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Cosa prevede il Codice per il carico sporgente sull’auto?

Regole del Codice della Strada sul carico sporgente, limiti di sagoma, segnalazione, portabiciclette e sanzioni per circolazione non in sicurezza

Cosa prevede il Codice per il carico sporgente sull’auto?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’articolo 164: il carico non deve causare caduta, ridurre visibilità, limitare movimenti, compromettere stabilità o coprire luci/targa.
  • Articolo 61: larghezza massima 2,55 m (esclusi retrovisori), altezza massima 4 m, lunghezza tipica 12 m.
  • Nessuna sporgenza anteriore; sporgenza posteriore ammessa fino a 3/10 della lunghezza per cose indivisibili.
  • Sporgenza laterale: massimo 30 cm per lato rispetto alle luci di posizione; carichi sottili non possono oltrepassare la sagoma.
  • Segnalare sporgenze con pannelli e dispositivi omologati (art.45); è vietata segnaletica improvvisata.

Portapacchi carico fino al tetto, portabici appeso dietro, magari pure qualcosa che sporge di lato: finché va tutto bene sembra normale amministrazione. Il Codice della Strada però sul carico sporgente non scherza affatto, perché basta poco per trasformare una “bravata” da bricolage in un rischio serio per chi guida e per chi ti segue. Vediamo cosa prevedono le norme, con parole semplici ma senza sconti.

Come deve essere sistemato correttamente il carico

La regola base è che il carico non è “roba tua” e basta: deve essere disposto in modo da non creare pericoli agli altri e permettere a te di guidare in sicurezza. L’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico va sistemato evitando la caduta o la dispersione, senza ridurre la visibilità del conducente, senza limitarne i movimenti alla guida, senza compromettere la stabilità del veicolo e senza coprire luci, dispositivi di segnalazione, targhe e segnali fatti col braccio. Tradotto: niente oggetti penzolanti, niente baule strapieno che ti costringe a guidare “alla cieca” negli specchietti, niente carichi che fanno dondolare l’auto come una barca. Il veicolo deve restare governabile e ben visibile nei suoi punti fondamentali.

Questo significa che anche un carico “interno” può essere fuori norma se ostacola la visuale posteriore o laterale, oppure se interferisce coi comandi. Se hai sedili reclinati, oggetti appoggiati fino al lunotto e non vedi più dallo specchietto interno, sei già in una situazione critica rispetto ai principi fissati dall’articolo 164. Allo stesso modo, se devi guidare storto perché una scatola ti tocca il braccio o le ginocchia, sei fuori dallo spirito della norma, che vuole il conducente libero nei movimenti.

Il carico, inoltre, non può coprire dispositivi importantissimi come fari, luci di posizione, indicatori di direzione, catadiottri posteriori e soprattutto la targa. Se il pacco sul portabici o l’oggetto legato al portellone nascondono la targa o i gruppi ottici, si viola direttamente la previsione del Codice: gli altri non ti vedono o non capiscono le tue intenzioni (frenata, svolta, emergenza), con ovvie conseguenze di sicurezza.

Infine, quando il carico sporge rispetto alla sagoma del veicolo, l’articolo 164 chiarisce che devono essere adottate tutte le cautele idonee a evitare pericolo agli altri utenti della strada. Significa che non basta “l’idea” di aver fissato bene: vanno usati sistemi adatti a bloccare gli oggetti, verificata la loro tenuta e controllato che non ci siano spigoli o parti taglienti esposte in modo pericoloso, soprattutto se la vettura affronta curve, frenate o pavé.

Limiti di sporgenza anteriore, posteriore e laterale

Per capire fino a dove può arrivare un carico sporgente, bisogna partire dalla sagoma massima del veicolo. L’articolo 61 del Codice della Strada definisce le dimensioni limite: larghezza massima 2,55 m (esclusi i retrovisori mobili), altezza massima 4 m e lunghezza variabile a seconda del tipo di veicolo, con 12 m per la maggior parte dei veicoli isolati. Tutto ciò che carichi deve stare dentro questi limiti, a meno di veicoli o trasporti eccezionali disciplinati dall’articolo 10.

L’articolo 164 precisa che il carico non può sporgere in avanti: niente tubi che escono oltre il paraurti anteriore, niente barre che spuntano davanti alla sagoma del mezzo. Verso il posteriore, invece, è consentita una sporgenza, ma solo per carichi costituiti da cose indivisibili e fino a tre decimi della lunghezza del veicolo, restando comunque dentro i limiti dimensionali fissati dall’articolo 61. Parliamo quindi di travi, scale lunghe, oggetti che per loro natura non si possono dividere senza rovinarli.

Sulle sporgenze laterali, la norma è ancora più puntuale: sempre l’articolo 164 stabilisce che, nel rispetto della sagoma massima, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente, purché la sporgenza da ciascun lato non superi 30 centimetri rispetto alle luci di posizione anteriori e posteriori. Tuttavia, per pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, sistemati orizzontalmente, è vietato che sporgano lateralmente oltre la sagoma del veicolo stesso. In pratica, per oggetti “sottili” o poco visibili, zero margine laterale in più.

Da non dimenticare, poi, che sono vietati carichi o traini che striscino sul terreno: l’articolo 164 vieta espressamente di trasportare o trainare cose che toccano l’asfalto, anche se in parte sostenute da ruote. Se qualche accessorio mobile tende a oscillare, lo stesso articolo impone che non possa uscire nelle oscillazioni dal profilo del mezzo e non debba strisciare a terra. In quest’ottica, è essenziale valutare non solo la posizione da fermo, ma il comportamento del carico in marcia, con buche, frenate e manovre improvvise.

Quando e come usare i pannelli e le segnalazioni

Quando il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, la legge pretende non solo che sia fissato bene, ma anche che sia ben segnalato. L’articolo 164 obbliga a prendere tutte le cautele per evitare pericolo quando la sporgenza supera il profilo del veicolo, e questo si combina con le norme generali sulla segnaletica e sui dispositivi di segnalazione. L’articolo 45 del Codice della Strada stabilisce che è vietato l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme, imponendo l’uso di pannelli e dispositivi omologati secondo quanto stabilito da Codice, regolamento e direttive ministeriali.

Questo significa che, per segnalare correttamente un carico sporgente, vanno utilizzati pannelli e dispositivi che rispettano le caratteristiche tecniche definite dalle norme di omologazione. Non basta “un pezzo di stoffa rossa” o una soluzione di fantasia: la segnalazione improvvisata non ha alcun valore e può anzi essere considerata in contrasto con il principio di uniformità e conformità della segnaletica previsto dall’articolo 45. L’obiettivo è che chi arriva da dietro o da lato riconosca subito il pericolo in modo chiaro e standardizzato.

Va anche ricordato che, per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a determinate soglie, l’articolo 72 richiede specifici dispositivi retroriflettenti posteriori e laterali. Questi elementi, insieme all’illuminazione e ai catarifrangenti, contribuiscono a rendere percepibile il profilo del veicolo e del suo carico di notte o in caso di scarsa visibilità, riducendo la possibilità che una sporgenza venga “persa di vista” da chi segue il mezzo.

Più in generale, il sistema di segnalazione del veicolo deve restare integro e visibile: l’articolo 164 vieta che il carico mascheri i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, mentre l’articolo 45 impone che i segnali e i mezzi di regolazione siano collocati e usati secondo le modalità previste. Per chi trasporta spesso carichi sporgenti o voluminosi, è utile approfondire in dettaglio come devono essere sistemati i carichi sui veicoli per viaggiare nel rispetto delle norme, così da organizzare correttamente sia il fissaggio che la segnalazione.

Regole particolari per autobus e portabiciclette

Il Codice dedica un’attenzione specifica agli autobus, che spesso viaggiano con portapacchi, portasci o portabiciclette. L’articolo 61, nel definire le lunghezze massime, ammette che gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possano essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente; per i portabiciclette è ammesso anche il montaggio anteriormente, secondo direttive specifiche del Ministero dei trasporti. Questo già indica che, per queste categorie di veicoli, il legislatore ha previsto in modo esplicito l’uso di strutture dedicate.

In aggiunta, l’articolo 164 contiene una deroga mirata per gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea: viene consentito l’uso di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente, con la possibilità di sporgenza longitudinale in avanti fino a un massimo di 80 cm rispetto alla sagoma del mezzo. Questa è una eccezione alla regola generale che vieta sporgenze anteriori del carico, ed è circoscritta a questi veicoli e a questa tipologia di struttura.

Resta però fermo che il veicolo, anche con portabici o portabagagli, deve rientrare nei limiti dimensionali e nelle condizioni di sicurezza previste dalla combinazione di articolo 61 e articolo 164. Non è ammesso superare le dimensioni omologate senza rientrare nei casi di veicoli o trasporti eccezionali di cui all’articolo 10, né è permesso coprire luci e targa con il portabici o con le biciclette stesse. Chi utilizza supporti posteriori o anteriori deve quindi verificare che questi non interferiscano con i dispositivi obbligatori e che il carico sia solidamente assicurato.

Per i portabiciclette montati su altri veicoli, come autovetture o veicoli per trasporto di cose, valgono comunque i principi generali sulla sistemazione del carico e sul rispetto della sagoma limite. Se il supporto o le biciclette sporgono in modo da superare i limiti o da coprire dispositivi essenziali, si rientra in una condizione vietata. Anche per questi casi, può essere utile approfondire le prescrizioni con guide specifiche su come deve essere sistemato il carico sui veicoli per essere in regola con l’art. 164 del Codice della Strada, soprattutto per chi fa trasporti frequenti di bici o bagagli voluminosi.

Sanzioni per carico mal sistemato o pericoloso

Quando il carico è disordinato, sporge oltre i limiti o non è solidamente assicurato, il rischio non è solo teorico: il Codice prevede espressamente il divieto di circolare in queste condizioni su autostrade e strade extraurbane principali. L’articolo 175 vieta infatti la circolazione dei veicoli con carico disordinato e non solidamente fissato, con carico sporgente oltre i limiti consentiti, con carico non opportunamente sistemato e fissato o con dimensioni che superano i limiti degli articoli 61 e 62, salvo i casi di trasporti eccezionali ammessi dall’articolo 10. La norma evidenzia chiaramente che si tratta di condizioni ritenute pericolose per la circolazione veloce tipica di queste strade.

A monte, però, la vera base della contestazione su qualsiasi tipo di strada resta l’articolo 164, che impone standard precisi sulla sistemazione del carico. Se il carico è disposto in modo da compromettere la stabilità del veicolo, ridurre la visibilità del conducente, mascherare luci o targhe, sporgere oltre i limiti consentiti o strisciare sul terreno, si è in violazione diretta delle regole fondamentali di sicurezza. In questi casi, oltre alla sanzione pecuniaria, possono scattare obblighi immediati di sistemazione o scarico parziale prima di proseguire il viaggio.

Le violazioni relative alle dimensioni eccessive o alle masse superate rimandano anche agli articoli 61 e 62, che fissano rispettivamente limiti di sagoma e massa complessiva a pieno carico. Quando un carico viene gestito senza rispettare tali limiti, si entra nell’ambito dei veicoli o trasporti eccezionali disciplinati dall’articolo 10, che richiedono condizioni specifiche e, in molti casi, autorizzazioni. Senza rientrare regolarmente in queste fattispecie, la circolazione con masse o sagome fuori norma comporta sanzioni verso conducente, proprietario e, in certe situazioni, anche il committente del trasporto.

Chi si muove spesso con carichi ingombranti o sporgenti dovrebbe considerare che un trasporto mal organizzato può portare a contestazioni multiple: per carico non sistemato correttamente, per superamento delle dimensioni consentite, per violazioni specifiche legate alle strade percorse. Per chi vuole approfondire l’impatto pratico di queste infrazioni, soprattutto in termini di sicurezza e responsabilità economica, può essere utile una panoramica come cosa rischio se trasporto il carico male fissato, così da evitare di scoprire le conseguenze direttamente sul verbale.

Fonti normative