzione amministrativa per chi realizza un’opera o un impianto di quelli indicati nel comma 1, o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione. Analoga sanzione, con diverso intervallo di importi, è prevista per chi non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nel regolamento. La ratio è assicurare che, oltre alla fase di autorizzazione, anche l’esercizio e la manutenzione degli impianti restino sempre coerenti con le condizioni poste a tutela della sicurezza stradale.

L’articolo 20, dal canto suo, stabilisce sanzioni pecuniarie per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per il mancato rispetto delle prescrizioni della concessione e, soprattutto, prevede espressamente una sanzione amministrativa accessoria: la violazione delle disposizioni sui chioschi e sulle occupazioni dei marciapiedi, così come quella relativa all’occupazione abusiva o non conforme, importa l’obbligo per l’autore di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Questo obbligo accessorio è strettamente collegato alle regole generali dettate dall’articolo 211 del Codice della Strada.

L’articolo 211 disciplina infatti la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, stabilendo che, quando una norma prevede tale obbligo, l’agente accertatore deve darne menzione nel verbale di contestazione, che costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il ricorso al prefetto contro la sanzione principale si estende automaticamente alla sanzione accessoria, e in assenza di ricorso l’ufficio da cui dipende l’agente trasmette il verbale al prefetto per l’adozione dell’ordinanza. Con tale ordinanza, il prefetto ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria e ordina al trasgressore l’adempimento dell’obbligo di ripristino o di rimozione nel termine fissato, tenendo conto dell’entità delle opere e dello stato dei luoghi.

Se il trasgressore non provvede entro il termine fissato, l’articolo 211 prevede che il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, attribuisca a quest’ultimo la facoltà di compiere d’ufficio le opere di ripristino o rimozione, con conseguente possibilità di recupero delle spese. Le opere devono essere eseguite sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada, che, una volta completato l’intervento, avvisa immediatamente il prefetto affinché questi emetta l’ordinanza di estinzione del procedimento per avvenuto adempimento della sanzione accessoria. Il meccanismo integra così il piano sanzionatorio con una procedura amministrativa di messa in sicurezza e recupero della funzionalità della strada.

Indicazioni operative per Comuni, esercenti e tecnici

Le norme dell’articolo 20 e dell’articolo 25 delineano un perimetro chiaro entro cui Comuni, esercenti e tecnici devono muoversi per pianificare l’occupazione della sede stradale con chioschi, dehors, fiere, mercati e cantieri, oltre che per progettare attraversamenti con impianti e sottoservizi. Gli enti locali, in qualità di enti proprietari o gestori delle strade urbane e di molte strade di quartiere, sono chiamati a integrare tali disposizioni nella propria regolamentazione, definendo procedimenti di rilascio delle concessioni che prevedano valutazioni tecniche dettagliate sugli effetti sulla circolazione, sulla sicurezza delle intersezioni e sulla fruibilità dei marciapiedi. Il richiamo alle fasce di rispetto e ai triangoli di visibilità evidenzia l’esigenza di coordinare gli aspetti di viabilità con quelli urbanistici.

Per gli esercenti che intendono installare chioschi o dehors su marciapiedi o in aree prossime alla carreggiata, risulta fondamentale progettare spazi e allestimenti nel pieno rispetto dei limiti dimensionali fissati dall’articolo 20 e delle condizioni di sicurezza generali, verificando sempre che resti garantita una fascia pedonale sufficiente e che non si interferisca con la visibilità alle intersezioni. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi espone infatti non solo alla sanzione pecuniaria, ma anche all’obbligo di rimozione delle strutture a proprie spese, in applicazione congiunta delle norme sugli illeciti e dell’articolo 211.

Per quanto riguarda i tecnici incaricati della progettazione di attraversamenti con impianti e sottoservizi, l’articolo 25 impone un approccio progettuale che minimizzi l’interferenza con la circolazione, garantendo accessi per la manutenzione dalle fasce di pertinenza e prevedendo opere che non richiedano ripetute occupazioni della carreggiata. La qualificazione della “assoluta necessità” dell’attraversamento o dell’uso della sede stradale suggerisce un’analisi comparata delle possibili alternative di tracciato fuori dalla proprietà stradale, documentando nel progetto la scelta più compatibile con la sicurezza viaria e le esigenze di esercizio della rete.

In presenza di violazioni, gli enti proprietari e gli organi di polizia stradale, in applicazione degli articoli 20, 25 e 211, devono curare una redazione dei verbali completa degli elementi richiesti, specificando la sanzione accessoria di ripristino o rimozione quando prevista e attivando tempestivamente il flusso verso il prefetto per l’adozione delle ordinanze. Una corretta gestione del procedimento consente di ristabilire in tempi contenuti le condizioni di sicurezza e di legalità sulla strada, assicurando al contempo la certezza dei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti privati che, per esigenze commerciali o infrastrutturali, interagiscono con la sede stradale e le sue pertinenze.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.