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Cosa prevede il Codice per la circolazione con targa estera?

Regole, obblighi e sanzioni per circolare in Italia con veicoli immatricolati all’estero secondo il Codice della Strada

Cosa prevede il Codice per la circolazione con targa estera?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’art. 93‑bis impone ai residenti di immatricolare in Italia i veicoli esteri entro il termine dall’acquisizione della residenza.
  • Se il veicolo non è intestato al conducente serve documento a bordo datato e firmato con titolo e durata.
  • Disponibilità superiore a 30 giorni nell’anno richiede registrazione del titolo e durata nell’elenco informatico del PRA.
  • Documento mancante o irregolare fa ritenere la disponibilità al conducente, con obbligo di registrazione e sanzioni.
  • Esistono eccezioni: personale militare e civile in servizio all’estero, lavoratori transfrontalieri e proprietario presente a bordo.

Circolare in Italia con un’auto a targa estera quando si è residenti qui non è affatto “zona franca”: il Codice della Strada fissa condizioni precise, obblighi documentali e, se si sgarra, prevede fermo del veicolo e altre sanzioni pesanti. Vediamo, in modo ordinato e pratico, cosa puoi (e non puoi) fare se guidi un’auto immatricolata fuori dall’Italia ma vivi stabilmente nel nostro Paese.

Quando è consentito circolare con targa estera se si è residenti in Italia

La regola cardine è contenuta nell’articolo 93-bis del Codice della Strada, che disciplina le formalità per la circolazione in Italia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia. Il testo stabilisce che, salvo i casi particolari previsti da altre norme, i veicoli immatricolati in uno Stato estero e di proprietà di chi ha acquisito residenza anagrafica in Italia possono circolare sul territorio nazionale solo a condizione che, entro un certo termine dall’acquisizione della residenza, siano immatricolati secondo le disposizioni che regolano la normale immatricolazione e l’aggiornamento dei dati nei pubblici registri, richiamando quindi l’insieme delle regole sulla carta di circolazione e sulla registrazione al PRA.

Lo stesso articolo 93-bis prevede poi il caso in cui il veicolo non è intestato al conducente residente in Italia. In questa situazione, il residente alla guida può circolare, ma a bordo deve essere presente un documento dal quale risulti il titolo (ad esempio comodato, noleggio, uso aziendale) e la durata della disponibilità del veicolo. Questo documento deve essere sottoscritto dall’intestatario e recare una data certa, proprio per permettere agli organi di controllo di capire da quando il veicolo è nella disponibilità del residente italiano e per quanto tempo. Quando la disponibilità supera un certo periodo annuo, scatta inoltre l’obbligo di registrare questo rapporto in un elenco informatico presso il PRA, come vedremo meglio tra poco.

Esistono poi eccezioni ai vincoli previsti per i residenti in Italia che guidano un veicolo estero. L’articolo 93-bis indica una serie di soggetti che non rientrano nell’applicazione delle sue disposizioni: tra questi vi sono, ad esempio, cittadini residenti in specifiche aree, personale civile e militare della pubblica amministrazione in servizio all’estero, personale delle Forze armate e di polizia impiegato fuori dal territorio nazionale, nonché i loro familiari conviventi all’estero, oltre al caso in cui il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo. In queste situazioni particolari, il regime sul veicolo a targa estera è differenziato rispetto a quello dei residenti “normali”.

Un’ulteriore deroga è prevista sempre dall’articolo 93-bis per i lavoratori subordinati o autonomi che svolgono attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in quello Stato. Per questi soggetti, la norma prevede un obbligo di registrazione del veicolo entro un determinato termine dall’acquisizione della proprietà, ma riconosce la particolarità della loro posizione transfrontaliera. Inoltre, per alcune specifiche categorie di veicoli e rapporti di lavoro con imprese aventi sede in determinati Stati (come indicato dalla stessa disposizione), la norma esclude l’applicazione di alcuni commi, definendo così un regime meno rigido in considerazione delle esigenze operative e di mobilità legate all’attività lavorativa.

Obblighi di documento a bordo e registrazione al PRA

Per i residenti in Italia che guidano un veicolo estero non intestato a loro, l’obbligo di avere un documento a bordo è uno dei punti più delicati. L’articolo 93-bis stabilisce che sul veicolo deve esserci un documento, con data certa e firmato dall’intestatario, da cui risultino chiaramente il titolo della disponibilità (comodato, contratto di lavoro che prevede l’uso del mezzo, noleggio e simili) e la durata. Se il documento manca, è irregolare, non ha data certa o non è coerente con la situazione effettiva, la disponibilità del veicolo viene considerata, per legge, in capo al conducente. Questo significa che, agli effetti del Codice, sarà il residente alla guida ad essere considerato come soggetto che detiene il veicolo, con tutti gli obblighi conseguenti, compresi quelli di registrazione.

Il passo successivo, collegato al documento a bordo, è la registrazione nell’elenco del PRA. L’articolo 93-bis prevede che, quando la disponibilità del veicolo da parte di un soggetto residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità debbano essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in un apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, richiamato esplicitamente dall’articolo 94, comma 4-ter. Questa registrazione serve a tracciare in modo ufficiale chi, di fatto, utilizza stabilmente un veicolo estero sul territorio nazionale, così da poter individuare correttamente il responsabile civile e sanzionatorio in caso di violazioni.

La disciplina dell’articolo 94 sul trasferimento di proprietà e sulla gestione degli aggiornamenti al PRA e all’archivio nazionale dei veicoli si collega direttamente a questi obblighi. L’articolo 94 del Codice della Strada regola le formalità per il trasferimento di proprietà, la costituzione di particolari diritti sul veicolo (come l’usufrutto o la locazione con facoltà di acquisto) e l’aggiornamento dei dati relativi all’intestatario della carta di circolazione. Chi non osserva le disposizioni di questo articolo è soggetto a sanzioni pecuniarie significative e, se circola con un veicolo per il quale non è stato chiesto l’aggiornamento nei termini previsti, incorre in un’ulteriore violazione con propria sanzione.

Quando, inoltre, la disponibilità di un veicolo estero è legata a rapporti che possono mascherare il vero utilizzatore, entra in gioco la disciplina sul divieto di intestazione fittizia, fissata dall’articolo 94-bis del Codice della Strada. Questa norma prevede che la carta e il certificato di circolazione non possano essere rilasciati in presenza di situazioni simulate o volte ad eludere l’individuazione del responsabile civile della circolazione. Chi richiede o ottiene i documenti in violazione di tali limiti, nonché chi ha la materiale disponibilità del veicolo o il proprietario dissimulato, è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi previsti, alla cancellazione del veicolo dal PRA e dall’archivio dei veicoli, con le conseguenze che ne derivano in caso di ulteriore circolazione.

Termini per immatricolare o registrare il veicolo estero

Per chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia e possiede un veicolo immatricolato all’estero, l’articolo 93-bis stabilisce un termine preciso per l’adempimento principale: la immatricolazione in Italia. La norma prevede che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e di proprietà di una persona che abbia acquisito la residenza in Italia siano ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che, entro un periodo determinato dall’acquisizione della residenza, siano immatricolati secondo quanto previsto dalle disposizioni generali sugli articoli 93 e 94. Trascorso tale termine senza aver provveduto, il veicolo non può più essere considerato in regola ai fini della circolazione ordinaria in Italia.

Un secondo tipo di termine riguarda la registrazione nel sistema informativo del PRA quando la disponibilità del veicolo estero eccede i trenta giorni annui, anche non continuativi. L’articolo 93-bis stabilisce che, superata questa soglia temporale, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati a cura dell’utilizzatore e che ogni successiva variazione della disponibilità deve essere annotata entro tre giorni da chi cede la disponibilità del veicolo. Questo significa che non basta un adempimento “una tantum”: se cambia l’utilizzatore o cambiano le condizioni di utilizzo, l’aggiornamento deve seguire in tempi molto rapidi.

Quando muti la residenza o la sede, se si tratta di persona giuridica, l’articolo 93-bis prevede che all’annotazione nel sistema informativo provveda chi ha la disponibilità del veicolo, così da adeguare i dati alla nuova situazione. Parallelamente, l’articolo 94 disciplina i termini entro cui richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione o la trascrizione al PRA in caso di trasferimento di proprietà o costituzione di diritti sul veicolo, imponendo che l’istanza venga avanzata entro un determinato numero di giorni dalla data di autenticazione dell’atto, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

Per alcuni soggetti particolari, però, i termini non sono gli stessi. L’articolo 93-bis, infatti, stabilisce un termine specifico per i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano l’attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in quello Stato: questi soggetti hanno l’obbligo di registrazione entro un determinato periodo dall’acquisizione della proprietà del veicolo. È una disciplina “su misura” che tiene conto delle esigenze di chi, per lavoro, opera a cavallo tra frontiere nazionali ma deve comunque rispettare gli obblighi di tracciabilità imposti dal Codice della Strada.

Fermo, sequestro e confisca in caso di irregolarità

Quando un veicolo estero circola in Italia in violazione delle norme del Codice, non ci si ferma alla semplice multa: possono scattare misure molto incisive come fermo, sequestro e confisca. Per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE, l’articolo 207 del Codice della Strada prevede una disciplina particolare riguardo al pagamento delle sanzioni. Se con un veicolo estero viene violata una disposizione del Codice che comporta una sanzione pecuniaria, il trasgressore può pagare subito, nelle mani dell’agente accertatore, la somma in misura ridotta. Se non lo fa, deve versare una cauzione, pari in genere a una parte dell’importo massimo della sanzione, con una regola specifica nel caso di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Se la cauzione non viene versata, l’articolo 207 stabilisce che venga disposto il fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della cauzione stessa e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. In questo periodo, il veicolo viene affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati dal Codice per la custodia dei veicoli sottoposti a fermo. Il messaggio è chiaro: se con un veicolo estero non si rispettano neppure le regole minime sul pagamento immediato o la cauzione, la possibilità di continuare a circolare viene bloccata alla radice.

Per quanto riguarda il sequestro e la confisca, l’articolo 213 del Codice della Strada stabilisce che, quando una norma del Codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione procede al sequestro del veicolo, annotandolo nel verbale di contestazione. Il proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido è nominato custode, con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo idoneo non aperto al pubblico passaggio o di custodirlo a proprie spese, e il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio dell’organo accertatore. La confisca viene poi disposta in via definitiva quando ricorrono le condizioni previste dal Codice o dalla legge penale.

Il sistema di sequestro e confisca è completato dall’articolo 224-ter del Codice della Strada, che disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. In caso di reati per i quali è prevista la confisca del veicolo, l’agente procede al sequestro secondo le regole dell’articolo 213 e il giudice, una volta pronunciata sentenza o decreto divenuti irrevocabili, trasmette copia al prefetto, che dispone la confisca amministrativa. Per i reati che comportano il fermo amministrativo, l’organo accertatore dispone un fermo provvisorio di trenta giorni secondo le regole richiamate dall’articolo 214, e il fermo definitivo è poi applicato all’esito del procedimento penale.

Come regolarizzare la posizione del veicolo passo per passo

Se sei residente in Italia e utilizzi un veicolo con targa estera, il modo più semplice per non avere problemi è mettersi in regola seguendo una serie di passi logici che discendono direttamente dalle norme viste finora. Prima di tutto, bisogna capire se il veicolo è di tua proprietà o se si tratta di un mezzo intestato a un soggetto estero (persona fisica o giuridica) che ti ha concesso l’uso. Nel primo caso, la via è l’immatricolazione in Italia entro i termini previsti dall’articolo 93-bis, richiamando le procedure generali sugli articoli 93 e 94; nel secondo, bisogna verificare che esista un titolo scritto con data certa che ti attribuisce l’uso del veicolo e che tale titolo sia coerente con l’effettiva durata dell’utilizzo sul territorio nazionale.

Se sei utilizzatore non proprietario e la disponibilità del veicolo supera i trenta giorni anche non continuativi nell’anno, devi procedere alla registrazione nel sistema informativo del PRA dell’elenco previsto dall’articolo 94, comma 4-ter, come imposto dall’articolo 93-bis. Questa registrazione deve riportare chiaramente il titolo di disponibilità e la relativa durata; ogni variazione (ad esempio la restituzione del veicolo o il passaggio a un altro utilizzatore) va annotata entro tre giorni da parte di chi cede la disponibilità. Se nel frattempo cambi residenza o, nel caso di società, sede legale, l’onere di aggiornamento resta comunque in capo a chi ha la disponibilità del veicolo, che deve provvedere all’adeguamento dei dati nell’elenco.

Nel caso in cui tu decida o sia tenuto a immatricolare il veicolo in Italia, la procedura deve rientrare nel quadro complessivo di aggiornamento degli archivi e della carta di circolazione disciplinato dall’articolo 94. Questa disposizione prevede che, in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti particolari sul veicolo, l’ufficio competente, su richiesta dell’acquirente entro un termine definito, rilasci una nuova carta di circolazione con i mutamenti intervenuti, mentre il PRA provvede alla relativa trascrizione o, se emergono irregolarità, alla ricusazione della formalità. È importante rispettare i termini per non incorrere nelle sanzioni previste dalla stessa norma per chi omette gli adempimenti o circola con dati non aggiornati.

Se invece sei già incappato in un controllo con contestazione di violazioni legate alla targa estera — ad esempio mancato documento a bordo, omessa registrazione oltre i trenta giorni o irregolarità più gravi che portano al fermo, sequestro o prospettiva di confisca — i passi da compiere dipendono dal tipo di provvedimento ricevuto. In caso di veicolo estero sanzionato con le modalità dell’articolo 207, può essere decisivo effettuare tempestivamente il pagamento in misura ridotta o la cauzione per evitare o far cessare il fermo amministrativo. Se il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell’articolo 213, la regolarizzazione passa dalla definizione del procedimento amministrativo o penale che potrà sfociare, a seconda dei casi, nella restituzione del veicolo o nella confisca disposta secondo la procedura dell’articolo 224-ter.

Fonti normative