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Cosa prevede il Codice per la circolazione con targa estera?

Norme italiane per circolare con veicoli e patenti estere, tra immatricolazione, residenza e sanzioni previste dal Codice della Strada

Cosa prevede il Codice per la circolazione con targa estera?
diEzio Notte

In sintesi

  • I veicoli devono essere immatricolati in Italia e muniti di carta di circolazione per poter circolare sul territorio nazionale.
  • Chi acquisisce residenza in Italia deve immatricolare il veicolo estero entro tre mesi dall’iscrizione anagrafica (art. 93‑bis).
  • Se il conducente residente non è l’intestatario, a bordo serve documento datato e firmato; disponibilità >30 giorni/anno va registrata al PRA; in assenza la responsabilità è del conducente.
  • Il Ministero dei Trasporti definisce procedure e documenti per l’immatricolazione; i veicoli storici richiedono titolo di proprietà e certificato tecnico.

Circolare in Italia con un’auto immatricolata all’estero è uno di quei temi che sembrano semplici (“ha la targa, quindi posso andare, no?”) ma che il Codice della Strada, tra articoli, commi e casi particolari, rende molto più articolato. Vediamo, pezzo per pezzo, cosa prevedono le norme sulla circolazione e sulle targhe estere, con particolare attenzione a chi vive in Italia, a chi arriva dall’estero e alle sanzioni che ci si può trovare a pagare se si prende la questione con troppa leggerezza.

Le formalità per la circolazione dei veicoli in generale (art. 93)

La base di tutto, prima ancora di parlare di targa estera, è capire quali sono le condizioni minime perché un veicolo possa circolare su strada in Italia. L’articolo 93 del Codice della Strada stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, per poter circolare, devono essere immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e muniti di una carta di circolazione, cioè il documento che certifica i dati tecnici e i soggetti a cui il veicolo è intestato. Senza immatricolazione e carta di circolazione il veicolo, in pratica, esiste solo in cortile o in salone: su strada non ci può mettere ruota, indipendentemente da dove sia stato comprato o da chi ne sia proprietario.

Lo stesso articolo chiarisce che l’ufficio competente rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, con l’eventuale indicazione di figure particolari come l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, richiamando anche le specifiche dell’articolo 91 sulla proprietà e sul godimento del mezzo. Questo aspetto è importante anche quando si parla di targhe estere: la legge vuole sempre sapere chi è il vero responsabile del veicolo che circola, a prescindere dal Paese in cui è stato immatricolato, proprio per poter applicare correttamente obblighi, controlli e sanzioni.

L’articolo 93 stabilisce poi che la carta di circolazione non può essere rilasciata se non esiste il giusto “titolo” o i necessari requisiti per il servizio o il trasporto da effettuare. Tradotto: se il veicolo è destinato a un certo uso (ad esempio servizio di trasporto, attività particolari o categorie speciali), occorrono i requisiti previsti dalle altre norme, altrimenti niente immatricolazione e niente circolazione. Questo principio vale ovviamente anche quando un veicolo estero viene immatricolato in Italia dopo l’ingresso nel nostro territorio.

Lo stesso articolo prevede che il Ministero dei trasporti stabilisca, con propri decreti, le procedure e la documentazione necessari per l’immatricolazione, oltre al contenuto della carta di circolazione e ad alcune specifiche per i rimorchi. Viene anche disciplinata l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che deve avvenire sulla base di un titolo di proprietà e di un certificato tecnico rilasciato dal costruttore o da enti abilitati. In pratica, prima ancora di chiedersi se una targa estera va bene o no, il Codice pretende che sia chiaro dove e come il veicolo è immatricolato e che tutto sia registrato secondo le regole italiane quando necessario.

Regole specifiche per veicoli con targa estera di residenti in Italia (art. 93-bis)

Il nodo più delicato, quello che ha fatto parlare parecchio negli ultimi anni, riguarda i veicoli immatricolati all’estero utilizzati da persone che risiedono in Italia. L’articolo 93-bis del Codice della Strada disciplina proprio le formalità necessarie per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia. Il principio di base è chiaro: se una persona acquisisce la residenza anagrafica in Italia e possiede un veicolo con targa estera, quel veicolo può circolare sul territorio nazionale solo per un periodo limitato, entro il quale deve essere immatricolato secondo le regole italiane.

Il comma 1 dell’articolo 93-bis stabilisce che, salvo i casi particolari previsti da altre disposizioni dello stesso articolo, i veicoli immatricolati in uno Stato estero di proprietà di chi ha acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare solo a condizione che siano immatricolati in Italia entro tre mesi dall’acquisizione della residenza, seguendo le disposizioni degli articoli 93 e 94. In sostanza, la targa estera per un residente in Italia non è una soluzione permanente: dopo tre mesi dal trasferimento, se si vuole continuare a usare l’auto su strada pubblica, si devono avviare e completare le pratiche di immatricolazione italiana.

Un altro punto chiave dell’articolo 93-bis riguarda il caso in cui il veicolo con targa estera sia condotto da un soggetto residente in Italia che non coincide con l’intestatario del mezzo. In questo scenario, la norma impone che a bordo del veicolo sia custodito un documento, con data certa e sottoscritto dall’intestatario, dal quale risultino il titolo (per esempio comodato, noleggio o altro) e la durata della disponibilità del veicolo. Se questa disponibilità supera i trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, scatta inoltre l’obbligo di registrare titolo e durata in un apposito elenco del sistema informativo del P.R.A., secondo quanto richiamato dall’articolo 94, comma 4-ter.

La norma prevede anche cosa accade se questo documento non è presente a bordo o se manca la registrazione prevista nell’elenco del P.R.A.: in mancanza di tali elementi, la disponibilità del veicolo viene considerata in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da quest’ultimo. Questo meccanismo serve a evitare usi “furbi” di veicoli con targa estera da parte di residenti in Italia, che potrebbero altrimenti eludere controlli su responsabilità, tasse e sanzioni, e chiarisce che la circolazione prolungata con targa estera non è lasciata alla discrezione di chi guida.

Veicoli di italiani residenti all’estero e stranieri: cosa prevede l’art. 134

Per gli italiani residenti all’estero e per gli stranieri che transitano in Italia, il Codice prevede un regime particolare. L’articolo 134 del Codice della Strada disciplina la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri. La norma stabilisce che a questi veicoli, se importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione e dopo aver assolto le eventuali formalità doganali, viene rilasciata una carta di circolazione di durata massima annuale, prorogabile, e una speciale targa di riconoscimento, con caratteristiche definite dal regolamento.

La logica è quella di consentire a chi risiede stabilmente fuori dall’Italia, ma ha un veicolo collegato al nostro territorio solo temporaneamente, di circolare in regola senza dover per forza seguire l’intera procedura ordinaria prevista per i residenti in Italia. Allo stesso modo, i cittadini stranieri di passaggio possono circolare con questo regime speciale, purché rientrino nelle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 134 e rispettino limiti temporali e formali fissati dalla norma. La durata massima della carta di circolazione temporanea è quindi un elemento centrale: superato quel termine, non si è più “di passaggio” dal punto di vista giuridico.

Lo stesso articolo prevede anche un’altra possibilità: il comma 1-bis consente, al di fuori dei casi di carta temporanea appena visti, l’immatricolazione in Italia di veicoli immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E., oppure a cittadini comunitari o persone giuridiche dell’Unione che abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano. In questi casi, l’immatricolazione avviene secondo le norme dell’articolo 93, ma il soggetto deve dichiarare un domicilio legale in Italia presso una persona fisica residente o presso soggetti abilitati dalla legge.

Quanto alle sanzioni, l’articolo 134 interviene espressamente quando si circola con la carta di circolazione temporanea scaduta. Chi circola con la carta rilasciata ai sensi del comma 1 oltre la data di validità è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria della confisca del veicolo, applicata secondo le norme del titolo VI del Codice. La confisca non si applica se, dopo l’accertamento, viene rilasciata una carta di circolazione “ordinaria” secondo l’articolo 93: in pratica, se si regolarizza la posizione del veicolo, il legislatore prevede una via d’uscita dalla misura più grave, pur rimanendo fermo l’obbligo di rispettare i termini.

Patenti estere e obblighi di chi guida in Italia (art. 135)

Quando si parla di veicoli e targhe estere, inevitabilmente entra in gioco anche il tema delle patenti rilasciate da Stati diversi dall’Italia. L’articolo 135 del Codice della Strada disciplina la circolazione con patenti rilasciate da Stati che non appartengono all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. Il comma 1 prevede che i titolari di queste patenti possano condurre, sul territorio nazionale, veicoli per i quali la loro patente li abilita, ma solo se non sono residenti in Italia da oltre un anno e se, insieme alla patente, possiedono un permesso internazionale o una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente stessa, entrambi in corso di validità.

L’articolo chiarisce anche la natura del permesso internazionale, che deve essere emesso dall’autorità che ha rilasciato la patente e conforme alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito. Inoltre, per i conducenti provenienti da Stati extra UE o SEE in cui, per la guida di determinati veicoli, è richiesto anche un certificato di abilitazione professionale o altri titoli oltre alla patente, l’articolo impone che tali titoli siano posseduti e rilasciati dall’autorità competente dello Stato che ha emesso la patente. In sostanza, non basta la semplice licenza di guida: se nel Paese di origine sono richieste qualifiche ulteriori per un certo tipo di veicolo, queste devono accompagnare il conducente anche in Italia.

Un punto essenziale del regime delle patenti estere riguarda i comportamenti da tenere su strada. Il comma 4 dell’articolo 135 dispone che i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento del Codice della Strada e che, salvo specifiche eccezioni previste dai commi successivi, a loro si applicano le stesse sanzioni previste per i titolari di patente italiana. In pratica, una volta che si guida in Italia, non ci sono “sconti” solo perché la patente è straniera: limiti, regole e sanzioni sono le stesse.

Questo insieme di regole su durata di validità, permesso internazionale e obblighi di comportamento si incastra con le norme viste sulle targhe estere: il Codice richiede coerenza tra chi guida, il documento che lo abilita alla guida e lo status del veicolo. Se il conducente è in una situazione regolare con la propria patente estera, ma il veicolo non rispetta le regole italiane sulla circolazione e sull’immatricolazione, oppure avviene il contrario, il rischio è quello di incorrere nelle varie sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a misure come sequestro e confisca del mezzo.

Sanzioni e casi tipici di irregolarità con veicoli esteri

Quando la circolazione con targa estera non rispetta le regole viste finora, il Codice della Strada prevede un pacchetto di sanzioni che non si limita alla semplice multa. Alcune conseguenze specifiche sono già contenute negli articoli dedicati: ad esempio, l’articolo 134, come visto, prevede una sanzione pecuniaria per chi circola con carta di circolazione temporanea scaduta e la sanzione accessoria della confisca del veicolo, salvo successiva regolarizzazione. L’articolo 93-bis, oltre agli obblighi documentali e di registrazione per i residenti in Italia che utilizzano veicoli con targa estera, richiama l’applicazione delle sanzioni previste per le ipotesi di violazione delle formalità di immatricolazione, anche in collegamento con l’articolo 94 e con la disciplina sulle intestazioni fittizie dell’articolo 94-bis.

Per avere un quadro completo delle possibili conseguenze, va ricordato anche il ruolo delle misure cautelari e accessorie previste dal Codice. L’istituto del sequestro amministrativo del veicolo, disciplinato dall’articolo 213, scatta ogni volta che una norma del Codice prevede la confisca amministrativa come sanzione accessoria. In tali casi l’organo di polizia che accerta la violazione procede al sequestro del veicolo e nomina il proprietario o il conducente custode del mezzo, con l’obbligo di custodirlo in luogo non aperto al pubblico passaggio e di sostenere le relative spese.

Accanto a sequestro e confisca, ci sono poi le sanzioni sul fronte dei documenti di circolazione e delle targhe. L’articolo 216 regola il ritiro dei documenti di circolazione, delle targhe e della patente quando il Codice lo prevede come sanzione accessoria: l’organo accertatore ritira, ad esempio, la carta di circolazione o la targa, e il documento viene trasmesso all’ufficio competente per i successivi provvedimenti. Nel caso dei veicoli con targa estera usati in modo non conforme, il ritiro può collegarsi a violazioni che implicano l’obbligo di regolarizzazione, oppure preludere a misure più gravi come fermo e confisca quando la situazione è particolarmente irregolare.

Infine, non va dimenticata la disciplina generale sulle targhe dell’articolo 100, che punisce severamente chi circola con targa non propria o contraffatta, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata per queste condotte. Anche se l’articolo non parla solo di targhe estere, la logica è la stessa: qualunque manomissione o uso improprio di una targa, italiana o straniera che sia, viene considerato un comportamento particolarmente grave. Sommando tutto, emerge un quadro chiaro: usare un veicolo con targa estera in Italia è possibile, ma solo rispettando tempi, formalità e obblighi indicati dagli articoli 93, 93-bis, 134 e 135; appena si esce da questi binari, le conseguenze economiche e sul veicolo possono diventare rapidamente pesanti.

Fonti normative