Cosa prevede il Codice per i neopatentati alla guida?
Regole, limiti di velocità e potenza, deroghe e sanzioni previste dal Codice della Strada per i conducenti neopatentati
Essere neopatentato significa affrontare i primi anni di guida con regole specifiche su velocità, potenza dei veicoli e modalità di utilizzo dell’auto. Il Codice della Strada dedica norme precise a queste limitazioni, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di chi ha appena conseguito la patente e degli altri utenti della strada. In questo articolo analizziamo in modo sistematico cosa prevede la legge per i neopatentati: chi rientra in questa categoria, quali limiti di velocità e di potenza si applicano, quali sono le eccezioni quando è presente un istruttore esperto a fianco e quali sanzioni sono previste in caso di violazione, con alcuni consigli pratici per scegliere l’auto più adatta ai primi anni di guida.
Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo
Nel linguaggio comune si definisce neopatentato chi ha conseguito da poco la patente, ma dal punto di vista giuridico è fondamentale guardare alle limitazioni nella guida previste dal Codice della Strada. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che alcune restrizioni si applicano “per i primi tre anni dal conseguimento della patente” per determinate categorie, in particolare le patenti A2, A, B1 e B per quanto riguarda i limiti di velocità, e la sola categoria B per i limiti di potenza dei veicoli. Questo arco temporale di tre anni rappresenta quindi il periodo in cui il conducente è, a tutti gli effetti, soggetto alle regole speciali tipiche dei neopatentati.
La norma chiarisce che le limitazioni sono collegate alla data di superamento dell’esame di guida, richiamando il meccanismo generale per cui le abilitazioni decorrono dal momento in cui il candidato risulta idoneo. Lo stesso articolo precisa che le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. Ciò significa che non è necessario alcun atto ulteriore: dal giorno in cui si ottiene la patente, il conducente rientra immediatamente nel regime dei neopatentati per il periodo previsto.
Per comprendere meglio chi è interessato dalle limitazioni, è utile ricordare come il Codice classifica le diverse categorie di patente. L’articolo 116 del Codice della Strada elenca le categorie AM, A1, A2, A, B1, B e le altre, specificando per ciascuna quali veicoli abilita a condurre. Le limitazioni sui neopatentati, però, non si applicano indistintamente a tutte le categorie, ma solo a quelle espressamente richiamate dall’articolo 117. È quindi importante distinguere tra chi possiede, ad esempio, una patente AM o A1 e chi invece ha conseguito una patente B, perché le regole speciali non sono identiche per tutti.
Un ulteriore aspetto riguarda i conducenti che hanno già una patente e ne conseguono un’altra di categoria diversa. Il Codice disciplina in modo dettagliato le categorie di veicoli e le abilitazioni, ma le limitazioni specifiche per neopatentati sono collegate al rilascio della singola patente interessata dall’articolo 117. In pratica, il periodo di tre anni va riferito alla data di conseguimento di quella particolare categoria per cui la norma prevede limiti di velocità o di potenza. Questo approccio consente di adattare le restrizioni al tipo di veicolo che il conducente è abilitato a guidare, mantenendo la coerenza con la struttura complessiva delle patenti prevista dal Codice.
Limiti di velocità specifici per i primi tre anni di patente
Uno dei punti centrali per i neopatentati riguarda i limiti di velocità ridotti rispetto a quelli ordinari. L’articolo 117 stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito superare la velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Si tratta di un limite speciale che si affianca a quello generale previsto per tutti i conducenti dall’articolo 142 del Codice della Strada, che disciplina in modo complessivo i limiti massimi di velocità sulle varie tipologie di strade.
Il sistema funziona così: l’articolo 142 individua i limiti generali per autostrade, strade extraurbane principali, secondarie, urbane e così via, mentre l’articolo 117 introduce, per i neopatentati, un tetto più basso su autostrade e strade extraurbane principali. In pratica, anche se il limite generale in autostrada può essere più elevato, il conducente neopatentato deve comunque rispettare il limite di 100 km/h fissato per i primi tre anni. Lo stesso vale per le strade extraurbane principali, dove il neopatentato non può superare i 90 km/h, anche se il limite ordinario fosse superiore.
È importante sottolineare che le limitazioni di cui all’articolo 117 operano automaticamente e non richiedono una segnaletica specifica dedicata ai neopatentati. L’articolo 142, infatti, attribuisce agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti diversi entro i massimi previsti, con l’obbligo di segnalarli in modo adeguato. Tuttavia, il limite ridotto per i neopatentati deriva direttamente dalla legge e si applica indipendentemente dalla presenza di cartelli che lo richiamino espressamente. Il conducente neoabilitato deve quindi conoscere e rispettare questo vincolo a prescindere dalla segnaletica.
Quando un neopatentato supera i limiti di velocità a lui applicabili, si espone alle sanzioni previste dall’articolo 142, che distingue diverse fasce di superamento: fino a 10 km/h oltre il limite, oltre 10 e fino a 40 km/h, oltre 40 e fino a 60 km/h, e oltre 60 km/h. Le conseguenze possono includere sanzioni pecuniarie e, per i superamenti più gravi, la sospensione della patente. Per chi è nei primi anni di guida, il rispetto dei limiti ridotti non è quindi solo una questione di sicurezza, ma anche di tutela della propria abilitazione, che può essere rapidamente compromessa in caso di infrazioni ripetute o particolarmente gravi.
Limiti di potenza e potenza specifica dei veicoli guidabili
Oltre alla velocità, il Codice della Strada introduce per i neopatentati con patente B un vincolo sulla potenza specifica dei veicoli che possono guidare. L’articolo 117, comma 2-bis, stabilisce che ai titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica inoltre un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. Questo doppio parametro (rapporto potenza/tara e potenza massima) definisce in modo preciso quali auto sono ammesse ai neopatentati.
Per comprendere quali veicoli rientrano in queste soglie, è utile richiamare la classificazione dei veicoli contenuta nell’articolo 47 del Codice della Strada, che distingue tra velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e altre categorie. I veicoli di categoria M1 sono quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente, tipicamente le autovetture. L’articolo 116, a sua volta, definisce la categoria B come quella che abilita alla guida di autoveicoli fino a 3.500 kg e fino a otto passeggeri oltre il conducente. È proprio su questa combinazione (patente B e veicoli M1) che si innestano i limiti di potenza per i neopatentati.
La norma prevede anche che nel regolamento siano stabilite le modalità per l’indicazione, sulla carta di circolazione, dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 117. Questo aspetto è rilevante perché consente al conducente e agli organi di controllo di verificare in modo oggettivo se il veicolo rientra o meno nei parametri consentiti. In pratica, la potenza massima e la potenza specifica riferita alla tara diventano dati tecnici di riferimento, utili per stabilire se un neopatentato può condurre un determinato modello di auto o se, al contrario, si tratta di un veicolo non guidabile nei primi tre anni di patente B.
Dal punto di vista pratico, la scelta dell’auto per un neopatentato deve quindi tenere conto non solo della cilindrata o del tipo di alimentazione, ma soprattutto dei valori di potenza e del rapporto potenza/tara indicati nei documenti del veicolo. Il Codice non entra nel dettaglio dei singoli modelli, ma fissa i criteri generali che permettono di verificare la conformità. Per chi è alle prime esperienze di guida, orientarsi verso veicoli che rispettano ampiamente questi limiti può rappresentare una scelta prudente, sia per evitare il rischio di violazioni, sia per avere a disposizione un mezzo più facilmente gestibile in termini di prestazioni.
Eccezioni, deroghe e ruolo dell’istruttore a fianco
Le limitazioni previste per i neopatentati non sono assolute: l’articolo 117 introduce alcune deroghe che tengono conto di situazioni particolari. Una prima eccezione riguarda i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188. In questo caso, le limitazioni di potenza specifica e di potenza massima non si applicano, a condizione che la persona invalida sia presente sul veicolo. La ratio è quella di garantire la mobilità delle persone con disabilità, consentendo l’utilizzo di veicoli eventualmente più prestazionali quando ciò sia necessario o comunque previsto dalle autorizzazioni specifiche.
Un’altra deroga di grande rilievo riguarda la presenza, a fianco del conducente neopatentato, di una persona che svolge la funzione di istruttore. L’articolo 117 stabilisce che le limitazioni di potenza non si applicano se accanto al conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. Questa figura di accompagnatore esperto consente quindi al neopatentato di guidare veicoli altrimenti preclusi, purché siano rispettati i requisiti stringenti previsti dalla norma.
Il ruolo dell’istruttore è richiamato anche in altre disposizioni del Codice, che disciplinano l’attività di insegnamento della guida e le condizioni per svolgerla in sicurezza. L’equipollenza dei titoli e l’indicazione dell’istruttore di guida compaiono, ad esempio, tra le voci di rinvio all’articolo 122 del Codice della Strada, che regola l’esercitazione alla guida e le modalità con cui può essere svolta. Nel caso dei neopatentati, la presenza di un istruttore con lunga esperienza e patente adeguata rappresenta una garanzia aggiuntiva, che giustifica la possibilità di utilizzare veicoli più potenti in un contesto comunque controllato.
Infine, l’articolo 117 collega le limitazioni anche a situazioni particolari legate a provvedimenti in materia di sostanze stupefacenti. Per le persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, il divieto di guida di veicoli oltre i limiti di potenza previsti dal comma 2-bis ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente. Questo intreccio tra disciplina della patente e altre normative rafforza l’idea che le limitazioni per neopatentati non siano solo una misura tecnica, ma anche uno strumento di prevenzione rispetto a comportamenti potenzialmente pericolosi alla guida.
Sanzioni per chi viola i limiti e consigli per scegliere l’auto
La violazione delle limitazioni nella guida previste per i neopatentati comporta conseguenze rilevanti. L’articolo 117 disciplina espressamente le limitazioni, mentre il sistema sanzionatorio si innesta sulle norme generali del Codice. Per quanto riguarda la velocità, chi supera i limiti massimi stabiliti (inclusi quelli ridotti per i neopatentati) è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 142, che graduano l’importo della sanzione pecuniaria e le eventuali sanzioni accessorie, come la sospensione della patente, in base all’entità del superamento. Nei casi più gravi, soprattutto se le violazioni si ripetono in un arco di tempo ristretto, le conseguenze possono diventare particolarmente pesanti per la continuità della possibilità di guida.
Per quanto riguarda i limiti di potenza e potenza specifica, la guida di un veicolo che non rispetta i parametri fissati dall’articolo 117, comma 2-bis, integra una violazione delle limitazioni alla guida. Il Codice prevede che tali limitazioni siano automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame; di conseguenza, il conducente non può invocare la mancata consapevolezza del vincolo. Le sanzioni applicabili si coordinano con il sistema generale del titolo VI, che disciplina le sanzioni amministrative e le eventuali misure accessorie sulla patente, come la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca.
Alla luce di questo quadro, la scelta dell’auto per un neopatentato assume un valore strategico. Il Codice non indica modelli o caratteristiche consigliate, ma fornisce i criteri oggettivi da rispettare: per la patente B, potenza specifica non superiore a 75 kW/t e, per i veicoli M1, potenza massima non oltre 105 kW. Un approccio prudente consiste nel verificare attentamente i dati riportati nella carta di circolazione, confrontandoli con i limiti di legge, e orientarsi verso veicoli che rientrino con un certo margine di sicurezza sotto le soglie previste. Questo riduce il rischio di errori e consente di concentrarsi sull’apprendimento di una guida corretta e responsabile.
Dal punto di vista della sicurezza, i primi tre anni di guida sono un periodo in cui è particolarmente importante consolidare abitudini virtuose: rispetto rigoroso dei limiti di velocità, scelta di veicoli con prestazioni adeguate all’esperienza del conducente, attenzione alle condizioni della strada e del traffico. Le norme del Codice della Strada, in particolare gli articoli 117 e 142, vanno lette in questa prospettiva: non come un semplice elenco di divieti, ma come un insieme di regole pensate per accompagnare il neopatentato in una fase delicata del suo percorso di automobilista, riducendo il rischio di incidenti e le conseguenze, anche sanzionatorie, di comportamenti imprudenti.
Fonti normative
- Articolo 117 del Codice della Strada – Limitazioni nella guida
- Articolo 142 del Codice della Strada – Limiti di velocità
- Articolo 116 del Codice della Strada – Patente di guida, categorie e abilitazioni
- Articolo 47 del Codice della Strada – Classificazione dei veicoli
- Articolo 122 del Codice della Strada – Esercitazioni di guida
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.