Cosa prevede il Codice della strada sulla fermata e sosta dei veicoli e quando scatta la rimozione forzata?
Guida alle regole del Codice della strada su arresto, fermata, sosta, divieti, grave intralcio e rimozione forzata dei veicoli con relativi oneri

La fermata e la sosta dei veicoli sono tra le manovre più frequenti nella guida quotidiana, ma anche tra le più sanzionate quando non vengono rispettate le regole del Codice della strada. Capire bene cosa si intende per arresto, fermata e sosta, dove è consentito lasciare il veicolo e in quali casi può scattare la rimozione forzata è fondamentale per evitare multe, disagi e situazioni di pericolo per la circolazione. In questo articolo analizziamo in modo sistematico le principali disposizioni del Codice della strada su questi temi, con particolare attenzione alle norme che disciplinano divieti, intralci gravi e rimozione o blocco dei veicoli.
Definizioni di arresto, fermata e sosta nel Codice della strada
Il punto di partenza per comprendere la disciplina di fermata e sosta è rappresentato dalle definizioni contenute nell’articolo 157 del Codice della Strada, che distingue in modo preciso tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza. Per “arresto” si intende l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, come ad esempio una coda o un semaforo rosso. La “fermata” è invece la temporanea sospensione della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata, con l’obbligo per il conducente di restare presente e pronto a ripartire. La “sosta” è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, mentre la “sosta di emergenza” riguarda l’arresto dovuto a veicolo inutilizzabile per avaria o a malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Le definizioni non sono solo teoriche, ma incidono direttamente sugli obblighi del conducente e sulle possibili sanzioni. Nella fermata, ad esempio, il Codice richiede che essa non arrechi intralcio alla circolazione e che il conducente sia sempre pronto a riprendere la marcia. Questo significa che una sosta prolungata con il conducente a bordo, ma non immediatamente pronto a muovere il veicolo, può essere valutata come sosta vera e propria, con applicazione delle relative norme. La sosta, invece, presuppone che il veicolo rimanga fermo per un tempo non breve e che il conducente possa allontanarsi, con tutte le cautele del caso, ad esempio spegnendo il motore come espressamente previsto. La sosta di emergenza, infine, ha una funzione di tutela: consente di fermarsi anche in condizioni normalmente vietate, quando vi siano ragioni di sicurezza legate a guasti o problemi di salute.
Un altro aspetto importante disciplinato dall’articolo 157 riguarda il posizionamento del veicolo in caso di fermata o sosta. Salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Quando non esiste marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. Questo obbligo tutela in particolare gli utenti più vulnerabili, come pedoni e persone con mobilità ridotta, evitando che la sosta dei veicoli occupi completamente la parte laterale della strada. Durante la sosta, inoltre, il veicolo deve avere il motore spento, a conferma del carattere non temporaneo della manovra e per ridurre rumore ed emissioni.
Fuori dei centri abitati, le regole diventano ancora più stringenti: i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, senza occupare piste per velocipedi né, salvo specifica segnalazione, le banchine. Solo in caso di impossibilità, la fermata o la sosta possono avvenire il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, sempre parallelamente e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza, la sosta è espressamente vietata, proprio per garantire fluidità e sicurezza del traffico. Nelle strade urbane a senso unico, invece, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza, a dimostrazione di come il Codice adatti le regole al contesto urbano pur mantenendo un margine minimo di sicurezza.
Dove è consentita la sosta e dove è vietata
Per capire dove è effettivamente consentito sostare, occorre combinare le regole generali dell’articolo 157 con i divieti specifici previsti dall’articolo 158 del Codice della Strada, che disciplina in dettaglio il divieto di fermata e di sosta dei veicoli. In linea generale, la sosta è ammessa dove non vi siano divieti espressi dalla segnaletica o dalle norme, rispettando il corretto posizionamento del veicolo e gli spazi per pedoni e altri utenti. Nelle zone di sosta predisposte, i veicoli devono essere collocati secondo quanto indicato dalla segnaletica, che può prevedere stalli in linea, a pettine o a spina di pesce. La presenza di segnaletica orizzontale e verticale diventa quindi determinante per individuare le aree dove la sosta è regolamentata, a pagamento, riservata o vietata.
L’articolo 158 elenca una serie di situazioni in cui fermata e sosta sono vietate in modo assoluto, proprio per evitare intralci o pericoli. La fermata e la sosta sono vietate, ad esempio, in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, o così vicino da intralciarne la marcia. Sono vietate anche nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione, nonché sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. Questi divieti rispondono a esigenze di visibilità e sicurezza: un veicolo fermo in tali punti può ridurre drasticamente il campo visivo o impedire manovre di emergenza agli altri utenti.
Particolarmente rilevanti per la vita quotidiana sono i divieti di fermata e sosta in prossimità di segnali stradali verticali e semaforici, quando il veicolo ne occulta la vista, e in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. Nei centri abitati, la sosta è vietata sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. È inoltre vietato sostare sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Queste prescrizioni mirano a proteggere pedoni e ciclisti, garantendo loro spazi liberi e visibilità adeguata.
L’articolo 158 prevede poi ulteriori divieti specifici di sosta, che incidono su situazioni molto frequenti. La sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili e dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta. Sono vietate la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, con una disciplina particolare per i veicoli elettrici che non effettuano la ricarica o che permangono oltre un certo tempo dopo il completamento. In questo modo il Codice tutela l’effettiva fruibilità degli stalli riservati, evitando che vengano occupati impropriamente. In generale, quindi, la sosta è consentita solo quando non ricorrono i divieti espressi e quando il veicolo è posizionato in modo da non creare ostacolo alla circolazione o ai diritti altrui, come l’accesso a proprietà private o a veicoli già parcheggiati.
Quando la sosta costituisce grave intralcio o pericolo
Non tutte le soste vietate hanno la stessa gravità: il Codice distingue tra semplici violazioni e situazioni in cui la sosta costituisce un grave intralcio o un pericolo per la circolazione. Questa distinzione è fondamentale perché, nei casi più gravi, può scattare la rimozione forzata del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti di esse in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. In questi casi, quindi, la valutazione di gravità è già stata effettuata a monte dall’ente proprietario, che ha individuato tratti particolarmente sensibili.
Lo stesso articolo 159 prevede la rimozione nei casi indicati dall’articolo 157, comma 4, e dall’articolo 158, commi 1, 2 e 3. Ciò significa che alcune violazioni relative a fermata e sosta, considerate più pericolose o di maggiore impatto sulla circolazione, comportano direttamente la possibilità di rimozione. Inoltre, la rimozione può essere disposta “in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione”, lasciando agli organi di polizia un margine di valutazione in base alla situazione concreta. Un veicolo parcheggiato in modo da ostruire una corsia di marcia, bloccare un incrocio o impedire il passaggio di mezzi di soccorso può quindi essere rimosso anche al di fuori dei casi espressamente elencati, proprio perché la priorità è la sicurezza e la fluidità del traffico.
La nozione di “grave intralcio” richiama tutte quelle situazioni in cui la presenza del veicolo fermo riduce in modo significativo la capacità della strada di assorbire il traffico o impedisce manovre essenziali. Ad esempio, un veicolo lasciato in doppia fila in una strada stretta, o in prossimità di un’intersezione, può costringere gli altri utenti a manovre pericolose o a invadere la corsia opposta. Il “pericolo”, invece, riguarda soprattutto la visibilità e la possibilità di evitare incidenti: un veicolo in sosta in curva, su un dosso o in prossimità di un passaggio pedonale può impedire di vedere pedoni o altri veicoli in tempo utile. In tutti questi casi, la valutazione concreta della situazione da parte degli organi di polizia è decisiva per stabilire se ricorrano gli estremi per la rimozione.
Un’ulteriore ipotesi in cui la sosta assume rilievo particolare è quella in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. L’articolo 159 prevede espressamente la rimozione dei veicoli lasciati in sosta in contrasto con tali disposizioni, spesso segnalate con cartelli temporanei che indicano giorni e orari di divieto. In questi casi, il veicolo non solo intralcia eventuali lavori o operazioni di pulizia, ma può anche creare situazioni di pericolo se costringe mezzi operativi a manovre complesse in spazi ristretti. Per questo è importante prestare attenzione anche alla segnaletica temporanea, che ha pieno valore ai fini dell’applicazione delle sanzioni e delle misure accessorie come la rimozione.
Rimozione e blocco dei veicoli: casi previsti e costi per il conducente
La rimozione e il blocco dei veicoli sono qualificati dal Codice come sanzioni amministrative accessorie rispetto alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in materia di fermata e sosta. L’articolo 159 stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione nei casi previsti, provvedendo affinché il veicolo sia trasportato e custodito in luoghi appositi, secondo le norme del regolamento. La rimozione, quindi, non è una misura discrezionale priva di regole, ma segue procedure definite, con indicazione nel verbale di contestazione. In alternativa alla rimozione, è consentito il blocco del veicolo con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, ma solo quando il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
Per quanto riguarda i costi, l’articolo 215 del Codice della Strada prevede che i veicoli rimossi siano restituiti all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con modalità stabilite dal regolamento. Analogamente, nel caso di blocco del veicolo, la rimozione del dispositivo è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. In entrambi i casi, alle spese si applica il richiamo al codice civile in tema di privilegio sulle cose mobili, a tutela del soggetto che ha sostenuto i costi. Questo significa che, oltre alla multa per la violazione di fermata o sosta, il conducente (o il proprietario) deve farsi carico anche dei costi operativi legati alla gestione del veicolo rimosso o bloccato.
L’articolo 215 disciplina anche le conseguenze del mancato ritiro del veicolo rimosso o bloccato. Se trascorrono centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della rimozione o del blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si presentino all’ufficio o comando competente, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. In caso di alienazione, il ricavato serve a soddisfare la sanzione pecuniaria, se non ancora versata, e le spese di rimozione, custodia e blocco, con eventuale residuo restituito all’avente diritto. Questo meccanismo evita che i veicoli rimossi restino abbandonati nei depositi, generando costi e occupando spazio.
È importante sottolineare che la rimozione e il blocco costituiscono sanzioni accessorie rispetto alle sanzioni pecuniarie per le violazioni di fermata e sosta, come espressamente indicato dall’articolo 159. Ciò significa che, in presenza dei presupposti di legge, il conducente può essere chiamato a rispondere sia con il pagamento della multa, sia con le conseguenze operative e i costi legati alla rimozione o al blocco del veicolo. Gli enti proprietari della strada sono inoltre autorizzati a concedere il servizio di rimozione, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari, e i veicoli adibiti a tale servizio devono avere caratteristiche specifiche, eventualmente aggiornabili con decreto ministeriale. L’intero sistema è quindi strutturato per garantire un’applicazione uniforme e controllata di queste misure, che incidono in modo significativo sulla disponibilità del veicolo da parte del proprietario.
Consigli pratici per evitare multe e rimozione del veicolo
Per evitare sanzioni e soprattutto la rimozione forzata del veicolo, il primo consiglio pratico è conoscere e applicare correttamente le definizioni e le regole contenute nell’articolo 157. Distinguere tra fermata e sosta aiuta a scegliere il comportamento più adeguato: se si tratta di una breve operazione di salita o discesa passeggeri, il conducente deve restare a bordo, pronto a ripartire, e verificare che la fermata non arrechi intralcio alla circolazione. Se invece si prevede di lasciare il veicolo per un periodo più lungo, occorre cercare un’area di sosta consentita, posizionando il veicolo correttamente vicino al margine destro e spegnendo il motore. Fuori dai centri abitati, è buona norma cercare sempre spazi fuori dalla carreggiata, evitando piste ciclabili e banchine non autorizzate.
Un secondo accorgimento fondamentale è prestare massima attenzione alla segnaletica, sia permanente sia temporanea. I divieti di fermata e sosta indicati dall’articolo 158 si combinano con i segnali verticali e orizzontali che regolano l’uso degli spazi stradali. Occorre quindi evitare di fermarsi o sostare in prossimità di incroci, passaggi pedonali, piste ciclabili, passi carrabili e spazi riservati a categorie specifiche di veicoli, come quelli elettrici o al servizio di persone con disabilità, quando non si è autorizzati. È altrettanto importante controllare eventuali pannelli aggiuntivi che indicano la possibilità di rimozione forzata in caso di sosta vietata: la presenza di tali pannelli segnala che l’area è considerata particolarmente critica per la circolazione e che la violazione può avere conseguenze immediate sulla disponibilità del veicolo.
Un terzo elemento pratico riguarda la gestione della sosta in aree soggette a manutenzione o pulizia. L’articolo 159 prevede la rimozione dei veicoli lasciati in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario per tali motivi. Per evitare problemi, è opportuno verificare sempre la presenza di cartelli temporanei che indicano giorni e orari di divieto, soprattutto nelle zone urbane dove sono frequenti interventi di pulizia meccanizzata o lavori stradali. Lasciare il veicolo in sosta ignorando questi avvisi espone non solo alla multa, ma anche al rischio concreto di non trovare più l’auto dove era stata parcheggiata, con la necessità di rintracciarla presso il deposito e sostenere le relative spese di rimozione e custodia.
Infine, è utile ricordare che la rimozione e il blocco del veicolo comportano costi aggiuntivi rispetto alla sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 215. Adottare comportamenti prudenti nella scelta dei luoghi di sosta, evitare soluzioni “di comodo” come la doppia fila o l’occupazione di spazi riservati e rispettare sempre la segnaletica consente non solo di evitare multe e spese impreviste, ma anche di contribuire a una circolazione più sicura e ordinata per tutti. In caso di dubbio sulla legittimità di una sosta, è preferibile cercare un’area chiaramente consentita piuttosto che rischiare una violazione che potrebbe sfociare nella rimozione del veicolo e in ulteriori complicazioni amministrative.
Fonti normative
- Articolo 157 del Codice della Strada
- Articolo 158 del Codice della Strada
- Articolo 159 del Codice della Strada
- Articolo 215 del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.
Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale