Cosa prevede il Codice della Strada per l’occupazione della sede stradale con dehors, chioschi o cantieri?
Regole del Codice della Strada per dehors, chioschi, cantieri e attraversamenti della sede stradale, con obblighi, sanzioni e ruolo degli enti proprietari
L’occupazione della sede stradale con dehors, chioschi, cantieri, cavi o altre opere è disciplinata in modo puntuale dal Codice della Strada, che distingue tra diverse tipologie di strade, tra centro abitato ed esterno e tra occupazioni temporanee o più stabili. Comprendere divieti, condizioni per le concessioni, sanzioni e rapporti con l’ente proprietario è fondamentale per progettare correttamente installazioni, allestimenti commerciali o lavori che interessano carreggiata, marciapiedi e pertinenze, evitando gravi conseguenze economiche e l’obbligo di ripristino.
Divieti e limiti di occupazione della carreggiata e dei marciapiedi
Il punto di partenza è l’articolo 20 del Codice della Strada, che definisce in modo espresso il regime di occupazione della sede stradale. Sulle strade di tipo A, B, C e D è vietata ogni forma di occupazione della sede stradale, incluse fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e strutture simili; ciò significa che, su queste categorie di strade, la carreggiata deve rimanere integralmente libera per la circolazione, senza possibilità di installare dehors, chioschi o altre opere che interferiscano con il transito veicolare o pedonale. Sulle strade di tipo E e F l’occupazione della carreggiata può invece essere autorizzata solo se viene predisposto un itinerario alternativo per il traffico, oppure, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, se l’occupazione non crea intralcio alla circolazione né pregiudica la sicurezza stradale.
Per quanto riguarda i marciapiedi e le pertinenze, la stessa norma stabilisce che, fuori dai centri abitati, l’ubicazione di chioschi, edicole o altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. Questa previsione tutela sia la sicurezza della circolazione, sia la funzionalità delle pertinenze stradali (come le fasce di pertinenza e di rispetto definite dall’art. 3), evitando che strutture commerciali o depositi riducano la visibilità, interferiscano con la manutenzione o creino ostacoli fissi potenzialmente pericolosi. Ne deriva che, in ambito extraurbano, l’uso delle aree contigue alla carreggiata per dehors o analoghe installazioni è fortemente limitato, richiedendo attenzione particolare alla localizzazione rispetto al confine stradale.
Nei centri abitati, la norma ammette condizioni specifiche per l’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre installazioni. L’occupazione può essere consentita fino a un massimo della metà della larghezza del marciapiede, purché le strutture siano poste in adiacenza ai fabbricati e sia comunque mantenuta una fascia libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Inoltre, le occupazioni non possono ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni richiamati dall’art. 18, poiché ciò comprometterebbe la sicurezza dell’incrocio. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale o in presenza di particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa un’occupazione dei marciapiedi solo se è garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, evidenziando il rilievo della tutela dell’utenza debole.
La disciplina dell’occupazione della sede stradale si coordina, sul piano generale, con il principio secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale, enunciato all’art. 140. Qualsiasi allestimento sulla carreggiata o sui marciapiedi che riduca eccessivamente gli spazi di manovra, interferisca con i flussi veicolari o limiti la visibilità negli incroci può pertanto risultare incompatibile con l’impianto complessivo delle norme. L’ente proprietario, nell’esercizio delle proprie prerogative, deve quindi valutare l’impatto delle occupazioni sulla sicurezza e sulla fluidità, anche rispetto agli obblighi generali di manutenzione, gestione e controllo tecnico previsti dall’art. 14.
Concessioni per dehors, chioschi e installazioni nei centri abitati
La possibilità di installare dehors, chioschi e altre strutture nei centri abitati si inserisce in un sistema di autorizzazioni e concessioni che fa capo, in via generale, agli enti proprietari delle strade. L’art. 14 affida infatti a tali enti il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni previste dal titolo dedicato alla circolazione e alle pertinenze stradali, oltre al compito di segnalare agli organi di polizia le violazioni alle disposizioni e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati. In questo quadro, la disciplina specifica dell’art. 20 sui marciapiedi dei centri abitati costituisce il riferimento per valutare la conformità di dehors e chioschi: la struttura deve rispettare il limite massimo di metà della larghezza del marciapiede, aderire al fronte dei fabbricati e garantire comunque una fascia di passaggio pedonale non inferiore a 2 metri.
L’ente proprietario, nel rilasciare la concessione, deve tenere conto anche dei vincoli legati alla visibilità e alle interferenze con la circolazione. L’occupazione non può trovarsi all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, a tutela delle manovre di immissione e attraversamento. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale o caratterizzate da particolari geometrie, il legislatore ammette una maggiore flessibilità sulla percentuale di marciapiede occupabile, purché sia sempre assicurata una fascia adeguata di transito per pedoni e persone con ridotta mobilità; ciò consente di conciliare esigenze di arredo urbano e attività economiche con la prioritaria protezione dell’utenza pedonale e la continuità dei percorsi accessibili.
Per quanto concerne l’occupazione della carreggiata nei centri abitati, valgono comunque le distinzioni legate alla classificazione della strada richiamata all’art. 2 e fatte proprie dall’art. 20: sulle strade di tipo A, B, C e D la sede stradale non può essere occupata, neppure per fiere o mercati, mentre sulle strade di tipo E e F l’occupazione è subordinata alla predisposizione di un itinerario alternativo o, in particolari contesti storico-ambientali, alla condizione che non si generino intralci o rischi per la sicurezza. Di conseguenza, dehors e chioschi che interessino porzioni di carreggiata potranno essere valutati diversamente a seconda della categoria funzionale della strada e dell’eventuale possibilità di riorganizzare temporaneamente i flussi di circolazione.
La compatibilità delle installazioni con la circolazione deve essere esaminata anche rispetto alla segnaletica e alle aree riservate. L’art. 158 vieta, ad esempio, la sosta sui marciapiedi salvo diversa segnalazione, proprio per garantire percorsi liberi ai pedoni; un’occupazione permanente o stagionale con dehors e chioschi, ancorché assentita, non può quindi tradursi in una compressione totale dello spazio di passaggio o in una sovrapposizione con passaggi pedonali, piste ciclabili o attraversamenti, che devono restare pienamente fruibili. L’equilibrio tra utilizzo commerciale dello spazio pubblico e sicurezza stradale è rimesso, in ultima analisi, alla corretta applicazione combinata delle norme sulla sede stradale, sui marciapiedi e sulla circolazione.
Attraversamenti di infrastrutture (cavi, tubazioni, sovrappassi)
Quando l’occupazione della sede stradale riguarda infrastrutture come cavi, condutture, gasdotti, sottopassi o sovrappassi, si applica la disciplina dell’articolo 25 del Codice della Strada sugli attraversamenti e sull’uso della sede stradale. Tale norma stabilisce che attraversamenti o uso della sede stradale e delle relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sottopassi, sovrappassi, teleferiche, gasdotti, serbatoi di combustibili o altri impianti e opere che interessino la proprietà stradale non possono essere effettuati senza preventiva concessione dell’ente proprietario. L’occupazione a fini infrastrutturali non è dunque libera: richiede un atto formale che definisca condizioni tecniche, modalità di esercizio e oneri a carico del concessionario.
Le opere di attraversamento devono essere realizzate, per quanto possibile, in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza. In pratica, il tracciato delle tubazioni, la posizione dei pozzetti, la geometria di sovrappassi e sottopassi e l’eventuale collocazione di cavi aerei devono essere progettati in modo da minimizzare interferenze con i flussi veicolari e con le manovre di immissione, sorpasso e svolta. L’accesso per ispezioni e manutenzioni deve poter avvenire principalmente dalle aree di pertinenza, riducendo al minimo l’uso della carreggiata e la necessità di cantieri che occupino la sede stradale.
In caso di attraversamenti a livelli sfalsati tra strade appartenenti a enti diversi, l’art. 25 individua la titolarità delle strutture (compresi i dispositivi di sicurezza come le barriere nei sovrappassi) in funzione del tipo di strada interferita e di quella interferente. Ad esempio, quando una strada di tipo A o B è interessata da attraversamenti con strade di tipo inferiore, le strutture dei sottopassi e sovrappassi sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento; nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, la titolarità spetta all’ente proprietario della strada di tipo A. Queste regole incidono direttamente sulle responsabilità di realizzazione, gestione e manutenzione delle opere che occupano o sovrastano la sede stradale.
La stessa norma prevede che, per attraversamenti tra strade di uguale tipologia (come tra strade di tipo A o tra strade di tipo B o C appartenenti a enti diversi), la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza, sia indicata nell’atto di concessione, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale. Inoltre, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato devono disciplinare, tramite appositi atti convenzionali, le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle strutture. Questo assetto contrattuale completa il quadro delle responsabilità legate all’occupazione della sede stradale da parte di infrastrutture tecniche, assicurando una gestione coordinata delle opere e della sicurezza.
Sanzioni e obbligo di ripristino o rimozione delle opere abusive
La violazione delle regole sull’occupazione della sede stradale comporta conseguenze significative in termini di sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie. L’art. 20 prevede che chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, oppure, pur avendo ottenuto la concessione, non rispetti le relative prescrizioni, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa in un determinato intervallo di importo. La stessa disposizione stabilisce che la violazione delle norme che disciplinano la localizzazione di chioschi e installazioni sulle fasce di rispetto, nonché l’uso dei marciapiedi nei centri abitati e la violazione delle prescrizioni delle concessioni, comporta la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese. L’occupazione irregolare, quindi, non si esaurisce nel pagamento di una somma, ma può comportare l’eliminazione totale del dehors, chiosco o impianto.
L’articolo 211 del Codice della Strada disciplina in via generale la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive. Quando una norma del Codice dispone che, a seguito di una violazione, consegua tale sanzione, l’agente accertatore deve darne espressa menzione nel verbale di contestazione, redatto secondo le regole degli artt. 200 e 201; il verbale così formulato costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il trasgressore può proporre ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria, e il ricorso si estende automaticamente alla sanzione accessoria, secondo il richiamo alle disposizioni dell’art. 203.
Se il ricorso non viene presentato o viene respinto, il prefetto, nel provvedimento con cui ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, ordina al trasgressore di adempiere all’obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, fissando un termine in relazione all’entità delle opere e allo stato dei luoghi. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e l’esecuzione delle opere avviene sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada; una volta eseguite, l’ente ne dà comunicazione al prefetto, che emette un’ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria, comunicandola al trasgressore e all’ente stradale. Si configura così un percorso amministrativo completo che collega la contestazione alla verifica effettiva della rimozione o del ripristino.
Nell’ipotesi in cui il trasgressore non ottemperi all’ordine nel termine fissato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, può autorizzare quest’ultimo a eseguire direttamente le opere di ripristino o di rimozione, con rivalsa sul responsabile per i costi sostenuti. In tal modo viene garantita la tutela immediata della sicurezza stradale e il ristabilimento della corretta funzionalità della sede viaria, evitando che opere abusive o occupazioni difformi permangano nel tempo. Analoghe previsioni in tema di obbligo di rimozione e ripristino sono presenti anche nell’art. 21, relativo a opere, depositi e cantieri stradali, che prevede sanzioni pecuniarie e l’obbligo di rimozione delle opere realizzate in violazione delle autorizzazioni: un quadro che, nel suo complesso, scoraggia installazioni irregolari e cantieri non conformi.
Rapporti con gli enti proprietari della strada e iter autorizzativo
I rapporti tra soggetti interessati a occupare la sede stradale o le pertinenze (gestori di dehors, chioschi, operatori economici, concessionari di infrastrutture) ed enti proprietari delle strade sono regolati da un insieme di norme che definiscono compiti, poteri e responsabilità. L’art. 14 affida agli enti proprietari il compito di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione attraverso la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade e delle loro pertinenze, nonché attraverso il controllo tecnico dell’efficienza e l’apposizione e manutenzione della segnaletica. A essi spetta anche il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l’uso delle aree stradali e la segnalazione alle forze di polizia delle violazioni alle disposizioni e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati.
Per opere, depositi e cantieri stradali, l’art. 21 stabilisce il divieto di eseguire opere o depositi o di aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, sulle loro pertinenze, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità indicata nell’art. 26. Chi esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli efficaci di giorno e di notte, e assicurando la visibilità del personale addetto ai lavori. Il regolamento definisce in dettaglio le modalità di delimitazione e segnalazione dei cantieri, nonché gli accorgimenti per la regolazione del traffico.
Per gli attraversamenti della sede stradale con cavi, condotte, sovrappassi o sottopassi, l’art. 25 impone la preventiva concessione dell’ente proprietario e richiede che le opere siano progettate in modo da non intralciare la circolazione, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza. In caso di attraversamenti a livelli sfalsati tra strade di enti diversi, le disposizioni sui titolari delle strutture e sugli atti convenzionali per disciplinare oneri e manutenzione completano il quadro dei rapporti tra i diversi soggetti pubblici interessati. Ogni intervento che comporti occupazione stabile o strutturale della proprietà stradale si inserisce dunque in un procedimento amministrativo in cui l’ente proprietario assume un ruolo centrale di indirizzo, controllo e vigilanza.
Infine, l’art. 211 disciplina il ruolo del prefetto nella gestione delle sanzioni accessorie di ripristino o rimozione delle opere abusive, in stretto raccordo con l’ente proprietario o concessionario della strada. L’ente segnala l’inadempimento del trasgressore, controlla l’esecuzione delle opere e, se autorizzato, può procedere direttamente alla rimozione o al ripristino, con successiva comunicazione al prefetto. Questo meccanismo garantisce che le occupazioni non autorizzate o non conformi alle concessioni vengano effettivamente eliminate o adeguate, preservando nel tempo la sicurezza, la fluidità del traffico e la corretta fruizione della sede stradale, dei marciapiedi e delle pertinenze.
Fonti normative
- Articolo 20 del Codice della Strada – Occupazione della sede stradale
- Articolo 21 del Codice della Strada – Opere, depositi e cantieri stradali
- Articolo 25 del Codice della Strada – Attraversamenti ed uso della sede stradale
- Articolo 14 del Codice della Strada – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- Articolo 140 del Codice della Strada – Principio informatore della circolazione
- Articolo 158 del Codice della Strada – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
- Articolo 211 del Codice della Strada – Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino o rimozione di opere abusive
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.