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Cosa prevede il Codice per i veicoli sequestrati e confiscati?

Disciplina dei veicoli sequestrati e confiscati, ruolo dei soggetti coinvolti e gestione tra censimento, abbandono, confisca definitiva, rottamazione e comunicazioni al PRA

Cosa prevede il Codice per i veicoli sequestrati e confiscati?
diEzio Notte

In sintesi. Disciplina dei veicoli sequestrati e confiscati, ruolo dei soggetti coinvolti e gestione tra censimento, abbandono, confisca definitiva, rottamazione e comunicazioni al PRA

  • Cos’è il censimento dei veicoli sequestrati e confiscati
  • Ruolo del prefetto e delle depositerie (art. 215-bis)
  • Facoltà del proprietario e termini per riprendere il veicolo
  • Quando il veicolo è considerato abbandonato o definitivamente confiscato
  • Gestione, rottamazione e comunicazioni al PRA
  • Fonti normative

La disciplina dei veicoli sequestrati, fermati e confiscati è articolata e coinvolge più soggetti: organi di polizia stradale, prefetto, Agenzia del demanio, depositerie autorizzate e Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Comprendere come funziona il censimento, quali sono le facoltà del proprietario e quando il mezzo è considerato abbandonato o definitivamente confiscato è fondamentale sia per i professionisti del settore sia per gli automobilisti coinvolti in procedimenti amministrativi e penali legati al veicolo.

Cos’è il censimento dei veicoli sequestrati e confiscati

Il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati è una procedura periodica prevista per garantire una gestione ordinata dei mezzi che giacciono presso le depositerie per effetto di provvedimenti applicati ai sensi del Codice della Strada. L’istituto è disciplinato dall’articolo 215-bis del Codice della Strada, che impone ai prefetti, con cadenza semestrale, di censire i veicoli che risultano in giacenza da oltre sei mesi presso le depositerie individuate dalla normativa speciale di settore. L’obiettivo è evitare accumuli indefiniti di veicoli e definire una sorte giuridica chiara per ciascun mezzo, distinguendo tra quelli ancora recuperabili dal proprietario e quelli destinati alla confisca definitiva o alla rottamazione. In questa fase il veicolo è identificato in modo univoco attraverso tipo, modello, numero di targa o di telaio, a prescindere dallo stato di conservazione.

Il censimento riguarda i mezzi sottoposti a sequestro, fermo amministrativo, provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e perfino quelli oggetto di dissequestro che, pur avendo perso il vincolo originario, continuano a giacere in depositeria. La norma considera quindi tutto il parco veicolare immobilizzato in custodia giudiziaria o amministrativa, affinché non resti in uno stato di “limbo” senza una destinazione precisa. I veicoli censiti vengono inseriti in un apposito elenco, formato dalla prefettura competente per territorio, che fotografa l’esatta situazione delle giacenze oltre i sei mesi e costituisce la base giuridica per le successive comunicazioni e per l’eventuale passaggio della gestione all’Agenzia del demanio.

Elemento centrale del meccanismo è la pubblicazione dell’elenco dei veicoli censiti sul sito istituzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente. La pubblicazione non ha solo una funzione informativa generale, ma costituisce anche lo strumento attraverso il quale si dà notizia ai proprietari e agli altri soggetti obbligati in solido della possibilità di riassumere la custodia. Contestualmente, in sede di pubblicazione, viene inserito un avviso specifico che informa chiaramente sulle conseguenze della mancata assunzione della custodia nel termine di legge, anticipando gli esiti in termini di abbandono o confisca definitiva. In questo modo il sistema garantisce trasparenza e conoscibilità delle situazioni pendenti, tutelando sia l’interesse pubblico sia quello del privato informato.

Il censimento semestrale si coordina con le norme sulla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo, che prevedono l’individuazione di luoghi di custodia e di soggetti responsabili del veicolo, nonché con la disciplina generale del sequestro e della confisca contenuta nell’art. 213 e nel fermo amministrativo disciplinato dall’art. 214. Il risultato è un sistema integrato in cui la fase di censimento non è isolata, ma inserita nel ciclo complessivo di vita del provvedimento: dall’accertamento della violazione, al sequestro o fermo, fino alla restituzione, confisca o rottamazione del mezzo interessato.

Ruolo del prefetto e delle depositerie (art. 215-bis)

Il prefetto svolge un ruolo centrale nella gestione dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati. In base all’articolo 215-bis del Codice della Strada, egli è l’autorità tenuta ad avviare e concludere, con cadenza semestrale, il procedimento di censimento dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie. Per svolgere correttamente questa funzione deve acquisire le informazioni dagli organi accertatori, che comunicano i dati relativi ai mezzi sottoposti a misure di sequestro, fermo, confisca non definitiva o dissequestro, e dalle stesse depositerie, che mantengono traccia delle giacenze fisiche. Il prefetto cura la formazione dell’elenco, assicurandosi che per ogni veicolo siano riportati tipo, modello, targa o telaio, così da evitare equivoci o duplicazioni.

Le depositerie sono i luoghi in cui i veicoli vengono materialmente custoditi per effetto delle misure cautelari e sanzionatorie previste dal Codice. Il riferimento alle depositerie di cui a una specifica normativa speciale, richiamata dall’art. 215-bis, indica che si tratta di strutture individuate e regolamentate, che assumono la custodia dei mezzi secondo criteri di idoneità e organizzazione. Il loro ruolo non si limita alla mera detenzione fisica del veicolo: esse sono anche il soggetto nei confronti del quale si maturano i crediti per spese di trasporto e custodia, che dovranno essere liquidati quando l’avente diritto decida di rientrare in possesso del mezzo o, in alternativa, nell’ambito delle procedure di alienazione o rottamazione.

L’interazione tra prefetto e depositerie si manifesta in modo evidente nella fase successiva al censimento. Quando, trascorsi i sei mesi di giacenza, il veicolo entra nell’elenco pubblicato, la prefettura diventa il punto di raccordo per le comunicazioni: da un lato, informa i soggetti interessati della facoltà di assumere la custodia; dall’altro, segnala all’Agenzia del demanio il decorso infruttuoso dei termini, affinché quest’ultima prenda in carico la gestione del mezzo, anche ai fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento. In questa logica le depositerie devono garantire la tracciabilità dei veicoli e la tempestiva comunicazione dello stato di giacenza.

Le funzioni del prefetto in materia di veicoli sequestrati e confiscati non si esauriscono nell’art. 215-bis. L’art. 213, che disciplina la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca amministrativa, attribuisce alla prefettura la competenza per la liquidazione delle somme dovute alle depositerie in alcune ipotesi e, una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il trasferimento di tali oneri all’Agenzia del demanio. Inoltre il prefetto è il soggetto che, in caso di confisca non ancora definitiva divenuta definitiva per mancata assunzione della custodia nei termini, comunica al PRA la confisca e, tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo, informa l’Agenzia del demanio dell’inutile decorso dei termini previsti dall’art. 215-bis.

Facoltà del proprietario e termini per riprendere il veicolo

La posizione del proprietario (or di altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell’art. 196) rispetto al veicolo sequestrato o sottoposto a fermo è caratterizzata da precise facoltà ma anche da stringenti termini. L’articolo 215-bis del Codice della Strada prevede che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco dei veicoli censiti, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’art. 196 possa assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria. Si tratta di una facoltà che consente al soggetto interessato di riacquisire la disponibilità del mezzo, estinguendo al tempo stesso il debito maturato per la custodia, poiché il pagamento alla depositeria comporta l’estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo.

Questa finestra di trenta giorni rappresenta un momento decisivo nel rapporto tra proprietario e veicolo sottoposto a misura. In sede di pubblicazione dell’elenco, infatti, viene esplicitamente data comunicazione della facoltà sopra descritta, accompagnata dall’avviso che la mancata assunzione della custodia nel termine stabilito comporta conseguenze rilevanti sul piano giuridico. Il proprietario, quindi, è posto nelle condizioni di conoscere sia l’esistenza della giacenza del proprio veicolo, sia le modalità per rientrarne in possesso, sia gli effetti del mancato esercizio di tale possibilità. La scelta di non intervenire equivale, nella logica del sistema, a un comportamento concludente che legittima le successive determinazioni in tema di abbandono e confisca.

Le facoltà del proprietario si innestano sulle regole generali del sequestro e del fermo amministrativo. L’art. 213 stabilisce che, quando è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo e, in via ordinaria, nomina custode il proprietario o il conducente, con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, a proprie spese. L’art. 214, dal canto suo, disciplina il fermo amministrativo, prevedendo che il proprietario, nominato custode, faccia cessare la circolazione e provveda alla collocazione del veicolo in un luogo idoneo, con applicazione di sigilli e trattenimento del documento di circolazione presso l’organo di polizia. Anche in questi casi, la mancata collaborazione del proprietario nel trasporto o nella custodia può comportare ulteriori sanzioni pecuniarie e accessorie.

Accanto alla facoltà di riassumere la custodia dopo il censimento, l’ordinamento prevede procedimenti specifici per l’eventuale alienazione del veicolo. L’articolo 214-bis del Codice della Strada disciplina l’alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca, introducendo la figura del custode-acquirente, individuato tra i soggetti che hanno stipulato apposite convenzioni con il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio. Quando si perfeziona il trasferimento di proprietà in base a tale meccanismo, al proprietario originario residuano esclusivamente i diritti eventualmente derivanti dalla gestione del ricavato secondo le norme applicabili, mentre viene meno ogni potere dispositivo sul mezzo.

Quando il veicolo è considerato abbandonato o definitivamente confiscato

Un passaggio cruciale della disciplina è la qualificazione del veicolo come abbandonato o come definitivamente confiscato. L’articolo 215-bis del Codice della Strada stabilisce che, in caso di mancata assunzione della custodia entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. La norma collega quindi in modo diretto il decorso infruttuoso del termine con la mutazione della situazione giuridica del mezzo, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà da parte del proprietario. Per i veicoli in confisca non definitiva, il mancato esercizio della facoltà di custodia consolida la confisca, producendo effetti definitivi sulla titolarità del bene.

La nozione di veicolo abbandonato, ai fini del sistema delineato dall’art. 215-bis, si concretizza dunque nella mancata risposta del proprietario o degli altri soggetti legittimati all’adempimento richiesto (assunzione della custodia e pagamento delle spese di depositeria) a seguito di regolare pubblicazione dell’elenco. Una volta qualificato come abbandonato, il veicolo esce dal circuito della normale disponibilità privata e viene avviato a forme di gestione pubblica che possono condurre, fra l’altro, alla rottamazione in caso di grave deterioramento. Parallelamente, per i veicoli in confisca non ancora definitiva, lo stesso meccanismo di inerzia del proprietario fa sì che la confisca acquisti carattere definitivo, con conseguente perdita del diritto di proprietà e trasferimento della gestione all’autorità competente.

La disciplina generale della confisca amministrativa, contenuta nell’art. 213, prevede che, una volta che la confisca sia divenuta definitiva, la liquidazione degli importi dovuti alle depositerie spetti all’Agenzia del demanio a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto. Questo assetto si coordina con l’art. 215-bis, il quale dispone che la prefettura-ufficio territoriale del Governo informi l’Agenzia del demanio dell’inutile decorso del termine di trenta giorni, proprio per consentire all’Agenzia di gestire i veicoli ormai abbandonati o definitivamente confiscati. Il momento di passaggio dalla fase di custodia a quella di gestione demaniale è quindi scandito da un atto formale della prefettura, fondato sull’esito del censimento e sui comportamenti (o sulla loro assenza) dei soggetti interessati.

Va inoltre ricordato che, in generale, la confisca del veicolo trova applicazione anche al di fuori delle ipotesi strettamente riconducibili al Codice della Strada. L’art. 213 stabilisce, infatti, che è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti dallo stesso Codice, indipendentemente dall’età del conducente. In queste ipotesi interviene anche la disciplina procedurale dell’art. 224-ter, che regola il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato, precisando, fra l’altro, che il sequestro viene disposto secondo le regole dell’art. 213 e che il veicolo sequestrato è affidato ai soggetti individuati dall’art. 214-bis. La definitività della confisca, dunque, può maturare sia per effetto di inerzia del proprietario nella fase di censimento, sia a seguito di pronunce penali irrevocabili.

Gestione, rottamazione e comunicazioni al PRA

Una volta che il veicolo è qualificato come abbandonato o definitivamente confiscato, la gestione passa all’Agenzia del demanio. L’articolo 215-bis del Codice della Strada dispone che la prefettura-ufficio territoriale del Governo, rilevato l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco, informi l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli. Questa gestione comprende anche l’ipotesi in cui i veicoli siano gravemente danneggiati o deteriorati: in tal caso l’Agenzia può procedere alla rottamazione, seguendo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento indicato dallo stesso articolo. La rottamazione diventa così una delle possibili destinazioni finali dei mezzi non più recuperabili o non convenienti da mantenere in esercizio.

Parallelamente alla gestione fisica del veicolo, assume rilievo il profilo formale delle comunicazioni al Pubblico Registro Automobilistico. L’art. 215-bis prevede espressamente che, per i veicoli oggetto di confisca non ancora definitiva ma divenuta tale per mancata assunzione della custodia, della confisca stessa venga data comunicazione al PRA a cura del prefetto, affinché il provvedimento sia annotato nei registri. L’annotazione al PRA ha l’effetto di rendere opponibile ai terzi il mutamento della situazione giuridica del mezzo, aggiornando l’intestazione e consolidando l’uscita del veicolo dalla sfera patrimoniale del precedente proprietario. In questo modo si evita che possano sorgere conflitti o incertezze sulla titolarità del bene, soprattutto in relazione a eventuali procedure di alienazione o demolizione.

Oltre all’art. 215-bis, anche altre norme del Codice intervengono sulla sorte finale dei veicoli sottoposti a misure accessorie. L’art. 215, che disciplina la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo, prevede che, trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente l’indicazione dell’avvenuta rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio competente, il veicolo possa essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. In caso di alienazione, il ricavato viene utilizzato per soddisfare la sanzione pecuniaria non versata e le spese di rimozione, custodia e blocco, con eventuale residuo spettante all’avente diritto. Questa disciplina si affianca a quella del censimento, configurando un ulteriore meccanismo per evitare giacenze indefinite.

Infine, l’art. 214-bis introduce una disciplina specifica per l’alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca, basata sulla figura del custode-acquirente, individuato tra i soggetti convenzionati con il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio. In questo quadro, l’alienazione dei veicoli confiscati si perfeziona con la notifica al custode-acquirente del provvedimento che contiene la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il sistema delle comunicazioni, dunque, coinvolge tanto il PRA, per l’annotazione degli effetti della confisca, quanto i soggetti convenzionati che assumono la duplice veste di custodi e acquirenti, garantendo una gestione ordinata del patrimonio veicolare derivante da provvedimenti di sequestro, fermo e confisca.

Fonti normative