Cerca

Cosa prevede il Codice della Strada sulla produzione e l’uso delle targhe dei veicoli?

Analisi tecnica delle norme del Codice della Strada su produzione, uso, restituzione, smarrimento e sanzioni relative alle targhe dei veicoli

Targhe dei veicoli: produzione, distribuzione e sanzioni per uso irregolare
diEzio Notte

La disciplina delle targhe nel Codice della Strada è centrale per l’identificazione dei veicoli, la tracciabilità dei proprietari e la corretta gestione amministrativa della circolazione. Le norme regolano chi può produrre e distribuire le targhe, come devono essere utilizzate, quando vanno restituite o ritirate e quali sanzioni si applicano in caso di uso irregolare o abusivo. In questo approfondimento analizziamo in chiave tecnica le principali regole sulla produzione e sull’uso delle targhe per veicoli a motore, veicoli a trazione animale, slitte e macchine operatrici, con un focus operativo su obblighi, divieti e conseguenze in caso di smarrimento o sostituzione.

Chi può produrre e distribuire le targhe dei veicoli a motore

Per i ciclomotori, il Codice della Strada prevede espressamente che le procedure per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe siano stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale previsione è contenuta nell’articolo 97 del Codice della Strada, che demanda a un atto amministrativo la definizione puntuale dei soggetti abilitati e delle modalità operative per la produzione materiale delle targhe dei ciclomotori. Ne deriva che la produzione non è libera, ma vincolata a criteri di economicità e semplificazione fissati a livello ministeriale.

La stessa logica di regolazione si ritrova nella disciplina generale dell’immatricolazione dei veicoli a motore. L’articolo 93 del Codice della Strada stabilisce che le procedure e la documentazione per l’immatricolazione, nonché il contenuto della carta di circolazione, siano definite con decreti del Ministero dei trasporti. In questo quadro rientra anche la gestione delle targhe, che sono strettamente collegate all’atto di immatricolazione e alla registrazione presso gli archivi competenti. La produzione e la distribuzione delle targhe risultano quindi incardinate in un sistema amministrativo centralizzato, che assicura uniformità e tracciabilità.

Per le macchine operatrici, l’articolo 114 del Codice della Strada prevede che tali veicoli, per circolare su strada, siano soggetti a immatricolazione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, con rilascio della carta di circolazione al proprietario. Lo stesso articolo stabilisce che le macchine operatrici semoventi debbano essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione, mentre quelle trainate devono avere una speciale targa di immatricolazione. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono demandate al regolamento, confermando che la produzione e la distribuzione delle targhe avvengono secondo procedure tecniche e amministrative definite a livello centrale.

Un ulteriore elemento di sistema è fornito dall’articolo 235 del Codice della Strada, che, nelle norme transitorie, precisa che le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Questo riferimento conferma che la disciplina delle targhe è inserita in un quadro organico che riguarda tutte le categorie di veicoli, con regole uniformi sulla forma, sul rilascio e sull’utilizzo, e che la produzione è strettamente collegata alle funzioni degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e agli atti regolamentari di dettaglio.

  • Produzione targhe ciclomotori regolata da decreto ministeriale (art. 97).
  • Immatricolazione e targhe dei veicoli a motore collegate alle procedure fissate dall’art. 93.
  • Macchine operatrici dotate di targa di immatricolazione secondo l’art. 114.
  • Applicazione uniforme delle norme sulle targhe dal 1° ottobre 1993 (art. 235).

Obblighi di restituzione e ritiro delle targhe

Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale gli obblighi di restituzione delle targhe in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo. L’articolo 103 del Codice della Strada stabilisce che, per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo deve chiedere la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti. La cancellazione è subordinata anche alla regolarità degli obblighi di revisione o all’effettuazione di specifiche visite e prove.

Lo stesso articolo prevede che, trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione ai sensi dell’art. 159, se non è stata denunciata la sottrazione del veicolo, se il veicolo non è stato reclamato dall’intestatario o dall’avente titolo, o se è stato demolito o alienato, le targhe e i documenti di circolazione vengano ritirati d’ufficio dagli organi di polizia. Tali organi provvedono alla consegna delle targhe al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, che cura la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. Il ritiro delle targhe, in questo contesto, è quindi un effetto amministrativo della cessazione della circolazione.

Per i veicoli esportati definitivamente, l’articolo 103 precisa inoltre che, per raggiungere i transiti di confine, il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito di foglio di via e di targa provvisoria, secondo quanto previsto dall’articolo 99. Ciò implica che, una volta avviata la procedura di cancellazione e restituzione delle targhe ordinarie, l’eventuale circolazione residua è consentita esclusivamente con targhe provvisorie e documentazione specifica, rilasciate dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

La disciplina degli obblighi di restituzione e ritiro delle targhe si inserisce in un sistema più ampio di gestione dell’archivio nazionale dei veicoli e del P.R.A., nel quale ogni veicolo è identificato da una combinazione univoca di targa e dati di intestazione. La mancata restituzione delle targhe nei casi previsti o l’uso di targhe non più valide può determinare violazioni ulteriori, anche in relazione alla corretta individuazione del responsabile della circolazione e alla tracciabilità del veicolo nel sistema informativo.

  • Restituzione obbligatoria delle targhe in caso di esportazione definitiva (art. 103).
  • Ritiro d’ufficio delle targhe dopo 180 giorni di mancato reclamo del veicolo (art. 103).
  • Cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. collegata al ritiro targhe.
  • Circolazione residua solo con foglio di via e targa provvisoria (art. 99 richiamato dall’art. 103).

Regole specifiche per targhe di veicoli a trazione animale e slitte

Per i veicoli a trazione animale e per le slitte, il Codice della Strada prevede una disciplina specifica che riguarda anche le targhe identificative. Dalla tabella di corrispondenza degli istituti emerge che le targhe dei veicoli a trazione animale sono disciplinate dall’articolo 67, mentre le slitte sono richiamate dall’articolo 51. Queste norme si collocano nel capo dedicato ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi, e definiscono le condizioni per la circolazione su strada, inclusi i dispositivi di identificazione e di sicurezza necessari.

In particolare, la voce “TARGHE: dei veicoli a trazione animale” rinvia all’articolo 67, che disciplina le modalità con cui tali veicoli devono essere identificati. Sebbene il dettaglio tecnico delle caratteristiche della targa sia demandato al regolamento, il principio è che anche i veicoli trainati da animali, quando circolano su strada, devono essere riconoscibili attraverso un contrassegno, in coerenza con la logica generale di identificazione dei veicoli prevista dal Codice della Strada. Ciò consente di collegare il veicolo a un soggetto responsabile e di applicare correttamente le norme sulla circolazione e sulle eventuali violazioni.

Per le slitte, la tabella di rinvio indica l’articolo 51, che rientra tra le disposizioni relative ai veicoli a trazione animale e ai mezzi assimilati. Anche in questo caso, la disciplina riguarda le condizioni di circolazione su strada e i dispositivi minimi richiesti, tra cui rientrano gli elementi di identificazione. La presenza di un riferimento specifico alle slitte conferma che il Codice considera anche questi mezzi nell’ambito della regolazione della circolazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e tracciabilità, pur trattandosi di veicoli non a motore.

La regolamentazione delle targhe per veicoli a trazione animale e slitte si integra con quella relativa ai dispositivi di frenatura e di segnalazione visiva, richiamati per le slitte dagli articoli 64 e 65. Insieme, questi obblighi definiscono un quadro tecnico minimo per la circolazione su strada di tali mezzi, che devono essere non solo identificabili, ma anche dotati di dispositivi idonei a garantire la sicurezza degli utenti della strada, in coerenza con i principi generali del Codice.

  • Targhe veicoli a trazione animale disciplinate dall’art. 67.
  • Slitte richiamate dall’art. 51, con obblighi specifici di circolazione.
  • Dispositivi di sicurezza (frenatura e segnalazione visiva) collegati agli artt. 64 e 65.
  • Identificazione anche per veicoli non a motore che circolano su strada.

Sanzioni per produzione e uso abusivo di targhe

Il Codice della Strada prevede sanzioni specifiche per l’uso irregolare di targhe provvisorie e per la circolazione senza i documenti e i contrassegni prescritti. L’articolo 99 del Codice della Strada disciplina il foglio di via e la targa provvisoria per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano per operazioni di accertamento tecnico, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione o per partecipare a riviste militari, mostre o fiere. Il comma 3 stabilisce che chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 26 a 102 euro.

Per i ciclomotori, l’articolo 97 prevede che ciascun veicolo sia individuato nell’archivio nazionale dei veicoli da una scheda elettronica contenente il numero di targa, il nominativo del titolare e i dati costruttivi e di identificazione. La corretta associazione tra targa e intestatario è fondamentale per l’individuazione del responsabile della circolazione. Sebbene l’articolo 97 si concentri soprattutto sulle caratteristiche tecniche e sulle procedure di rilascio del certificato di circolazione e di produzione delle targhe, l’uso di targhe non conformi o non correttamente associate al veicolo può integrare violazioni ulteriori, in relazione alla mancata corrispondenza tra dati registrati e veicolo circolante.

Per le macchine operatrici, l’articolo 114 stabilisce che le macchine semoventi devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione e che le macchine trainate devono avere una speciale targa di immatricolazione. La circolazione di tali veicoli senza la prescritta targa o con targa non conforme alle modalità di immatricolazione previste dal regolamento può comportare l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di immatricolazione e di identificazione, oltre alle eventuali conseguenze in termini di responsabilità per le violazioni commesse durante la circolazione.

Nel quadro generale del Codice, l’uso abusivo di targhe, la loro alterazione o l’apposizione su veicoli diversi da quelli per cui sono state rilasciate si pone in contrasto con i principi di identificazione univoca del veicolo e del responsabile della circolazione. Le sanzioni possono quindi derivare dall’applicazione combinata delle norme sulla circolazione senza i prescritti documenti, sulla mancata corrispondenza tra dati di immatricolazione e veicolo e sulle violazioni delle procedure di rilascio e utilizzo delle targhe, secondo quanto previsto dagli articoli richiamati e dalle disposizioni regolamentari attuative.

NormaCondottaSanzione
Art. 99Circolazione senza foglio di via e/o targa provvisoriaSanzione amministrativa da € 26 a € 102
Art. 97Irregolarità rispetto alle procedure di rilascio e produzione targhe ciclomotoriSanzioni previste per le violazioni delle caratteristiche e dei limiti dei ciclomotori
Art. 114Circolazione di macchine operatrici senza targa di immatricolazioneSanzioni per violazione degli obblighi di immatricolazione e identificazione

Consigli pratici in caso di smarrimento o sostituzione targa

In caso di smarrimento della targa, il Codice della Strada prevede riferimenti specifici che aiutano a inquadrare correttamente gli adempimenti. Dalla tabella di corrispondenza emerge che lo smarrimento della targa dei veicoli e rimorchi è collegato all’articolo 102, mentre lo smarrimento del contrassegno o targa dei ciclomotori rinvia all’articolo 97. Questo significa che, per affrontare correttamente la perdita della targa, occorre fare riferimento alle norme che regolano l’identificazione del veicolo, la sua iscrizione negli archivi e le procedure di rilascio e sostituzione dei documenti e dei contrassegni.

Per i ciclomotori, l’articolo 97 stabilisce che ciascun veicolo è individuato nell’archivio nazionale dei veicoli da una scheda elettronica contenente il numero di targa e i dati del titolare. In caso di smarrimento del contrassegno o della targa, è quindi essenziale ripristinare la corrispondenza tra il veicolo circolante e i dati registrati, seguendo le procedure previste per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle nuove targhe, stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La corretta gestione amministrativa consente di evitare situazioni in cui il veicolo circola privo di identificazione o con targhe non conformi.

Per i veicoli a motore e i rimorchi, il richiamo all’articolo 102 nella tabella di corrispondenza indica che lo smarrimento della targa è trattato nell’ambito delle norme relative alla circolazione e all’identificazione dei veicoli. In termini pratici, la perdita della targa comporta la necessità di attivare le procedure previste per ottenere una nuova targa, assicurando che l’archivio nazionale dei veicoli e il P.R.A. siano aggiornati con i dati corretti. Fino al completamento di tali adempimenti, la circolazione con un veicolo privo di targa o con targa non leggibile o non conforme può integrare violazioni delle norme sulla corretta identificazione del veicolo.

Un ulteriore profilo pratico riguarda i casi in cui, a seguito di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva, le targhe devono essere restituite o vengono ritirate d’ufficio, come previsto dall’articolo 103. In tali situazioni, non si tratta di smarrimento, ma di una vera e propria uscita del veicolo dal sistema di circolazione nazionale, con cancellazione dagli archivi. È quindi importante distinguere tra perdita accidentale della targa, che richiede la sostituzione e l’aggiornamento dei dati, e restituzione o ritiro delle targhe, che comportano la cessazione della circolazione del veicolo nel territorio nazionale.

  • Smarrimento targa veicoli e rimorchi collegato all’art. 102.
  • Smarrimento targa ciclomotori disciplinato nell’ambito dell’art. 97.
  • Ripristino dell’identificazione tramite rilascio di nuova targa e aggiornamento archivi.
  • Distinzione tra smarrimento e restituzione/ritiro targhe per cessazione della circolazione (art. 103).

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.